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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/08/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Amarelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta per il giorno 3 aprile 2025, sciogliendo la riserva che precede ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1626/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
(già , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore dott. con sede legale in Napoli, via Parte_2
Benedetto Brin, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Castellano presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via G.Orsini n. 42 in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta recante rg.
7134/2023, conferita espressamente anche ai sensi dell'art 185 c.p.c.. Il procuratore ha dichiarato, ai sensi del primo comma dell'art. 125 c.p.c. e del comma 1-bis dell'art. 16 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546 che l'indirizzo di PEC è:
e che il n. di fax è 081-7648692 Email_1
e che a tali indirizzi potranno essere effettuate tutte le comunicazioni anche ai sensi dell'art. 170 c.p.c appellante
E
, nato a [...] il [...], ed ivi residente a[...]
Diomede Carafa 98, CF , rapp.to e difeso - anche C.F._1 separatamente - con procura in calce al presente atto e su foglio separato, dagli avv.ti Nunzio Rizzo (C.F. , Pec C.F._2
, e Amalia Rizzo (C.F. , Email_2 CodiceFiscale_3
Pec , fax. , ed elett.te dom.to nello Email_3 P.IVA_1 studio degli stessi in Napoli, Via Francesco Crispi n. 1071reclamata
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
N. 838/2024 pubblicata il 5.02.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 11.04.2023 l'ing. adì il Tribunale di CP_2
Napoli cui espose di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della presso l'unità produttiva di Airola (BN), Via Caracciano, Parte_1 dall'1/6/2021 al 12/12/2022, data in cui fu licenziato per giustificato motivo oggettivo;
di essere stato inquadrato sin dall'assunzione nella categoria dei dirigenti, con funzioni di Direttore Commerciale, ovvero di VP, Sales and
Marketing; di avere preso servizio presso una unità a capo della quale era stato temporaneamente presente un dirigente, poi riassegnato ad altro servizio presso la sede di provenienza;
di essere subentrato nelle attività in corso della precedente gestione, al fine di realizzare tra l'altro gli obiettivi aziendali prefissati dal forecast 2021; di avere contestualmente avviato già nel 2021 attività di sviluppo business con nuovi clienti (all'epoca la Società convenuta aveva sostanzialmente un unico cliente, la , per l'acquisizione Parte_3 di commesse attraverso contatti privati e partecipazione a fiere di settore;
di avere ottenuto sin dal luglio 2021 una serie di risultati (quali l'avvio dell'iter di gestione offerta e negoziazione col cliente Parte_4
; l'avvio iter di gestione offerte col cliente
[...]
; di avere consolidato, nel 2022, Parte_5
i precedenti risultati ed averne ottenuto altri ( per es. contrattualizzazione di nuova commessa col cliente Parte_4
– Contratto firmato dal CEO il 25 Marzo 2022) con ricadute
[...] favorevoli sui ricavi prospettici aziendali;
di avere da maggio 2022 proceduto alla contrattualizzazione di 2 nuove commesse (2 contratti) col cliente
[...]
– 2 contratti firmati dal CEO il 28 Novembre Parte_5
2022 (ricaduta sui ricavi prospettici aziendali di un ammontare minimo pari a
USD 6,2 Mio/anno, ossia ca +48% rispetto alle chiusure di fatturato degli anni precedenti da raggiungere in 2 anni dall'apertura della commessa); di aver gestito dal 28/11/2022 al 7/12/2022 la visita della squadra tecnica del cliente presso gli stabilimenti aziendali per una project review. CP_3
Il ricorrente lamentò che, ad onta dell'impegno profuso e dell'inserimento nell'organigramma del 29.11.2022 quale responsabile commerciale dell'azienda aeronautica del gruppo, con raccomandata a mani in data
12/12/2022 gli era stato intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivato dall' “abolizione del posto di lavoro dirigenziale”, “avocando e redistribuendo il sue funzioni di Responsabile Commerciale agli enti centrali del Gruppo”. La società dedusse che le ragioni del recesso Parte_1 erano da rivenire nella “congiuntura economica decisamente negativa che ancora si protrae, e dell'andamento decisamente involutivo del fatturato aziendale”. Il ricorrente allegò di avere impugnato il licenziamento con lettera
PEC del 19/12/2022, ricevuta dalla Società in pari data, con cui era stata contestata la sussistenza del preteso riassetto organizzativo. Il ricorrente lamentò, poi, di non aver ricevuto la retribuzione di dicembre 2022, le competenze di fine rapporto (ratei 13ma e ferie) per €. 14.991,89, il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso per €. 45.179,73, come quantificati nei cedolini paga redatti dalla Società stessa, avendo invece ricevuto, solo in data
23/01/2023 l'istante un bonifico di €.1603,00, con la causale “competenze del mese ferie e permessi”. Egli, poi, rivendicò anche il diritto ad ottenere gli importi per ferie e permessi non goduti, oltre che per spese non rimborsate.
Tanto premesso, l'istante, chiese che il Tribunale di Napoli accogliesse le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o ingiustificatezza del licenziamento intimato ad esso ricorrente, per totale assenza del giustificato motivo;
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'indennità supplementare nella misura massima prevista dal contratto collettivo di settore, a pari ad €. 26.666,67,oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare altresì la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €. 60.171,62
(corrispondente alla somma di €. 14.991,89 + €. 45.179,73) a titolo di trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso e competenze finali, nonchè di €. 692,80 a titolo di rimborso spese vive, ed infine di €1.968,52
a titolo di differenze per ferie non godute e festività su quanto risultante dal cedolino paga e per le causali di cui al presente ricorso, il tutto oltre interessi e maggior danno da rivalutazione;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a Contr percepire il compenso per l'anno
2022, pari ad €.20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare la società al pagamento del compenso di avvocato.
Integrato il contraddittorio, si costituì in giudizio la che Parte_1 contestò la fondatezza della domanda evidenziando come l'assunzione dell'ing. non avesse addotto i risultati sperati, atteso che non erano CP_2 state assunte nuove commesse e che la situazione di grave crisi settoriale permaneva dal 2013, senza alcuna variazione favorevole. Rivendicò, quindi, la legittimità del proprio operato e chiese disporsi il rigetto del ricorso con ogni conseguenza in tema di spese processuali.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note, il Tribunale di Napoli, ritenuta l'irrilevanza di ogni ulteriore approfondimento istruttorio, pronunciò la sentenza in epigrafe con la quale – in parziale accoglimento della domanda- statuì: “Ogni altra istanza disattesa, dichiara la illegittimità per ingiustificatezza del licenziamento irrogato in danno del ricorrente in data 12.12.2022; per
l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della indennità supplementare ex art 19 ccnl nella misura di euro 26.666,67, oltre accessori come in motivazione; condanna altresì la convenuta al pagamento della somma di euro 62.833,00 , oltre accessori come in motivazione per i titoli di cui alla motivazione stessa;
condanna altresì la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 6.100,00, oltre iva e cpa come per legge”.
Con ricorso depositato il 14.06.2024 la società ha proposto Parte_1 appello avverso tale pronuncia lamentandone l'ingiustizia per aver il primo giudice omesso di considerare che il licenziamento dell'ing. era CP_2 direttamente riconducibile alla “sfavorevole congiuntura economica societaria”
(cfr. pag. 4 lettera A) del ricorso). Ha, inoltre, eccepito l'erroneità della quantificazione effettuata dal giudice di prime cure dell'indennità ex art. 19
CCNL di settore. Ha chiesto, quindi, che in riforma parziale della sentenza impugnata sia ritenuta la legittimità del licenziamento e per l'effetto non dovuta alcuna indennità risarcitoria.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio il quale ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_2 Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 3.04.2025. Acquisite le note di trattazione ed espletata la camera di consiglio, la Corte all'esito ha deciso nei termini di seguito espressi.
§§§
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente deve darsi atto del passaggio in giudicato della pronuncia nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda di condanna al Contr pagamento dell'emolumento definito per mancata impugnazione incidentale.
Analogamente, la sentenza in epigrafe è passata in giudicato anche quanto alla condanna alle somme per TFR e competenze di fine rapporto (retribuzione dicembre 2022; ratei di tredicesima e ferie, rimborso spese vive e ferie non godute e festività), atteso che per ammissione della stessa società l'importo complessivo di euro 62.833,30 è stato saldato al netto delle ritenute operate e senza riserva alcuna.
Quanto al motivo di gravame attinente alla condanna della società all'importo di euro 26.666,67 relativa all'indennità risarcitoria, la Corte ne rileva l'inammissibilità atteso che per la prima volta in questa sede l Parte_1 ha sottoposto alla Corte la questione della determinazione dell'importo, che non è stata mai sollevata in prime cure come ben può evincersi dalla lettura della memoria di costituzione (anche il giudice di prime cure ha sottolineato come non sia stata opposta alcuna contestazione specifica al conteggio elaborato).
Giungendo all'esame dei primi due motivi di gravame, con i quali si impugna la sentenza laddove ha ritenuto non comprovata l'insorgenza della grave crisi strutturale e della riorganizzazione che avrebbero giustificato il licenziamento del dirigente, il Collegio rileva come il primo giudice abbia fornito una esplicazione del tutto completa e coerente delle ragioni poste a fondamento della decisione conclusiva.
In particolare, del tutto condivisibile è l'affermazione circa l'infondatezza del motivo attinente all'insorgenza della crisi aziendale posto a base del licenziamento. Tale deduzione si raggiunge ove si ponga attenzione al contenuto della lettera di recesso che recita: “Oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Con la presente, siamo spiacenti di doverle comunicare di dover prima parlare della sua collaborazione in quanto nell'ultimo anno, a seguito della congiuntura economica decisamente negativa che ancora si protrae e dell'andamento decisamente involutivo del fatturato aziendale, siamo costretti ad attuare le necessarie iniziative di tipo riorganizzativo, volte al miglioramento dell'incremento dell'efficienza aziendale, tali da consentire una gestione più economica e funzionale tra le quali un necessario riassetto del personale dipendente finalizzato alla massimizzazione
e razionalizzazione delle risorse a seguito della quale abbiamo abolito il posto di lavoro dirigenziale avocando e redistribuendo le sue funzioni di responsabile commerciale agli enti centrali del gruppo”.
Dal tenore letterale della lettera oggetto di impugnativa emerge che il datore di lavoro ha ricondotto la decisione di risolvere il rapporto contrattuale al permanere della congiuntura economica negativa ed al ridursi del fatturato, richiamando l'esigenza di un riassetto organizzativo con abolizione del posto di lavoro dirigenziale e redistribuzione dei compiti.
Il giudice di prime cure, in modo del tutto condivisibile, ha ritenuto non provati gli elementi richiamati a fondamento del licenziamento.
Tale decisione è stata impugnata dalla società in epigrafe che ha richiamato i dati documentali attinenti all'andamento del settore;
al fatturato ed alla presunta assenza di novità favorevoli, riconducibili all'operato del dirigente licenziato. L'appellante, inoltre, ha lamentato la mancata ammissione delle prove costituende, che avrebbero dimostrato l'effettività della riorganizzazione nel senso dell'assegnazione delle mansioni ad altro dipendente.
Orbene, i motivi di gravame (primo e secondo) attinenti al giustificato motivo oggettivo diretto a fondare la giustificatezza del licenziamento del dirigente sono infondati e devono essere respinti.
Appare opportuno premettere che secondo l'insegnamento della Suprema
Corte nella valutazione globale ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso,
(sul punto, fra le altre, Cass. n. 34739 del 2019). Quanto poi al giustificato motivo oggettivo, si osserva che è ben vero che il Giudice non può entrare nel merito delle scelte organizzative, sussistendo la libertà di iniziativa economica
(art. 41 Cost.), ma è anche vero che i parametri essenziali di valutazione della condotta delle parti negoziali sono rappresentati dai principi di correttezza e buona fede, di tal che si impone una valutazione circa la veridicità ed effettività delle ragioni addotte, che ovviamente devono essere valutate caso per caso in considerazione dell'andamento del rapporto negoziale.
Ebbene, osserva la Corte, nel caso in esame il giudice di prime cure ha posto in evidenza la contraddittorietà della condotta datoriale, che si è posta in netto contrasto con i principi di cui si è detto.
In primo luogo occorre considerare -come ben evidenziato dal giudice di prima istanza- che l'assunzione dell'ing. è avvenuta in data 1.06.2021 ed in CP_2 piena crisi aziendale, come ammesso dalla stessa parte appellante che nel ricorso introduttivo del giudizio di gravame si è così espressa: “Prova della citata e strutturale crisi ne sono i documenti prodotti in sede di costituzione di primo grado (verbali di accordo sindacale e decreti di concessione di ammortizzatori sociali) che attestano, in maniera inequivocabile, come già la divisione Aero della sia stata costantemente (dal 2013 al 2019) in Pt_6 emergenza. Dal 2019, poi, come detto la ha ceduto il ramo spazio alla Pt_6
, oggi denominata . Più in particolare dal 2013 e CP_1 Parte_1 sino all'intervenuta procedura di licenziamento collettivo, avvenuta nell'agosto del 2019, la ha sempre usufruito almeno di un Controparte_5 ammortizzatore sociale.”.
Questo dato essenziale evidenzia come la sussistenza della crisi fosse endemica e che l'assunzione dell'odierno appellato sia avvenuta in un momento di riorganizzazione effettuata proprio al fine di fronteggiare tale situazione.
Occorre, tuttavia, evidenziare come il contratto di assunzione non contenga alcun cenno allo stato di crisi della società . Parte_1
La lettera di assunzione, allegata al fascicolo dell'appellante, non menziona lo stato di crisi che permaneva dal 2013 (secondo le ammissioni della stessa parte). Nella lettera in questione si esprime la volontà di assumere CP_2
a tempo indeterminato e si precisano le mansioni e gli obblighi del
[...] dirigente nei seguenti termini : “lei sarà inquadrato con la qualifica di dirigente, funzione e mansioni di direttore commerciale della società (oggi CP_1 denomnata n.d.r.); con ciò si intende che lei sarà Parte_1 responsabile dello sviluppo commerciale della divisione alle assegnata, con particolare attenzione all'acquisizione di nuove commesse, sviluppo di nuovi prodotti e penetrazione in nuovi mercati, introducendo innovazioni organizzative di processo, nonché le strategie commerciali e di marketing all'uopo ritenute necessarie;
In tale sua funzione le riporterà gerarchicamente
l'ingegner . Persona_1
In sostanza, si affidava al dirigente -in un momento di crisi economica CP_2 ben nota all'appellante e comprovata dai documenti richiamati in ricorso- il compito di procedere al miglioramento del settore commerciale.
Tuttavia, a soli diciotto mesi dall'affidamento dell'incarico dirigenziale, la società richiamando la permanenza della crisi economica, Parte_1 decide di riorganizzare nuovamente l'azienda e tanto fa sopprimendo il ruolo dirigenziale del ricorrente per avocarlo ad imprecisati enti centrali.
Come giustamente evidenziato dal primo giudice, tale decisione non appare in alcun modo coerente e giustificata. Da un lato il richiamo ad una crisi ormai endemica e sussistente sin dal momento dell'assunzione del dirigente non è inidoneo a giustificare di per sé il licenziamento, atteso che la situazione non è cronologicamente successiva alla conclusione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quanto alla soppressione del posto di lavoro dirigenziale, seppure in teoria costituisca una scelta diretta al risparmio di spesa, non sembra affatto collegata ad un concreto riassetto organizzativo.
In proposito, osserva la Corte, la logica non pone alternative: o la società non aveva più bisogno di un incremento del settore commerciale o non si spiega come tale esigenza -espressa con l'assunzione del e ben comprensibile CP_2 nella prospettiva dell'incremento del fatturato- sia stata fronteggiata.
Correttamente il giudice di prime cure ha evidenziato la genericità delle allegazioni difensive attinenti alla riorganizzazione del settore commerciale. A tali considerazioni deve aggiungersi che a fronte delle precise allegazioni contenute nel ricorso introduttivo di prime cure (attinenti alle trattative iniziate dal ricorrente e volte all'acquisizione di maggiore clientela) l'odierna appellante abbia opposto delle contestazioni generiche, finendo persino ad ammettere l'acquisizione di un nuovo cliente (senza però l'incremento di fatturato sperato).
Nessuna delle deduzioni dell'appellante possono, invece, sostenere la giustificatezza del licenziamento, che al contrario è stato comminato in violazione dei principi di buona fede e correttezza a soli diciotto mesi dall'assunzione del dirigente, cui non è stato offerto neanche il tempo utile ad espletare proficuamente le proprie funzioni (che non potevano certo risolversi in un intervento portentoso dalle immediate propalazioni).
In ragione di tali considerazioni, quindi, la Corte reputa del tutto corretta la decisione del giudice di prime cure che merita sul punto piena conferma.
Le spese del presente grado seguono anch'esse la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della controversia;
della liquidazione delle quattro fasi previste dalle Tariffe e dell'applicazione dei valori minimi tariffari.
In ragione dell'esito del giudizio, infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'ing. elle spese del grado che CP_2 liquida in euro 7.160,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
3) dichiara parte appellante tenuta al versamento del doppio contributo unificato ai sensi dellart. 13, comma 1 quater, dpr n. 11/2002, se dovuto
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025
Il Cons. Est. Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Amarelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta per il giorno 3 aprile 2025, sciogliendo la riserva che precede ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1626/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
(già , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore dott. con sede legale in Napoli, via Parte_2
Benedetto Brin, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Castellano presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via G.Orsini n. 42 in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta recante rg.
7134/2023, conferita espressamente anche ai sensi dell'art 185 c.p.c.. Il procuratore ha dichiarato, ai sensi del primo comma dell'art. 125 c.p.c. e del comma 1-bis dell'art. 16 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546 che l'indirizzo di PEC è:
e che il n. di fax è 081-7648692 Email_1
e che a tali indirizzi potranno essere effettuate tutte le comunicazioni anche ai sensi dell'art. 170 c.p.c appellante
E
, nato a [...] il [...], ed ivi residente a[...]
Diomede Carafa 98, CF , rapp.to e difeso - anche C.F._1 separatamente - con procura in calce al presente atto e su foglio separato, dagli avv.ti Nunzio Rizzo (C.F. , Pec C.F._2
, e Amalia Rizzo (C.F. , Email_2 CodiceFiscale_3
Pec , fax. , ed elett.te dom.to nello Email_3 P.IVA_1 studio degli stessi in Napoli, Via Francesco Crispi n. 1071reclamata
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
N. 838/2024 pubblicata il 5.02.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 11.04.2023 l'ing. adì il Tribunale di CP_2
Napoli cui espose di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della presso l'unità produttiva di Airola (BN), Via Caracciano, Parte_1 dall'1/6/2021 al 12/12/2022, data in cui fu licenziato per giustificato motivo oggettivo;
di essere stato inquadrato sin dall'assunzione nella categoria dei dirigenti, con funzioni di Direttore Commerciale, ovvero di VP, Sales and
Marketing; di avere preso servizio presso una unità a capo della quale era stato temporaneamente presente un dirigente, poi riassegnato ad altro servizio presso la sede di provenienza;
di essere subentrato nelle attività in corso della precedente gestione, al fine di realizzare tra l'altro gli obiettivi aziendali prefissati dal forecast 2021; di avere contestualmente avviato già nel 2021 attività di sviluppo business con nuovi clienti (all'epoca la Società convenuta aveva sostanzialmente un unico cliente, la , per l'acquisizione Parte_3 di commesse attraverso contatti privati e partecipazione a fiere di settore;
di avere ottenuto sin dal luglio 2021 una serie di risultati (quali l'avvio dell'iter di gestione offerta e negoziazione col cliente Parte_4
; l'avvio iter di gestione offerte col cliente
[...]
; di avere consolidato, nel 2022, Parte_5
i precedenti risultati ed averne ottenuto altri ( per es. contrattualizzazione di nuova commessa col cliente Parte_4
– Contratto firmato dal CEO il 25 Marzo 2022) con ricadute
[...] favorevoli sui ricavi prospettici aziendali;
di avere da maggio 2022 proceduto alla contrattualizzazione di 2 nuove commesse (2 contratti) col cliente
[...]
– 2 contratti firmati dal CEO il 28 Novembre Parte_5
2022 (ricaduta sui ricavi prospettici aziendali di un ammontare minimo pari a
USD 6,2 Mio/anno, ossia ca +48% rispetto alle chiusure di fatturato degli anni precedenti da raggiungere in 2 anni dall'apertura della commessa); di aver gestito dal 28/11/2022 al 7/12/2022 la visita della squadra tecnica del cliente presso gli stabilimenti aziendali per una project review. CP_3
Il ricorrente lamentò che, ad onta dell'impegno profuso e dell'inserimento nell'organigramma del 29.11.2022 quale responsabile commerciale dell'azienda aeronautica del gruppo, con raccomandata a mani in data
12/12/2022 gli era stato intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivato dall' “abolizione del posto di lavoro dirigenziale”, “avocando e redistribuendo il sue funzioni di Responsabile Commerciale agli enti centrali del Gruppo”. La società dedusse che le ragioni del recesso Parte_1 erano da rivenire nella “congiuntura economica decisamente negativa che ancora si protrae, e dell'andamento decisamente involutivo del fatturato aziendale”. Il ricorrente allegò di avere impugnato il licenziamento con lettera
PEC del 19/12/2022, ricevuta dalla Società in pari data, con cui era stata contestata la sussistenza del preteso riassetto organizzativo. Il ricorrente lamentò, poi, di non aver ricevuto la retribuzione di dicembre 2022, le competenze di fine rapporto (ratei 13ma e ferie) per €. 14.991,89, il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso per €. 45.179,73, come quantificati nei cedolini paga redatti dalla Società stessa, avendo invece ricevuto, solo in data
23/01/2023 l'istante un bonifico di €.1603,00, con la causale “competenze del mese ferie e permessi”. Egli, poi, rivendicò anche il diritto ad ottenere gli importi per ferie e permessi non goduti, oltre che per spese non rimborsate.
Tanto premesso, l'istante, chiese che il Tribunale di Napoli accogliesse le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o ingiustificatezza del licenziamento intimato ad esso ricorrente, per totale assenza del giustificato motivo;
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'indennità supplementare nella misura massima prevista dal contratto collettivo di settore, a pari ad €. 26.666,67,oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare altresì la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €. 60.171,62
(corrispondente alla somma di €. 14.991,89 + €. 45.179,73) a titolo di trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso e competenze finali, nonchè di €. 692,80 a titolo di rimborso spese vive, ed infine di €1.968,52
a titolo di differenze per ferie non godute e festività su quanto risultante dal cedolino paga e per le causali di cui al presente ricorso, il tutto oltre interessi e maggior danno da rivalutazione;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a Contr percepire il compenso per l'anno
2022, pari ad €.20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare la società al pagamento del compenso di avvocato.
Integrato il contraddittorio, si costituì in giudizio la che Parte_1 contestò la fondatezza della domanda evidenziando come l'assunzione dell'ing. non avesse addotto i risultati sperati, atteso che non erano CP_2 state assunte nuove commesse e che la situazione di grave crisi settoriale permaneva dal 2013, senza alcuna variazione favorevole. Rivendicò, quindi, la legittimità del proprio operato e chiese disporsi il rigetto del ricorso con ogni conseguenza in tema di spese processuali.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note, il Tribunale di Napoli, ritenuta l'irrilevanza di ogni ulteriore approfondimento istruttorio, pronunciò la sentenza in epigrafe con la quale – in parziale accoglimento della domanda- statuì: “Ogni altra istanza disattesa, dichiara la illegittimità per ingiustificatezza del licenziamento irrogato in danno del ricorrente in data 12.12.2022; per
l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della indennità supplementare ex art 19 ccnl nella misura di euro 26.666,67, oltre accessori come in motivazione; condanna altresì la convenuta al pagamento della somma di euro 62.833,00 , oltre accessori come in motivazione per i titoli di cui alla motivazione stessa;
condanna altresì la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 6.100,00, oltre iva e cpa come per legge”.
Con ricorso depositato il 14.06.2024 la società ha proposto Parte_1 appello avverso tale pronuncia lamentandone l'ingiustizia per aver il primo giudice omesso di considerare che il licenziamento dell'ing. era CP_2 direttamente riconducibile alla “sfavorevole congiuntura economica societaria”
(cfr. pag. 4 lettera A) del ricorso). Ha, inoltre, eccepito l'erroneità della quantificazione effettuata dal giudice di prime cure dell'indennità ex art. 19
CCNL di settore. Ha chiesto, quindi, che in riforma parziale della sentenza impugnata sia ritenuta la legittimità del licenziamento e per l'effetto non dovuta alcuna indennità risarcitoria.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio il quale ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_2 Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 3.04.2025. Acquisite le note di trattazione ed espletata la camera di consiglio, la Corte all'esito ha deciso nei termini di seguito espressi.
§§§
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente deve darsi atto del passaggio in giudicato della pronuncia nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda di condanna al Contr pagamento dell'emolumento definito per mancata impugnazione incidentale.
Analogamente, la sentenza in epigrafe è passata in giudicato anche quanto alla condanna alle somme per TFR e competenze di fine rapporto (retribuzione dicembre 2022; ratei di tredicesima e ferie, rimborso spese vive e ferie non godute e festività), atteso che per ammissione della stessa società l'importo complessivo di euro 62.833,30 è stato saldato al netto delle ritenute operate e senza riserva alcuna.
Quanto al motivo di gravame attinente alla condanna della società all'importo di euro 26.666,67 relativa all'indennità risarcitoria, la Corte ne rileva l'inammissibilità atteso che per la prima volta in questa sede l Parte_1 ha sottoposto alla Corte la questione della determinazione dell'importo, che non è stata mai sollevata in prime cure come ben può evincersi dalla lettura della memoria di costituzione (anche il giudice di prime cure ha sottolineato come non sia stata opposta alcuna contestazione specifica al conteggio elaborato).
Giungendo all'esame dei primi due motivi di gravame, con i quali si impugna la sentenza laddove ha ritenuto non comprovata l'insorgenza della grave crisi strutturale e della riorganizzazione che avrebbero giustificato il licenziamento del dirigente, il Collegio rileva come il primo giudice abbia fornito una esplicazione del tutto completa e coerente delle ragioni poste a fondamento della decisione conclusiva.
In particolare, del tutto condivisibile è l'affermazione circa l'infondatezza del motivo attinente all'insorgenza della crisi aziendale posto a base del licenziamento. Tale deduzione si raggiunge ove si ponga attenzione al contenuto della lettera di recesso che recita: “Oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Con la presente, siamo spiacenti di doverle comunicare di dover prima parlare della sua collaborazione in quanto nell'ultimo anno, a seguito della congiuntura economica decisamente negativa che ancora si protrae e dell'andamento decisamente involutivo del fatturato aziendale, siamo costretti ad attuare le necessarie iniziative di tipo riorganizzativo, volte al miglioramento dell'incremento dell'efficienza aziendale, tali da consentire una gestione più economica e funzionale tra le quali un necessario riassetto del personale dipendente finalizzato alla massimizzazione
e razionalizzazione delle risorse a seguito della quale abbiamo abolito il posto di lavoro dirigenziale avocando e redistribuendo le sue funzioni di responsabile commerciale agli enti centrali del gruppo”.
Dal tenore letterale della lettera oggetto di impugnativa emerge che il datore di lavoro ha ricondotto la decisione di risolvere il rapporto contrattuale al permanere della congiuntura economica negativa ed al ridursi del fatturato, richiamando l'esigenza di un riassetto organizzativo con abolizione del posto di lavoro dirigenziale e redistribuzione dei compiti.
Il giudice di prime cure, in modo del tutto condivisibile, ha ritenuto non provati gli elementi richiamati a fondamento del licenziamento.
Tale decisione è stata impugnata dalla società in epigrafe che ha richiamato i dati documentali attinenti all'andamento del settore;
al fatturato ed alla presunta assenza di novità favorevoli, riconducibili all'operato del dirigente licenziato. L'appellante, inoltre, ha lamentato la mancata ammissione delle prove costituende, che avrebbero dimostrato l'effettività della riorganizzazione nel senso dell'assegnazione delle mansioni ad altro dipendente.
Orbene, i motivi di gravame (primo e secondo) attinenti al giustificato motivo oggettivo diretto a fondare la giustificatezza del licenziamento del dirigente sono infondati e devono essere respinti.
Appare opportuno premettere che secondo l'insegnamento della Suprema
Corte nella valutazione globale ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso,
(sul punto, fra le altre, Cass. n. 34739 del 2019). Quanto poi al giustificato motivo oggettivo, si osserva che è ben vero che il Giudice non può entrare nel merito delle scelte organizzative, sussistendo la libertà di iniziativa economica
(art. 41 Cost.), ma è anche vero che i parametri essenziali di valutazione della condotta delle parti negoziali sono rappresentati dai principi di correttezza e buona fede, di tal che si impone una valutazione circa la veridicità ed effettività delle ragioni addotte, che ovviamente devono essere valutate caso per caso in considerazione dell'andamento del rapporto negoziale.
Ebbene, osserva la Corte, nel caso in esame il giudice di prime cure ha posto in evidenza la contraddittorietà della condotta datoriale, che si è posta in netto contrasto con i principi di cui si è detto.
In primo luogo occorre considerare -come ben evidenziato dal giudice di prima istanza- che l'assunzione dell'ing. è avvenuta in data 1.06.2021 ed in CP_2 piena crisi aziendale, come ammesso dalla stessa parte appellante che nel ricorso introduttivo del giudizio di gravame si è così espressa: “Prova della citata e strutturale crisi ne sono i documenti prodotti in sede di costituzione di primo grado (verbali di accordo sindacale e decreti di concessione di ammortizzatori sociali) che attestano, in maniera inequivocabile, come già la divisione Aero della sia stata costantemente (dal 2013 al 2019) in Pt_6 emergenza. Dal 2019, poi, come detto la ha ceduto il ramo spazio alla Pt_6
, oggi denominata . Più in particolare dal 2013 e CP_1 Parte_1 sino all'intervenuta procedura di licenziamento collettivo, avvenuta nell'agosto del 2019, la ha sempre usufruito almeno di un Controparte_5 ammortizzatore sociale.”.
Questo dato essenziale evidenzia come la sussistenza della crisi fosse endemica e che l'assunzione dell'odierno appellato sia avvenuta in un momento di riorganizzazione effettuata proprio al fine di fronteggiare tale situazione.
Occorre, tuttavia, evidenziare come il contratto di assunzione non contenga alcun cenno allo stato di crisi della società . Parte_1
La lettera di assunzione, allegata al fascicolo dell'appellante, non menziona lo stato di crisi che permaneva dal 2013 (secondo le ammissioni della stessa parte). Nella lettera in questione si esprime la volontà di assumere CP_2
a tempo indeterminato e si precisano le mansioni e gli obblighi del
[...] dirigente nei seguenti termini : “lei sarà inquadrato con la qualifica di dirigente, funzione e mansioni di direttore commerciale della società (oggi CP_1 denomnata n.d.r.); con ciò si intende che lei sarà Parte_1 responsabile dello sviluppo commerciale della divisione alle assegnata, con particolare attenzione all'acquisizione di nuove commesse, sviluppo di nuovi prodotti e penetrazione in nuovi mercati, introducendo innovazioni organizzative di processo, nonché le strategie commerciali e di marketing all'uopo ritenute necessarie;
In tale sua funzione le riporterà gerarchicamente
l'ingegner . Persona_1
In sostanza, si affidava al dirigente -in un momento di crisi economica CP_2 ben nota all'appellante e comprovata dai documenti richiamati in ricorso- il compito di procedere al miglioramento del settore commerciale.
Tuttavia, a soli diciotto mesi dall'affidamento dell'incarico dirigenziale, la società richiamando la permanenza della crisi economica, Parte_1 decide di riorganizzare nuovamente l'azienda e tanto fa sopprimendo il ruolo dirigenziale del ricorrente per avocarlo ad imprecisati enti centrali.
Come giustamente evidenziato dal primo giudice, tale decisione non appare in alcun modo coerente e giustificata. Da un lato il richiamo ad una crisi ormai endemica e sussistente sin dal momento dell'assunzione del dirigente non è inidoneo a giustificare di per sé il licenziamento, atteso che la situazione non è cronologicamente successiva alla conclusione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quanto alla soppressione del posto di lavoro dirigenziale, seppure in teoria costituisca una scelta diretta al risparmio di spesa, non sembra affatto collegata ad un concreto riassetto organizzativo.
In proposito, osserva la Corte, la logica non pone alternative: o la società non aveva più bisogno di un incremento del settore commerciale o non si spiega come tale esigenza -espressa con l'assunzione del e ben comprensibile CP_2 nella prospettiva dell'incremento del fatturato- sia stata fronteggiata.
Correttamente il giudice di prime cure ha evidenziato la genericità delle allegazioni difensive attinenti alla riorganizzazione del settore commerciale. A tali considerazioni deve aggiungersi che a fronte delle precise allegazioni contenute nel ricorso introduttivo di prime cure (attinenti alle trattative iniziate dal ricorrente e volte all'acquisizione di maggiore clientela) l'odierna appellante abbia opposto delle contestazioni generiche, finendo persino ad ammettere l'acquisizione di un nuovo cliente (senza però l'incremento di fatturato sperato).
Nessuna delle deduzioni dell'appellante possono, invece, sostenere la giustificatezza del licenziamento, che al contrario è stato comminato in violazione dei principi di buona fede e correttezza a soli diciotto mesi dall'assunzione del dirigente, cui non è stato offerto neanche il tempo utile ad espletare proficuamente le proprie funzioni (che non potevano certo risolversi in un intervento portentoso dalle immediate propalazioni).
In ragione di tali considerazioni, quindi, la Corte reputa del tutto corretta la decisione del giudice di prime cure che merita sul punto piena conferma.
Le spese del presente grado seguono anch'esse la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della controversia;
della liquidazione delle quattro fasi previste dalle Tariffe e dell'applicazione dei valori minimi tariffari.
In ragione dell'esito del giudizio, infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'ing. elle spese del grado che CP_2 liquida in euro 7.160,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
3) dichiara parte appellante tenuta al versamento del doppio contributo unificato ai sensi dellart. 13, comma 1 quater, dpr n. 11/2002, se dovuto
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025
Il Cons. Est. Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano