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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 945/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
AL RC Presidente
SE ON Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 945/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1 C.F._1
ELEONORA DUSE 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MORRI STEFANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MINIO FEDERICA
( ) e all'avv. DI ALBERTO ALBERTO MARIA ( ) C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
ING (C.F. ), CP_2 P.IVA_2
C.F. ), CP_3 P.IVA_3 entrambe elettivamente domiciliate in Via Freguglia, 8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
ES MO, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
OS IA ( e all'avv. CAMOZZI FEDERICO C.F._4
( ) C.F._5
pagina 1 di 10 APPELLATE
Conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza n. 7674/2022 emessa e pubblicata dal
Tribunale di Milano in data 5 ottobre 2022, non notificata, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare
In via pregiudiziale
1. accertare e dichiarare la giurisdizione del Giudice italiano;
Nel merito, in via principale
2. accertare e dichiarare che con le condotte di cui in narrativa le appellate si sono rese responsabili di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;
3. condannare le appellate, in solido tra di loro, a risarcire i danni derivanti dall'illecito descritto in narrativa, pari a euro 660.000,00;
Nel merito, in via subordinata, limitatamente alla posizione della società
[...]
Controparte_1
4. accertare e dichiarare che la società Controparte_1 ha ricevuto un pagamento indebito pari a euro 610.000,00 da parte dell'appellante e,
[...] conseguentemente, condannare a restituire Controparte_1 tale somma all'appellante;
5. ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'appellante e a spese delle appellate, per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani
“Corriere della Sera” e “Repubblica”, con diritto dell'appellante di immediatamente ripetere quanto pagato dietro semplice presentazione alle appellate della relativa fattura (o altra documentazione);
In via istruttoria
6. disporre l'interrogatorio formale del legale rappresentante delle banche e Controparte_4 [...] sui seguenti capitoli di prova: CP_5
“1) vero che ha pagato una multa di euro 775 milioni per violazione della normativa CP_4 antiriciclaggio;
2) vero che ha pagato una multa di euro 30 milioni per violazione della Controparte_6 normativa antiriciclaggio;
pagina 2 di 10 3) vero che la Banca d'Italia con provvedimento del 2 marzo 2019 ha imposto alla succursale italiana della di astenersi dall'intraprendere operazioni con nuova clientela;
CP_4
4) vero che la succursale francese della ha pagato una multa di Euro 3 milioni per CP_4 violazione della normativa antiriciclaggio;
5) vero che sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria polacca in merito alla violazione da parte della della normativa antiriciclaggio, anche con specifico riferimento Controparte_4 alla condotta tenuta dalla società ; Controparte_1
7. disporre ex art. 210 c.p.c., l'esibizione, da parte di dei provvedimenti delle autorità CP_5 giudiziarie olandesi, francesi, italiane e polacche, delle denunce e degli altri documenti relativi alle condanne per violazione della normativa europea sull'antiriciclaggio di denaro, nonché l'esibizione, da parte di , dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria polacca, delle denunce e Controparte_4 degli altri documenti relativi alle condanne e/o alle indagini circa la violazione della normativa comunitaria e/o polacca sull'antiriciclaggio.
In ogni caso
8. condannare le appellate a rifondere all'appellante spese e onorari di lite, oltre alle spese generali.
PER Controparte_7
Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
In principalità
- Respingere l'appello avversario, confermando la sentenza impugnata e quindi ritenendo il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano a decidere sulle domande formulate dall'appellante nei confronti di sussistendo al riguardo la giurisdizione esclusiva del Giudice Polacco ovvero, in Controparte_8 ipotesi di ritenuta applicazione del criterio di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, alternativamente, del Giudice Polacco e del Giudice Olandese.
In subordine e salvo gravame, per la denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e quindi di ritenuta giurisdizione del Giudice italiano a decidere la presente controversia
- Respingere l'appello proposto e tutte le domande formulate dall'appellante nei confronti di
[...]
in quanto nulle ed infondate in fatto ed in diritto. CP_8
- Escludere o in ulteriore subordine congruamente diminuire il risarcimento in denegata ipotesi riconosciuto all'appellante ex art. 1227, II e I comma, c.c.
pagina 3 di 10 In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
In sede istruttoria
- Respingere le istanze istruttorie reiterate da parte appellante, in quanto irrilevanti ed inammissibili, come meglio argomentato nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 3, c.p.c. depositata in primo grado da Controparte_8
- Nella denegata ipotesi di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di
[...]
ex adverso richiesto, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia procedere Controparte_8 alla Rogatoria alle autorità estere per l'esecuzione del provvedimento istruttorio ex art. 204 c.p.c., delegando l'autorità giudiziaria dello Stato della Polonia all'esperimento dell'attività istruttoria.
- Ove occorresse e per scrupolo difensivo, senza accettazione di alcuna inversione dell'onere probatorio, ammettere l'istanza di prova per testi formulata da nella memoria ex Controparte_8 art. 183 VI comma, n. 2, c.p.c. avente ad oggetto i seguenti capitoli:
1) “Vero che ha sempre provveduto, a far tempo dall'accensione dei conti Controparte_8 correnti e fino al blocco degli stessi da parte dell'autorità polacca, ad effettuare al II (Glowny
Inspector Informacji Finansowej), ossia all'Ispettore Generale per le Informazioni Finanziarie, le comunicazioni relative alle transazioni eccedenti l'importo di € 15.000,00, ex art. 72 della Legge antiriciclaggio polacca, L. 1.3.2018 (come risulta dalle schermate prodotte da Controparte_8 sub docc. 10 e 11, fasc. I grado, che si esibiscono al teste), regolate sui rapporti di conto corrente intestati a;
Controparte_9
2) “Vero che ha effettuato in data 18.7.2019 la segnalazione al II (Glowny Controparte_8
Inspector Informacji Finansowej), ossia l'Ispettore Generale per le Informazioni Finanziarie, di sospetto riciclaggio ex art. 74, L. 1.3.2018 (come risulta dal doc. 7, fasc. I grado, prodotto da
[...]
che si rammostra al teste)”. Controparte_8
Si indica a teste la Sigg.ra via Chorzowska 50, codice postale 40-101, Katowice Tes_1
(Polonia).
Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, trattandosi di teste residente in [...], voglia procedere alla Rogatoria alle autorità estere per l'esecuzione del provvedimento istruttorio ex art. 204
c.p.c., delegando l'autorità giudiziaria dello Stato della Polonia all'esperimento dell'attività istruttoria.
- Si fa salva ogni ulteriore istanza.
pagina 4 di 10
Per ING GROEP N.V.
Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
In principalità
- Respingere l'appello avversario, confermando la sentenza impugnata e quindi ritenendo il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano a decidere sulle domande formulate dall'appellante nei confronti di sussistendo al riguardo la giurisdizione esclusiva del Giudice Olandese ovvero, in CP_3 ipotesi di ritenuta applicazione del criterio di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, alternativamente, del Giudice e del Giudice Olandese. Per_1
In subordine e salvo gravame, per la denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e quindi di ritenuta giurisdizione del Giudice italiano a decidere la presente controversia
- Respingere l'appello proposto e tutte le domande formulate dall'appellante nei confronti di
[...]
per carenza di legittimazione passiva in capo a quest'ultima e comunque in quanto nulle CP_3 ed infondate in fatto ed in diritto.
- Escludere o in ulteriore subordine congruamente diminuire il risarcimento in denegata ipotesi riconosciuto all'appellante ex art. 1227, II e I comma, c.c.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
In sede istruttoria
- Respingere le istanze istruttorie reiterate da parte appellante, in quanto irrilevanti ed inammissibili, come meglio argomentato nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 3, c.p.c. depositata in primo grado da CP_3
- Nella denegata ipotesi di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di
[...]
ex adverso richiesto, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia procedere alla CP_3
Rogatoria alle autorità estere per l'esecuzione del provvedimento istruttorio ex art. 204 c.p.c., delegando l'autorità giudiziaria dello Stato dell'Olanda all'esperimento dell'attività istruttoria.
- Si fa salva ogni ulteriore istanza.
pagina 5 di 10 Ragioni in fatto e in diritto della decisione agiva giudizialmente davanti al Tribunale di Milano per ottenere il risarcimento dei Parte_1 danni patiti a seguito di una truffa di cui era rimasta vittima e che, nella sua prospettazione, era stata consumata, in sintesi, nel modo seguente:
-su sollecitazione di un finto broker, che le aveva prospettato consistenti guadagni nell'investimento in titoli azionari, la signora aveva versato, prelevandola dai propri conti correnti presso Parte_1
Intesa Sanpaolo e Credito Valtellinese, “la somma complessiva di euro 610.000,00 a favore della società polacca (di seguito anche solo CP_1 Controparte_1
“ ), sul conto corrente di questa n. PL781050144510000031658165 presso la filiale di CP_1
OV della (di seguito anche “ ”)”; Controparte_4 CP_10
-la somma era stata illecitamente sottratta dalla società con la complicità di che CP_1 CP_10 non aveva osservato la normativa antiriciclaggio e aveva così consentito alla società Duda di consumare il reato;
-la responsabilità doveva essere ascritta anche ad capogruppo della Banca polacca, CP_5 che non aveva impedito che la sua controllata violasse la normativa antiriciclaggio.
L'attrice evocava, quindi, in giudizio, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 610.000,00, e del danno non patrimoniale, quantificato in euro 50.000,00:
, che non si costituiva e veniva dichiarata Controparte_1 contumace
(ING , che si costituiva per resistere alle domande, eccependo Controparte_4 Per_1 preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano
(ING capogruppo di , che si costituiva per resistere alle Controparte_5 CP_11 CP_12 domande, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Il Tribunale, con la sentenza n. 7674/22, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalle società convenute, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore, alternativamente, del Giudice Per_1
o del Giudice CP_11
Il Tribunale di Milano riteneva che il giudice italiano non avesse giurisdizione poiché, escluso il foro generale del convenuto avendo sede all'estero tutte le società evocate, non poteva dirsi sussistente neppure il criterio di collegamento alternativo previsto dall'art. 7 del Regolamento UE n. 1215/12, che pagina 6 di 10 consente l'esperimento di azioni giudiziali per illeciti dolosi o colposi davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
Secondo il Tribunale, l'art. 7 del Regolamento cit. doveva, infatti, essere interpretato nel senso che il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto non è quello in cui il danneggiato risente delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento di danno lamentato come ingiusto, bensì quello della condotta delittuosa che ha cagionato il danno-evento.
Il Tribunale rilevava, quindi, nel caso di specie, che “la pretesa inosservanza della normativa antiriciclaggio oggetto di doglianza da parte dell'attrice ed imputata alla ed alla Controparte_8 si è verificata presso la sede delle suddette banche e dunque rispettivamente in CP_5
Polonia e in Olanda. È infatti certamente presso le proprie sedi che gli istituiti di credito avrebbero potuto/dovuto compiere i controlli e le verifiche contestate circa l'operato della cliente CP_1
(DUDA). Parimenti la condotta pregiudizievole imputata a
[...] Controparte_1
e cioè l'appropriazione illecita del denaro dell'attrice è certamente avvenuta in Polonia
[...] essendo quello il luogo in cui la società ha ricevuto i bonifici effettuati dall'attrice. Come noto, infatti, la truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni o servizi "on line", in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa”
(sentenza appellata pag. 5).
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da che ne chiede la riforma, Parte_1 insistendo nella domanda risarcitoria, per i motivi così rubricati:
Il primo motivo di appello: errata interpretazione dell'art. 7 del Regolamento.
Il secondo motivo di appello: la riforma della statuizione relativa alla condanna alle spese
Si sono costituite anche in appello la e la capogruppo olandese ed hanno resistito CP_13 all'impugnazione chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La società polacca rimasta contumace in primo grado, non si è costituita neppure in appello ed è CP_1 stata dichiarata contumace.
La causa è stata rimessa in decisione dopo il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 7 di 10 Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Ai fini della decisione occorre procedere all'interpretazione dell'art. 7 Regolamento UE 1215/12 che, sotto la rubrica “competenze speciali”, prevede, per quanto qui rileva, che:
“Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
[…]
2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire
La parte appellante censura la decisione impugnata ritenendo che il Tribunale abbia mal interpretato la norma, poiché il giudice del luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso sarebbe il giudice italiano.
Negli scritti conclusivi la difesa dell'appellante fa rilevare, in particolare, che, nel caso di specie,
“…non esiste un danno conseguenza diverso e distinto da un danno evento, posto che questa separazione si pone unicamente quando la lesione del diritto della vittima comprenda una componente patrimoniale di danno e una non patrimoniale… L'evento dannoso subito dalla Sig.ra infatti, Pt_1
è unico e si è concretizzato solo ed esclusivamente in . La lesione del diritto della vittima consiste CP_6 infatti solo in un pregiudizio patrimoniale, che è il “danno evento” (non il “danno conseguenza”).
Ritiene la Corte che tale argomento, oltre ad essere in contrasto con le stesse domande svolte dall'appellante (l'appellante invoca, infatti, oltre al risarcimento del danno patrimoniale, anche il risarcimento del danno “morale patito dalla Sig.ra che, a seguito dell'accaduto, ha subito una Pt_1 grave lesione della sua integrità psichica, cadendo in uno stato di profonda prostrazione e depressione, che le ha impedito tra l'altro di svolgere in pienezza la sua professione di medico. Questa voce di danno, la possiamo equitativamente stabilire in euro 50.000,00”), non sia comunque idoneo a confutare l'interpretazione seguita dal primo giudice, che risulta conforme all'interpretazione della S.C.
e della Corte di Giustizia, e alla quale anche questa Corte aderisce.
La Corte di Giustizia (v. CGUE 22.2.2024 C-81/23) ha interpretato, infatti, l'inciso “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto” considerando tale “il luogo di concretizzazione del danno e quello di realizzazione dell'evento che è causalmente all'origine di tale danno”.
La Corte ha, altresì, precisato che occorre operare una distinzione tra il danno iniziale, derivante direttamente dall'evento causalmente determinante, e le conseguenze pregiudizievoli successive, che non consentono di radicare la competenza.
pagina 8 di 10 È utile richiamare, al fine di meglio comprendere le ragioni di tale interpretazione, la premessa da cui muove la Corte di Giustizia: “Questa regola di competenza speciale è fondata sull'esistenza di un rapporto di collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, che giustifica l'attribuzione di competenza a questi ultimi per ragioni di buona amministrazione della giustizia e di razionalità processuale” (§ 24 sent. cit.)
“Infatti, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire è di norma il più idoneo a statuire, segnatamente per ragioni di prossimità della controversia e di facilità di acquisizione delle prove” (§ 25 sent. cit.).
La Corte di Cassazione ha richiamato tali principi nella motivazione dell'Ordinanza 13504/23: “La
Corte di Giustizia, com'è noto, identifica in generale detto luogo sia in quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, sia in quello in cui il danno si è concretizzato, sicché il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro di essi…Occorre aver presente, tuttavia, che per luogo in cui il danno si è concretizzato si deve aver riguardo al «danno iniziale»…e dunque il criterio del locus commissi delicti ― come più volte ribadito ancora dalla Corte di Giustizia ― non può dilatarsi fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possano essere risentite le conseguenze negative a valle di un danno verificatosi altrove…né tantomeno detto luogo può coincidere con il domicilio del danneggiato, laddove la condotta dannosa si sia verificata altrove…tale espressione ―
«luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» ― non riguarda il luogo del domicilio del ricorrente, in cui sarebbe localizzato il centro principale del proprio patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subìto un danno finanziario derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subìta in un altro Stato membro” (sottolineatura aggiunta).
Applicando tali principi al caso di specie, la giurisdizione non può essere radicata presso il giudice italiano, poiché (come rileva anche la difesa delle parti appellate) l'evento generatore del danno, secondo la prospettazione dell'odierna appellante, si sarebbe verificato:
-con riferimento all'illecito civile ex art. 2043 c.c. imputato ad e consistito nella Controparte_8 violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio , in Polonia, ove la Banca ha Per_1 sede ed è stato acceso il conto corrente intestato alla Controparte_1
su cui sono stati accreditati i bonifici per cui è causa
[...]
pagina 9 di 10 -con riferimento all'illecito civile ex art. 2043 c.c. imputato a , che non avrebbe fatto CP_3 tutto quanto in suo potere perché la controllata applicasse in modo congruo la normativa Per_1 antiriciclaggio, in Olanda, ove ha sede CP_14
riferimento alla frode che l'odierna appellante lamenta essere stata posta in essere ai suoi danni da
[...]
in Polonia, ove quest'ultima avrebbe Controparte_1 ricevuto i bonifici.
La decisione appellata risulta, quindi, corretta e l'appello va respinto, con condanna dell'appellante, soccombente, al pagamento delle spese del grado, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 9.256,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 26.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SE ON AL RC
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
AL RC Presidente
SE ON Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 945/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1 C.F._1
ELEONORA DUSE 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MORRI STEFANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MINIO FEDERICA
( ) e all'avv. DI ALBERTO ALBERTO MARIA ( ) C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
ING (C.F. ), CP_2 P.IVA_2
C.F. ), CP_3 P.IVA_3 entrambe elettivamente domiciliate in Via Freguglia, 8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
ES MO, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
OS IA ( e all'avv. CAMOZZI FEDERICO C.F._4
( ) C.F._5
pagina 1 di 10 APPELLATE
Conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza n. 7674/2022 emessa e pubblicata dal
Tribunale di Milano in data 5 ottobre 2022, non notificata, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare
In via pregiudiziale
1. accertare e dichiarare la giurisdizione del Giudice italiano;
Nel merito, in via principale
2. accertare e dichiarare che con le condotte di cui in narrativa le appellate si sono rese responsabili di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;
3. condannare le appellate, in solido tra di loro, a risarcire i danni derivanti dall'illecito descritto in narrativa, pari a euro 660.000,00;
Nel merito, in via subordinata, limitatamente alla posizione della società
[...]
Controparte_1
4. accertare e dichiarare che la società Controparte_1 ha ricevuto un pagamento indebito pari a euro 610.000,00 da parte dell'appellante e,
[...] conseguentemente, condannare a restituire Controparte_1 tale somma all'appellante;
5. ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'appellante e a spese delle appellate, per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani
“Corriere della Sera” e “Repubblica”, con diritto dell'appellante di immediatamente ripetere quanto pagato dietro semplice presentazione alle appellate della relativa fattura (o altra documentazione);
In via istruttoria
6. disporre l'interrogatorio formale del legale rappresentante delle banche e Controparte_4 [...] sui seguenti capitoli di prova: CP_5
“1) vero che ha pagato una multa di euro 775 milioni per violazione della normativa CP_4 antiriciclaggio;
2) vero che ha pagato una multa di euro 30 milioni per violazione della Controparte_6 normativa antiriciclaggio;
pagina 2 di 10 3) vero che la Banca d'Italia con provvedimento del 2 marzo 2019 ha imposto alla succursale italiana della di astenersi dall'intraprendere operazioni con nuova clientela;
CP_4
4) vero che la succursale francese della ha pagato una multa di Euro 3 milioni per CP_4 violazione della normativa antiriciclaggio;
5) vero che sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria polacca in merito alla violazione da parte della della normativa antiriciclaggio, anche con specifico riferimento Controparte_4 alla condotta tenuta dalla società ; Controparte_1
7. disporre ex art. 210 c.p.c., l'esibizione, da parte di dei provvedimenti delle autorità CP_5 giudiziarie olandesi, francesi, italiane e polacche, delle denunce e degli altri documenti relativi alle condanne per violazione della normativa europea sull'antiriciclaggio di denaro, nonché l'esibizione, da parte di , dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria polacca, delle denunce e Controparte_4 degli altri documenti relativi alle condanne e/o alle indagini circa la violazione della normativa comunitaria e/o polacca sull'antiriciclaggio.
In ogni caso
8. condannare le appellate a rifondere all'appellante spese e onorari di lite, oltre alle spese generali.
PER Controparte_7
Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
In principalità
- Respingere l'appello avversario, confermando la sentenza impugnata e quindi ritenendo il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano a decidere sulle domande formulate dall'appellante nei confronti di sussistendo al riguardo la giurisdizione esclusiva del Giudice Polacco ovvero, in Controparte_8 ipotesi di ritenuta applicazione del criterio di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, alternativamente, del Giudice Polacco e del Giudice Olandese.
In subordine e salvo gravame, per la denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e quindi di ritenuta giurisdizione del Giudice italiano a decidere la presente controversia
- Respingere l'appello proposto e tutte le domande formulate dall'appellante nei confronti di
[...]
in quanto nulle ed infondate in fatto ed in diritto. CP_8
- Escludere o in ulteriore subordine congruamente diminuire il risarcimento in denegata ipotesi riconosciuto all'appellante ex art. 1227, II e I comma, c.c.
pagina 3 di 10 In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
In sede istruttoria
- Respingere le istanze istruttorie reiterate da parte appellante, in quanto irrilevanti ed inammissibili, come meglio argomentato nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 3, c.p.c. depositata in primo grado da Controparte_8
- Nella denegata ipotesi di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di
[...]
ex adverso richiesto, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia procedere Controparte_8 alla Rogatoria alle autorità estere per l'esecuzione del provvedimento istruttorio ex art. 204 c.p.c., delegando l'autorità giudiziaria dello Stato della Polonia all'esperimento dell'attività istruttoria.
- Ove occorresse e per scrupolo difensivo, senza accettazione di alcuna inversione dell'onere probatorio, ammettere l'istanza di prova per testi formulata da nella memoria ex Controparte_8 art. 183 VI comma, n. 2, c.p.c. avente ad oggetto i seguenti capitoli:
1) “Vero che ha sempre provveduto, a far tempo dall'accensione dei conti Controparte_8 correnti e fino al blocco degli stessi da parte dell'autorità polacca, ad effettuare al II (Glowny
Inspector Informacji Finansowej), ossia all'Ispettore Generale per le Informazioni Finanziarie, le comunicazioni relative alle transazioni eccedenti l'importo di € 15.000,00, ex art. 72 della Legge antiriciclaggio polacca, L. 1.3.2018 (come risulta dalle schermate prodotte da Controparte_8 sub docc. 10 e 11, fasc. I grado, che si esibiscono al teste), regolate sui rapporti di conto corrente intestati a;
Controparte_9
2) “Vero che ha effettuato in data 18.7.2019 la segnalazione al II (Glowny Controparte_8
Inspector Informacji Finansowej), ossia l'Ispettore Generale per le Informazioni Finanziarie, di sospetto riciclaggio ex art. 74, L. 1.3.2018 (come risulta dal doc. 7, fasc. I grado, prodotto da
[...]
che si rammostra al teste)”. Controparte_8
Si indica a teste la Sigg.ra via Chorzowska 50, codice postale 40-101, Katowice Tes_1
(Polonia).
Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, trattandosi di teste residente in [...], voglia procedere alla Rogatoria alle autorità estere per l'esecuzione del provvedimento istruttorio ex art. 204
c.p.c., delegando l'autorità giudiziaria dello Stato della Polonia all'esperimento dell'attività istruttoria.
- Si fa salva ogni ulteriore istanza.
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Per ING GROEP N.V.
Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
In principalità
- Respingere l'appello avversario, confermando la sentenza impugnata e quindi ritenendo il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano a decidere sulle domande formulate dall'appellante nei confronti di sussistendo al riguardo la giurisdizione esclusiva del Giudice Olandese ovvero, in CP_3 ipotesi di ritenuta applicazione del criterio di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, alternativamente, del Giudice e del Giudice Olandese. Per_1
In subordine e salvo gravame, per la denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e quindi di ritenuta giurisdizione del Giudice italiano a decidere la presente controversia
- Respingere l'appello proposto e tutte le domande formulate dall'appellante nei confronti di
[...]
per carenza di legittimazione passiva in capo a quest'ultima e comunque in quanto nulle CP_3 ed infondate in fatto ed in diritto.
- Escludere o in ulteriore subordine congruamente diminuire il risarcimento in denegata ipotesi riconosciuto all'appellante ex art. 1227, II e I comma, c.c.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
In sede istruttoria
- Respingere le istanze istruttorie reiterate da parte appellante, in quanto irrilevanti ed inammissibili, come meglio argomentato nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 3, c.p.c. depositata in primo grado da CP_3
- Nella denegata ipotesi di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di
[...]
ex adverso richiesto, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia procedere alla CP_3
Rogatoria alle autorità estere per l'esecuzione del provvedimento istruttorio ex art. 204 c.p.c., delegando l'autorità giudiziaria dello Stato dell'Olanda all'esperimento dell'attività istruttoria.
- Si fa salva ogni ulteriore istanza.
pagina 5 di 10 Ragioni in fatto e in diritto della decisione agiva giudizialmente davanti al Tribunale di Milano per ottenere il risarcimento dei Parte_1 danni patiti a seguito di una truffa di cui era rimasta vittima e che, nella sua prospettazione, era stata consumata, in sintesi, nel modo seguente:
-su sollecitazione di un finto broker, che le aveva prospettato consistenti guadagni nell'investimento in titoli azionari, la signora aveva versato, prelevandola dai propri conti correnti presso Parte_1
Intesa Sanpaolo e Credito Valtellinese, “la somma complessiva di euro 610.000,00 a favore della società polacca (di seguito anche solo CP_1 Controparte_1
“ ), sul conto corrente di questa n. PL781050144510000031658165 presso la filiale di CP_1
OV della (di seguito anche “ ”)”; Controparte_4 CP_10
-la somma era stata illecitamente sottratta dalla società con la complicità di che CP_1 CP_10 non aveva osservato la normativa antiriciclaggio e aveva così consentito alla società Duda di consumare il reato;
-la responsabilità doveva essere ascritta anche ad capogruppo della Banca polacca, CP_5 che non aveva impedito che la sua controllata violasse la normativa antiriciclaggio.
L'attrice evocava, quindi, in giudizio, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 610.000,00, e del danno non patrimoniale, quantificato in euro 50.000,00:
, che non si costituiva e veniva dichiarata Controparte_1 contumace
(ING , che si costituiva per resistere alle domande, eccependo Controparte_4 Per_1 preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano
(ING capogruppo di , che si costituiva per resistere alle Controparte_5 CP_11 CP_12 domande, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Il Tribunale, con la sentenza n. 7674/22, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalle società convenute, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore, alternativamente, del Giudice Per_1
o del Giudice CP_11
Il Tribunale di Milano riteneva che il giudice italiano non avesse giurisdizione poiché, escluso il foro generale del convenuto avendo sede all'estero tutte le società evocate, non poteva dirsi sussistente neppure il criterio di collegamento alternativo previsto dall'art. 7 del Regolamento UE n. 1215/12, che pagina 6 di 10 consente l'esperimento di azioni giudiziali per illeciti dolosi o colposi davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
Secondo il Tribunale, l'art. 7 del Regolamento cit. doveva, infatti, essere interpretato nel senso che il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto non è quello in cui il danneggiato risente delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento di danno lamentato come ingiusto, bensì quello della condotta delittuosa che ha cagionato il danno-evento.
Il Tribunale rilevava, quindi, nel caso di specie, che “la pretesa inosservanza della normativa antiriciclaggio oggetto di doglianza da parte dell'attrice ed imputata alla ed alla Controparte_8 si è verificata presso la sede delle suddette banche e dunque rispettivamente in CP_5
Polonia e in Olanda. È infatti certamente presso le proprie sedi che gli istituiti di credito avrebbero potuto/dovuto compiere i controlli e le verifiche contestate circa l'operato della cliente CP_1
(DUDA). Parimenti la condotta pregiudizievole imputata a
[...] Controparte_1
e cioè l'appropriazione illecita del denaro dell'attrice è certamente avvenuta in Polonia
[...] essendo quello il luogo in cui la società ha ricevuto i bonifici effettuati dall'attrice. Come noto, infatti, la truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni o servizi "on line", in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa”
(sentenza appellata pag. 5).
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da che ne chiede la riforma, Parte_1 insistendo nella domanda risarcitoria, per i motivi così rubricati:
Il primo motivo di appello: errata interpretazione dell'art. 7 del Regolamento.
Il secondo motivo di appello: la riforma della statuizione relativa alla condanna alle spese
Si sono costituite anche in appello la e la capogruppo olandese ed hanno resistito CP_13 all'impugnazione chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La società polacca rimasta contumace in primo grado, non si è costituita neppure in appello ed è CP_1 stata dichiarata contumace.
La causa è stata rimessa in decisione dopo il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 7 di 10 Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Ai fini della decisione occorre procedere all'interpretazione dell'art. 7 Regolamento UE 1215/12 che, sotto la rubrica “competenze speciali”, prevede, per quanto qui rileva, che:
“Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
[…]
2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire
La parte appellante censura la decisione impugnata ritenendo che il Tribunale abbia mal interpretato la norma, poiché il giudice del luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso sarebbe il giudice italiano.
Negli scritti conclusivi la difesa dell'appellante fa rilevare, in particolare, che, nel caso di specie,
“…non esiste un danno conseguenza diverso e distinto da un danno evento, posto che questa separazione si pone unicamente quando la lesione del diritto della vittima comprenda una componente patrimoniale di danno e una non patrimoniale… L'evento dannoso subito dalla Sig.ra infatti, Pt_1
è unico e si è concretizzato solo ed esclusivamente in . La lesione del diritto della vittima consiste CP_6 infatti solo in un pregiudizio patrimoniale, che è il “danno evento” (non il “danno conseguenza”).
Ritiene la Corte che tale argomento, oltre ad essere in contrasto con le stesse domande svolte dall'appellante (l'appellante invoca, infatti, oltre al risarcimento del danno patrimoniale, anche il risarcimento del danno “morale patito dalla Sig.ra che, a seguito dell'accaduto, ha subito una Pt_1 grave lesione della sua integrità psichica, cadendo in uno stato di profonda prostrazione e depressione, che le ha impedito tra l'altro di svolgere in pienezza la sua professione di medico. Questa voce di danno, la possiamo equitativamente stabilire in euro 50.000,00”), non sia comunque idoneo a confutare l'interpretazione seguita dal primo giudice, che risulta conforme all'interpretazione della S.C.
e della Corte di Giustizia, e alla quale anche questa Corte aderisce.
La Corte di Giustizia (v. CGUE 22.2.2024 C-81/23) ha interpretato, infatti, l'inciso “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto” considerando tale “il luogo di concretizzazione del danno e quello di realizzazione dell'evento che è causalmente all'origine di tale danno”.
La Corte ha, altresì, precisato che occorre operare una distinzione tra il danno iniziale, derivante direttamente dall'evento causalmente determinante, e le conseguenze pregiudizievoli successive, che non consentono di radicare la competenza.
pagina 8 di 10 È utile richiamare, al fine di meglio comprendere le ragioni di tale interpretazione, la premessa da cui muove la Corte di Giustizia: “Questa regola di competenza speciale è fondata sull'esistenza di un rapporto di collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, che giustifica l'attribuzione di competenza a questi ultimi per ragioni di buona amministrazione della giustizia e di razionalità processuale” (§ 24 sent. cit.)
“Infatti, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire è di norma il più idoneo a statuire, segnatamente per ragioni di prossimità della controversia e di facilità di acquisizione delle prove” (§ 25 sent. cit.).
La Corte di Cassazione ha richiamato tali principi nella motivazione dell'Ordinanza 13504/23: “La
Corte di Giustizia, com'è noto, identifica in generale detto luogo sia in quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, sia in quello in cui il danno si è concretizzato, sicché il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro di essi…Occorre aver presente, tuttavia, che per luogo in cui il danno si è concretizzato si deve aver riguardo al «danno iniziale»…e dunque il criterio del locus commissi delicti ― come più volte ribadito ancora dalla Corte di Giustizia ― non può dilatarsi fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possano essere risentite le conseguenze negative a valle di un danno verificatosi altrove…né tantomeno detto luogo può coincidere con il domicilio del danneggiato, laddove la condotta dannosa si sia verificata altrove…tale espressione ―
«luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» ― non riguarda il luogo del domicilio del ricorrente, in cui sarebbe localizzato il centro principale del proprio patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subìto un danno finanziario derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subìta in un altro Stato membro” (sottolineatura aggiunta).
Applicando tali principi al caso di specie, la giurisdizione non può essere radicata presso il giudice italiano, poiché (come rileva anche la difesa delle parti appellate) l'evento generatore del danno, secondo la prospettazione dell'odierna appellante, si sarebbe verificato:
-con riferimento all'illecito civile ex art. 2043 c.c. imputato ad e consistito nella Controparte_8 violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio , in Polonia, ove la Banca ha Per_1 sede ed è stato acceso il conto corrente intestato alla Controparte_1
su cui sono stati accreditati i bonifici per cui è causa
[...]
pagina 9 di 10 -con riferimento all'illecito civile ex art. 2043 c.c. imputato a , che non avrebbe fatto CP_3 tutto quanto in suo potere perché la controllata applicasse in modo congruo la normativa Per_1 antiriciclaggio, in Olanda, ove ha sede CP_14
riferimento alla frode che l'odierna appellante lamenta essere stata posta in essere ai suoi danni da
[...]
in Polonia, ove quest'ultima avrebbe Controparte_1 ricevuto i bonifici.
La decisione appellata risulta, quindi, corretta e l'appello va respinto, con condanna dell'appellante, soccombente, al pagamento delle spese del grado, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 9.256,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 26.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SE ON AL RC
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