Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 119
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erroneo adeguamento alla sentenza n. 315/2021

    La Corte ritiene che la sentenza di primo grado abbia correttamente interpretato le risultanze istruttorie e applicato i principi in materia di onere della prova.

  • Rigettato
    Travisamento ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie

    La Corte ritiene che la documentazione prodotta dalla Resistente_1 (iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, polizza fideiussoria, MUD, fatture di ditte specializzate) sia sufficiente a provare che la maggior parte dei rifiuti prodotti siano speciali e smaltiti da terzi. La scheda di rilievo prodotta dalla Concessionaria è ritenuta irrilevante in quanto atto assunto senza contraddittorio e mai notificato.

  • Rigettato
    Erronea applicazione del principio dell'onere della prova

    La Corte ritiene che la Resistente_1 abbia fornito adeguata prova della natura speciale dei rifiuti e del loro smaltimento tramite terzi, assolvendo così all'onere probatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 119
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 119
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo