Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/05/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1057/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1057/2015 R.G.A.C.,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione Parte_1 in primo grado, dall'Avv. Mariangela PEZZOLLA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., che si costituisce in virtù di Decreto Controparte_1
Sindacale 25/2015, rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Donato MENNUTI, dell'Ufficio Legale dell'ente, con elezione di domicilio nella sede dell'Ufficio, posta nella Residenza Comunale, in alla Via Vittorio Emanuele CP_1
II, n. 198;
APPELLATO
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - appello
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di il Parte_1 CP_1
lamentando un danno cagionato dalla viabilità comunale, pari ad euro Controparte_1
225,00: invocava gli artt. 2043 e 2051 c.c.
2. Il resisteva. Controparte_1
3. Il Giudice di pace, con sentenza n. 105/2014, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
4. La proponeva appello, innanzi a questo Tribunale: il resisteva Pt_1 CP_1 all'appello.
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5. Il Giudice, ai sensi dell'art. 23 bis, co. 7, d.l. 19/2024, conv., con modif., dalla l. 56/2024, formulava una proposta, affinché le parti concludessero un accordo: nella specie, le condizioni proposte erano le seguenti: «rinunzia all'appello; spese del doppio grado compensate;
»
(neretto nel testo citato).
6. mediante il difensore (munito di procura a transigere e conciliare) Parte_1 dichiarava di aderire: pure il approvava la proposta del Giudice, chiedendo, Controparte_1 tuttavia, che la decisione fosse «assunta con
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Da quanto dianzi enunziato, risulta evidente come ambo le parti intendano ottenere una decisione di mero rito, mediante cui non si decida sul merito dell'appello, e si compensino le spese: analogamente alla rinunzia pura e semplice (cui è possibile assimilare funzionalmente la fattispecie), tale pronunzia potrà assumere la natura di dichiarazione di estinzione, con la concordata compensazione delle spese di lite.
2. Non è possibile applicare l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, col conseguente obbligo, da parte dell'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato: non trattasi di vizio tale da aver causato l'inammissibilità o l'improcedibilità, ma del venir meno successivo e concordato dell'intenzione e dell'interesse alla decisione, equivalente ad una vera e propria rinunzia, sicché mancherebbe la ratio lato sensu sanzionatoria della norma, come tale insuscettibile di applicazione od estensione analogica (e cfr. Cass. civ., Sez. III, ord.
5.12.2023, n. 34025).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1057/2015 R.G.A.C., promossa da contro il , in persona del Sindaco p.t., ogni Parte_1 Controparte_1 diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara estinto il giudizio;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 15 Maggio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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