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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di RE IA, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 128/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 5.2.2024 e vertente
T R A
, nato a Palmi il [...], in [...] e nella qualità di socio Parte_1 accomandatario dell' già Parte_2
P.I. , Parte_3 P.IVA_1 Pt_3
nato a Scilla il [...], in [...] e nella qualità di socio
[...] accomandatario dell Parte_4
P.I , domiciliati in RE IA, via Castello , 5, , nello studio P.IVA_2 dell'avv. Daniela Grillo, rappresentati e difesi degli avv.ti NAPOLI FRANCESCO, NAPOLI ANNAMARIA e NAPOLI FILIPPO giusta procura in atti ,
APPELLANTI E CITTA' METROPOLITANA di REGGIO CALABRIA, c.f. , ( già P.IVA_3
Provincia di RE IA ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'TE in RE IA, Piazza Castello, rappresentata e difesa dall'avv.IERACITANO STEFANIA giusta procura in atti,
APPELLATA OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.10027/2018, pubblicata il 23.10.2018 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione , notificata il 24.9.2014, in proprio e in Parte_1 Parte_3 proprio e quale socio accomandatario dell Parte_3
e dell' convenivano
[...] Parte_4 davanti al Tribunale di Palmi la Provincia di RE IA e premettendo:
-di essere proprietari in agro di Varapodio, località “Ficarazze “, di un grande appezzamento di terreno acquistato con atto pubblico nel 1960;
-che in alcune aree del vasto terreno , quelle distinte nel C.T. di detto Comune al foglio 1, particella 5 e al foglio 3 , particelle 63 e 65, occupanti una superficie complessiva di sedicimila metri quadrati, sorgono tre corpi aziendali - destinati alla coltivazione di kiwi Cv Hayward – ubicati in adiacenza alla strada provinciale Amato – ID AM;
- che la particella 5 del foglio 1 e la particella 65 del foglio 3 erano affittate all'
[...] con contratto registrato nel 2011 e la Parte_3 particella 63 del foglio 3 era affittata all' Parte_4 succeduta all'originaria società affittuaria “ NA IG e figli s.a.s.;
[...]
- che la coltura dei fondi - irrigata da un moderno impianto a goccia alimentato dall'acqua prelevata dai pozzi dell'azienda – era di 500 piante di actinidia dell'età di 7 – 9 anni per ogni ettaro;
- che i terreni erano stati interessati negli anni 2011 -2013 da molteplici allagamenti, descritti nella perizia giurata redatta dal dottore agronomo , Persona_1 causati dalla cattiva regimentazione del deflusso delle acque meteoriche sulla strada provinciale Amato – ID AM;
-che gli allagamenti avevano danneggiato l'attività vegetativa delle piante di kiwi, le piante stesse e l'impianto d'irrigazione, nonché che il deposito sul terreno di arbusti e detriti aveva comportato opere di pulizia e sistemazione dei fondi;
-che la responsabilità dei danni era ascrivibile, ai sensi degli artt.2043 e 2051 c.c. ,alla condotta negligente ed omissiva dell'TE proprietario che, pur conoscendo il cattivo funzionamento delle opere stradali e i danni cagionati ai terreni vicini, non aveva adottato alcun atto di natura cautelare o riparatorio e solo di recente aveva realizzato su quel tratto di strada delle opere idrauliche , chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per gli allagamenti sopra dscritti;
di condannare la convenuta a risarcire a) il danno emergente da loro subito nella misura di euro 30.540,00 , ovvero euro 15.270 ,00 per ciascuno , oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento , o dall'esborso, al soddisfo;
b) il lucro cessante subito dall' e dall' Parte_3 [...]
, quantificato in relazione all'estensione dei terreni dei quali non Parte_4 si era goduta la produttività , in euro 47.681,35 per la prima e in euro 6.044,11 per la seconda , oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La Provincia di RE IA si costituiva eccependo :
-la nullità della citazione per mancanza e/o insufficiente esposizione dei fatti con riferimento agli eventi piovosi e al riversamento sui fondi di acque meteoriche;
-la violazione del diritto di difesa a causa della nullità della citazione che non consentiva all'TE convenuto di verificare l'avversa narrazione e, quindi, di replicare , contestare e resistere;
-nel merito , l'inoperatività della presunzione di responsabilità della Provincia ex art.2051 c.c. data l'ottima funzionalità dell'impianto di regimentazione delle acque presenti sulla strada tanto che i lavori sullo stesso nel 2013 erano di ammodernamento e non per rimediate all'insufficienza. Dunque, la causa del danno era stata in maniera determinante , o comunque concorrente , l'incuria degli attori nella gestione dei fondi in quanto non avevano mai segnalato gli eventi dannosi e protestato danni per cui la domanda era inammissibile e l'infondata perché sprovvista di parametri certi sulla produttività e redditività dei fondi nelle annate agrarie precedenti a quelle compromesse e, in ogni caso, eccessivo. Rigettate, perché ritenute inammissibili, le richieste di ordine di esibizione di documenti alla Provincia ex art.210 e di c.t.u. avanzate dagli attori, il procedimento, istruito con la documentazione esitata dalle parti e con prova orale, si concludeva con la sentenza n.1027/2018 con cui il Tribunale rigettava la domanda degli attori condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 5.2.2019, in proprio e quale socio Parte_1 accomandatario dell , e Parte_2 Pt_3
in proprio e quale socio accomandatario dell'
[...] [...] impugnano il provvedimento e rilevano che : Parte_4
I)La sentenza è illegittima nella misura in cui ha ritenuto che gli attori non abbiano fornito la prova della verificazione dei danni e della relazione eziologica tra gli stessi e l'inadeguato contenimento delle acque piovane cadute e fluenti sulla vicina strada provinciale. Più specificatamente il Tribunale ha ritenuto il difetto di prova sostenendo che i danneggiati non hanno introdotto nel processo prove documentali quali fotografie , segnalazioni o contestazioni all'TE danneggiante e, comunque , hanno addotto testimonianze generiche , incongrue ed inadeguate a dimostrare quanto affermato , ossia che negli anni tra il 2011 e il 2013 , in occasione di rilevanti piogge, dalla strada provinciale , caratterizzata da un disfunzionale sistema di raccolta , una notevole quantità di acque pluvie si riversava all'interno del fondo degli attori , allagandoli e danneggiando il terreno e le piante. Al contrario le deposizioni confermano l'assunto degli attori nonché all'effetto lamentato che consiste nell'ammaloramento delle piante, nell'impossibilità si coltivare il terreno divenuto impraticabile per l'acqua. Addirittura le dichiarazioni convergono con la editio actionis anche in relazione ai fatti secondari componenti la causa petendi, quali la cessazione degli eventi lesivi nel 2014 quando il sistema di regimentazione delle acque piovane sulla strada venne completamente rinnovato con conseguente eliminazione delle tracimazioni o, quantomeno , di tracimazioni dannose fluenti verso la proprietà Pt_4
Da tanto deriva l'assolvimento dell'onere della prova esigibile dal danneggiato a mente dell'art.2051 c.c. e consistente nella dimostrazione della produzione del danno e della derivazione causale dalla cosa oggetto dell'altrui OD. Né l'efficienza probatoria delle testimonianze può essere contestata perché le circostanze narrate potrebbero essere stati soggettivamente elaborate dai testi , visto che l'addebito può essere mosso parzialmente al teste , ma non certamente ad Per_1
che sono testo oculari . CP_2 CP_3 Per questa via la sentenza è frutto di travisamento delle acquisizioni istruttorie , visto che la prova orale avrebbe dovuto essere valorizzata al fine dell'accogliento e non del rigetto della domanda degli attori per difetto di prova dell'an stante l'avvenuto riscontro della pretesa azionata. Peraltro l' convenuto non ha mai negato la verificazione degli allagamenti , né CP_4 escluso il contributo dato agli stessi dalla tracimazione ma, al più , ha sostenuto genericamente la funzionalità del proprio impianto di captazione delle acque e la riconducibilità degli eventi lesivi all'eccezionalità delle precipitazioni. La sentenza è resa in contrasto con le prove acquisite e ne deriva la necessità di riformarla dando atto dell'avvenuta dimostrazione , in ordine all'an, della domanda attorea . II)Nella sentenza il primo giudice sostiene che la mancata dimostrazione del fatto storico è assorbente di ogni altro profilo del thema decidendum. Ciò nonostante precisa che il danno non sarebbe comunque spettato per difetto di prova sulla situazione dei luoghi anteriore ai presunti allagamenti, necessaria per quantificare il danno emergente , e sulla redditività dei terreni , necessaria per quantificare il luco cessante, nonché che al fine di detto riscontro non hanno efficacia probatoria le relazioni prodotte e le fatture di spesa prive di quietanza e di prova di pagamento. Su tutti tali punti precisa che la cogitazione giudiziale pare affetta da pregiudizio decisorio che induce a valutare in maniera equivoca gli elementi istruttori soppesandoli alla stregua di precetti normativi inesistenti , ovvero premettendo o sottovalutando circostanze fattuali rispettivamente riscontrate o carenti. Così l'idea che per ottenere il risarcimento del danno emergente occorre dimostrare precisamente lo status quo ante del terreno . Ciò non risponde ad alcuna regola giuridica posto che, casomai, occorre fornire contezza degli effetti dell'evento lesivo, mentre è irrilevante l'indagine sulla situazione fattuale del bene prima dell'evento tranne nel caso in cui non possa fungere da concausa alla produzione del danno, concausa non eccepita dalla convenuta e non rilevabile d'ufficio. In ogni caso della condizione del terreno prima agli allagamenti hanno riferito i testi e dalle loro dichiarazioni è desumibile lo status quo ante . Lo stesso deve dirsi della pretesa giudiziale di ottenere la descrizione della redditività dei terreni al fine della quantificazione del lucro cessante , trattandosi di una richiesta infondata sia secondo diritto che per scienza comune. Difatti , le aziende agricole né per obbligo di legge , né per regola colturale tengono registri da cui evincersi la fruttificazione delle singole piante , o dei singoli terreni rispetto al coacervo aziendale e, in ogni caso, gli unici elementi contabili riguardanti la produttività sono gli incassi che , peraltro, sono aspecifici per qualità e risentono non soltanto delle variazioni delle quantità prodotte , ma anche dell'influenza di fattori esogeni quali il prezzo di mercato. Per queste ragioni è prassi pacifica che per vagliare le fluttuazioni di redditività di un predio si proceda a partire dalla determinazione presuntiva delle stesse giusta la valutazione dell'ordinaria capacità di fruttificazione del genere e delle specie di piante ivi insediate. In quest'ottica e secondo la scienza agraria è possibile sia stimare l'ordinaria produttività di un esemplare , sia l'incidenza che le lesioni ad esso inferte hanno sullo stesso e che possono consistere in un calo di rendimento o nell'annullamento in caso di morte della pianta , la necessità di sostituirla con una nuova e di attendere che il nuovo insediamento raggiunga la maturità produttiva. Il compimento di tutte queste valutazioni estimative è notoriamente scientifico e richiede l'intervento di un esperto. Per tale ragione si era chiesta l'ammissione di c.t.u. L'attività peritale richiesta non era certamente elusiva dell'onere di prova gravante sugli attori, bensì volta ad ottenere l'istruzione della domanda già corredata di tutte le allegazioni e riscontri possibili, (comprese le asserzioni contenute nelle relazioni di parte), mediante l'unica maniera consentita dalla specificità dell'indagine, ossia facendo sì che fosse direttamente l'ausiliario del giudice a saggiare i dati istruttori esistenti e a percepire quelli ulteriori non acquisibili per altra via e successivamente da valutare. L'attività peritale non si sarebbe svolta in violazione all'art. 2697 c.c. atteso che è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione percipiente quando essa verta su elementi già allegati dalla parte ma che soltanto un tecnico può accertare attraverso delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone. Avere negato l'approfondimento tecnico richiesto costituisce ulteriore elemento di conforto dell'idea che la domanda dei sia stata delibata con maldisposizione che Pt_4 ha indotto il giudice a ritenere fuorvianti le richieste istruttorie invece che ordinarie e, quindi, negare sostanzialmente il diritto della parte alla prova . Analogamente deve dorsi per le fatture liquidate dal Tribunale perché prive di quietanza e non accettate in adesione a precise massime della Suprema Corte. Invero , i richiami giurisprudenziali del Tribunale riguardano casistica nella quale il documento fiscale è formato dal contraddittore e, dunque, può valere nei confronti dell'altro a condizione che sia dimostrato il pagamento ad opera di quest'ultimo, ovvero il medesimo lo abbia accettato. Viceversa, qualora il documento attestante l'esborso provenga da terzi, va inquadrato nel novero delle scritture contabili provenienti da terzi estranei alla lite, che non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti in esse attestati, ma che possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità. Le dichiarazioni dei testi confortano l'attendibilità del contenuto delle fatture in relazione alla marcescenza delle piante, alla necessità di loro sostituzione , all'ingombro del terreno, alla necessità di rimessione in pristino del predio per cui non potevano essere “ liquidate “ nei termini con cui lo ha fatto il Tribunale . Per di più la congruità con l'evento dannoso degli interventi riferiti dai testi e gli esborsi riscontati dalle fatture avrebbe potuto essere scrutinata dal Tribunale per altra via, ovvero con la nomina negata di un perito . In definitiva anche le valutazioni del Tribunale sul quantum sono abnormi come quelle sull'an. Di seguito precisano, ai sensi del'art.342 c.p.c., le criticità della motivazione della sentenza per come specificatamente rilevate nei superiori punti I e II e concludono chiedendo di accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e riproposte e quindi: -accertare e dichiarare la responsabilità della in Controparte_5 ordine alle inondazioni di acqua piovana verificatesi sui terreni siti nel Comune di Varapodio, località “ Ficarazze” e contraddistinti nel Catasto terreni di detto Comune al foglio di mappa 1, particella 5 e al foglio di mappa 3 , particelle 63 e 65 ;
-condannare l'TE convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire , mediante le opportune corresponsioni : a) il danno emergente subito da e , nella misura di euro 30.540,00 complessivi e di euro Parte_1 Parte_3
15.270,00 per ciascuno di essi;
ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia da giudice adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento dannoso, o anche dall'esborso sopportato, al soddisfo;
b) il lucro cessante patito dall' ( già Parte_2 [...]
e dall' Parte_3 Parte_4
quantificato, in relazione all'estensione dei terreni dei quali non si è
[...] goduta la produzione, in euro 47.681,35 per la prima ed in euro 6.044,11 per la seconda e, complessivamente , in euro 53.73ì25,46, ovvero negli importi maggiori o minori che saranno ritenuti di giustizia dal giudice adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento dannoso al soddisfo;
2) Condannare la
[...]
( già Provincia di RE IA ) al pagamento Controparte_5 delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi. In via istruttoria chiedono che l' ammissione di consulenza tecnica d'ufficio atta a verificare l'inidoneità del sistema di regimentazione delle acque meteoriche presente , sino al 2013, lungo la SP 29 Amato – Ferrandina, nel tratto adiacente la proprietà
a convogliare le acque medesime ed a impedire la diversione e la tracimazione Pt_4 verso la proprietà la compatibilità del danno lamentato dagli attori con gli effetti Pt_4 di tale diversione e/o tracimazione;
l'adeguatezza degli esborsi , fiscalmente documentati , sostenuti al fine di ripristinare la funzionalità produttiva dei terreni;
l'entità del danno da mancato reddito patito per le annate agrarie 2011-2012 e 2012- 2013 nonché per il periodo triennale successivo denunciato dalle aziende agricole attrici.
La , in persona del Sindaco pro tempore, con la Controparte_5 comparsa di costituzione e di risposta impugna quanto dedotto dalla controparte con l'atto d'appello e deduce : 1)Gli appellanti contestano la decisione nella parte in cui il primo giudice ha respinto la loro domanda per violazione dei principi di cui all'art.2697 c.c. non avendo provato l'esistenza del c.d. “fatto storico” causa del danno lamentato. Ebbene la mancanza di puntuale indicazione del “ fatto storico “ ed il difetto di allegazioni al proposito , neppure sanati in fase istruttoria , ha giustamente condotto il Tribunale a respingere la pretesa risarcitoria. Assumere che dal 2011 al 2013 si verificavano tanti eventi piovosi durante la stagione invernale tali da allagare più volte il fondo senza precisare quando, come e in che modo acquista i connotati di una generica deduzione che, sprovvista di specificità e scarna di oggettivi riferimenti testuali, ovvero probatori, non consente neppure di ritenere presuntivamente assolto l'onere della prova incombente sull'attore ai sensi dell'art.2697 c.c.. Ciò sia se si agisca ex art.2051 c.c. che ai sensi dell'art.2043 c.c. poiché è sempre onere dell'attore provare le specifiche circostanze di verificazione del c.d. “ fatto dannoso “ al fine di consentire al giudice di valutare in modo e misura la sussistenza del dinamismo connaturato alla cosa in OD , ovvero dello sviluppo di un agente dannoso sorto sulla cosa medesima . Nell'atto di citazione di primo grado gli appellanti denunciavano genericamente
“eventi piovosi di carattere temporalesco “ verificatisi negli anni 2011-2013. Durante la fase istruttoria detta carenza di allegazioni rilevata dalla deducente che eccepiva la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non è stata colmata . Il giudicante rileva nella sentenza che le prove articolate ed espletate non hanno concorso a corredare di specificità, congruenza e adeguatezza le affermazioni attoree e che, proprio perché indimostrate, sono rimaste mere asserzioni. Infatti il teste dichiara che a volte era impossibile raggiungere le piante e che CP_2
a volte il fango raggiungeva i 20-30 centimetri;
il teste riferisce che quando CP_3 pioveva in maniera insistente le acque meteoriche che scendevano dalla strada allagavano il terreno;
il c.t.p. finisce addirittura ad affermare presumibilmente, ex post, nel 2014, un accertamento non concreto né sull'an , né sul quantum. Peraltro, essendo già intervenuta l'allora Provincia di RE IA per ammodernare il sistema di regimentazione delle acque , il giudizio del tecnico di parte altro non è se non un riscontro ex post, ai fini della quantificazione del danno, avendo egli confermato che il dislivello dei fondi rispetto alla strada era stato realizzato solo Pt_4 dopo l'ammodernamento nel 2014 , nulla accertando circa la condizione dei luoghi negli anni precedenti. Nella fattispecie difetta ogni prova circa la riferibilità dell'eventuale danno al caso concreto, proprio perché non viene dedotta , riferita e provata la sussistenza del fatto concreto. Secondo la giurisprudenza non è sufficiente assumere un danno relazionabile in via presuntiva alla res in OD , dovendo l'agente provare il nesso eziologico con riferimento alle circostanze del caso concreto e, addirittura , quando si sia in presenza di due o più eventi circa la riferibilità del danno ad uno di essi. La parte appellante tenta pervicacemente di attribuire valenza probatoria alle dichiarazioni dei testi che afferma essere convergenti nel sostenere che gli eventi lesivi cessavano nel 2014 in concomitanza delle opere di ammodernamento effettuate dall'Amministrazione provinciale. Tanto – a dire degli appellanti – lascerebbe desumere, anzi presumere, l'anteriorità degli eventi dannosi. Al contrario deve obiettarsi quanto detto in primo grado, ovvero che le Parte_4 sono rimaste per anni inattive se è vero che non segnalarono mai ai cantonieri presenti nella zona dilavamenti o altri danni a causa dell'acqua che precipitava dalla strada provinciale. Inoltre, se è vero quanto afferma il c.t.p. che le piante distrutte Per_1 avevano 7-9 anni d'età e, quindi, erano state messe a dimora tra il 2005 e il 2007,e poiché la Provincia non ha effettuato in quel tratto di strada lavori di regimentazione dal 1998, è da ritenere che i terreni avrebbero subito allagamenti dal 2007 al 2014 nella più completa noncuranza dei proprietari e dei conduttori. Tanto nonostante gli anni più piovosi siano stati proprio il 2008- 2009-2010 durante i quali gli attori nulla segnalavano all'TE , nemmeno quando, nel 2009 , era crollato per la grande piovosità, un ponte posto sulla SP 29 a circa 150 metri dal terreno dei Pt_4
L'TE appellato ha sempre contestato la sussistenza di responsabilità nella OD di un bene demaniale che per la sua destinazione è aperto ad un numero imprecisabile di persone e non controllabile, per cui chi frequenta dovrebbe segnalare situazioni di pericolo specialmente se ricorrenti. In tal caso la prevedibilità dell'evento dannoso esclude la responsabilità del custode e porta a ritenere che i hanno abbandonato Pt_4 se non per decenni, comunque per parecchi anni i propri fondi, riprendendo ad occuparsene solo nel 2014. Quanto detto rimarca ancor di più il mancato pregio delle testimonianze che, correttamente valutate, contribuiscono ad avvalorare le contestazioni della deducente sulla quale non incombeva certamente l'onere di dimostrare lo status quo ante 2014 , né ante 2011 posto che l'onere di provare an e quantum grava su chi assume il danno. La CTU non può sopperire alle carenze probatorie della parte non essendo mezzo di prova e, nella fattispecie, è inammissibile perché esplorativa. Lo stesso dicasi della richiesta di esibizione documentale a carico della PA ex art.210 c.p.c. in quanto i documenti avrebbero dovuto essere esibiti, previo accesso agli atti , dagli attori in primo grado se ritenuti provanti il fatto storico e il danno. Relativamente alla prova del quantum del lucro cessante , gli appellanti avrebbero potuto sopperire mediante produzione di documentazione contabile delle aziende dalle quali sarebbe certamente stato possibile rilevare i mancati incassi per differenza con le entrate antecedenti all'evento . Conclude chiedendo di rigettare l'appello e di condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite .
Con ordinanza del 10.2.2023 la Corte ritenuto che la richiesta di disporre CTU non appare utile ai fini del decidere posto che i luoghi di causa risultano radicalmente modificati rispetto all'epoca degli accadimenti , rinviava all'udienza del 5.2.2024 per la precisazione delle conclusioni stabilendo lo svolgimento di detta udienza a norma dell'art.127 ter c.p.c. Depositate dalle parti note di trattazione scritta , con ordinanza del 4.3.2024 la causa veniva assunta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE La responsabilità per i danni cagionati da cose in OD , prevista dall'art.2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del rapporto di causalità con il bene in OD . Una volta provate tali circostanze, il custode per escludere la sua responsabilità ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità , sia idoneo ad interrompere il nesso causale o che l'evento si è verificato per colpa o con il concorso del danneggiato . Nella fattispecie gli appellanti lamentano l'ingiustizia della sentenza impugnata sostenendo di avere assolto l'onere di prova su di loro gravante , ossia di avere dimostrato attraverso le dichiarazioni dei testi e la documentazione che , a causa della cattiva regimentazione del deflusso delle acque meteoriche sul tratto della strada provinciale Amato - ID AM che costeggia i terreni di loro proprietà, negli anni 2011-2013 gli stessi erano stati ripetutamente allagati e che gli allagamenti avevano comportato danni ai terreni , alle piante di WI marcite o rese improduttive e all'impianto d'irrigazione. Orbene dall'esame delle deposizioni dei testi , Testimone_1 Tes_2
e non è possibi nza
[...] Persona_1 degli eventi che gli appellanti assumono essersi verificati negli anni 2011- 2013 , ma unicamente che si sono verificati allagamenti nel corso di più anni , ovvero fino a quando tra il 2013 e il 2014 la Provincia di RE IA realizzava sulla strada lavori di regimentazione delle acque piovane. Infatti :
, sentito nel 2016 come e , dichiara : “ricordo Testimone_1 Parte_5 Per_1 che gli allagamenti si verificavano ogni volta che pioveva anche a partire da dieci anni fa “;
dichiara: “ per quanto mi consta quando pioveva in maniera Testimone_2 insistente le acque meteoriche che scendevano dalla strada ed arrivavano insieme al fango al cancello della proprietà e allagavano il terreno sia dalla parte destra che dalla parte Pt_4 sinistra della strada “ . Per il resto le deposizioni sono convergenti atteso che entrambi lavorano per le aziende appellanti e riferiscono che l'acqua entrava per diversi metri all'interno dei terreni;
che a volte era impossibile raggiungere le piante perché completamente allagate;
che l'acqua era alta 30-40 centimetri , mista a fango e detriti , non consentiva alcun lavoro sul terreno ma bisognava attendere che si asciugasse;
che molte piante di WI si marcivano , nonché che dopo i lavori realizzati dalla Provincia sulla strada l'acqua dilavava nella proprietà solo Pt_4 quando le cunette si riempivano d'acqua ;
, dottore agronomo perito di parte degli appellanti , conferma Persona_1 sostanzialmente il contenuto delle due relazioni in atti , la prima giurata il 6.2.2014 e l'altra datata 12.9.2014 . Il primo elaborato è certamente utile a verificare che in data prossima al 6.2.2014 la Provincia stava completando i lavori di canalizzazione delle acque lungo i due lati della strada Amato-ID in località “Ficarazze “, dove insistono i terreni Rossi, nonchè la loro consistenza. Non è utile a dimostrare la temporalità degli eventi dannosi atteso che durante la deposizione dichiara : “ ……ADR posso dire che i danni che ho potuto accertare riguardano le annate agrarie 2011/2012 e 2012/2013 in quanto la Provincia nel 2014 stava procedendo a regimentare le acque piovane che provenivano dalla zona alta della strada che si trova a circa 500 metri dalla azienda Rossi… pertanto ogni volta che pioveva , proprio per la mancanza di questa regimentazione in prossimità dell'ingresso della proprietà che è posta a valle si formavano cumuli di detriti , pietre, Pt_4 canne e gomme di auto che erano trasportati dalle acque che provenivano dalla parte alta e a volte occupavano anche la strada. Questo lo so perché mi è capitato qualche volta di passare quando pioveva o subito dopo e la strada era interrotta . Le due risposte consistono in deduzioni del teste atteso che ricava i danni per le due citate annate agrarie dalla circostanza che nel 2014 la Provincia stava operando sulla strada , mentre l'allagamento dei terreni lo ricava semplicemente dal Pt_4 fatto che aveva trovato qualche volta , ma non sa dire quando, la strada interrotta quando pioveva o subito dopo . Mancando la certezza temporale degli eventi narrati dagli appellanti deve ritenersi non provato il fatto storico che gli appellanti assumono essere la causa dei danni , ossia gli allagamenti negli anni 2011- 2013. In ogni caso, anche a poter ritenere che i danni di cui chiedono di essere ristorati (danno emergente che lucro cessante ) si siano effettivamente verificati nei succitati anni e solo a causa del dilavamento delle acque piovane dalla strada ai campi e non per altre ragioni ( come ad es. l'assenza di solchi tra la strada e i terreni a ridosso della stessa idonei a consentire il deflusso verso valle anche in caso di ostruzione delle cunette ) risulta comunque non provato il danno ai terreni atteso che le fatture n.ri 1 e 2 , del 15.1.2014, oltre a non essere quietanzate, risultano emesse dalla società e figli di all'azienda agricola Parte_4 Parte_4 Pt_4
e all'azienda agricola , ossia provengono dalla stessa famiglia
[...] Parte_2 visto che dagli atti pu ll'assetto societario delle aziende allegati Pt_4 dagli appellanti è la madre di e di soci Parte_4 Parte_3 Parte_1 della stessa società . Inoltre la voce di spesa relativa al ripristino dell'impianto d'irrigazione non consente di ricavare in cosa è materialmente consistito il danno all'impianto ; le voci relative a due lavori del terreno con mezzi meccanici, alla concimazione e alla messa a dimora di 800 piante di non sono assistite da alcuna pezza Persona_2 giustificativa relativa all'acq e di piante , né è dimostrato che prima degli allagamenti esistevano sul terreno 800 piante di WI andate distrutte e da reimpiantare atteso che lo stesso agronomo nei due elaborati peritali non Per_1 scrive di avere visto piante morte o danneggiate nella produttività sul terreno a febbraio 2014 ma presume ci siano state e non scrive di avere contato 800 nuove piante durante il secondo ed ultimo sopralluogo il 12.9.2014 , limitandosi ad indicare quante piante possono essere impiantate in un ettaro di terreno. Quanto detto esclude anche l'esistenza della prova relativa al lucro cessante, ossia la perdita di reddito per due annate agrarie, atteso che non si conosce il reddito prodotto dalle aziende negli anni precedenti alle due annate che affermano essere state improduttive e quello calcolato dall'agronomo è inconferente atteso Per_1 che assume come presupposto dati non accertati ma presunti come il numero di piante di WI impiantati nei terreni , la loro età e il loro stato di salute vegetativa. Pertanto l'appello è infondato. Le spese seguono la soccombenza e stante l'ordinarietà delle questioni trattate , si liquidano, in favore della , nei minimi di Controparte_5 quanto previsto dal D.M. n.147/2022, per le cause in appello di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, in complessivi euro 7.160,00, di cui euro 1.489,00 per fase di studio , euro 956,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro 2.552,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello di RE IA , sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e Parte_1 nella qualità di socio accomandatario dell
[...]
e da , in proprio e nella qualità di socio Parte_2 Parte_3
Parte_6 con atto di citazione notificato il 5.2.2019 nei confronti della CITTA'
[...]
METROPOLITANA di REGGIO CALABRIA , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede :
1)rigetta l'appello;
2) condanna , in proprio e nella qualità di socio accomandatario Parte_1 dell ( già Parte_2 [...]
e , in proprio e nella qualità di socio Parte_3 Parte_3 accomandatario dell al Parte_4 pagamento, in solid la in persona del Sindaco legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, in complessivi euro 7.160,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti;
3)dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater , D.P.R. n.115/2002 di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. RE IA , 4 dicembre 2025.
La Giud.Aus.est. (dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di RE IA, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 128/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 5.2.2024 e vertente
T R A
, nato a Palmi il [...], in [...] e nella qualità di socio Parte_1 accomandatario dell' già Parte_2
P.I. , Parte_3 P.IVA_1 Pt_3
nato a Scilla il [...], in [...] e nella qualità di socio
[...] accomandatario dell Parte_4
P.I , domiciliati in RE IA, via Castello , 5, , nello studio P.IVA_2 dell'avv. Daniela Grillo, rappresentati e difesi degli avv.ti NAPOLI FRANCESCO, NAPOLI ANNAMARIA e NAPOLI FILIPPO giusta procura in atti ,
APPELLANTI E CITTA' METROPOLITANA di REGGIO CALABRIA, c.f. , ( già P.IVA_3
Provincia di RE IA ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'TE in RE IA, Piazza Castello, rappresentata e difesa dall'avv.IERACITANO STEFANIA giusta procura in atti,
APPELLATA OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.10027/2018, pubblicata il 23.10.2018 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione , notificata il 24.9.2014, in proprio e in Parte_1 Parte_3 proprio e quale socio accomandatario dell Parte_3
e dell' convenivano
[...] Parte_4 davanti al Tribunale di Palmi la Provincia di RE IA e premettendo:
-di essere proprietari in agro di Varapodio, località “Ficarazze “, di un grande appezzamento di terreno acquistato con atto pubblico nel 1960;
-che in alcune aree del vasto terreno , quelle distinte nel C.T. di detto Comune al foglio 1, particella 5 e al foglio 3 , particelle 63 e 65, occupanti una superficie complessiva di sedicimila metri quadrati, sorgono tre corpi aziendali - destinati alla coltivazione di kiwi Cv Hayward – ubicati in adiacenza alla strada provinciale Amato – ID AM;
- che la particella 5 del foglio 1 e la particella 65 del foglio 3 erano affittate all'
[...] con contratto registrato nel 2011 e la Parte_3 particella 63 del foglio 3 era affittata all' Parte_4 succeduta all'originaria società affittuaria “ NA IG e figli s.a.s.;
[...]
- che la coltura dei fondi - irrigata da un moderno impianto a goccia alimentato dall'acqua prelevata dai pozzi dell'azienda – era di 500 piante di actinidia dell'età di 7 – 9 anni per ogni ettaro;
- che i terreni erano stati interessati negli anni 2011 -2013 da molteplici allagamenti, descritti nella perizia giurata redatta dal dottore agronomo , Persona_1 causati dalla cattiva regimentazione del deflusso delle acque meteoriche sulla strada provinciale Amato – ID AM;
-che gli allagamenti avevano danneggiato l'attività vegetativa delle piante di kiwi, le piante stesse e l'impianto d'irrigazione, nonché che il deposito sul terreno di arbusti e detriti aveva comportato opere di pulizia e sistemazione dei fondi;
-che la responsabilità dei danni era ascrivibile, ai sensi degli artt.2043 e 2051 c.c. ,alla condotta negligente ed omissiva dell'TE proprietario che, pur conoscendo il cattivo funzionamento delle opere stradali e i danni cagionati ai terreni vicini, non aveva adottato alcun atto di natura cautelare o riparatorio e solo di recente aveva realizzato su quel tratto di strada delle opere idrauliche , chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per gli allagamenti sopra dscritti;
di condannare la convenuta a risarcire a) il danno emergente da loro subito nella misura di euro 30.540,00 , ovvero euro 15.270 ,00 per ciascuno , oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento , o dall'esborso, al soddisfo;
b) il lucro cessante subito dall' e dall' Parte_3 [...]
, quantificato in relazione all'estensione dei terreni dei quali non Parte_4 si era goduta la produttività , in euro 47.681,35 per la prima e in euro 6.044,11 per la seconda , oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La Provincia di RE IA si costituiva eccependo :
-la nullità della citazione per mancanza e/o insufficiente esposizione dei fatti con riferimento agli eventi piovosi e al riversamento sui fondi di acque meteoriche;
-la violazione del diritto di difesa a causa della nullità della citazione che non consentiva all'TE convenuto di verificare l'avversa narrazione e, quindi, di replicare , contestare e resistere;
-nel merito , l'inoperatività della presunzione di responsabilità della Provincia ex art.2051 c.c. data l'ottima funzionalità dell'impianto di regimentazione delle acque presenti sulla strada tanto che i lavori sullo stesso nel 2013 erano di ammodernamento e non per rimediate all'insufficienza. Dunque, la causa del danno era stata in maniera determinante , o comunque concorrente , l'incuria degli attori nella gestione dei fondi in quanto non avevano mai segnalato gli eventi dannosi e protestato danni per cui la domanda era inammissibile e l'infondata perché sprovvista di parametri certi sulla produttività e redditività dei fondi nelle annate agrarie precedenti a quelle compromesse e, in ogni caso, eccessivo. Rigettate, perché ritenute inammissibili, le richieste di ordine di esibizione di documenti alla Provincia ex art.210 e di c.t.u. avanzate dagli attori, il procedimento, istruito con la documentazione esitata dalle parti e con prova orale, si concludeva con la sentenza n.1027/2018 con cui il Tribunale rigettava la domanda degli attori condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 5.2.2019, in proprio e quale socio Parte_1 accomandatario dell , e Parte_2 Pt_3
in proprio e quale socio accomandatario dell'
[...] [...] impugnano il provvedimento e rilevano che : Parte_4
I)La sentenza è illegittima nella misura in cui ha ritenuto che gli attori non abbiano fornito la prova della verificazione dei danni e della relazione eziologica tra gli stessi e l'inadeguato contenimento delle acque piovane cadute e fluenti sulla vicina strada provinciale. Più specificatamente il Tribunale ha ritenuto il difetto di prova sostenendo che i danneggiati non hanno introdotto nel processo prove documentali quali fotografie , segnalazioni o contestazioni all'TE danneggiante e, comunque , hanno addotto testimonianze generiche , incongrue ed inadeguate a dimostrare quanto affermato , ossia che negli anni tra il 2011 e il 2013 , in occasione di rilevanti piogge, dalla strada provinciale , caratterizzata da un disfunzionale sistema di raccolta , una notevole quantità di acque pluvie si riversava all'interno del fondo degli attori , allagandoli e danneggiando il terreno e le piante. Al contrario le deposizioni confermano l'assunto degli attori nonché all'effetto lamentato che consiste nell'ammaloramento delle piante, nell'impossibilità si coltivare il terreno divenuto impraticabile per l'acqua. Addirittura le dichiarazioni convergono con la editio actionis anche in relazione ai fatti secondari componenti la causa petendi, quali la cessazione degli eventi lesivi nel 2014 quando il sistema di regimentazione delle acque piovane sulla strada venne completamente rinnovato con conseguente eliminazione delle tracimazioni o, quantomeno , di tracimazioni dannose fluenti verso la proprietà Pt_4
Da tanto deriva l'assolvimento dell'onere della prova esigibile dal danneggiato a mente dell'art.2051 c.c. e consistente nella dimostrazione della produzione del danno e della derivazione causale dalla cosa oggetto dell'altrui OD. Né l'efficienza probatoria delle testimonianze può essere contestata perché le circostanze narrate potrebbero essere stati soggettivamente elaborate dai testi , visto che l'addebito può essere mosso parzialmente al teste , ma non certamente ad Per_1
che sono testo oculari . CP_2 CP_3 Per questa via la sentenza è frutto di travisamento delle acquisizioni istruttorie , visto che la prova orale avrebbe dovuto essere valorizzata al fine dell'accogliento e non del rigetto della domanda degli attori per difetto di prova dell'an stante l'avvenuto riscontro della pretesa azionata. Peraltro l' convenuto non ha mai negato la verificazione degli allagamenti , né CP_4 escluso il contributo dato agli stessi dalla tracimazione ma, al più , ha sostenuto genericamente la funzionalità del proprio impianto di captazione delle acque e la riconducibilità degli eventi lesivi all'eccezionalità delle precipitazioni. La sentenza è resa in contrasto con le prove acquisite e ne deriva la necessità di riformarla dando atto dell'avvenuta dimostrazione , in ordine all'an, della domanda attorea . II)Nella sentenza il primo giudice sostiene che la mancata dimostrazione del fatto storico è assorbente di ogni altro profilo del thema decidendum. Ciò nonostante precisa che il danno non sarebbe comunque spettato per difetto di prova sulla situazione dei luoghi anteriore ai presunti allagamenti, necessaria per quantificare il danno emergente , e sulla redditività dei terreni , necessaria per quantificare il luco cessante, nonché che al fine di detto riscontro non hanno efficacia probatoria le relazioni prodotte e le fatture di spesa prive di quietanza e di prova di pagamento. Su tutti tali punti precisa che la cogitazione giudiziale pare affetta da pregiudizio decisorio che induce a valutare in maniera equivoca gli elementi istruttori soppesandoli alla stregua di precetti normativi inesistenti , ovvero premettendo o sottovalutando circostanze fattuali rispettivamente riscontrate o carenti. Così l'idea che per ottenere il risarcimento del danno emergente occorre dimostrare precisamente lo status quo ante del terreno . Ciò non risponde ad alcuna regola giuridica posto che, casomai, occorre fornire contezza degli effetti dell'evento lesivo, mentre è irrilevante l'indagine sulla situazione fattuale del bene prima dell'evento tranne nel caso in cui non possa fungere da concausa alla produzione del danno, concausa non eccepita dalla convenuta e non rilevabile d'ufficio. In ogni caso della condizione del terreno prima agli allagamenti hanno riferito i testi e dalle loro dichiarazioni è desumibile lo status quo ante . Lo stesso deve dirsi della pretesa giudiziale di ottenere la descrizione della redditività dei terreni al fine della quantificazione del lucro cessante , trattandosi di una richiesta infondata sia secondo diritto che per scienza comune. Difatti , le aziende agricole né per obbligo di legge , né per regola colturale tengono registri da cui evincersi la fruttificazione delle singole piante , o dei singoli terreni rispetto al coacervo aziendale e, in ogni caso, gli unici elementi contabili riguardanti la produttività sono gli incassi che , peraltro, sono aspecifici per qualità e risentono non soltanto delle variazioni delle quantità prodotte , ma anche dell'influenza di fattori esogeni quali il prezzo di mercato. Per queste ragioni è prassi pacifica che per vagliare le fluttuazioni di redditività di un predio si proceda a partire dalla determinazione presuntiva delle stesse giusta la valutazione dell'ordinaria capacità di fruttificazione del genere e delle specie di piante ivi insediate. In quest'ottica e secondo la scienza agraria è possibile sia stimare l'ordinaria produttività di un esemplare , sia l'incidenza che le lesioni ad esso inferte hanno sullo stesso e che possono consistere in un calo di rendimento o nell'annullamento in caso di morte della pianta , la necessità di sostituirla con una nuova e di attendere che il nuovo insediamento raggiunga la maturità produttiva. Il compimento di tutte queste valutazioni estimative è notoriamente scientifico e richiede l'intervento di un esperto. Per tale ragione si era chiesta l'ammissione di c.t.u. L'attività peritale richiesta non era certamente elusiva dell'onere di prova gravante sugli attori, bensì volta ad ottenere l'istruzione della domanda già corredata di tutte le allegazioni e riscontri possibili, (comprese le asserzioni contenute nelle relazioni di parte), mediante l'unica maniera consentita dalla specificità dell'indagine, ossia facendo sì che fosse direttamente l'ausiliario del giudice a saggiare i dati istruttori esistenti e a percepire quelli ulteriori non acquisibili per altra via e successivamente da valutare. L'attività peritale non si sarebbe svolta in violazione all'art. 2697 c.c. atteso che è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione percipiente quando essa verta su elementi già allegati dalla parte ma che soltanto un tecnico può accertare attraverso delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone. Avere negato l'approfondimento tecnico richiesto costituisce ulteriore elemento di conforto dell'idea che la domanda dei sia stata delibata con maldisposizione che Pt_4 ha indotto il giudice a ritenere fuorvianti le richieste istruttorie invece che ordinarie e, quindi, negare sostanzialmente il diritto della parte alla prova . Analogamente deve dorsi per le fatture liquidate dal Tribunale perché prive di quietanza e non accettate in adesione a precise massime della Suprema Corte. Invero , i richiami giurisprudenziali del Tribunale riguardano casistica nella quale il documento fiscale è formato dal contraddittore e, dunque, può valere nei confronti dell'altro a condizione che sia dimostrato il pagamento ad opera di quest'ultimo, ovvero il medesimo lo abbia accettato. Viceversa, qualora il documento attestante l'esborso provenga da terzi, va inquadrato nel novero delle scritture contabili provenienti da terzi estranei alla lite, che non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti in esse attestati, ma che possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità. Le dichiarazioni dei testi confortano l'attendibilità del contenuto delle fatture in relazione alla marcescenza delle piante, alla necessità di loro sostituzione , all'ingombro del terreno, alla necessità di rimessione in pristino del predio per cui non potevano essere “ liquidate “ nei termini con cui lo ha fatto il Tribunale . Per di più la congruità con l'evento dannoso degli interventi riferiti dai testi e gli esborsi riscontati dalle fatture avrebbe potuto essere scrutinata dal Tribunale per altra via, ovvero con la nomina negata di un perito . In definitiva anche le valutazioni del Tribunale sul quantum sono abnormi come quelle sull'an. Di seguito precisano, ai sensi del'art.342 c.p.c., le criticità della motivazione della sentenza per come specificatamente rilevate nei superiori punti I e II e concludono chiedendo di accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e riproposte e quindi: -accertare e dichiarare la responsabilità della in Controparte_5 ordine alle inondazioni di acqua piovana verificatesi sui terreni siti nel Comune di Varapodio, località “ Ficarazze” e contraddistinti nel Catasto terreni di detto Comune al foglio di mappa 1, particella 5 e al foglio di mappa 3 , particelle 63 e 65 ;
-condannare l'TE convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire , mediante le opportune corresponsioni : a) il danno emergente subito da e , nella misura di euro 30.540,00 complessivi e di euro Parte_1 Parte_3
15.270,00 per ciascuno di essi;
ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia da giudice adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento dannoso, o anche dall'esborso sopportato, al soddisfo;
b) il lucro cessante patito dall' ( già Parte_2 [...]
e dall' Parte_3 Parte_4
quantificato, in relazione all'estensione dei terreni dei quali non si è
[...] goduta la produzione, in euro 47.681,35 per la prima ed in euro 6.044,11 per la seconda e, complessivamente , in euro 53.73ì25,46, ovvero negli importi maggiori o minori che saranno ritenuti di giustizia dal giudice adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento dannoso al soddisfo;
2) Condannare la
[...]
( già Provincia di RE IA ) al pagamento Controparte_5 delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi. In via istruttoria chiedono che l' ammissione di consulenza tecnica d'ufficio atta a verificare l'inidoneità del sistema di regimentazione delle acque meteoriche presente , sino al 2013, lungo la SP 29 Amato – Ferrandina, nel tratto adiacente la proprietà
a convogliare le acque medesime ed a impedire la diversione e la tracimazione Pt_4 verso la proprietà la compatibilità del danno lamentato dagli attori con gli effetti Pt_4 di tale diversione e/o tracimazione;
l'adeguatezza degli esborsi , fiscalmente documentati , sostenuti al fine di ripristinare la funzionalità produttiva dei terreni;
l'entità del danno da mancato reddito patito per le annate agrarie 2011-2012 e 2012- 2013 nonché per il periodo triennale successivo denunciato dalle aziende agricole attrici.
La , in persona del Sindaco pro tempore, con la Controparte_5 comparsa di costituzione e di risposta impugna quanto dedotto dalla controparte con l'atto d'appello e deduce : 1)Gli appellanti contestano la decisione nella parte in cui il primo giudice ha respinto la loro domanda per violazione dei principi di cui all'art.2697 c.c. non avendo provato l'esistenza del c.d. “fatto storico” causa del danno lamentato. Ebbene la mancanza di puntuale indicazione del “ fatto storico “ ed il difetto di allegazioni al proposito , neppure sanati in fase istruttoria , ha giustamente condotto il Tribunale a respingere la pretesa risarcitoria. Assumere che dal 2011 al 2013 si verificavano tanti eventi piovosi durante la stagione invernale tali da allagare più volte il fondo senza precisare quando, come e in che modo acquista i connotati di una generica deduzione che, sprovvista di specificità e scarna di oggettivi riferimenti testuali, ovvero probatori, non consente neppure di ritenere presuntivamente assolto l'onere della prova incombente sull'attore ai sensi dell'art.2697 c.c.. Ciò sia se si agisca ex art.2051 c.c. che ai sensi dell'art.2043 c.c. poiché è sempre onere dell'attore provare le specifiche circostanze di verificazione del c.d. “ fatto dannoso “ al fine di consentire al giudice di valutare in modo e misura la sussistenza del dinamismo connaturato alla cosa in OD , ovvero dello sviluppo di un agente dannoso sorto sulla cosa medesima . Nell'atto di citazione di primo grado gli appellanti denunciavano genericamente
“eventi piovosi di carattere temporalesco “ verificatisi negli anni 2011-2013. Durante la fase istruttoria detta carenza di allegazioni rilevata dalla deducente che eccepiva la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non è stata colmata . Il giudicante rileva nella sentenza che le prove articolate ed espletate non hanno concorso a corredare di specificità, congruenza e adeguatezza le affermazioni attoree e che, proprio perché indimostrate, sono rimaste mere asserzioni. Infatti il teste dichiara che a volte era impossibile raggiungere le piante e che CP_2
a volte il fango raggiungeva i 20-30 centimetri;
il teste riferisce che quando CP_3 pioveva in maniera insistente le acque meteoriche che scendevano dalla strada allagavano il terreno;
il c.t.p. finisce addirittura ad affermare presumibilmente, ex post, nel 2014, un accertamento non concreto né sull'an , né sul quantum. Peraltro, essendo già intervenuta l'allora Provincia di RE IA per ammodernare il sistema di regimentazione delle acque , il giudizio del tecnico di parte altro non è se non un riscontro ex post, ai fini della quantificazione del danno, avendo egli confermato che il dislivello dei fondi rispetto alla strada era stato realizzato solo Pt_4 dopo l'ammodernamento nel 2014 , nulla accertando circa la condizione dei luoghi negli anni precedenti. Nella fattispecie difetta ogni prova circa la riferibilità dell'eventuale danno al caso concreto, proprio perché non viene dedotta , riferita e provata la sussistenza del fatto concreto. Secondo la giurisprudenza non è sufficiente assumere un danno relazionabile in via presuntiva alla res in OD , dovendo l'agente provare il nesso eziologico con riferimento alle circostanze del caso concreto e, addirittura , quando si sia in presenza di due o più eventi circa la riferibilità del danno ad uno di essi. La parte appellante tenta pervicacemente di attribuire valenza probatoria alle dichiarazioni dei testi che afferma essere convergenti nel sostenere che gli eventi lesivi cessavano nel 2014 in concomitanza delle opere di ammodernamento effettuate dall'Amministrazione provinciale. Tanto – a dire degli appellanti – lascerebbe desumere, anzi presumere, l'anteriorità degli eventi dannosi. Al contrario deve obiettarsi quanto detto in primo grado, ovvero che le Parte_4 sono rimaste per anni inattive se è vero che non segnalarono mai ai cantonieri presenti nella zona dilavamenti o altri danni a causa dell'acqua che precipitava dalla strada provinciale. Inoltre, se è vero quanto afferma il c.t.p. che le piante distrutte Per_1 avevano 7-9 anni d'età e, quindi, erano state messe a dimora tra il 2005 e il 2007,e poiché la Provincia non ha effettuato in quel tratto di strada lavori di regimentazione dal 1998, è da ritenere che i terreni avrebbero subito allagamenti dal 2007 al 2014 nella più completa noncuranza dei proprietari e dei conduttori. Tanto nonostante gli anni più piovosi siano stati proprio il 2008- 2009-2010 durante i quali gli attori nulla segnalavano all'TE , nemmeno quando, nel 2009 , era crollato per la grande piovosità, un ponte posto sulla SP 29 a circa 150 metri dal terreno dei Pt_4
L'TE appellato ha sempre contestato la sussistenza di responsabilità nella OD di un bene demaniale che per la sua destinazione è aperto ad un numero imprecisabile di persone e non controllabile, per cui chi frequenta dovrebbe segnalare situazioni di pericolo specialmente se ricorrenti. In tal caso la prevedibilità dell'evento dannoso esclude la responsabilità del custode e porta a ritenere che i hanno abbandonato Pt_4 se non per decenni, comunque per parecchi anni i propri fondi, riprendendo ad occuparsene solo nel 2014. Quanto detto rimarca ancor di più il mancato pregio delle testimonianze che, correttamente valutate, contribuiscono ad avvalorare le contestazioni della deducente sulla quale non incombeva certamente l'onere di dimostrare lo status quo ante 2014 , né ante 2011 posto che l'onere di provare an e quantum grava su chi assume il danno. La CTU non può sopperire alle carenze probatorie della parte non essendo mezzo di prova e, nella fattispecie, è inammissibile perché esplorativa. Lo stesso dicasi della richiesta di esibizione documentale a carico della PA ex art.210 c.p.c. in quanto i documenti avrebbero dovuto essere esibiti, previo accesso agli atti , dagli attori in primo grado se ritenuti provanti il fatto storico e il danno. Relativamente alla prova del quantum del lucro cessante , gli appellanti avrebbero potuto sopperire mediante produzione di documentazione contabile delle aziende dalle quali sarebbe certamente stato possibile rilevare i mancati incassi per differenza con le entrate antecedenti all'evento . Conclude chiedendo di rigettare l'appello e di condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite .
Con ordinanza del 10.2.2023 la Corte ritenuto che la richiesta di disporre CTU non appare utile ai fini del decidere posto che i luoghi di causa risultano radicalmente modificati rispetto all'epoca degli accadimenti , rinviava all'udienza del 5.2.2024 per la precisazione delle conclusioni stabilendo lo svolgimento di detta udienza a norma dell'art.127 ter c.p.c. Depositate dalle parti note di trattazione scritta , con ordinanza del 4.3.2024 la causa veniva assunta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE La responsabilità per i danni cagionati da cose in OD , prevista dall'art.2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del rapporto di causalità con il bene in OD . Una volta provate tali circostanze, il custode per escludere la sua responsabilità ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità , sia idoneo ad interrompere il nesso causale o che l'evento si è verificato per colpa o con il concorso del danneggiato . Nella fattispecie gli appellanti lamentano l'ingiustizia della sentenza impugnata sostenendo di avere assolto l'onere di prova su di loro gravante , ossia di avere dimostrato attraverso le dichiarazioni dei testi e la documentazione che , a causa della cattiva regimentazione del deflusso delle acque meteoriche sul tratto della strada provinciale Amato - ID AM che costeggia i terreni di loro proprietà, negli anni 2011-2013 gli stessi erano stati ripetutamente allagati e che gli allagamenti avevano comportato danni ai terreni , alle piante di WI marcite o rese improduttive e all'impianto d'irrigazione. Orbene dall'esame delle deposizioni dei testi , Testimone_1 Tes_2
e non è possibi nza
[...] Persona_1 degli eventi che gli appellanti assumono essersi verificati negli anni 2011- 2013 , ma unicamente che si sono verificati allagamenti nel corso di più anni , ovvero fino a quando tra il 2013 e il 2014 la Provincia di RE IA realizzava sulla strada lavori di regimentazione delle acque piovane. Infatti :
, sentito nel 2016 come e , dichiara : “ricordo Testimone_1 Parte_5 Per_1 che gli allagamenti si verificavano ogni volta che pioveva anche a partire da dieci anni fa “;
dichiara: “ per quanto mi consta quando pioveva in maniera Testimone_2 insistente le acque meteoriche che scendevano dalla strada ed arrivavano insieme al fango al cancello della proprietà e allagavano il terreno sia dalla parte destra che dalla parte Pt_4 sinistra della strada “ . Per il resto le deposizioni sono convergenti atteso che entrambi lavorano per le aziende appellanti e riferiscono che l'acqua entrava per diversi metri all'interno dei terreni;
che a volte era impossibile raggiungere le piante perché completamente allagate;
che l'acqua era alta 30-40 centimetri , mista a fango e detriti , non consentiva alcun lavoro sul terreno ma bisognava attendere che si asciugasse;
che molte piante di WI si marcivano , nonché che dopo i lavori realizzati dalla Provincia sulla strada l'acqua dilavava nella proprietà solo Pt_4 quando le cunette si riempivano d'acqua ;
, dottore agronomo perito di parte degli appellanti , conferma Persona_1 sostanzialmente il contenuto delle due relazioni in atti , la prima giurata il 6.2.2014 e l'altra datata 12.9.2014 . Il primo elaborato è certamente utile a verificare che in data prossima al 6.2.2014 la Provincia stava completando i lavori di canalizzazione delle acque lungo i due lati della strada Amato-ID in località “Ficarazze “, dove insistono i terreni Rossi, nonchè la loro consistenza. Non è utile a dimostrare la temporalità degli eventi dannosi atteso che durante la deposizione dichiara : “ ……ADR posso dire che i danni che ho potuto accertare riguardano le annate agrarie 2011/2012 e 2012/2013 in quanto la Provincia nel 2014 stava procedendo a regimentare le acque piovane che provenivano dalla zona alta della strada che si trova a circa 500 metri dalla azienda Rossi… pertanto ogni volta che pioveva , proprio per la mancanza di questa regimentazione in prossimità dell'ingresso della proprietà che è posta a valle si formavano cumuli di detriti , pietre, Pt_4 canne e gomme di auto che erano trasportati dalle acque che provenivano dalla parte alta e a volte occupavano anche la strada. Questo lo so perché mi è capitato qualche volta di passare quando pioveva o subito dopo e la strada era interrotta . Le due risposte consistono in deduzioni del teste atteso che ricava i danni per le due citate annate agrarie dalla circostanza che nel 2014 la Provincia stava operando sulla strada , mentre l'allagamento dei terreni lo ricava semplicemente dal Pt_4 fatto che aveva trovato qualche volta , ma non sa dire quando, la strada interrotta quando pioveva o subito dopo . Mancando la certezza temporale degli eventi narrati dagli appellanti deve ritenersi non provato il fatto storico che gli appellanti assumono essere la causa dei danni , ossia gli allagamenti negli anni 2011- 2013. In ogni caso, anche a poter ritenere che i danni di cui chiedono di essere ristorati (danno emergente che lucro cessante ) si siano effettivamente verificati nei succitati anni e solo a causa del dilavamento delle acque piovane dalla strada ai campi e non per altre ragioni ( come ad es. l'assenza di solchi tra la strada e i terreni a ridosso della stessa idonei a consentire il deflusso verso valle anche in caso di ostruzione delle cunette ) risulta comunque non provato il danno ai terreni atteso che le fatture n.ri 1 e 2 , del 15.1.2014, oltre a non essere quietanzate, risultano emesse dalla società e figli di all'azienda agricola Parte_4 Parte_4 Pt_4
e all'azienda agricola , ossia provengono dalla stessa famiglia
[...] Parte_2 visto che dagli atti pu ll'assetto societario delle aziende allegati Pt_4 dagli appellanti è la madre di e di soci Parte_4 Parte_3 Parte_1 della stessa società . Inoltre la voce di spesa relativa al ripristino dell'impianto d'irrigazione non consente di ricavare in cosa è materialmente consistito il danno all'impianto ; le voci relative a due lavori del terreno con mezzi meccanici, alla concimazione e alla messa a dimora di 800 piante di non sono assistite da alcuna pezza Persona_2 giustificativa relativa all'acq e di piante , né è dimostrato che prima degli allagamenti esistevano sul terreno 800 piante di WI andate distrutte e da reimpiantare atteso che lo stesso agronomo nei due elaborati peritali non Per_1 scrive di avere visto piante morte o danneggiate nella produttività sul terreno a febbraio 2014 ma presume ci siano state e non scrive di avere contato 800 nuove piante durante il secondo ed ultimo sopralluogo il 12.9.2014 , limitandosi ad indicare quante piante possono essere impiantate in un ettaro di terreno. Quanto detto esclude anche l'esistenza della prova relativa al lucro cessante, ossia la perdita di reddito per due annate agrarie, atteso che non si conosce il reddito prodotto dalle aziende negli anni precedenti alle due annate che affermano essere state improduttive e quello calcolato dall'agronomo è inconferente atteso Per_1 che assume come presupposto dati non accertati ma presunti come il numero di piante di WI impiantati nei terreni , la loro età e il loro stato di salute vegetativa. Pertanto l'appello è infondato. Le spese seguono la soccombenza e stante l'ordinarietà delle questioni trattate , si liquidano, in favore della , nei minimi di Controparte_5 quanto previsto dal D.M. n.147/2022, per le cause in appello di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, in complessivi euro 7.160,00, di cui euro 1.489,00 per fase di studio , euro 956,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro 2.552,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello di RE IA , sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e Parte_1 nella qualità di socio accomandatario dell
[...]
e da , in proprio e nella qualità di socio Parte_2 Parte_3
Parte_6 con atto di citazione notificato il 5.2.2019 nei confronti della CITTA'
[...]
METROPOLITANA di REGGIO CALABRIA , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede :
1)rigetta l'appello;
2) condanna , in proprio e nella qualità di socio accomandatario Parte_1 dell ( già Parte_2 [...]
e , in proprio e nella qualità di socio Parte_3 Parte_3 accomandatario dell al Parte_4 pagamento, in solid la in persona del Sindaco legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, in complessivi euro 7.160,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti;
3)dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater , D.P.R. n.115/2002 di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. RE IA , 4 dicembre 2025.
La Giud.Aus.est. (dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)