Articolo 1 della Legge 16 aprile 1954, n. 147
Articolo 2
Versione
21 maggio 1954
Art. 1.
La seconda aggiunta temporanea all'assegno di superinvalidita', prevista in lire 60.000 per i grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera B della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' elevata a lire 100.000 annue.
Entrata in vigore il 21 maggio 1954