Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3856 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
09.01.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Granato, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Frattamaggiore (NA), alla via P.M. Vergara n. 154, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. dall'avv. Paolo Granato, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Frattamaggiore (NA), alla via P.M. Vergara n. 154, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
Frattaminore (NA) il 24.11.2007, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, e precisando che dalla loro unione erano nate due figlie, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 9.1.2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 15.11.2024.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (n.4160/2023) depositata in cancelleria in data 17.10.2023; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si trascrivono:
1. I coniugi si scambiano consenso alla loro separazione personale, riconoscendo che la stessa non è addebitabile a nessuno di loro. Vivranno separatamente, nei rispettivi domicili: il IG. , rimarrà ad abitare nella casa Parte_1 coniugale, sita in Crispano (NA) alla via A. Gramsci n. 1, mentre la IG.ra CP_1
, si impegna (in circa due mesi) a trovare una nuova abitazione,
[...] confortevole ed adatta alle eIGenze delle due figlie, le quali saranno collocate prevalentemente presso la madre, con affido condiviso. I coniugi, pertanto, riconoscono sin da ora, la piena libertà di fissare nel territorio nazionale un'eventuale nuova residenza, previa tempestiva comunicazione per ogni cambio, quantunque provvisorio e temporaneo, all'altro coniuge nel pieno rispetto e compatibilmente con i diritti di visita sulle figlie minori, spettante al padre non convivente;
2. Affidarsi le figlie nata a [...] il [...] (c.f. e Per_1 C.F._3
nata a [...] il [...] (c.f. in Per_2 C.F._4 maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, che eserciteranno la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior importanza, relativamente all'istruzione, educazione e sviluppo psico-fisico delle stesse, il tutto tenendo conto delle rispettive e specifiche inclinazioni naturali e delle aspirazioni;
3. Disporre che la casa coniugale, sita in Crispano (NA), di proprietà della famiglia
, sia affidata al marito, così come arredata. La IG.ra prenderà il Parte_1 CP_1 personal computer e la stampante;
4. Il IG. si impegna ad estinguere, in maniera anticipata, il Parte_1 prestito AGOS, contratto dallo stesso per uso personale;
5. Entrambi i coniugi si obbligano ed impegnano a consentire alle figlie minori di conservare i rapporti familiari con ascendenti e parenti dei primi;
6. Il IG. si impegna a corrispondere, alla IG.ra , per il solo Parte_1 CP_1 mantenimento delle figlie minori € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito su conto bancario a lei intestato o
3 altro sistema equipollente, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, purché positivi. L'assegno unico universale sarà ripartito al 50% tra i genitori;
7. Le spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative e/o ludiche ed in genere tutte le spese straordinarie, sostenute nell'interesse delle minori e previo accordo e documentate, Per_1 Per_2 verranno pagate in misura del 50% dal IG. ; Parte_1
8. Il marito avrà diritto di stare con le figlie almeno due giorni a settimana, per tre ore al dì, oltre un weekend una volta al mese, compatibilmente con le eIGenze scolastiche e formative delle minori;
con l'onere di raggiungerle dove risiederanno stabilmente con la madre. Per le festività natalizie e pasquali i coniugi rispetteranno la regola dell'alternanza per cui, a titolo esemplificativo, se e Per_1 Per_2 trascorreranno la Vigilia di Natale e Natale con il padre, la Vigilia di Capodanno e
Capodanno le trascorreranno con la madre, viceversa per l'anno successivo. Così, se trascorreranno la domenica di Pasquale con un genitore, il giorno di Pasquetta sarà trascorsa insieme all'altro genitore e, viceversa l'anno successivo. Il padre avrà con sé le figlie per almeno quindici giorni durante le ferie estive, da concordarsi (a decorrere dal 2024) con la madre anticipatamente entro il 15 giugno di ogni anno. Le figlie trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà, del compleanno e onomastico, lo stesso accadrà anche per la festa della mamma e per il compleanno e onomastico della IG.ra . Per le feste di compleanno delle CP_1 minori, i genitori si accorderanno come meglio riterranno. Resta inteso, anche in ragione dell'affidamento condiviso, che i coniugi, di comune accordo, potranno determinare di volta in volta i giorni, i luoghi e gli orari in cui ciascuno potrà stare con e Per_1 Per_2
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
10. A ciascun coniuge verrà affidato il veicolo di sua proprietà; ed invero il IG.
prenderà l'auto Volkswagen Golf tg. ER 647 HS e il motociclo Parte_1
Piaggio Beverly tg. ES 07764, mentre la IG.ra prenderà l'auto Controparte_1
Peugeot Tg. DH 283 MB (come da libretti di circolazione in atti).
4 Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse delle minori;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi (c.f.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f.: ), contratto in Frattaminore (NA) il
[...] C.F._2
24.11.2007 (atto n.72, Parte II, Serie A, anno 2007);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di conIGlio del 20.2.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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