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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
VENTURINI MARIO CARLO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 186/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 182/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1
e pubblicata il 12/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1850 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 782/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti. Chiede che vengano dichiarate inammissibili le produzioni documentali effettuate in questo grado dall'appellata. RIformare integralmente la sentenza impugnata, dichiarando la piena legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento. Vinte le spese di entrambi i gradi di lite.
Resistente/Appellato: La Società chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1. srl impugnava l'avviso di accertamento emesso dalla Società concessionaria dei tributi del Comune di Savona per pagamento TARI anno 2023. Oggetto dell'imposta erano due immobili siti in
Savona.
Nel ricorso introduttivo la Resistente_1. eccepiva : 1) Violazione di legge, difetto di motivazione ed erronea applicazione della TARI.
Si costituiva in giudizio la Società Concessionaria che contestava l'assunto della ricorrente e ribadiva la legittimità dell'atto impositivo.
La Corte di Giustizia di primo grado accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello la Concessionaria che avanza i seguenti motivi di nullità : 1)
Erroneo adeguamento alla sentenza n. 315/2021. Travisamento ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie processuali circa la ritenuta validità della denuncia della Resistente_1. nonché circa la oggettiva pretermissione della scheda rilievo prodottain atti dalla Concessionaria. Infine erronea applicazione del principio dell'onere della prova a carico del contribuente. Legittimità della pretesa impositiva.
Si costitituiva in giudizio la Società che replicava ai singoli motivi di doglianza avanzati dall'appellante ribadendo la legittimità dei motivi di nullità dell'atto impositivo.
La Resistente_1. si costituisce in giudizio e contesta l'appello della Concessionaria sia in fatto che in diritto ribadendo i motivi di nullità dell'atto impositivo già portati in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda la produzione di rifiuti urbani relativi agli immobili di proprietàdella Resistente_1. in Indirizzo_1 R che vi svolge l'attività di demolizione e riparazione meccaniche di veicoli.
Sostiene la Resistente_1 Srl che nell'attività da lei svolta si produce, in massima parte, soltanto rifiuti speciali che vengono smaltiti da società private specializzate per lo smaltimento dei particolari materiali scartati nell'attività della società, quali pneumatici, plastiche, vetro, oli e batterie. Orbene dall'esame della documentazione prodotta in atti appare verosimile la versione della contribuente, come risulta anzitutto dal fatto che la società é iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali ed é titolare di una polizza fideiussoria;
nel MUD 2021 sono indicati i rifiuti consegnati per le operazioni di recupero e smaltimento e le fattur delle ditte spcializzate indicate in atti emesse a fronte del pagamento del servizio da parte della contribuente.
Inoltre sono agli atti le visure delle aree dove sono prodotti e smaltiti i rifiuti speciali.
A fronte di ciò il Collegio ritiene che la Resistente_1. abbia dato prova di quanto sostenuto già in ricorso introduttivo, ovvero che la quasi totalità della superficie immobiliare é destinata all'attività di riparazione di veicoli con smaltimento dei rifiuti tramite società private specializzate. Quanto alla mancata dichiarazione
TARI ritiene il Collegio che la dichiarazione del 1996 fatta dalla ditta individuale Società_2 appaia idonea ai fini del beneficio fiscale in quanto la nuova ditta Resistente_1 Srl ha assunto soltanto una diversda denominazione mantenendo la stessa attività produttiva della precedente e omonima società.
Infine quanto alla scheda di Rilievo prodotta dalla Concessionaria ritiene il Collegio di nessuna rilevanza giuridica, trattandosi di atto assunto senza contraddittorio e mai notificato alla contribuente.
Per quanto sopra l'appelli deve ritenersi infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. condanna l'appellante ad €. 950 di spese di questo grado, oltre accessori di legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
VENTURINI MARIO CARLO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 186/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 182/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1
e pubblicata il 12/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1850 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 782/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti. Chiede che vengano dichiarate inammissibili le produzioni documentali effettuate in questo grado dall'appellata. RIformare integralmente la sentenza impugnata, dichiarando la piena legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento. Vinte le spese di entrambi i gradi di lite.
Resistente/Appellato: La Società chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1. srl impugnava l'avviso di accertamento emesso dalla Società concessionaria dei tributi del Comune di Savona per pagamento TARI anno 2023. Oggetto dell'imposta erano due immobili siti in
Savona.
Nel ricorso introduttivo la Resistente_1. eccepiva : 1) Violazione di legge, difetto di motivazione ed erronea applicazione della TARI.
Si costituiva in giudizio la Società Concessionaria che contestava l'assunto della ricorrente e ribadiva la legittimità dell'atto impositivo.
La Corte di Giustizia di primo grado accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello la Concessionaria che avanza i seguenti motivi di nullità : 1)
Erroneo adeguamento alla sentenza n. 315/2021. Travisamento ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie processuali circa la ritenuta validità della denuncia della Resistente_1. nonché circa la oggettiva pretermissione della scheda rilievo prodottain atti dalla Concessionaria. Infine erronea applicazione del principio dell'onere della prova a carico del contribuente. Legittimità della pretesa impositiva.
Si costitituiva in giudizio la Società che replicava ai singoli motivi di doglianza avanzati dall'appellante ribadendo la legittimità dei motivi di nullità dell'atto impositivo.
La Resistente_1. si costituisce in giudizio e contesta l'appello della Concessionaria sia in fatto che in diritto ribadendo i motivi di nullità dell'atto impositivo già portati in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda la produzione di rifiuti urbani relativi agli immobili di proprietàdella Resistente_1. in Indirizzo_1 R che vi svolge l'attività di demolizione e riparazione meccaniche di veicoli.
Sostiene la Resistente_1 Srl che nell'attività da lei svolta si produce, in massima parte, soltanto rifiuti speciali che vengono smaltiti da società private specializzate per lo smaltimento dei particolari materiali scartati nell'attività della società, quali pneumatici, plastiche, vetro, oli e batterie. Orbene dall'esame della documentazione prodotta in atti appare verosimile la versione della contribuente, come risulta anzitutto dal fatto che la società é iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali ed é titolare di una polizza fideiussoria;
nel MUD 2021 sono indicati i rifiuti consegnati per le operazioni di recupero e smaltimento e le fattur delle ditte spcializzate indicate in atti emesse a fronte del pagamento del servizio da parte della contribuente.
Inoltre sono agli atti le visure delle aree dove sono prodotti e smaltiti i rifiuti speciali.
A fronte di ciò il Collegio ritiene che la Resistente_1. abbia dato prova di quanto sostenuto già in ricorso introduttivo, ovvero che la quasi totalità della superficie immobiliare é destinata all'attività di riparazione di veicoli con smaltimento dei rifiuti tramite società private specializzate. Quanto alla mancata dichiarazione
TARI ritiene il Collegio che la dichiarazione del 1996 fatta dalla ditta individuale Società_2 appaia idonea ai fini del beneficio fiscale in quanto la nuova ditta Resistente_1 Srl ha assunto soltanto una diversda denominazione mantenendo la stessa attività produttiva della precedente e omonima società.
Infine quanto alla scheda di Rilievo prodotta dalla Concessionaria ritiene il Collegio di nessuna rilevanza giuridica, trattandosi di atto assunto senza contraddittorio e mai notificato alla contribuente.
Per quanto sopra l'appelli deve ritenersi infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. condanna l'appellante ad €. 950 di spese di questo grado, oltre accessori di legge.