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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/09/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 4218/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/09/2025 nella causa n. 4218/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTO CARAPELLE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per Parte_1 ottenere la condanna dell' al pagamento della somma di € 90.182,88 CP_1 oltre accessori a titolo di TFS;
2. l' si è costituito dando atto di aver provveduto alla liquidazione del CP_1
TFS;
3. all'odierna udienza la parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento dovuto: deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure
1 RGL n. 4218/2025
sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che la pretesa del ricorrente appare pienamente fondata alla luce dello spontaneo pagamento della prestazione avvenuto in corso di causa;
6. ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo, in corrispondenza dei parametri minimi per lo scaglione di valore stante la linearità delle questioni, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Roberto Carapelle;
7. Considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di n. 3 documenti, assenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 15%;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 4.201,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre 15% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre CPA e IVA come per legge, oltre
€ 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Roberto Carapelle.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/09/2025 nella causa n. 4218/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTO CARAPELLE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per Parte_1 ottenere la condanna dell' al pagamento della somma di € 90.182,88 CP_1 oltre accessori a titolo di TFS;
2. l' si è costituito dando atto di aver provveduto alla liquidazione del CP_1
TFS;
3. all'odierna udienza la parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento dovuto: deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure
1 RGL n. 4218/2025
sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che la pretesa del ricorrente appare pienamente fondata alla luce dello spontaneo pagamento della prestazione avvenuto in corso di causa;
6. ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo, in corrispondenza dei parametri minimi per lo scaglione di valore stante la linearità delle questioni, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Roberto Carapelle;
7. Considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di n. 3 documenti, assenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 15%;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 4.201,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre 15% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre CPA e IVA come per legge, oltre
€ 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Roberto Carapelle.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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