Art. 68. (Norma transitoria per gli insegnanti di educazione tecnica)
I docenti di educazione tecnica, nominati a seguito del concorso a cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con decreto ministeriale del 5 maggio 1973 ed utilizzati, nell'anno scolastico 1981-1982, nella provincia di residenza, per effetto dell' articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281 , convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 392 , sono, a domanda, trasferiti nei limiti dei posti disponibili, a decorrere dal 10 settembre 1982, dal ruolo dei docenti di educazione tecnica della provincia di attuale titolarita' a quello della provincia di residenza.
I docenti che non potranno usufruire del beneficio di cui al primo comma per indisponibilita' di posti, sono utilizzati annualmente ai sensi della legge 24 luglio 1981, n. 392 , anche su posti funzionanti di fatto.
I docenti di educazione tecnica, nominati a seguito del concorso a cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con decreto ministeriale del 5 maggio 1973 ed utilizzati, nell'anno scolastico 1981-1982, nella provincia di residenza, per effetto dell' articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281 , convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 392 , sono, a domanda, trasferiti nei limiti dei posti disponibili, a decorrere dal 10 settembre 1982, dal ruolo dei docenti di educazione tecnica della provincia di attuale titolarita' a quello della provincia di residenza.
I docenti che non potranno usufruire del beneficio di cui al primo comma per indisponibilita' di posti, sono utilizzati annualmente ai sensi della legge 24 luglio 1981, n. 392 , anche su posti funzionanti di fatto.