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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza dell'11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 385 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2025, vertente
TRA
in persona del legale rapp.nte p.t, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Russo Sergio, Russo Matteo, Scozzafava Francesco, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
Controparte_1
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9719 /2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data
01.10.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto parzialmente il ricorso presentato da con cui quest'ultima aveva chiamato in giudizio la Controparte_1 [...] formulando le seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare l'illegittimità Parte_1
del trasferimento comunicato alla ricorrente perché pretestuoso e/o comunque ritorsivo e comunque
comminato in violazione dell'art. 2103 c.c. così come novellato dal D.Lgs 81/2015 Per l'effetto, - condannare
la in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegrazione della Parte_1
dipendente nel posto di lavoro in precedenza occupato e precisamente presso l'ufficio logistica sito in via
Attilio NI n. 59 - condannare la al pagamento del danno da dequalificazione/demansionamento Pt_1
da quantificarsi in via equitativa nonché del danno per i superiori costi sostenuti per il raggiungimento della
nuova sede di lavoro il tutto per la complessiva somma di Euro 5.000,00.”, con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha parzialmente accolto la domanda avanzata dalla ricorrente accertando l'avvenuto demansionamento della lavoratrice, e per l' effetto, la nullità del provvedimento datoriale di trasferimento, in quanto implicante l'adibizione della lavoratrice a mansioni inferiori (livello B1) rispetto all'inquadramento riconosciutole in virtù del contratto collettivo applicato in azienda (livello B2); ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno, non avendo la ricorrente compiutamente allegato il pregiudizio concretamente subito per effetto della illegittima condotta datoriale.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello deducendo a) la Parte_1
compatibilità con l'inquadramento f1l5 (ex b2) e la piena legittimità delle mansioni assegnate all'odierna appellata;
b) l'irrilevanza dell'asserito demansionamento dell'odierna appellata rispetto alla validità/legittimità
del trasferimento presso la centrale Montemartini. Ha, pertanto, concluso chiedendo la parziale riforma della sentenza e il rigetto delle domande avversarie.
Nonostante la regolare notifica non si è costituita , rimanendo contumace in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 04/12/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 11/12/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19
ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001). L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e,
quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 04/12/2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Nulla per le spese con riferimento alla parte appellata rimasta contumace in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese con riferimento alla parte appellata.
Così deciso in Roma lì 11 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, Magistrato Ordinario in tirocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza dell'11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 385 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2025, vertente
TRA
in persona del legale rapp.nte p.t, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Russo Sergio, Russo Matteo, Scozzafava Francesco, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
Controparte_1
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9719 /2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data
01.10.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto parzialmente il ricorso presentato da con cui quest'ultima aveva chiamato in giudizio la Controparte_1 [...] formulando le seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare l'illegittimità Parte_1
del trasferimento comunicato alla ricorrente perché pretestuoso e/o comunque ritorsivo e comunque
comminato in violazione dell'art. 2103 c.c. così come novellato dal D.Lgs 81/2015 Per l'effetto, - condannare
la in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegrazione della Parte_1
dipendente nel posto di lavoro in precedenza occupato e precisamente presso l'ufficio logistica sito in via
Attilio NI n. 59 - condannare la al pagamento del danno da dequalificazione/demansionamento Pt_1
da quantificarsi in via equitativa nonché del danno per i superiori costi sostenuti per il raggiungimento della
nuova sede di lavoro il tutto per la complessiva somma di Euro 5.000,00.”, con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha parzialmente accolto la domanda avanzata dalla ricorrente accertando l'avvenuto demansionamento della lavoratrice, e per l' effetto, la nullità del provvedimento datoriale di trasferimento, in quanto implicante l'adibizione della lavoratrice a mansioni inferiori (livello B1) rispetto all'inquadramento riconosciutole in virtù del contratto collettivo applicato in azienda (livello B2); ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno, non avendo la ricorrente compiutamente allegato il pregiudizio concretamente subito per effetto della illegittima condotta datoriale.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello deducendo a) la Parte_1
compatibilità con l'inquadramento f1l5 (ex b2) e la piena legittimità delle mansioni assegnate all'odierna appellata;
b) l'irrilevanza dell'asserito demansionamento dell'odierna appellata rispetto alla validità/legittimità
del trasferimento presso la centrale Montemartini. Ha, pertanto, concluso chiedendo la parziale riforma della sentenza e il rigetto delle domande avversarie.
Nonostante la regolare notifica non si è costituita , rimanendo contumace in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 04/12/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 11/12/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19
ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001). L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e,
quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 04/12/2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Nulla per le spese con riferimento alla parte appellata rimasta contumace in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese con riferimento alla parte appellata.
Così deciso in Roma lì 11 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, Magistrato Ordinario in tirocinio.