Art. 258.
(Ignoranza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione di contrabbando).
Se l'aeromobile, che trasporta contrabbando di guerra diretto al nemico, ignora l'esistenza della guerra o la dichiarazione di contrabbando, fatta a norma dell'articolo 160, tutte le cose costituenti contrabbando di guerra possono essere requisite contro compenso, e l'aeromobile e la rimanente parte del carico sono esenti da cattura e confisca, salva l'applicazione dell'articolo 249.
Si presume, esclusa ogni prova contraria, che l'aeromobile conosca la dichiarazione di contrabbando, quando abbia lasciato un territorio neutrale dopo che la relativa notificazione e' stata fatta, in tempo utile, allo Stato dal quale detto territorio dipende, ovvero il territorio italiano o nemico dopo la pubblicazione della dichiarazione di contrabbando.
Per quanto concerne la presunzione della conoscenza della esistenza della guerra, si applicano le disposizioni dell'articolo 243.
(Ignoranza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione di contrabbando).
Se l'aeromobile, che trasporta contrabbando di guerra diretto al nemico, ignora l'esistenza della guerra o la dichiarazione di contrabbando, fatta a norma dell'articolo 160, tutte le cose costituenti contrabbando di guerra possono essere requisite contro compenso, e l'aeromobile e la rimanente parte del carico sono esenti da cattura e confisca, salva l'applicazione dell'articolo 249.
Si presume, esclusa ogni prova contraria, che l'aeromobile conosca la dichiarazione di contrabbando, quando abbia lasciato un territorio neutrale dopo che la relativa notificazione e' stata fatta, in tempo utile, allo Stato dal quale detto territorio dipende, ovvero il territorio italiano o nemico dopo la pubblicazione della dichiarazione di contrabbando.
Per quanto concerne la presunzione della conoscenza della esistenza della guerra, si applicano le disposizioni dell'articolo 243.