CASS
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2025, n. 18375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18375 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO IL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/10/2024 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato GIUNTA GAETANO conclude chiedendo raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18375 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 13/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta annullava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta limitatamente alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella dell'obbligo di presentazione alla P.g. nei confronti di IL TT, gravemente indiziato di favoreggiamento personale (capo 12), poiché, nella qualità di meccanico di fiducia della famiglia AR e consapevole della parentela tra quest'ultima e OV Di NO, dopo che furono commessi i delitti di porto delle armi di cui ai capi 7), 8) e 9) (da guerra, comuni da sparo e clandestine) da parte di quest'ultimo e non avendo concorso nei medesimi, lo aiutava ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria, segnatamente, al fine di verificare la presenza di microspie e/o di dispositivi installati dalla polizia giudiziaria, ispezionava l'autovettura Citroen C4 appartenente a Di NO e usata anche da IO e IL AR per compiere i reati sopra indicati. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, IL TT. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen. Ritiene la difesa che l'ordinanza impugnata vada censurata con riferimento alla sussistenza di un grave quadro indiziario nei confronti del ricorrente per il delitto di favoreggiamento, in quanto poggerebbe su un'erronea interpretazione e applicazione del disposto di cui all'art. 273 cod. proc. pen. In particolare, il difensore rileva che la decisione del Tribunale del riesame si rifà a mere congetture che non possono qualificarsi alla stregua di elementi indiziari di gravità tale da poter ragionevolmente ritenere responsabile, allo stato degli atti, il ricorrente. Osserva, altresì, che il mero richiamo alle medesime motivazioni assunte dal G.i.p., per mezzo del meccanismo della motivazione per relationem, rappresenta un espediente argomentativo non soddisfacente. Lamenta che il Tribunale del riesame, al fine di ritenere la condotta di favoreggiamento, fa riferimento ad un indirizzo giurisprudenziale che nulla ha a che vedere con la fattispecie concreta che ci occupa (relativo alla distinzione tra la condotta di partecipazione ad un sodalizio mafioso e il delitto di favoreggiamento) e non a quello - pertinente - relativo alla necessità, per aversi favoreggiamento, dell 2- concreta rimozione di un apparato tecnico idoneo all'intercettazione, in grado, quindi, di influire in modo determinante nello sviluppo delle indagini. Si duole che, a fronte del rilievo difensivo secondo cui con l'intervento del 29 gennaio 2024 non si sarebbe rimossa la microspia che avrebbe continuato a registrare le conversazioni, il Tribunale del riesame giunga a formulare un'ulteriore ipotesi - secondo la quale TT si sarebbe limitato a localizzare la microspia senza rimuoverla - rispetto alla presunta condotta di favoreggiamento che avrebbe tenuto l'indagato, andando persino oltre quella ipotizzata dalla Pubblica accusa e accolta dal G.i.p., secondo cui, invero, vi sarebbe stata una concreta opera di bonifica, facendo emergere un evidente contrasto. Ritiene la difesa che il Tribunale a quo abbia travisato il contenuto della conversazione avvenuta il 29 gennaio 2024 tra Di NO e IO AR (nella quale il primo riferiva al secondo: IL mi ha detto che nella macchina non c'è nulla), deducendone che il prevenuto abbia ispezionato all'esterno la citata autovettura, rassicurando Di NO circa l'assenza di microspie, ma al contempo avvertendolo dell'eventuale presenza delle medesime all'interno del veicolo. Mentre da detta conversazione si evincerebbe che in quella data nessuna opera di bonifica era stata posta in essere dall'indagato, non sentendosi alcun rumore tipico vicino la fonte di acquisizione audio di chi cerca e individua una microspia posizionata in un'autovettura, segno che TT non sarebbe nemmeno entrato nel veicolo in uso a Di NO;
anzi, emergerebbe in maniera chiara l'oggetto del tutto lecito del predetto dialogo, ovvero la necessità di ordinare, tramite l'indagato, un pezzo di ricambio dell'autovettura. La difesa censura l'ordinanza impugnata anche per l'assenza di motivazione rispetto agli ulteriori profili posti in rilievo nei motivi di riesame, relativi alla circostanza che dal materiale investigativo acquisito si evinceva non solo che l'indagato non aveva rimosso alcun dispositivo finalizzato all'intercettazione tra presenti, ma non si era neanche introdotto all'interno dell'abitacolo anzidetto per verificare la presenza o meno di detto dispositivo, come, invece, sostenuto dal Tribunale del riesame. Rileva la difesa la contraddittorietà delle affermazioni di detto Tribunale, laddove, da un lato, osserva che nulla escluderebbe che Di NO si fosse recato in officina per dei lavori di riparazione dell'auto e, dall'altro, aggiunge che da nessuna conversazione sarebbe emersa tale circostanza, trascurando che, invece, ciò risulta non solo dalla conversazione tra Di NO e IO AR, travisata dallo stesso Tribunale, ma anche dalla conversazione del 6 febbraio 2024 tra Di NO e un potenziale acquirente dell'autovettura. dd 3 Ulteriore elemento, che inficia la tenuta logica dell'ordinanza, secondo il difensore, concerne la prova documentale fornita circa l'ordine dei pezzi di ricambio effettuato da TT per conto di Di NO, a fronte della quale il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24, 111, 117 Cost., artt. 5 paragrafo 4, 6, 13 Cedu, 125, 274 e 275 cod. proc. pen. Lamenta la difesa che l'ordinanza, da un lato, non ha speso alcuna argomentazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e, dall'altro, non ha spiegato i motivi per i quali gli elementi di segno positivo non siano idonei a superare tali esigenze. Dando atto, quanto a questo secondo profilo, da un lato dell'incensuratezza dell'indagato e dell'assenza anche solo di carichi pendenti e, dall'altro, apoditticamente, della spregiudicatezza e della professionalità a delinquere di TT. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Orbene, l'ordinanza in esame motiva in modo non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici in relazione / sia ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di favoreggiamento personale/che alle esigenze cautelari. Detta ordinanza, ripercorrendo alcuni passaggi dell'ordinanza genetica, muove (a p. 14) dalla considerazione che IL TT è il meccanico di fiducia della famiglia AR con la quale ha un rapporto confidenziale, tanto da rivolgersi a C IO AR con l'appellativo "Zio IB. v I Giudici del riesame, nell'esaminare il contenuto delle conversazioni ambientali tra OV Di NO e i AR in data 29 gennaio 2024, che analiticamente ripercorrono, osservano che il compendio indiziario si fonda su un'affermazione chiarissima di Di NO, il quale, la mattina successiva alla scoperta della sparizione dell'arsenale, si recava da TT e poi, dopo poche ore, riferiva in maniera chiara e senza possibilità di interpretazione contraria, che TT aveva controllato l'auto e non aveva trovato nulla. Rilevano che la conversazione avveniva in un contesto temporale nell'ambito del quale i soggetti che erano stati coinvolti nel trasporto delle armi da un nascondiglio all'altro, con l'auto di Di NO, erano in estrema fibrillazione;
infatti, il giorno precedente Di NO si era recato a casa dei AR , manifestando chiaramente dei sospetti sulla polizia (come emergente dalle conversazioni di quel giorno). Evidenziano detti Giudici che la mattina del 29 gennaio 2024 Di NO tornava sull'argomento con il genero IL AR e che, comunque, non si può escludere che il suddetto, recandosi presso l'officina di TT, avesse anche ordinato dei pezzi di ricambio. A tale ultimo riguardo sottolineano che: - la circostanza che Di NO si fosse già recato dieci giorni prima rispetto al 29 gennaio per delle riparazioni non emerge da nessuna conversazione;
- la conversazione tra Di NO e l'ignoto probabile acquirente del 6 febbraio 2024 dimostra, al limite, che in quella data Di NO era in trattative per vendere l'auto come è avvenuto il successivo 12 febbraio e che aveva prospettato la necessità di una riparazione di cui si sarebbe fatto carico;
- il documento in cui si attesta la consegna a TT di un ricambio non costituisce elemento indiziario valido per escludere la tesi accusatoria;
- tra l'altro appare contraddittoria la circostanza riferita da TT, secondo il quale Di NO non aveva più avuto necessità della riparazione per avere venduto l'auto, e la fattura del 29 gennaio 2024 prodotta dalla difesa. Aggiungono che certamente Di NO si recava da TT verso le ore 9.30 e che l'attività di controllo era posta in essere all'esterno della vettura, come si evince dalle parole di Di NO. Rilevano che, sotto tale profilo, l'intercettazione richiamata dalla difesa, da cui emerge che il controllo non era stato effettuato dentro l'autovettura, dove effettivamente si trovava la microspia, non inficia il ragionamento del primo Giudice, ma lo riscontra, dicendo Di NO chiaramente che la microspia non era stata trovata "da sutta" e, se c'era, l'avevano dentro la macchina ("si c'è l'avimu intra"). L'ordinanza di riesame osserva che infondata appare la deduzione in ordine all'inidoneità dell'agere del prevenuto perché la microspia ha continuato a funzionare sino al 15 febbraio 2024 e che, comunque, vanno ritenuti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di favoreggiamento personale, conformemente al primo Giudice - che individuava nella condotta di ricerca di mezzi di intercettazione in relazione a 5 vettura di un soggetto che si teme essere indagato una forma palese di aiuto a eludere le investigazioni - risultando TT avere effettuato un'attività di controllo della parte esterna della vettura ed essendo il delitto per cui si procede un reato di pericolo. Conclude col ritenere, nel caso in esame, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, offerto un contributo, da parte dell'indagato, alla neutralizzazione delle attività di investigazione. Osserva che, pur dovendosi ritenere ignoto il contenuto della conversazione avvenuta il 29 gennaio 2024 tra Di NO e TT, è verosimile che all'indagato sia stato richiesto solo di localizzare la microspia e/o se possibile rimuoverla;
e che, comunque, resta il dato rilevante che TT, dopo avere effettuato il controllo, aveva riferito a Di NO che con certezza non vi era nessun dispositivo di intercettazione all'esterno della vettura, contemporaneamente allertando lui e i suoi complici sulla possibile presenza di un dispositivo di tale tipo all'interno. In punto di esigenze cautelari, i Giudici del riesame ritengono condivisibili le considerazioni del G.i.p. in ordine al pericolo di reiterazione. Sottolineano, quindi, che, se è vero che TT è incensurato, non ha carichi pendenti e quello in contestazione è l'unico episodio accertato nel corso delle indagini, tuttavia non si può non evidenziarne l'intrinseca gravità che denota comunque spregiudicatezza e professionalità del suddetto. E concludono per la adeguatezza e proporzione della tutela di dette esigenze cautelari con la misura dell'obbligo di presentazione alla P.g. Tale essendo il completo e logico iter motivazionale dell'ordinanza impugnata è evidente l'infondatezza di tutti i rilievi difensivi sopra riportati, che dimostrano di non confrontarsi con lo stesso. Laddove insistono sulla sussistenza di mere congetture piuttosto che di un compendio gravemente indiziario ovvero su una motivazione per relationem inadeguata;
o, ancora, sulla necessità, per potersi configurare il favoreggiamento personale, della concreta rimozione della microspia;
o ancora su un insussistente travisamento delle conversazioni intercettate e della documentazione prodotta dalla difesa (primo motivo). Laddove, inoltre, denunciano un'inesistente inadeguatezza e contraddittorietà della valutazione relativa alle esigenze cautelari (secondo motivo). Tali rilievi dimostrano, altresì, di trascurare la giurisprudenza di questa Corte, in parte menzionata in modo pertinente dall'ordinanza impugnata, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264125ì fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva attribuito rilevanza alla condotta dell'indagato consistita, attraverso una minuziosa e ripetuta ispezione di uno studio legale, nel dare certezza ai favoriti della esistenza all'interno del detto studio di una microspia idonea alla registrazione delle conversazioni e nell'individuare il punto esatto in cui la stessa era stata celata). O, ancora, secondo cui è configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa (Sez. 1, n. 48560 del 04/07/2023, Occhipinti, Rv. 285461: fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa). 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di TT al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025.
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato GIUNTA GAETANO conclude chiedendo raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18375 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 13/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta annullava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta limitatamente alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella dell'obbligo di presentazione alla P.g. nei confronti di IL TT, gravemente indiziato di favoreggiamento personale (capo 12), poiché, nella qualità di meccanico di fiducia della famiglia AR e consapevole della parentela tra quest'ultima e OV Di NO, dopo che furono commessi i delitti di porto delle armi di cui ai capi 7), 8) e 9) (da guerra, comuni da sparo e clandestine) da parte di quest'ultimo e non avendo concorso nei medesimi, lo aiutava ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria, segnatamente, al fine di verificare la presenza di microspie e/o di dispositivi installati dalla polizia giudiziaria, ispezionava l'autovettura Citroen C4 appartenente a Di NO e usata anche da IO e IL AR per compiere i reati sopra indicati. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, IL TT. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen. Ritiene la difesa che l'ordinanza impugnata vada censurata con riferimento alla sussistenza di un grave quadro indiziario nei confronti del ricorrente per il delitto di favoreggiamento, in quanto poggerebbe su un'erronea interpretazione e applicazione del disposto di cui all'art. 273 cod. proc. pen. In particolare, il difensore rileva che la decisione del Tribunale del riesame si rifà a mere congetture che non possono qualificarsi alla stregua di elementi indiziari di gravità tale da poter ragionevolmente ritenere responsabile, allo stato degli atti, il ricorrente. Osserva, altresì, che il mero richiamo alle medesime motivazioni assunte dal G.i.p., per mezzo del meccanismo della motivazione per relationem, rappresenta un espediente argomentativo non soddisfacente. Lamenta che il Tribunale del riesame, al fine di ritenere la condotta di favoreggiamento, fa riferimento ad un indirizzo giurisprudenziale che nulla ha a che vedere con la fattispecie concreta che ci occupa (relativo alla distinzione tra la condotta di partecipazione ad un sodalizio mafioso e il delitto di favoreggiamento) e non a quello - pertinente - relativo alla necessità, per aversi favoreggiamento, dell 2- concreta rimozione di un apparato tecnico idoneo all'intercettazione, in grado, quindi, di influire in modo determinante nello sviluppo delle indagini. Si duole che, a fronte del rilievo difensivo secondo cui con l'intervento del 29 gennaio 2024 non si sarebbe rimossa la microspia che avrebbe continuato a registrare le conversazioni, il Tribunale del riesame giunga a formulare un'ulteriore ipotesi - secondo la quale TT si sarebbe limitato a localizzare la microspia senza rimuoverla - rispetto alla presunta condotta di favoreggiamento che avrebbe tenuto l'indagato, andando persino oltre quella ipotizzata dalla Pubblica accusa e accolta dal G.i.p., secondo cui, invero, vi sarebbe stata una concreta opera di bonifica, facendo emergere un evidente contrasto. Ritiene la difesa che il Tribunale a quo abbia travisato il contenuto della conversazione avvenuta il 29 gennaio 2024 tra Di NO e IO AR (nella quale il primo riferiva al secondo: IL mi ha detto che nella macchina non c'è nulla), deducendone che il prevenuto abbia ispezionato all'esterno la citata autovettura, rassicurando Di NO circa l'assenza di microspie, ma al contempo avvertendolo dell'eventuale presenza delle medesime all'interno del veicolo. Mentre da detta conversazione si evincerebbe che in quella data nessuna opera di bonifica era stata posta in essere dall'indagato, non sentendosi alcun rumore tipico vicino la fonte di acquisizione audio di chi cerca e individua una microspia posizionata in un'autovettura, segno che TT non sarebbe nemmeno entrato nel veicolo in uso a Di NO;
anzi, emergerebbe in maniera chiara l'oggetto del tutto lecito del predetto dialogo, ovvero la necessità di ordinare, tramite l'indagato, un pezzo di ricambio dell'autovettura. La difesa censura l'ordinanza impugnata anche per l'assenza di motivazione rispetto agli ulteriori profili posti in rilievo nei motivi di riesame, relativi alla circostanza che dal materiale investigativo acquisito si evinceva non solo che l'indagato non aveva rimosso alcun dispositivo finalizzato all'intercettazione tra presenti, ma non si era neanche introdotto all'interno dell'abitacolo anzidetto per verificare la presenza o meno di detto dispositivo, come, invece, sostenuto dal Tribunale del riesame. Rileva la difesa la contraddittorietà delle affermazioni di detto Tribunale, laddove, da un lato, osserva che nulla escluderebbe che Di NO si fosse recato in officina per dei lavori di riparazione dell'auto e, dall'altro, aggiunge che da nessuna conversazione sarebbe emersa tale circostanza, trascurando che, invece, ciò risulta non solo dalla conversazione tra Di NO e IO AR, travisata dallo stesso Tribunale, ma anche dalla conversazione del 6 febbraio 2024 tra Di NO e un potenziale acquirente dell'autovettura. dd 3 Ulteriore elemento, che inficia la tenuta logica dell'ordinanza, secondo il difensore, concerne la prova documentale fornita circa l'ordine dei pezzi di ricambio effettuato da TT per conto di Di NO, a fronte della quale il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24, 111, 117 Cost., artt. 5 paragrafo 4, 6, 13 Cedu, 125, 274 e 275 cod. proc. pen. Lamenta la difesa che l'ordinanza, da un lato, non ha speso alcuna argomentazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e, dall'altro, non ha spiegato i motivi per i quali gli elementi di segno positivo non siano idonei a superare tali esigenze. Dando atto, quanto a questo secondo profilo, da un lato dell'incensuratezza dell'indagato e dell'assenza anche solo di carichi pendenti e, dall'altro, apoditticamente, della spregiudicatezza e della professionalità a delinquere di TT. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Orbene, l'ordinanza in esame motiva in modo non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici in relazione / sia ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di favoreggiamento personale/che alle esigenze cautelari. Detta ordinanza, ripercorrendo alcuni passaggi dell'ordinanza genetica, muove (a p. 14) dalla considerazione che IL TT è il meccanico di fiducia della famiglia AR con la quale ha un rapporto confidenziale, tanto da rivolgersi a C IO AR con l'appellativo "Zio IB. v I Giudici del riesame, nell'esaminare il contenuto delle conversazioni ambientali tra OV Di NO e i AR in data 29 gennaio 2024, che analiticamente ripercorrono, osservano che il compendio indiziario si fonda su un'affermazione chiarissima di Di NO, il quale, la mattina successiva alla scoperta della sparizione dell'arsenale, si recava da TT e poi, dopo poche ore, riferiva in maniera chiara e senza possibilità di interpretazione contraria, che TT aveva controllato l'auto e non aveva trovato nulla. Rilevano che la conversazione avveniva in un contesto temporale nell'ambito del quale i soggetti che erano stati coinvolti nel trasporto delle armi da un nascondiglio all'altro, con l'auto di Di NO, erano in estrema fibrillazione;
infatti, il giorno precedente Di NO si era recato a casa dei AR , manifestando chiaramente dei sospetti sulla polizia (come emergente dalle conversazioni di quel giorno). Evidenziano detti Giudici che la mattina del 29 gennaio 2024 Di NO tornava sull'argomento con il genero IL AR e che, comunque, non si può escludere che il suddetto, recandosi presso l'officina di TT, avesse anche ordinato dei pezzi di ricambio. A tale ultimo riguardo sottolineano che: - la circostanza che Di NO si fosse già recato dieci giorni prima rispetto al 29 gennaio per delle riparazioni non emerge da nessuna conversazione;
- la conversazione tra Di NO e l'ignoto probabile acquirente del 6 febbraio 2024 dimostra, al limite, che in quella data Di NO era in trattative per vendere l'auto come è avvenuto il successivo 12 febbraio e che aveva prospettato la necessità di una riparazione di cui si sarebbe fatto carico;
- il documento in cui si attesta la consegna a TT di un ricambio non costituisce elemento indiziario valido per escludere la tesi accusatoria;
- tra l'altro appare contraddittoria la circostanza riferita da TT, secondo il quale Di NO non aveva più avuto necessità della riparazione per avere venduto l'auto, e la fattura del 29 gennaio 2024 prodotta dalla difesa. Aggiungono che certamente Di NO si recava da TT verso le ore 9.30 e che l'attività di controllo era posta in essere all'esterno della vettura, come si evince dalle parole di Di NO. Rilevano che, sotto tale profilo, l'intercettazione richiamata dalla difesa, da cui emerge che il controllo non era stato effettuato dentro l'autovettura, dove effettivamente si trovava la microspia, non inficia il ragionamento del primo Giudice, ma lo riscontra, dicendo Di NO chiaramente che la microspia non era stata trovata "da sutta" e, se c'era, l'avevano dentro la macchina ("si c'è l'avimu intra"). L'ordinanza di riesame osserva che infondata appare la deduzione in ordine all'inidoneità dell'agere del prevenuto perché la microspia ha continuato a funzionare sino al 15 febbraio 2024 e che, comunque, vanno ritenuti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di favoreggiamento personale, conformemente al primo Giudice - che individuava nella condotta di ricerca di mezzi di intercettazione in relazione a 5 vettura di un soggetto che si teme essere indagato una forma palese di aiuto a eludere le investigazioni - risultando TT avere effettuato un'attività di controllo della parte esterna della vettura ed essendo il delitto per cui si procede un reato di pericolo. Conclude col ritenere, nel caso in esame, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, offerto un contributo, da parte dell'indagato, alla neutralizzazione delle attività di investigazione. Osserva che, pur dovendosi ritenere ignoto il contenuto della conversazione avvenuta il 29 gennaio 2024 tra Di NO e TT, è verosimile che all'indagato sia stato richiesto solo di localizzare la microspia e/o se possibile rimuoverla;
e che, comunque, resta il dato rilevante che TT, dopo avere effettuato il controllo, aveva riferito a Di NO che con certezza non vi era nessun dispositivo di intercettazione all'esterno della vettura, contemporaneamente allertando lui e i suoi complici sulla possibile presenza di un dispositivo di tale tipo all'interno. In punto di esigenze cautelari, i Giudici del riesame ritengono condivisibili le considerazioni del G.i.p. in ordine al pericolo di reiterazione. Sottolineano, quindi, che, se è vero che TT è incensurato, non ha carichi pendenti e quello in contestazione è l'unico episodio accertato nel corso delle indagini, tuttavia non si può non evidenziarne l'intrinseca gravità che denota comunque spregiudicatezza e professionalità del suddetto. E concludono per la adeguatezza e proporzione della tutela di dette esigenze cautelari con la misura dell'obbligo di presentazione alla P.g. Tale essendo il completo e logico iter motivazionale dell'ordinanza impugnata è evidente l'infondatezza di tutti i rilievi difensivi sopra riportati, che dimostrano di non confrontarsi con lo stesso. Laddove insistono sulla sussistenza di mere congetture piuttosto che di un compendio gravemente indiziario ovvero su una motivazione per relationem inadeguata;
o, ancora, sulla necessità, per potersi configurare il favoreggiamento personale, della concreta rimozione della microspia;
o ancora su un insussistente travisamento delle conversazioni intercettate e della documentazione prodotta dalla difesa (primo motivo). Laddove, inoltre, denunciano un'inesistente inadeguatezza e contraddittorietà della valutazione relativa alle esigenze cautelari (secondo motivo). Tali rilievi dimostrano, altresì, di trascurare la giurisprudenza di questa Corte, in parte menzionata in modo pertinente dall'ordinanza impugnata, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264125ì fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva attribuito rilevanza alla condotta dell'indagato consistita, attraverso una minuziosa e ripetuta ispezione di uno studio legale, nel dare certezza ai favoriti della esistenza all'interno del detto studio di una microspia idonea alla registrazione delle conversazioni e nell'individuare il punto esatto in cui la stessa era stata celata). O, ancora, secondo cui è configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa (Sez. 1, n. 48560 del 04/07/2023, Occhipinti, Rv. 285461: fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa). 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di TT al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025.