TAR Cagliari, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 195
TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
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Ordinanza cautelare 22 luglio 2025
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Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 8 e 10, l. 241/1990). Eccesso di potere (illogicità ed ingiustizia manifesta, mancanza dei presupposti, manifesta irrazionalità)

    Gli atti impugnati con il ricorso principale sono atti prodromici all'ordinanza di demolizione, che è l'atto finale lesivo. Pertanto, i vizi fatti valere nel ricorso principale si estendono all'ordinanza finale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, l. 241/1990, art. 1, comma 16, l.r. 3/2008). Eccesso di potere (illogicità ed ingiustizia manifesta, mancanza dei presupposti, manifesta irrazionalità, lacunosità dell'istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto della motivazione)

    Il PU n. -OMISSIS- era un titolo idoneo alla realizzazione di sole opere stagionali, come desumibile dalla DUAAP presentata dalla ricorrente, dalle relazioni paesaggistica e tecnica allegate, e dal richiamo all'art. 16 del Regolamento Edilizio ('Interventi per manufatti temporanei e stagionali'). La stessa ricorrente richiamava la durata di tre mesi della stagione estiva.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, l. 241/1990, art. 10-bis, comma 2, lett. c), l.r. 45/1989, art. 23, puc del Comune di Quartu Sant’Elena, art. 9, regolamento per l'installazione di manufatti amovibili nel litorale di Quartu Sant’Elena). Eccesso di potere (illogicità ed ingiustizia manifesta, mancanza dei presupposti, manifesta irrazionalità, lacunosità dell'istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto della motivazione)

    La qualificazione delle opere come precarie e stagionali, basata sugli atti della ricorrente e sul parere comunale, è confermata. La difficoltà di rimozione dei sottoservizi non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione. I successivi provvedimenti (PU n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-) con cui sono state autorizzate opere aggiuntive, pur non modificando retroattivamente il PU n. -OMISSIS-, confermano la natura stagionale delle opere.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e 21-septies, l. 241/1990). Eccesso di potere (illogicità ed ingiustizia manifesta, mancanza dei presupposti, manifesta irrazionalità, lacunosità dell'istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto della motivazione, disparità di trattamento)

    La ricorrente non può impugnare l'art. 10 del Regolamento edilizio in questa sede, essendo stata sempre consapevole della temporaneità delle opere, come desumibile dagli atti da essa stessa prodotti. L'obbligo di rimozione è implicito nella natura stagionale delle opere.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, l. 241/1990). Eccesso di potere (illogicità ed ingiustizia manifesta, mancanza dei presupposti, manifesta irrazionalità, lacunosità dell'istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto della motivazione)

    La qualificazione delle opere come precarie e stagionali è basata sugli atti della ricorrente e sul parere comunale, che richiamano l'art. 16 del Regolamento Edilizio e la durata stagionale delle attività.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, l. 241/1990). Eccesso di potere (illogicità ed ingiustizia manifesta, mancanza dei presupposti, manifesta irrazionalità, lacunosità dell'istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto della motivazione)

    La qualificazione delle opere come precarie e stagionali è basata sugli atti della ricorrente e sul parere comunale, che richiamano l'art. 16 del Regolamento Edilizio e la durata stagionale delle attività.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, l. 241/1990, art. 10-bis, comma 2, lett. c), l.r. 45/1989). Eccesso di potere (illogicità ed ingiustizia manifesta, mancanza dei presupposti, manifesta irrazionalità, lacunosità dell'istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto della motivazione)

    La qualificazione delle opere come precarie e stagionali è basata sugli atti della ricorrente e sul parere comunale, che richiamano l'art. 16 del Regolamento Edilizio e la durata stagionale delle attività.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, l. 241/1990). Eccesso di potere (illogicità ed ingiustizia manifesta, mancanza dei presupposti, manifesta irrazionalità, lacunosità dell'istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto della motivazione)

    Il decorso del tempo non genera un legittimo affidamento in caso di opere abusive prive di titoli prescritti. La ricorrente era consapevole della natura delle opere.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, l. 241/1990). Eccesso di potere (illogicità ed ingiustizia manifesta, mancanza dei presupposti, manifesta irrazionalità, lacunosità dell'istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto della motivazione)

    La qualificazione delle opere come precarie e stagionali è basata sugli atti della ricorrente e sul parere comunale, che richiamano l'art. 16 del Regolamento Edilizio e la durata stagionale delle attività.

  • Rigettato
    Violazione, erronea e falsa interpretazione di legge (artt. 3 e 7 ss., l. n. 241/1990). Eccesso di potere (violazione del principio di autolimitazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, mancanza dei presupposti, manifesta irrazionalità, lacunosità dell'istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto della motivazione)

    L'ordine di demolizione è un atto dovuto e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento. La partecipazione al procedimento e il contraddittorio sono stati pieni. Anche se una nuova comunicazione fosse necessaria, il provvedimento avrebbe avuto lo stesso contenuto. Le opere abusive, anche se preesistenti o note all'amministrazione, devono essere rimosse.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, l. 241/1990, art. 27, n.t.a del piano stralcio per l’assetto idrogeologico). Eccesso di potere (illogicità ed ingiustizia manifesta, mancanza dei presupposti, manifesta irrazionalità, lacunosità dell'istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto della motivazione)

    La difficoltà o impossibilità di rimozione dei sottoservizi non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione. La natura pubblica delle opere non è provata e la loro individuazione nel PUL non le qualifica come opere permanenti.

  • Rigettato
    Violazione, erronea e falsa interpretazione di legge (artt. 7 ss., l. n. 241/1990). Eccesso di potere (violazione del principio di autolimitazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, mancanza dei presupposti, manifesta irrazionalità, lacunosità dell'istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto della motivazione)

    L'ordine di demolizione è un atto dovuto e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento. La partecipazione al procedimento e il contraddittorio sono stati pieni. Le opere accertate nel verbale del 6 marzo 2025 sono quelle oggetto dell'ordinanza di demolizione.

  • Rigettato
    Violazione di legge (artt. 7 e ss. L. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e contraddittorietà. Violazione del principio di autolimitazione

    L'ordine di demolizione è un atto dovuto e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento. Le opere accertate nel verbale del 6 marzo 2025 sono quelle oggetto dell'ordinanza di demolizione. L'ordine di demolizione è rivolto al proprietario, possessore o detentore, indipendentemente dalla responsabilità nella commissione dell'illecito.

  • Rigettato
    Violazione di legge (art. 3, comma 1, lett. E.5, d.p.r. 380/2001). Eccesso di potere per erronea qualificazione giuridica delle opere e travisamento dei fatti. Violazione del principio del legittimo affidamento

    La qualificazione delle opere come precarie e stagionali è basata sugli atti della ricorrente e sul parere comunale, che richiamano l'art. 16 del Regolamento Edilizio e la durata stagionale delle attività. Il decorso del tempo non genera legittimo affidamento in caso di opere abusive.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento e violazione del principio di proporzionalità

    L'ordine di demolizione è rivolto al proprietario, possessore o detentore, indipendentemente dalla responsabilità nella commissione dell'illecito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 195
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 195
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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