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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4928 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025, decorso il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n. 58111/2023 del
Ruolo Generale e proposto da
nato in [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Viterbo, via Cardarelli n.6, presso lo studio dell'avv. Carlo Mezzetti, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1
in persona del Questore pro tempore, Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, domiciliano per legge;
- resistenti –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“(…) nel merito, in via principale, in accoglimento del presente ricorso,
riconoscere al ricorrente a il diritto alla permanenza sul territorio dello Stato
pagina 1 Italiano, ordinando alla Questura di Viterbo di rilasciare all' un Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D.l.vo 286/1998
o comunque in diretta applicazione dell'art. 8 della CEDU;
con vittoria di
spese, competenze ed onorari”;
Per parti resistenti:
“Voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione o
deduzione, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in
diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Fatto e diritto
Con il presente ricorso propone Parte_1
impugnazione avverso il provvedimento con cui, in data 17 novembre
2023, la Questura di Viterbo ha disposto il rigetto della domanda di protezione speciale dal medesimo proposta ai sensi dell'art. 19, comma
1.2, del d.lgs.25 luglio 1998 n.286. Si duole della decisione assunta dall'autorità amministrativa in ragione dello scarso approfondimento della sua vicenda personale oltre che delle condizioni socio-economiche del suo
Paese di origine, il Pakistan. Insta, pertanto, affinché il Tribunale, in riforma del provvedimento impugnato, gli riconosca il diritto alla protezione speciale.
Resistono in giudizio il e la Questura di Viterbo, Controparte_1
contestando in fatto e in diritto la domanda proposta e chiedendone il rigetto.
***
In via preliminare, si osserva che la Questura di Viterbo, sebbene costituita, risulta sprovvista della soggettività giuridica atta a consentirle la pagina 2 partecipazione al presente giudizio in quanto mera articolazione del
. Controparte_1
Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Difatti, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286,
nel testo vigente al momento della presentazione della domanda, non può
disporsi l'espulsione o il respingimento dello straniero verso uno Stato
“qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal
territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di
sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione
della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio
1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”;
continua poi la norma affermando che “ai fini della valutazione del rischio
di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della
effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento
sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale
nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”. Si tratta della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine
è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del
Paese di accoglienza. L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali pagina 3 instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi i quali sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud.
22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nel caso in esame, osserva il Tribunale che il ricorrente si trova sul territorio italiano dal 2018 e ha dimostrato di avere intrapreso, sebbene solo a partire dal 2023, un positivo percorso di integrazione. Lo stesso,
infatti, anche se in forza di contratti a tempo determinato, svolge regolare attività lavorativa nel settore dell'agricoltura e dell'edilizia (in atti sono presenti UniLav, alcune buste paga e la Certificazione unica del 2024) ed è
nelle condizioni di sostenere economicamente i suoi familiari tuttora residenti in [...], come dimostrato dalle ricevute delle rimesse depositate in atti. Ha inoltre documentato di godere di una soluzione abitativa stabile nel comune di NI (in atti è depositata la cessione di fabbricato risalente al 2022).
Pertanto, si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia, in quanto comporterebbe una brusca interruzione del processo di integrazione positivamente intrapreso e lo costringerebbe, a distanza 8 anni dall'espatrio, a un difficile reinserimento nel tessuto socio-economico del
Pakistan.
pagina 4 Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10
marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n.
50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda su documentazione relativa a rapporti lavorativi maturati successivamente alla richiesta di protezione, le spese di lite si compensano.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e riconosce a il diritto ad Parte_1
ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs. 28
gennaio 2008 n.25;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
La presidente dott.ssa Luciana Sangiovanni
pagina 5
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025, decorso il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n. 58111/2023 del
Ruolo Generale e proposto da
nato in [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Viterbo, via Cardarelli n.6, presso lo studio dell'avv. Carlo Mezzetti, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1
in persona del Questore pro tempore, Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, domiciliano per legge;
- resistenti –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“(…) nel merito, in via principale, in accoglimento del presente ricorso,
riconoscere al ricorrente a il diritto alla permanenza sul territorio dello Stato
pagina 1 Italiano, ordinando alla Questura di Viterbo di rilasciare all' un Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D.l.vo 286/1998
o comunque in diretta applicazione dell'art. 8 della CEDU;
con vittoria di
spese, competenze ed onorari”;
Per parti resistenti:
“Voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione o
deduzione, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in
diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Fatto e diritto
Con il presente ricorso propone Parte_1
impugnazione avverso il provvedimento con cui, in data 17 novembre
2023, la Questura di Viterbo ha disposto il rigetto della domanda di protezione speciale dal medesimo proposta ai sensi dell'art. 19, comma
1.2, del d.lgs.25 luglio 1998 n.286. Si duole della decisione assunta dall'autorità amministrativa in ragione dello scarso approfondimento della sua vicenda personale oltre che delle condizioni socio-economiche del suo
Paese di origine, il Pakistan. Insta, pertanto, affinché il Tribunale, in riforma del provvedimento impugnato, gli riconosca il diritto alla protezione speciale.
Resistono in giudizio il e la Questura di Viterbo, Controparte_1
contestando in fatto e in diritto la domanda proposta e chiedendone il rigetto.
***
In via preliminare, si osserva che la Questura di Viterbo, sebbene costituita, risulta sprovvista della soggettività giuridica atta a consentirle la pagina 2 partecipazione al presente giudizio in quanto mera articolazione del
. Controparte_1
Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Difatti, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286,
nel testo vigente al momento della presentazione della domanda, non può
disporsi l'espulsione o il respingimento dello straniero verso uno Stato
“qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal
territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di
sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione
della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio
1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”;
continua poi la norma affermando che “ai fini della valutazione del rischio
di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della
effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento
sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale
nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”. Si tratta della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine
è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del
Paese di accoglienza. L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali pagina 3 instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi i quali sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud.
22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nel caso in esame, osserva il Tribunale che il ricorrente si trova sul territorio italiano dal 2018 e ha dimostrato di avere intrapreso, sebbene solo a partire dal 2023, un positivo percorso di integrazione. Lo stesso,
infatti, anche se in forza di contratti a tempo determinato, svolge regolare attività lavorativa nel settore dell'agricoltura e dell'edilizia (in atti sono presenti UniLav, alcune buste paga e la Certificazione unica del 2024) ed è
nelle condizioni di sostenere economicamente i suoi familiari tuttora residenti in [...], come dimostrato dalle ricevute delle rimesse depositate in atti. Ha inoltre documentato di godere di una soluzione abitativa stabile nel comune di NI (in atti è depositata la cessione di fabbricato risalente al 2022).
Pertanto, si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia, in quanto comporterebbe una brusca interruzione del processo di integrazione positivamente intrapreso e lo costringerebbe, a distanza 8 anni dall'espatrio, a un difficile reinserimento nel tessuto socio-economico del
Pakistan.
pagina 4 Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10
marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n.
50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda su documentazione relativa a rapporti lavorativi maturati successivamente alla richiesta di protezione, le spese di lite si compensano.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e riconosce a il diritto ad Parte_1
ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs. 28
gennaio 2008 n.25;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
La presidente dott.ssa Luciana Sangiovanni
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