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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 360/2022 in grado di appello avverso la sentenza n. 46/2022 del Tribunale di Vasto pubblicata il
24.02.2022 e notificata l'8 marzo 2022, pronunciata nella causa iscritta al n. 530/2015 R.G.A.C., promossa
[...]
[...]
con sede in Roma Via Luca Gaurico, n. 9, in Parte_1 persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro-tempore ing. rappresenta difesa dall'avv. Maura Cubeddu Parte_2
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
in persona del Controparte_1
sindaco p.t. dott.ssa elettivamente domiciliato in Controparte_2
L'Aquila, Via Arco dei Veneziani n.27 presso lo studio dell'avv. prof.
Stefano Recchioni che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Placido Pelliccia.
APPELLATO PRINCIPALI E APPELLANTE INCIDENTALI
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.1. Con atto di citazione notificato il 26/05/2015 la società
che aveva ricevuto incarico da parte del Comune di Parte_1
per le attività di stima dei fabbricati non Controparte_1
iscritti in catasto e di definizione dei relativi valori immobiliari di n.
68 aereogeneratori di proprietà della società EDISON SpA, inclusa la relativa attività di riscossione delle imposte, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Vasto, perché fosse condannato “al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme dovute per le ragioni ed i titoli sopra riferiti, ed ammontanti ad oggi ad €
436.809,32, ovvero a quelle maggiori o minori che risulteranno di giustizia, anche all'esito della pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione”.
I.2. Il compenso corrispondeva a una percentuale “sulla somma residua di € 1.029.952,54 dovuta dalla Edison Spa al a titolo CP_1 di imposte ed interessi a seguito delle sentenze rese” dalla
Commissione Tributaria Provinciale (di Chieti) e di quella Regionale.
I.3. Analoga causa per i medesimi titoli e tra le stesse parti riguarda il pagamento di un corrispettivo di euro 389.620,00 pari al
25% (oltre IVA) di quanto accertato e riscosso dal ai fini CP_1
ICI, relativamente alle annualità 2005 - 2009.
I.4. L'attività dell' è frutto di convenzioni che Parte_1 incaricavano la società dell'accertamento dei presupposti dii imposta e anche dell'assistenza legale e giudiziaria in favore dell'ente locale in relazione alla realizzazione da parte di Edison SpA nel territorio del
Comune di Castiglione di un parco eolico costituito da ben 68 pale eoliche per la produzione di energia elettrica.
I.5. Con le delibere di G.M. n. 51 del 03/06/2013 e n. 71 del
15/07/2013 l'Amministrazione comunale disponeva l'annullamento delle delibere di G.M. 129/2008, 31/2011 e 38/2011 con le quali erano state affidate ad mediante convenzioni i recuperi dei Parte_1
relativi crediti tributari per il periodo 2002-2009 che risultavano essere complessivamente pari ad euro 5.483.455,04 (inclusi sanzioni e interessi).
I.6. Incassati dal euro 1.288.000,00 agiva per CP_1 Parte_1
l'ottenimento del proprio compenso, con un ricorso monitorio confermato dal Tribunale di Vasto, poi riformato da questa Corte con sentenza n. 649/2019 che riconosceva ad il corrispettivo Parte_1
per le somme riscosse a valere sulle annualità 2002 e 2003 ma non quelle del periodo 2004/2009. Tuttavia, su quest'ultima decisione pende impugnativa dinanzi alla Corte di Cassazione.
I.7. Sorta una disputa tra le parti circa la debenza del compenso reclamato dalla questa promuoveva il presente giudizio Parte_1
per vedersi riconoscere euro 117.911,30 quale quota percentuale sul totale di euro 471.645,21 incassato dal a valere sulle CP_1
annualità tributarie 2002 e 2003 nonché euro 1.048.863,76 come corrispettivo calcolato in percentuale sulla somma di euro
4.195.455,04 (a sua volta risultante dal totale del credito tributario accertato di euro 5.483.455,04 meno euro 1.288..000, già base di calcolo di compenso oggetto di separato procedimento monitorio).
I.8. Il si costituiva in giudizio eccependo l'avvenuto CP_1
annullamento dei contratti, la nullità/annullabilità delle convenzioni per violazione della normativa sull'evidenza pubblica, un presunto
“abuso del processo” e infine chiedeva il rigetto della domanda.
I.9. Nel frattempo, la Corte di Cassazione con la sentenza n.
26877/2021, resa dalla sezione tributaria, accertava il credito dell'ente comunale in euro 3.072.770,06 da cui dovevano essere sottratti euro
1.288.000,00 e quindi residuando in capo al un credito CP_1
tributario di euro 1.122.684,98 nei confronti di Edison.
I.10. Il Tribunale di Vasto, rigettando l'eccezione di abuso di processo e le domande riconvenzionali del riteneva nulle le CP_1
convenzioni relative alle annualità 2004-2009 per difetto dell'impegno di spesa da parte dell'ente comunale con relativa appostazione in bilancio ex articolo 191 d.lgs. n- 267/2000.
I.11. Mancando agli atti una convenzione per l'annualità 2002, il
Tribunale ha escluso anche in questo caso l'esistenza di un diritto al compenso. I.12. Quanto all'annualità 2003, ha escluso che il compenso richiesto spettasse alla società attrice in quanto il relativo diritto di credito sarebbe maturato unicamente con l'incasso della somma, incasso non avvenuto.
I.13. In conclusione, il Tribunale rigettava le domande di condannandola altresì al pagamento delle spese di Parte_1
lite in misura pari ad euro 7.240,10, oltre accessori, previa compensazione del 30% delle spese.
I.14. Propone ora appello la società che conclude come Parte_1 in appresso si riporta: “Sia della giustizia di Codesta Corte accogliere il presente appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata per i vari e diversi motivi di gravame proposti, previa ammissione della attività istruttoria denegata dal primo giudice e volta alla verifica dell'adempimento e collocazione nel bilancio comunale delle annotazioni derivate dall'attività accertativa per cui è causa, ed allo stato specificamente l'importo di € 3.072.770,06 indicato dalla
Suprema Corte di Cassazione, condannare il Controparte_1
al pagamento di tutte le somme a vario titolo
[...]
richiesto, vuoi di danno vuoi di adempimento contrattuale oltre interessi di mora, interessi legali e rivalutazione monetaria . Vinte le spese e gli onorari di giudizio.”
I.15. In via istruttoria, chiede anche: “si richiede Parte_1
disporsi, ove ritenuta necessaria al fine probatorio in ordine alla condanna del l'ispezione, l'esibizione o l'acquisizione della CP_1 documentazione contabile dell'Ente come formulate nella seconda memoria ex art 183 del 4.1.16 e nella memoria di discussione del
03.12.21(quivi trascritte alle note n° 5 e n°6.”
I.16. Il Comune appellato si costituisce e chiede: “Tutto ciò premesso e considerato, il , ut Controparte_1 supra rappresentato e difeso, conclude affinché l'Ecc.ma Corte di
Appello di L'Aquila voglia respingere l'appello principale della perché inammissibile, nullo e infondato nel merito;
Parte_1 quatenus opus sit, in accoglimento dell'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n.46 del 2022 e comunque delle questioni ridevolute con il presente atto, voglia comunque respingere integralmente le domande della per tutti i motivi Parte_1 esposti. Con condanna di controparte alle spese e competenze del grado. Ci si oppone sin d'ora alle richieste istruttorie di controparte perché totalmente inammissibili ed irrilevanti.”
II. Motivazioni della decisione.
II.1. Primo motivo di impugnazione principale: “violazione dei principi di rispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc per extra-petitione.”
II.2. La società appellante ritiene che il giudice abbia valicato i limiti del petitum per aver rigettato la domanda sulla base di eccezioni non proposte dalla difesa del CP_1
II.3. Più precisamente, asserisce che il avesse Parte_1 CP_1 avanzato quattro eccezioni: “(i) intervenuto annullamento dei contratti posti a fondamento delle pretese creditorie, (ii) nullità/annullabilità delle convenzioni per violazione dei principi dell'evidenza pubblica, (iii) inammissibilità della domanda per abuso del processo, (iv) insussistenza e/o irrilevanza della prestazioni della società ai fini della riscossione dell'ICI.”
II.4. Il Tribunale le avrebbe respinte tutte, salvo comunque rigettare la domanda nel caso delle annualità 2004/2009 per mancanza dell'impegno di spesa e quanto alle annualità 2002/2003 perché la percentuale pattuita era da commisurare all'incassato.
II.5. Il motivo è chiaramente infondato.
II.6. Anche nel caso in cui tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi opposti dal convenuto fossero ritenuti infondati e, comunque, indipendentemente da questi, il giudice è tenuto comunque a verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea.
II.7. Se alla luce dei fatti dedotti e della documentazione agli atti, il diritto dell'attore non è fondato, la domanda dev'essere respinta.
II.8. La sentenza appellata ha respinto la domanda di o Parte_1
perché basata su titoli nulli o perché, dove il titolo era valido, la convenzione per i crediti tributari dell'annualità 2002, questa conteneva un limite che il giudice ha correttamente rilevato nell'ambito del vaglio della fondatezza della domanda attorea. Il
Tribunale non ha dunque violato il principio della domanda che ha invece rigettato proprio sulla base dell'esame della stessa. II.9. Secondo motivo di impugnazione: “Parte della sentenza impugnata relativa alla convenzione di fornitura per il periodo
2002/2003. in rito: extra-petitione (2.1); nel merito: illogicita' e configgenza con la documentazione (2.2) – confliggenza con la sentenza di codesta corte e con le norme di contabilita' (2.3).”
II.10. Quanto sopra illustrato vale anche a motivare il rigetto della prima parte del secondo motivo. L'appellante persiste nel considerare extra petitum la decisione impugnata perché, nonostante il rigetto delle eccezioni del convenuto, ha ritenuto, sulla scorta CP_1 dell'interpretazione della convenzione valida per la riscossione dell'annualità 2003 dell'ICI, che la domanda della parte attrice fosse infondata quanto alle somme dovute per sanzioni e interessi. Se infatti pretende una somma sulla scorta di quanto previsto dalla Parte_1
convenzione stipulata dal il giudice riconoscerà alla società CP_1
quanto previsto e nulla di più e di meno di quanto previsto dalla convenzione medesima, che è il titolo della pretesa giuridica indipendentemente dalla fondatezza delle eccezioni avversarie, salvo l'ipotesi di riconoscimento di debito, ciò che non si applica a questo caso in cui il ha contestato il credito nella sua interezza. CP_1
II.11. Per giunta la prima parte del secondo motivo (punto 2.1.) è anche insufficiente a costruire un motivo autonomo poiché
l'appellante contesta che il Tribunale abbia negato che la base di calcolo del compenso di Assoservizi includesse le sanzioni e gli interessi – che sono accessori - laddove la sentenza ha prim'ancora dichiarato l'insussistenza del credito anche quanto alla sorte capitale.
II.12. E quest'ultimo argomento elenctico vale a maggior ragione per il punto 2.2. dell'appello. A nulla serve stabilire che la base di calcolo del compenso di includa sanzioni e interessi se prima non Parte_1
è argomentato perché il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la pretesa per l'intera somma ossia per la sorte capitale.
II.13. In ogni caso, dall'esame delle previsioni contrattuali contenute nella convenzione del 15.12.2008 (doc.1 produzione in CP_1 primo grado) risulta all'art.6 che il corrispettivo previsto in favore della è pari al 25% “dell'importo dell'ICI accertato e Parte_1 riscosso” dall'ente con riferimento alla sola imposta come anche nella delibera autorizzativa n.129/2008 la quale, al fine di garantire il presupposto dell'impegno di spesa, dichiara che “il compenso della
Società incaricata sarà liquidato nella misura concordata solo dopo la riscossione dell'imposta definitivamente accertata e liquidata e che, pertanto, al pagamento si farà fronte solamente con le maggiori entrate realizzate a seguito dell'attività accertativa”.
II.14. La terza parte del secondo motivo di impugnazione prospetta un contrasto tra la decisione del Tribunale e quella di questa Corte (n.
649/2019). L'appellante sembrerebbe censurare il capo di sentenza che dichiara nulle le convenzioni non munite di impegno di spesa e in ciò fa riferimento alle delibere in esame n. 129/2008, per l'annualità
2003 e n. 9/2009 per l'annualità 2002. La critica appare male indirizzata perché la sentenza gravata ha dichiarato nulle per violazione dell'articolo 191 TUEL non gli incarichi per le annualità
2002 e 2003 ma quelle del periodo 2004/2009 (si veda la sentenza, pagina 7). Se si intende sostenere invece che la sentenza di questa
Corte sopra citata avrebbe considerato esistente l'impegno di spesa per l'incarico riguardante le annualità 2002 e 2003, allora la decisione impugnata è perfettamente coerente con quella (n. 649/2019 di questa
Corte) che si assume (erroneamente) in conflitto con la decisione gravata.
II.15. Il compenso per le attività relative all'anno di imposta 2002 è stato ritenuto infondato dal giudice non per difetto dell'impegno di spesa ma per l'assenza di convenzione ovvero di forma scritta ad substantiam della stessa.
II.16. Per l'anno 2003, unica convenzione valida, il Tribunale ha invece ritenuto che il compenso fosse legato, in virtù del dettato contrattuale, all'incasso, Mancato l'incasso, il credito non è sorto.
II.17. Terzo motivo di impugnazione: “parte della sentenza impugnata relativa al rigetto della domanda risarcitoria: violazione
e falsa applicazione dei principi risarcitori”.
II.18. L'appellante società contesta in questo caso il rigetto della domanda risarcitoria. avrebbe lamentato il Parte_1 comportamento negligente dell'amministrazione comunale che, non provvedendo alla riscossione coattiva del credito, avrebbe compromesso il compenso dell'attrice/appellante. II.19. La sentenza impugnata, nel rigettare la domanda, avrebbe trascurato di considerare il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria che obbligherebbero l'ente locale a recuperare giudizialmente il credito. Avrebbe inoltre il giudice di prime cure trascurato di considerare che non essendovi stata alcuna conciliazione ed essendo stati definiti i giudizi il non avrebbe CP_1
potuto seguire soluzioni negoziali.
II.20. Il sillogismo dell'appellante è che in termini legali nessuna soluzione conciliativa era più possibile e che quindi il mancato ricorso al recupero coattivo è, di per sé, un illecito.
II.21. Ora, pare a questo collegio che il sillogismo non regga perché non basta ad integrare l'illecito aquiliano la sola asserzione circa la mancata riscossione coattiva del credito. Come ha sottolineato il
Tribunale, la responsabilità aquiliana, che l'appellante ha inteso far valere, richiede che il danneggiato dimostri l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie.
II.22. Per contro, è lo stesso appellante (pagine 8 e 9 della comparsa conclusionale) a ricordare quanto segue: “Al primo giudice era stata sottolineata la inattuabilità dell'“accordo bonario” indicato dal Sindaco, per illegittimità sia della rinuncia sia della mancata riscossione, così come segnalato al con nota prot 783 del 12.10.12 dall'allora CP_1 legale dell'Ente che chiariva come: “(i) “Allo stato, pendendo i giudizi in grado di appello, non si rendono ipotizzabili gli strumenti di definizione del contenzioso tributario previsti dal legislatore (acquiescenza; - accertamento con adesione;
-definizione agevolata;
-conciliazione giudiziale)”; (ii) “Dopo la emissione degli avvisi di accertamento, solamente la conciliazione giudiziale sarebbe apparsa possibile dinanzi alla CTP, ma non oltre la prima udienza”; (iii) “La ipotesi di soluzione transattiva non potrà prescindere dalle entità dell'imposta accertata negli avvisi… ovvero degli importi indicati nelle Sentenze emesse e nelle pregresse rilevazioni delle CC.TT.UU. (iv) Non sarà sfuggita a Codesta
Amministrazione la portata del recente D.L. 174 del 10 ottobre 2012 che per gli Enti locali ha rafforzato i controlli, anche esterni della Corte dei conti, anche con riferimento alle ipotesi di definizioni transattive;
(v)
“Comunque, ogni componimento bonario non potrà giammai essere di pregiudizio per gli interessi economici dell'Ente”. Ora, la nota in parola non esclude in modo assoluto la possibilità di una soluzione transattiva ma rimarca come ostativa la pendenza dei giudizi di appello e si esprime alla luce della normativa vigente nel 2012 il che non esclude affatto che tale soluzione fosse possibile alla stregua dell'ordinamento vigente in un momento successivo. Inoltre, è la stessa nota citata a menzionare il rafforzamento dei controlli della magistratura contabile sulle soluzioni transattive, ciò che presuppone la possibilità delle stesse e a concludere che “Comunque, ogni componimento bonario non potrà giammai essere di pregiudizio per gli interessi economici dell'Ente”.
II.23. Poiché, dunque, sia in termini giuridici sia in termini temporali data l'evoluzione legislativa continua in questa materia, non si può ritenere certo che l'ente locale non possa addivenire a soluzioni negoziali, sarebbe stato onere dell'attore/appellante che vi sia stato un mancato incasso, che tale mancato incasso totale o parziale sia dipeso da colpa o dolo dell'amministrazione. Ma è proprio la prova dell'elemento soggettivo a mancare, prova che l'appellante fa discendere apoditticamente ed automaticamente dal principio di indisponibilità del credito tributario senza alcun adattamento al caso concreto.
II.24. Non vale a questo scopo invocare il “Regolamento di
Contabilità di Stato (e pertanto dei Comuni) che stabilisce che “non si può convenire alcuna esenzione da qualsiasi specie di tributi vigenti all'epoca della loro stipulazione”, norma che non ha nulla a che vedere con il componimento bonario, istituto, quest'ultimo, ben diverso dell'esenzione che opera alla radice ed esclude l'imponibilità laddove la soluzione transattiva, all'opposto, la presume;
né vale invocare astrattamente il principio di legalità di cui all'articolo 23 Cost. che si limita a stabilire che gli obblighi fiscali, tra gli altri, possono avere fondamento solo nella legge come la legge stessa può prevedere (e in effetti prevede anche in materia tributaria) la modulazione di tali obblighi incluse le soluzioni negoziali di natura transattiva.
II.25. Il terzo motivo di appello è quindi infondato opponendosi gli stessi motivi addotti dal giudice di primo grado: difetta la prova dell'illecito e, segnatamente, dell'elemento soggettivo dell'illecito.
II.26. Quarto motivo di impugnazione: “sulla Convenzione relativa al periodo 2004/2009. Violazione principi probatori. Omesso esame e pronuncia. Violazione dell'art. 191 e 194 TUEL e delle norme del D.Lgs.
n. 267/2000”
II.27. Sotto questo motivo l'atto di appello affastella diverse censure di cui diventa difficoltosa una chiara enucleazione. Sicuramente lamenta che sia stata pretermessa la propria richiesta istruttoria Parte_1
di ispezione ed esibizione degli atti di bilancio. Secondo Parte_1
l'onere della produzione dei bilanci ai fini della dimostrazione dell'assunzione dell'impegno di spesa ex articolo 191 d.lgs. n. 267/200 era a carico dell'ente locale.
II.28. Il motivo è infondato perché, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., è la parte attrice, e in questo caso che, nel far valere la propria Parte_1
pretesa, fondata sui rapporti negoziali con il a doverne provare i CP_1 fatti costitutivi. Ergo, l'onere della prova circa l'avvenuta approvazione dell'impegno di spesa è a carico di Parte_1
II.29. Solo per completezza informativa si ritiene di dover aggiungere che, comunque, i bilanci degli enti locali sono pubblici e che ai cittadini è garantito in ogni caso l'accesso agli atti di cui l'attrice/appellante non pare essersi avvalsa.
II.30. Ciò detto, è pure da aggiungere che il motivo di impugnazione si appunta, nonostante la sua infondatezza, solo su di una delle ragioni poste a base della decisione sul punto e del relativo capo della sentenza.
Questa ha chiarito che i docc. 4 e 5 della produzione in primo Parte_1
grado, le quali contengono rispettivamente le determine comunali n. 31 e
38, entrambe del 2011, non contengono un incarico ad ma Parte_1
danno mandato all'avvocato Ferdinando D'Amario di costituirsi in giudizio per il in ragione dell'impugnativa avanzata da Edison CP_1
avverso gli avvisi di accertamento. Il Tribunale, stante la documentazione agli atti, ha accertato semplicemente l'assenza di un incarico per le annualità discusse e questo punto della decisione, che ha pregnanza risolutiva, non risulta specificamente impugnato.
II.31. Anche quest' ultimo motivo dell'appello principale è quindi infondato.
II.32. Appello incidentale.
II.33. Con appello incidentale, il ripropone due eccezioni CP_1 sollevate in primo grado e respinte dal Tribunale precisando: “In ossequio ai recenti orientamenti della S.C. in tema di rigetto delle eccezioni in prime cure e onere dell'impugnazione incidentale, per scrupolo tutioristico, il – pur materialmente vincitore - propone appello CP_1
incidentale condizionato avverso alcuni capi della decisione di primo grado per i seguenti motivi.”
II.34. In ragione di ciò, respinto integralmente l'appello principale,
l'appello incidentale condizionato è da ritenersi implicitamente assorbito.
III. Regime delle spese.
III.1. Per effetto del rigetto dell'appello principale con assorbimento dell'appello incidentale, con sede in Roma Via Luca Parte_1
Gaurico, n. 9, in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro-tempore Ing. è tenuta al pagamento delle spese di Parte_2
giudizio di secondo grado in favore di Controparte_1
in persona del Sindaco p.t. Dott.ssa ,
[...] Controparte_2
liquidate in euro 24.064,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria e del valore di causa individuato dall'appellante principale in euro 1.048.863,76).
IV. Contributo unificato.
IV.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali
(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 per il pagamento da parte di con sede in Parte_1
Roma Via Luca Gaurico, n. 9, in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro-tempore Ing. di un ulteriore importo pari Parte_2 al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello principale tenuto conto del valore effettivo di causa sopra indicato.
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
360/2022 in secondo grado sull'appello proposto da Parte_1 con sede in Roma Via Luca Gaurico, n. 9, in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro-tempore ing. contro Parte_2
in persona del sindaco p.t. dott.ssa Controparte_1 nonché sull'appello incidentale di quest'ultimo avverso Controparte_2
la sentenza n. 46/2022 del Tribunale di Vasto pubblicata il 24.02.2022 e notificata l'8 marzo 2022, pronunciata nella causa iscritta al n. 530/2015
R.G.A.C., così provvede: A. Rigetta l'appello principale con conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato.
B. Condanna con sede in Roma Via Luca Gaurico, n. 9, Parte_1 in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro-tempore ing. al pagamento delle spese di lite di secondo grado in Parte_2
favore di in persona del sindaco p.t. Controparte_1
dott.ssa liquidate in euro 24.064,00 oltre iva, cpa e Controparte_2
spese generali al 15%.
C. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della parte appellante
[...]
con sede in Roma Via Luca Gaurico, n. 9, in persona Parte_3 dell'amministratore unico, legale rappresentante pro-tempore ing. Pt_2
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per la proposizione dell'appello principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 e tenuto conto dell'effettivo valore di causa
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 23 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi