CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/11/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 413/2024 promossa da:
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. AMATUCCI ALESSANDRA elett. dom.to in Indirizzo Telematico APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv.CICCOLA MANUELA elett.te dom.to in C/O , CP_1 CP_1
VIA PIAVE 25 ANCONA
rappresentata e difesa dall'avv. FABRETTI Controparte_2
FABIO elett.te di indirizzo Telematico APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E La società propone appello avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Ancona n. 253/2024 pubblicata il 11/06/2024 resa all'esito del giudizio rg n. 316/2024 introdotto con ricorso in opposizione ex art. 615 cpc che respingeva lo stesso con condanna alle spese di lite nei confronti dell' e di . CP_1 Controparte_2
Lamenta l'appellante l'erroneità ed ingiustizia della sentenza per i seguenti motivi di appello: a) errata e/o omessa motivazione nonché violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc. – nullità della sentenza impugnata;
b) errata interpretazione della normativa pagina 1 di 3 riguardante l'inesistenza degli originali delle prove di notifica con conseguente inesistenza del titolo;
c) omessa pronuncia sulla questione del fermo amministrativo su autovettura-bene strumentale – errore in procedendo da omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento alla violazione dell'art. 112 c.p.c.; d) Abnormità delle spese di lite. Causa esclusivamente documentale. Resistono in giudizio l' appellato ed , ritenendo l'appello CP_4 Controparte_2 infondato e corretta la sentenza impugnata. La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. L'appello, deciso allo stato degli atti, oltre che presentare profili di inammissibilità, si appalesa, comunque, infondato. Quanto al lamentato vizio di motivazione della sentenza, si osserva come, quand'anche esso fosse ritenuto sussistente, non sarebbe possibile rimettere la causa al primo grado, dovendo questa Corte, comunque, pronunciarsi nel merito. Ad ogni modo, la sentenza, seppure motivata in modo stringato, permette di comprendere le ragioni che hanno fondato il rigetto della domanda, tra l'altro, neppure rettamente intese o colte da parte dell'appellante. Ad esempio, con il secondo motivo di appello, la parte lamenta che il primo giudice avrebbe considerato “come sufficientemente valida la produzione delle mere copie, in luogo degli originali, attestanti le notifiche delle cartelle ed avvisi per cui è causa”, così insistendo sulle doglianze già esposte in primo grado. Tuttavia, in merito alla questione della mancanza degli originali delle notifiche così come delle cartelle, il primo giudice ha affermato che le prove delle notifiche “sono state prodotte in formato «eml» e quindi in originale: doc.4, 6 e 8 della costituita . CP_2
Tale motivazione non è stata sottoposta a censura dall'appellante che si limita a riproporre le argomentazioni già spese in primo grado in ordine alla mancanza degli originali, senza prendere posizione sulla affermazione contenuta in sentenza secondo cui il formato eml consentirebbe di considerare come originali le notifiche prodotte. Di conseguenza, sul punto deve ritenersi essere sceso il giudicato. D'altronde, come ben affermato dalla difesa dell' , il messaggio pec prodotto in atti inviato CP_5 alla contiene i riferimenti univoci della c.d. “impronta digitale di trasmissione del Parte_1 messaggio”, trattandosi, dunque, di file nativo della notifica che, in quanto in formato.eml, garantisce l'autenticità del messaggio attestando che esso proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio pec e che il documento non ha subito modifiche o alterazioni. Quanto, poi, alla riproposizione dell'eccezione di nullità della notifica perché proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi (ossia l'indirizzo t), la stessa si presenta pure infondata. Come Email_1 affermato dall' , tale indirizzo è stato, dal 2.9.2022, inserito come indirizzo ufficiale, nel registro CP_5
IPA, come anche attestato con comunicazione prot. n. 0000555 del 18/01/2023 dall'AGID, in cui l'ente ha precisato :“ … Sulla base di quanto fin qui esposto si è dedotto che la data di inserimento in IPA dei nuovi indirizzi PEC oggetto di interesse è il 1° settembre 2022. Ne consegue che la data di opponibilità a terzi è il 2 settembre 2022…” . Considerato che le cartelle oggetto della sentenza impugnata sono le nn.
pagina 2 di 3 00320200010892612000, notificata il 16/9/2022; 00320220006903880000 notificata il 19/09/2022; 00320230000679032000 notificata il 27/01/2023, l'eccezione non ha pregio. Vale, ad ogni modo, rimarcare come, sulla questione, anche la Cassazione si è attestata nell'affermare la validità ed efficacia della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (v. Cass. 26682/2024; 982/2023). Nel caso in esame, dall'indirizzo pec in questione era chiaramente evincibile il mittente e, d'altronde, l'appellante non ha saputo neppure specificare se la pec non gli fosse effettivamente arrivata o se non l'aveva semplicemente aperta, ipotesi per la quale imputet sibi. Quanto, poi, alla omessa pronuncia sulla natura strumentale del bene oggetto di fermo amministrativo, la questione è stata, al contrario, affrontata dal primo giudice che ha, però, rigettato l'eccezione, per non avere la parte provveduto a produrre lo stralcio del registro dei beni ammortizzabili. Anche sul punto nulla dice l'appello, sicché il motivo si appalesa inammissibile, non confrontandosi con la motivazione addotta in primo grado (e, comunque, effettiva è la mancata produzione del detto stralcio). Inammissibile deve ritenersi anche l'ultimo motivo di appello riguardante la pretesa abnormità della condanna alle spese, limitandosi l'appellante a lamentarsi di essere stata condannata ad € 2.500,00 per ciascuna parte resistente più rimborso spese generali al 15% ed eventuali accessori di legge. Non è dato sapere perché tale condanna dovrebbe considerarsi abnorme, né dal punto di vista quantitativo né dei criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.. D'altronde, incontestata essendo la soccombenza del ricorrente, il valore della causa dichiarato in questo grado è di circa 30.000,00 sicché quanto liquidato in primo grado appare anche inferiore ai minimi tariffari (considerata l'assenza di attività istruttoria). La sentenza impugnata deve, in conclusione, trovare piena conferma. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore delle appellate, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CPA nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione. Così deciso in Ancona, 6 novembre 2025 Il Consigliere est. Il P residente Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 413/2024 promossa da:
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. AMATUCCI ALESSANDRA elett. dom.to in Indirizzo Telematico APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv.CICCOLA MANUELA elett.te dom.to in C/O , CP_1 CP_1
VIA PIAVE 25 ANCONA
rappresentata e difesa dall'avv. FABRETTI Controparte_2
FABIO elett.te di indirizzo Telematico APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E La società propone appello avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Ancona n. 253/2024 pubblicata il 11/06/2024 resa all'esito del giudizio rg n. 316/2024 introdotto con ricorso in opposizione ex art. 615 cpc che respingeva lo stesso con condanna alle spese di lite nei confronti dell' e di . CP_1 Controparte_2
Lamenta l'appellante l'erroneità ed ingiustizia della sentenza per i seguenti motivi di appello: a) errata e/o omessa motivazione nonché violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc. – nullità della sentenza impugnata;
b) errata interpretazione della normativa pagina 1 di 3 riguardante l'inesistenza degli originali delle prove di notifica con conseguente inesistenza del titolo;
c) omessa pronuncia sulla questione del fermo amministrativo su autovettura-bene strumentale – errore in procedendo da omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento alla violazione dell'art. 112 c.p.c.; d) Abnormità delle spese di lite. Causa esclusivamente documentale. Resistono in giudizio l' appellato ed , ritenendo l'appello CP_4 Controparte_2 infondato e corretta la sentenza impugnata. La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. L'appello, deciso allo stato degli atti, oltre che presentare profili di inammissibilità, si appalesa, comunque, infondato. Quanto al lamentato vizio di motivazione della sentenza, si osserva come, quand'anche esso fosse ritenuto sussistente, non sarebbe possibile rimettere la causa al primo grado, dovendo questa Corte, comunque, pronunciarsi nel merito. Ad ogni modo, la sentenza, seppure motivata in modo stringato, permette di comprendere le ragioni che hanno fondato il rigetto della domanda, tra l'altro, neppure rettamente intese o colte da parte dell'appellante. Ad esempio, con il secondo motivo di appello, la parte lamenta che il primo giudice avrebbe considerato “come sufficientemente valida la produzione delle mere copie, in luogo degli originali, attestanti le notifiche delle cartelle ed avvisi per cui è causa”, così insistendo sulle doglianze già esposte in primo grado. Tuttavia, in merito alla questione della mancanza degli originali delle notifiche così come delle cartelle, il primo giudice ha affermato che le prove delle notifiche “sono state prodotte in formato «eml» e quindi in originale: doc.4, 6 e 8 della costituita . CP_2
Tale motivazione non è stata sottoposta a censura dall'appellante che si limita a riproporre le argomentazioni già spese in primo grado in ordine alla mancanza degli originali, senza prendere posizione sulla affermazione contenuta in sentenza secondo cui il formato eml consentirebbe di considerare come originali le notifiche prodotte. Di conseguenza, sul punto deve ritenersi essere sceso il giudicato. D'altronde, come ben affermato dalla difesa dell' , il messaggio pec prodotto in atti inviato CP_5 alla contiene i riferimenti univoci della c.d. “impronta digitale di trasmissione del Parte_1 messaggio”, trattandosi, dunque, di file nativo della notifica che, in quanto in formato.eml, garantisce l'autenticità del messaggio attestando che esso proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio pec e che il documento non ha subito modifiche o alterazioni. Quanto, poi, alla riproposizione dell'eccezione di nullità della notifica perché proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi (ossia l'indirizzo t), la stessa si presenta pure infondata. Come Email_1 affermato dall' , tale indirizzo è stato, dal 2.9.2022, inserito come indirizzo ufficiale, nel registro CP_5
IPA, come anche attestato con comunicazione prot. n. 0000555 del 18/01/2023 dall'AGID, in cui l'ente ha precisato :“ … Sulla base di quanto fin qui esposto si è dedotto che la data di inserimento in IPA dei nuovi indirizzi PEC oggetto di interesse è il 1° settembre 2022. Ne consegue che la data di opponibilità a terzi è il 2 settembre 2022…” . Considerato che le cartelle oggetto della sentenza impugnata sono le nn.
pagina 2 di 3 00320200010892612000, notificata il 16/9/2022; 00320220006903880000 notificata il 19/09/2022; 00320230000679032000 notificata il 27/01/2023, l'eccezione non ha pregio. Vale, ad ogni modo, rimarcare come, sulla questione, anche la Cassazione si è attestata nell'affermare la validità ed efficacia della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (v. Cass. 26682/2024; 982/2023). Nel caso in esame, dall'indirizzo pec in questione era chiaramente evincibile il mittente e, d'altronde, l'appellante non ha saputo neppure specificare se la pec non gli fosse effettivamente arrivata o se non l'aveva semplicemente aperta, ipotesi per la quale imputet sibi. Quanto, poi, alla omessa pronuncia sulla natura strumentale del bene oggetto di fermo amministrativo, la questione è stata, al contrario, affrontata dal primo giudice che ha, però, rigettato l'eccezione, per non avere la parte provveduto a produrre lo stralcio del registro dei beni ammortizzabili. Anche sul punto nulla dice l'appello, sicché il motivo si appalesa inammissibile, non confrontandosi con la motivazione addotta in primo grado (e, comunque, effettiva è la mancata produzione del detto stralcio). Inammissibile deve ritenersi anche l'ultimo motivo di appello riguardante la pretesa abnormità della condanna alle spese, limitandosi l'appellante a lamentarsi di essere stata condannata ad € 2.500,00 per ciascuna parte resistente più rimborso spese generali al 15% ed eventuali accessori di legge. Non è dato sapere perché tale condanna dovrebbe considerarsi abnorme, né dal punto di vista quantitativo né dei criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.. D'altronde, incontestata essendo la soccombenza del ricorrente, il valore della causa dichiarato in questo grado è di circa 30.000,00 sicché quanto liquidato in primo grado appare anche inferiore ai minimi tariffari (considerata l'assenza di attività istruttoria). La sentenza impugnata deve, in conclusione, trovare piena conferma. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore delle appellate, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CPA nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione. Così deciso in Ancona, 6 novembre 2025 Il Consigliere est. Il P residente Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3