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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9111/2024 R.G. Lavoro, alla quale è stata riunita la causa n.
9117/2024 R.G. Lavoro
TRA
, società di produzione (C.F: , in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.. Severino Nappi ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Toledo, 282
- RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
dom. to per la carica presso la sede legale in Roma, 00144 alla Via Ciro il Grande, 21 e sede territoriale di Napoli alla Via Alcide De Gasperi 55
- RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con sede in Napoli, Via Amerigo Vespucci, n. 172
- RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, la società ricorrente esponeva che, con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023006855/DDL del 18 dicembre 2023, le venivano contestate presunte omissioni contributive per il complessivo importo di Euro 3.872.396,29, di cui Euro 2.460.988,97 a titolo di contributi, ed Euro 1.411.397,32 a titolo di somme aggiuntive.
In particolare, nel predetto verbale ispettivo l' aveva contestato: Pt_3
1) che la società non avrebbe applicato il CCNL comparativamente maggiormente rappresentativo e che la maggior parte del suo personale sarebbe stato inquadrato con una percentuale part-time di gran lunga inferiore rispetto alla durata minima della prestazione a tempo parziale prevista dal CCNL individuato dagli ispettori come comparativamente maggiormente rappresentativo;
2) che gli esborsi registrati con la voce "rimborso spese Universiadi" ed erogati ai soci lavoratori sarebbero invece privi di giustificativo e quindi da sottoporre a contribuzione;
3) che un socio lavoratore conducente di taxi, assunto in sostituzione, avrebbe svolto la propria attività lavorativa, per un limitato arco temporale, in regime full-time, diversamente da quanto denunciato dalla cooperativa;
4) che, relativamente a 26 lavoratori, nell'anno 2021 la cooperativa avrebbe erogato in busta paga la somma di euro 800 sotto forma di fringe benefits, assoggettandole soltanto ad IRPEF;
5) che, per la quasi totalità dei lavoratori e per periodi spesso coincidenti, in alcuni mesi degli anni 2020 e 2021 sarebbero state registrate giornate di assenza per permessi non retribuiti non sottoposte a contribuzione.
La eccepiva con varie argomentazioni l'illegittimità della pretesa Pt_1 Parte_1 CP_1
Si costituiva tempestivamente l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Si costituiva in prima udienza l' eccependo il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, per l'effetto, la propria estromissione dal giudizio.
All'udienza del 18 febbraio 2025 veniva disposta la riunione con il procedimento RG
9117/2024 R.G. Lavoro vertente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l'impugnazione di un secondo verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024000320/DDL del 26 marzo
2024, con il quale venivano contestate alla ricorrente ulteriori presunte omissioni contributive per il complessivo importo di Euro 328.352,98 sull'assunto che la non Parte_1 avrebbe assoggettato a contribuzione la 13ª mensilità nelle annualità 2018 e 2019 per la generalità del personale e non avrebbe assoggettato a contribuzione l'“ulteriore elemento” presente in busta paga con il codice 431.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
In via preliminare, risulta infondata e va, pertanto, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso n. 9117/2024 R.G. Lavoro per genericità nonché violazione degli artt. 414 c.p.c. nn. 2-3-4-5 in quanto l'atto introduttivo del giudizio contiene precise e circostanziate deduzioni avverso il verbale impugnato.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva della dal momento che sono gli stessi ispettori dell' ad aver dichiarato nel Parte_4 CP_1 verbale di accertamento oggetto di impugnazione che il rivestiva la qualifica di CP_3
rappresentante legale della società fin dalla sua costituzione.
In ogni caso, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 20596/2007, hanno chiarito che la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Va, pertanto, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall' nella memoria difensiva avverso il ricorso CP_1
9117/2024.
Infine, sulla legittimazione passiva dell'ispettorato va osservato che il verbale oggetto di impugnazione in questa sede è stato emesso da funzionari di vigilanza dell' . Invero, tale CP_1 verbale reca protocollo ed è stato adottato utilizzando il logo dell'“ CP_1 Parte_5
”, Agenzia unica per , in virtù dell'art. 7 d.lgs. n. 149/2015
[...] Parte_6 CP_2
e d.p.c.m. 23/02/2016 che attribuisce alla stessa il compito di assicurare il coordinamento di tutta l'attività di vigilanza svolta dal personale ispettivo in forza presso l'Ispettorato, l' CP_1
e l'INAIL. Tuttavia, come chiarito all'art.6 del protocollo d'intesa 21.2.17 tra e CP_1
, stipulato ai sensi dell'art.7, c.2, succitato decreto Parte_5
legislativo, il titolare del diritto di credito in materia di contribuzione obbligatoria (oggetto del presente ricorso) rimane l' e l'apposizione del logo dell'Agenzia unica sul verbale CP_1 non può certo incidere sulla imputazione giuridica dell'accertamento nonché dei diritti di credito che originano dal verbale ispettivo, stante anche la natura meramente endoprocedimentale dell'atto. Va, pertanto, accolta l'eccezione sollevata dall' e Parte_5 dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo con conseguente sua estromissione dal giudizio.
Tanto premesso, deve ritenersi che il ricorso può essere accolto solo in minima parte.
Il primo motivo di impugnazione del verbale ispettivo sollevato dalla società ricorrente concerne l'erronea individuazione del contratto collettivo comparativamente più rappresentativo ai fini della determinazione del cd. minimale contributivo. In particolare, gli ispettori avrebbero erroneamente calcolato i contributi previdenziali sulla base del CCNL
IC50 siglato, per parte datoriale, Federlavoro e Servizi Confcooperative/Legacoop Servizi
/AGCI- Servizi, e, per parte sindacale, da U.Ni.Ca. Taxi Filt – Cgil/ FIT –CISL/ UIL –
Trasporti, anziché fare riferimento al contratto IC52 siglato da che, secondo la CP_4
ricostruzione della ricorrente, sarebbe quello dalla stessa applicato e, comunque, maggiormente rappresentativo per la specifica categoria degli operatori di taxi in regime di cooperativa.
Sul punto va premesso, che “ai fini della individuazione dell'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative, non trova applicazione l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che concerne il profilo retributivo del rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, bensì l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, secondo cui detto importo è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore;
al medesimo fine, il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, previsto dall'art. 2, comma 25, della l. n.
549 del 1995, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui, stabilita l'applicabilità del contratto nazionale in luogo di quelli locali o individuali, vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria” (in tal senso Cass Sez. L, Ordinanza n.
12166 del 08/05/2019).
Ciò posto, venendo in rilievo nel caso di specie una società cooperativa operante nella categoria dei trasporti, nel settore specifico dei taxi, rispetto ai quali vi sono più contratti collettivi a livello nazionale, ai fini del decidere occorre interpretare il disposto dell'art. 2 comma 25 della l. n. 549 del 1995, il quale prevede quanto segue: "L'art. 1 del D.L. 338/1989 convertito con modificazioni della L. 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso, di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative". Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “non solo tutta la giurisprudenza di questa S.C. pronunciatasi in tema di c.d. minimale contributivo si riferisce, quando parla di contrattazione collettiva adoperata come parametro, al settore merceologico (cfr., da ultimo, Cass. n. 1240/2011), vale a dire a un concetto che per sua stessa natura non può essere ridotto in ambiti infranazionali (provinciali
o regionali), ma che anche la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25 stabilisce che il precetto normativo in esame si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali (dei lavoratori e dei datori di lavoro) comparativamente più rappresentative nella categoria. Dunque, per sua stessa natura anche il riferimento alla "categoria" (e alle organizzazioni sindacali in essa comparativamente più rappresentative) non può che essere operato su un piano nazionale, al di fuori dell'ipotesi scolastica (che qui non ricorre) di una categoria presente solo su un limitato territorio;
in altre parole, se una data categoria è presente su tutto il territorio nazionale (o su gran parte di esso), il parametro utilizzabile ai fini del c.d. minimale contributivo – il c.d. contratto leader in ragione delle sue organizzazioni stipulanti (comparativamente più rappresentative) – non potrà disgiungersi dal carattere, anch'esso nazionale, della categoria di riferimento e, quindi, dovrà operare nella medesima dimensione”.
Alla luce di tale consolidato orientamento dei giudici di legittimità, non è condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui, con l'interpretazione autentica operata dal comma
25, art. 2, della legge 549/95, il legislatore avrebbe pacificamente superato il criterio della rappresentanza su base nazionale. Non rilevano, pertanto, nel caso di specie i dati regionali riportati dalla società ricorrente perché occorre fare riferimento alla base nazionale e non regionale, non essendo la categoria dei trasporti né il settore dei taxi presente solo su un limitato territorio. Ben hanno fatto, quindi, gli ispettori a individuare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anziché regionale.
Infondato è, anche, l'assunto secondo il quale gli ispettori, per sostenere la presunta maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale del CCNL indicato, avrebbero erroneamente considerato l'intero settore trasporti e non invece la specifica categoria degli operatori di taxi in regime di cooperativa. Ciò in quanto la categoria a cui occorre fare riferimento è quella dei trasporti, costituendo gli operatori di taxi un settore specifico all'interno di questa. Non ha, quindi, errato l' nell'argomentare sulla maggiore CP_1 rappresentatività nei seguenti termini: “Sulla base dei dati forniti dal C.N.E.L. si desume un divario amplissimo tra la rappresentatività della CGIL, e UIL da una parte e della CP_5 dall'altra. E tanto: o sia a livello di rappresentatività generale dei lavoratori: ….. sia CP_4
a livello di rappresentatività nella categoria dei trasporti……”; ed aggiunge: “Nella specifica categoria dei trasporti, poi, le imprese aderenti alle associazioni datoriali che hanno sottoscritto il C.C.N.L. IC50, utilizzato nel verbale ispettivo, oscillano negli anni dal 2018 al
2022 tra le 51.433 e le 54.785. Le imprese che hanno aderito alle associazioni datoriali che hanno sottoscritto il C.C.N.L. IC52, invocato nel ricorso, oscillano nel medesimo arco di tempo tra le 208 e le 340.”
In ogni caso, nel verbale ispettivo l'obbligo contributivo dell'azienda è stato calcolato sulla base delle retribuzioni imponibili previste dal “C.C.N.L. per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi, radiotaxi e settori strumentali e collaterali al trasporto pubblico locale non di linea, siglato per parte datoriale da Federlavoro e Servizi
Confcooperative/Legacoop Servizi/ AGCI- Servizi e per parte sindacale da U.Ni.Ca. Taxi
Filt-CGIL/ FIT-CISL/ UIL- Trasporti” e tale contratto, recante codice C.N.E.L. IC50, è il
C.C.N.L. comparativamente più rappresentativo in relazione a questo specifico settore.
Invero, dal report periodico del CNEL, prodotto dall' , risultano effettivamente solo due CP_1
contratti collettivi relativi allo specifico settore degli operatori di taxi e quello recante codice IC50 ha un numero di dipendenti 2022 di molto superiore (1.942 dipendenti) rispetto al IC52
(35 dipendenti).
Infondato è l'ulteriore motivo di impugnazione fatto valere dalla società ricorrente in merito all'individuazione del CCNL leader da utilizzare quale base di calcolo del minimo contributivo. Corretta è, ad avviso dello scrivente, l'operazione effettuata dagli ispettori di riparametrare tutte le prestazioni di lavoro rese negli anni interessati dall'ispezione dai soci lavoratori della cooperativa – in luogo di quella posta in essere dalla cooperativa (che prevedeva un part-time al 20% dell'orario pieno) – alla misura del 50% dell'orario settimanale a tempo pieno (quantificata in 45 ore 8 settimanali), operata sul presupposto che il CCNL
Federlavoro e Servizi Confcooperative/Legacoop Servizi /AGCI- Servizi e parte sindacale
U.Ni.Ca. Taxi Filt – Cgil/ FIT –CISL/ UIL – Trasporti stabilisce appunto tale soglia minima per il lavoro part-time.
Come sopra evidenziato, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi dopo Cass.
S.U. n. 11199 del 2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), non può essere inferiore all'importo del c.d. "minimale contributivo", ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e – com'è stato recentemente chiarito da Cass. n. 15120 del 2019 – la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso già Corte cost. n. 342 del
1992). Ciò equivale a dire che non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale.
Dal momento che l'art 2 co. 25 prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali debba essere quella fissata dal contratto comparativo maggiorato rappresentativo, per individuare tale retribuzione base in relazione a un lavoro part-time necessariamente occorreva riparametrarla in base alla minore durata della giornata lavorativa. Quest'ultima, però, in virtù di quanto sin qui esposto, non va individuata nella durata della giornata lavorativa concordata nel caso di specie (20%), bensì alla durata minima prevista dal CCNL per il lavoro part time (50%). Invero, il minimale contributivo è rispettato se viene assoggettata a contribuzione la esatta retribuzione ricavabile dal CCNL comparativamente maggiormente rappresentativo per il numero di ore minimo stabilito dal
CCNL medesimo. Come osservato dalla resistente, è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati.
Per quanto concerne, invece, la seconda contestazione oggetto del predetto verbale ispettivo, la ricorrente assume che gli ispettori avrebbero confuso delle semplici modalità di semplificazione della cooperativa nella predisposizione delle buste paga, evitando di dettagliare le singole spese ed indicando ciascuna di esse con l'unica denominazione “spese
Universiadi”, con un intento elusivo. La ricorrente asserisce di aver erogato tali somme per ristorare importi anticipati dai soci lavoratori in relazione ad anticipazioni dagli stessi effettuate per conto della cooperativa in occasione dell'evento delle Universiadi. Tuttavia, alcuna prova è stata fornita a sostegno di tale allegazione, né poteva ritenersi in tal senso sufficiente il capo 1) della prova orale articolata dalla ricorrente stante la sua genericità oltre che la natura documentale di tali circostanze .
Ne deriva che, stante il principio generale per cui è onere del datore di lavoro giustificare il mancato versamento dei contributi, non avendo la società provato l'esistenza di fatti che incidono, riducendola, sull'obbligazione contributiva, va rigettato il ricorso anche sotto tale aspetto.
Sfornito di prova è anche il motivo di impugnazione relativo ai fringe benefits che, sebbene erogati nel 2021, afferirebbero a più anni e, per l'effetto, non eccederebbero la soglia di Euro
514,46 prevista dall'art 51, comma 3, del TUIR. Non vi è, infatti, agli atti alcuna prova che l'importo di Euro 800,00 riportato nella busta paga in questione sia la sommatoria dei fringe benefits che la cooperativa avrebbe complessivamente versato negli anni 2020 e 2021 (Euro 400,00 per ciascun anno) e quindi entro la soglia prevista dalla norma. Deve, conseguentemente, ritenersi infondata l'impugnazione del verbale anche in merito all'accertamento del mancato assoggettamento a contribuzione delle somme erogate a titolo di fringe benefits nel 2021
è, invece, il motivo di ricorso relativo alla registrazione di assenze non sottoposte a Pt_7 contribuzione. Sul punto, consolidato è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la contribuzione è dovuta a prescindere dalla debenza o meno della retribuzione, restando irrilevanti eventuali accordi tra datore di lavoro e lavoratore che sono inopponibili all a meno che la sospensione dell'attività lavorativa sia riconducibile a CP_1
fattispecie previste dalla legge o dal contratto collettivo. In tal senso Cass. n. 22986/20 ha statuito che: “… nel settore dell'edilizia, il D.L. n. 244 del 1995, art. 29 conv. in L. n. 341 del
1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo - inteso anche come obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione - con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che
è stata ritenuta da questa Corte di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (Cass. n. 9805 del 04/05/2011, Cass. n. 10134 del 26/04/2018, e ancora, da ultimo, Cass. n. 4690 del 18/2/2019). In proposito, è stato dunque escluso che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro
e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva (v. Cass. n. 21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del
04/05/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata dal Cass.
n. 1301 del 24/01/2006); la necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti;
il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo;
anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione)”.
Chiaro è, pertanto, il principio di diritto secondo il quale la contribuzione è dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio aspettativa, permessi, cassa integrazione) (in tal senso Cass. n. 15120/2019). Ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del dell'art. 1 comma 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un' ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato.
Nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce che il periodo di astensione dal lavoro in cui ricadono le mensilità in questione è quello dell'emergenza Covid, durante il quale “oltre a far ricorso, nei limiti consentiti dalla legge, alla cassa integrazione, si conveniva tra le parti sociali di accordare ai soci lavoratori ulteriori periodi di assenza dal servizio da dedicare ad approfondimenti professionali”. Vi è agli atti un accordo sindacale stipulato il 15.06.2020 tra la società ricorrente, e nel quale si prevedeva la possibilità per i Parte_8 CP_4
lavoratori della cooperativa di chiedere, anche per le vie brevi, dei giorni di aspettativa non retribuita al fine del loro aggiornamento. Si tratta di un caso di aspettativa previsto non da un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro, bensì da un accordo sindacale stipulato dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali dei lavoratori,
e Alcun versamento della contribuzione virtuale era, pertanto, Parte_8 CP_4
dovuto nel caso di specie in relazione a tali assenze per approfondimenti professionali
Con riguardo, infine, alla posizione del socio lavoratore che avrebbe confessato di aver svolto attività lavorativa full time nei mesi di febbraio e marzo 2018, la società ricorrente ha eccepito la nullità del verbale impugnato non essendo in esso indicato il nominativo del lavoratore che avrebbe reso tale dichiarazione. Ciò in contrasto con l'art. 13, comma 4, d.lgs. 124 del 2004 secondo il quale il verbale unico di accertamento e notificazione – che ha natura provvedimentale e la funzione di constatazione degli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza - deve contenere, fra l'altro, “gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati”. Da tale omissione deriverebbe, ad avviso della ricorrente, la lesione del diritto di difesa della stessa, con ogni incontestabile conseguenza in termini di nullità del verbale.
Sul punto l' si è limitata ad osservare che “per il lavoratore è stato CP_1 Parte_9 accertato l'obbligo di versare la contribuzione su otto ore di lavoro. Trattasi di rapporto di lavoro durato per due mesi nel 2018 in sostituzione di altro lavoratore”. La resistente ha prodotto a sostegno di tale accertamento la dichiarazione raccolta dagli ispettori dell' CP_1
il cui contenuto era stato riportato nel verbale omettendo di indicare il nome del dichiarante.
Orbene, dalla lettura del verbale n. 2023006855/DDL del 18 dicembre 2023 emerge chiaramente l'omessa indicazione della fonte di prova, avendo gli ispettori soltanto riportato le dichiarazioni del Sig. senza indicare la sua identità. Deve, Parte_9 conseguentemente, ritenersi nullo il verbale nella parte in cui accerta l'obbligo di versare la contribuzione su otto ore di lavoro per il lavoratore stante la violazione Parte_9 del diritto di difesa della L'inserimento, infatti, del suo nominativo e CF Parte_4 nell'elenco dei lavoratori per i mesi di febbraio e marzo 2018 non è elemento sufficiente a soddisfare i requisiti di cui all'art. 13. comma 4, d.lgs. 124 del 2004.
Venendo al ricorso avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2024000320/DDL del 26 marzo 2024, nelle premesse di questo secondo verbale gli ispettori scrivevano che nell'ambito dell'accertamento “veniva attenzionato anche il personale inquadrato come guida turistica. e, per quello che in questa sede interessa, emergevano dalla disamina del LUL due criticità rappresentate: -dalla mancata scritturazione e conseguentemente dal mancato assoggettamento a contribuzione degli imponibili per 13ª mensilità nelle annualità 2018 e 2019 per la generalità del personale. La 13ª mensilità compare nel LUL e viene assoggettata a contribuzione solo a partire dall'annualità 2020; -dalla presenza di voce con codice 431 “ulteriore elemento“ non assoggettato a contribuzione per una parte di esso. In data 8.11.2023 era convocato presso l' per chiarimenti il legale CP_1 rappresentante, il quale in merito alla voce “ulteriore elemento” cod. 431 registrato sui Lul per una parte dei dipendenti, dichiarava che si trattava “di importi aggiuntivi non assoggettati
a contribuzione pur essendo retribuzione a tutti gli effetti”.
Nelle conclusioni del suddetto verbale, poi, si legge “Per i profili indicati in premessa, la società in esame è risultata irregolare per la posizione contributiva dell'insieme dei dipendenti con mansioni di guida turistica.”.
In aggiunta, quale conseguenza di tali irregolarità, gli ispettori accertavano la decadenza della società dai benefici fruiti in quel periodo. Sul punto nel verbale si legge: “Inoltre, nell'ambito della verifica, è stato verificato il mancato rispetto di quanto normato dalla legge 296/2006 comma 1175 che, a decorrere dal 1° luglio 2007, stabilisce che i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (…). Secondo quanto chiarito dall'Ispettorato Nazione del Lavoro (Prot. 255/2017/RIS del 17/10/ 2017) le violazioni rilevate in sede ispettiva – anche quando abbiano effetti sull'imponibile previdenziale – rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006). Tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte ove abbiano inciso in maniera significativa sull'imponibile contributivo, pur a fronte di successive regolarizzazioni.
Pertanto, con il presente verbale si procede al recupero delle agevolazioni usufruite dalla società esposte:
➢ con il codice “L472” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10”;
➢ con il codice “L478” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione
Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
➢ con il codice “L485” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione
Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
Nell'allegato “PROSPETTO DI REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA” alla colonna
è indicato per singolo lavoratore, gli importi e i mesi oggetto di recupero”.
Ciò premesso, la ha eccepito che ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. Parte_1
124 del 2004 il verbale unico di accertamento e notificazione – che ha natura provvedimentale e la funzione di constatazione degli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza - deve contenere, fra l'altro, “gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati”.
Ad avviso della ricorrente, invece, “dalla lettura del verbale impugnato emergerebbe chiaramente come le conclusioni cui sono giunti gli Ispettori – in ogni caso errate – si fondano esclusivamente sulle dichiarazioni che sarebbero state rilasciate dal legale rappresentante della società in un apodittico e indimostrato "contradditorio", dichiarazioni che non sono state né riportate, né tantomeno allegate, ai verbali impugnati;
con la conseguenza che la società non sarebbe stata posta nelle condizioni di difendersi adeguatamente”. Infine, la Pt_1
eccepisce che nel verbale ispettivo si fa genericamente riferimento ad una
[...]
presunta sistematica presenza nei prospetti paga "per una parte dei dipendenti" di un ulteriore elemento “non assoggettato a contribuzione per una parte di esso", tuttavia, gli ispettori non specificano affatto quali sarebbero questi dipendenti e quale sarebbe la parte che non sarebbe stata assoggettata a contribuzione". Tali motivi di impugnazione del verbale n. 2024000320/DDL del 26 marzo 2024 risultano infondati. Invero, come osservato dall' , il verbale impugnato risulta sufficientemente CP_1
motivato, comprendendosi agevolmente la categoria di lavoratori a cui si riferisce l'accertato omesso la causale del credito, il lasso temporale dell'accertamento e l'importo accertato. Lo stesso verbale, inoltre, si fonda principalmente sulla documentazione fornita dalla società in sede di accertamento, in particolare sui LUL dai quali è emerso che la non Parte_4 aveva né esposto né assoggettato a contribuzione l'imponibile contrattuale per la 13ª mensilità nelle annualità 2018 e 2019, ma solo a partire dall'annualità 2020. Si tratta di un dato oggettivo relativo ad una voce retributiva non assoggettata a contribuzione, peraltro non confutato in sede di ricorso. Lo stesso vale per l'addebito effettuato a fronte del mancato assoggettamento a contribuzione della voce con codice 431 “ULTERIORE ELEMENTO” riportata sui fogli paga esaminati in sede di accertamento ed acquisiti dagli stessi Ispettori verbalizzanti all. n. 2, un dato oggettivo che gli ispettori dell' hanno potuto accertare CP_1 sulla base dell'analisi dei LUL redatti e forniti dalla stessa società, soltanto corroborato dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società in sede di accertamento.
Ciò posto, la società ricorrente non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico circa la non debenza dei contributi sulle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di tredicesima e di ulteriore elemento codice 431. Come già sopra evidenziato, infatti, “In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, comma 1, della l. n. 153 del 1969 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al comma 2 dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato comma 2.)». (Cass. 8 febbraio 1999, n. 1077 e, ancora ,
Cass.8382/16; Cass. n. 16639/14; Cass. n.6671/12; Cass. n.461/11; Cass. n.21898/10).
Laddove, quindi, un datore di lavoro voglia invocare l'applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) dell''obbligo contributivo, grava sullo stesso
l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5137/06; Cass. n.16351/07).
Nel caso di specie la società opponente non ha fornito, né in sede di accertamento ispettivo né in sede giudiziaria, alcuna documentazione utile a supporto della propria difesa, ossia della ragione del mancato assoggettamento a contribuzione della 13esima e dell'ulteriore elemento codice 431, né tanto meno ha contestato l'addebito e fornito la prova del pagamento dei suddetti contributi.
Per quanto concerne, infine, la contestazione relativa ai conteggi riportati nel verbale n.
2024000320/DDL del 26 marzo 2024, si tratta di contestazione del tutto generica priva di rilevanza, non avendo la ricorrente specificato quali errori inficerebbero i suddetti conteggi né prospetta dei conteggi differenti.
Infondata è anche la contestazione mossa dalla società ricorrente avverso la dichiarazione di decadenza della stessa dalle agevolazioni contributive. Ciò sia perché si è in questa sede accertata la validità dell'accertamento del mancato versamento dei contributi, oggetto del verbale n. 2024000320/DDL del 26 marzo 2024, sia perché a fronte di tali omissioni la decadenza dai benefici è conseguenza automatica prevista dalla legge. Invero, ai sensi della legge 296/2006 comma 1175 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali. Orbene, come chiarito dall'Ispettorato Nazione del Lavoro (Prot. 255/2017/RIS del 17/10/ 2017) le violazioni rilevate in sede ispettiva – anche quando abbiano effetti sull'imponibile previdenziale – rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006). Ne consegue che tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte ove abbiano inciso in maniera significativa sull'imponibile contributivo, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Non condivisibile è, pertanto,
l'assunto di parte ricorrente secondo cui l avrebbe dovuto in ogni caso CP_1
preliminarmente provvedere a richiedere il pagamento delle somme che assumeva evase o omesse e poi, solo successivamente e in caso di accertata inadempienza, procedere al recupero delle agevolazioni concesse, essendo la decadenza conseguenza immediata dell'omesso pagamento dei contributi e non della eventuale successiva inadempienza rispetto alla richiesta di pagamento delle somme evase o omesse.
L'accoglimento solo in minima parte del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione e, per l'effetto, annulla il verbale n. 2023006855/DDL del 18 dicembre 2023 nella parte in cui accerta la debenza dei contributi per i giorni di assenza non retribuita (nonché sulle somme erogate nel 2021 a titolo di fringe benefits per gli anni 2020 e 2021);
b) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Napoli
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio
La bozza del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Francesca Marrone, magistrato ordinario in tirocinio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9111/2024 R.G. Lavoro, alla quale è stata riunita la causa n.
9117/2024 R.G. Lavoro
TRA
, società di produzione (C.F: , in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.. Severino Nappi ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Toledo, 282
- RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
dom. to per la carica presso la sede legale in Roma, 00144 alla Via Ciro il Grande, 21 e sede territoriale di Napoli alla Via Alcide De Gasperi 55
- RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con sede in Napoli, Via Amerigo Vespucci, n. 172
- RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, la società ricorrente esponeva che, con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023006855/DDL del 18 dicembre 2023, le venivano contestate presunte omissioni contributive per il complessivo importo di Euro 3.872.396,29, di cui Euro 2.460.988,97 a titolo di contributi, ed Euro 1.411.397,32 a titolo di somme aggiuntive.
In particolare, nel predetto verbale ispettivo l' aveva contestato: Pt_3
1) che la società non avrebbe applicato il CCNL comparativamente maggiormente rappresentativo e che la maggior parte del suo personale sarebbe stato inquadrato con una percentuale part-time di gran lunga inferiore rispetto alla durata minima della prestazione a tempo parziale prevista dal CCNL individuato dagli ispettori come comparativamente maggiormente rappresentativo;
2) che gli esborsi registrati con la voce "rimborso spese Universiadi" ed erogati ai soci lavoratori sarebbero invece privi di giustificativo e quindi da sottoporre a contribuzione;
3) che un socio lavoratore conducente di taxi, assunto in sostituzione, avrebbe svolto la propria attività lavorativa, per un limitato arco temporale, in regime full-time, diversamente da quanto denunciato dalla cooperativa;
4) che, relativamente a 26 lavoratori, nell'anno 2021 la cooperativa avrebbe erogato in busta paga la somma di euro 800 sotto forma di fringe benefits, assoggettandole soltanto ad IRPEF;
5) che, per la quasi totalità dei lavoratori e per periodi spesso coincidenti, in alcuni mesi degli anni 2020 e 2021 sarebbero state registrate giornate di assenza per permessi non retribuiti non sottoposte a contribuzione.
La eccepiva con varie argomentazioni l'illegittimità della pretesa Pt_1 Parte_1 CP_1
Si costituiva tempestivamente l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Si costituiva in prima udienza l' eccependo il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, per l'effetto, la propria estromissione dal giudizio.
All'udienza del 18 febbraio 2025 veniva disposta la riunione con il procedimento RG
9117/2024 R.G. Lavoro vertente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l'impugnazione di un secondo verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024000320/DDL del 26 marzo
2024, con il quale venivano contestate alla ricorrente ulteriori presunte omissioni contributive per il complessivo importo di Euro 328.352,98 sull'assunto che la non Parte_1 avrebbe assoggettato a contribuzione la 13ª mensilità nelle annualità 2018 e 2019 per la generalità del personale e non avrebbe assoggettato a contribuzione l'“ulteriore elemento” presente in busta paga con il codice 431.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
In via preliminare, risulta infondata e va, pertanto, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso n. 9117/2024 R.G. Lavoro per genericità nonché violazione degli artt. 414 c.p.c. nn. 2-3-4-5 in quanto l'atto introduttivo del giudizio contiene precise e circostanziate deduzioni avverso il verbale impugnato.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva della dal momento che sono gli stessi ispettori dell' ad aver dichiarato nel Parte_4 CP_1 verbale di accertamento oggetto di impugnazione che il rivestiva la qualifica di CP_3
rappresentante legale della società fin dalla sua costituzione.
In ogni caso, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 20596/2007, hanno chiarito che la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Va, pertanto, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall' nella memoria difensiva avverso il ricorso CP_1
9117/2024.
Infine, sulla legittimazione passiva dell'ispettorato va osservato che il verbale oggetto di impugnazione in questa sede è stato emesso da funzionari di vigilanza dell' . Invero, tale CP_1 verbale reca protocollo ed è stato adottato utilizzando il logo dell'“ CP_1 Parte_5
”, Agenzia unica per , in virtù dell'art. 7 d.lgs. n. 149/2015
[...] Parte_6 CP_2
e d.p.c.m. 23/02/2016 che attribuisce alla stessa il compito di assicurare il coordinamento di tutta l'attività di vigilanza svolta dal personale ispettivo in forza presso l'Ispettorato, l' CP_1
e l'INAIL. Tuttavia, come chiarito all'art.6 del protocollo d'intesa 21.2.17 tra e CP_1
, stipulato ai sensi dell'art.7, c.2, succitato decreto Parte_5
legislativo, il titolare del diritto di credito in materia di contribuzione obbligatoria (oggetto del presente ricorso) rimane l' e l'apposizione del logo dell'Agenzia unica sul verbale CP_1 non può certo incidere sulla imputazione giuridica dell'accertamento nonché dei diritti di credito che originano dal verbale ispettivo, stante anche la natura meramente endoprocedimentale dell'atto. Va, pertanto, accolta l'eccezione sollevata dall' e Parte_5 dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo con conseguente sua estromissione dal giudizio.
Tanto premesso, deve ritenersi che il ricorso può essere accolto solo in minima parte.
Il primo motivo di impugnazione del verbale ispettivo sollevato dalla società ricorrente concerne l'erronea individuazione del contratto collettivo comparativamente più rappresentativo ai fini della determinazione del cd. minimale contributivo. In particolare, gli ispettori avrebbero erroneamente calcolato i contributi previdenziali sulla base del CCNL
IC50 siglato, per parte datoriale, Federlavoro e Servizi Confcooperative/Legacoop Servizi
/AGCI- Servizi, e, per parte sindacale, da U.Ni.Ca. Taxi Filt – Cgil/ FIT –CISL/ UIL –
Trasporti, anziché fare riferimento al contratto IC52 siglato da che, secondo la CP_4
ricostruzione della ricorrente, sarebbe quello dalla stessa applicato e, comunque, maggiormente rappresentativo per la specifica categoria degli operatori di taxi in regime di cooperativa.
Sul punto va premesso, che “ai fini della individuazione dell'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative, non trova applicazione l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che concerne il profilo retributivo del rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, bensì l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, secondo cui detto importo è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore;
al medesimo fine, il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, previsto dall'art. 2, comma 25, della l. n.
549 del 1995, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui, stabilita l'applicabilità del contratto nazionale in luogo di quelli locali o individuali, vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria” (in tal senso Cass Sez. L, Ordinanza n.
12166 del 08/05/2019).
Ciò posto, venendo in rilievo nel caso di specie una società cooperativa operante nella categoria dei trasporti, nel settore specifico dei taxi, rispetto ai quali vi sono più contratti collettivi a livello nazionale, ai fini del decidere occorre interpretare il disposto dell'art. 2 comma 25 della l. n. 549 del 1995, il quale prevede quanto segue: "L'art. 1 del D.L. 338/1989 convertito con modificazioni della L. 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso, di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative". Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “non solo tutta la giurisprudenza di questa S.C. pronunciatasi in tema di c.d. minimale contributivo si riferisce, quando parla di contrattazione collettiva adoperata come parametro, al settore merceologico (cfr., da ultimo, Cass. n. 1240/2011), vale a dire a un concetto che per sua stessa natura non può essere ridotto in ambiti infranazionali (provinciali
o regionali), ma che anche la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25 stabilisce che il precetto normativo in esame si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali (dei lavoratori e dei datori di lavoro) comparativamente più rappresentative nella categoria. Dunque, per sua stessa natura anche il riferimento alla "categoria" (e alle organizzazioni sindacali in essa comparativamente più rappresentative) non può che essere operato su un piano nazionale, al di fuori dell'ipotesi scolastica (che qui non ricorre) di una categoria presente solo su un limitato territorio;
in altre parole, se una data categoria è presente su tutto il territorio nazionale (o su gran parte di esso), il parametro utilizzabile ai fini del c.d. minimale contributivo – il c.d. contratto leader in ragione delle sue organizzazioni stipulanti (comparativamente più rappresentative) – non potrà disgiungersi dal carattere, anch'esso nazionale, della categoria di riferimento e, quindi, dovrà operare nella medesima dimensione”.
Alla luce di tale consolidato orientamento dei giudici di legittimità, non è condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui, con l'interpretazione autentica operata dal comma
25, art. 2, della legge 549/95, il legislatore avrebbe pacificamente superato il criterio della rappresentanza su base nazionale. Non rilevano, pertanto, nel caso di specie i dati regionali riportati dalla società ricorrente perché occorre fare riferimento alla base nazionale e non regionale, non essendo la categoria dei trasporti né il settore dei taxi presente solo su un limitato territorio. Ben hanno fatto, quindi, gli ispettori a individuare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anziché regionale.
Infondato è, anche, l'assunto secondo il quale gli ispettori, per sostenere la presunta maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale del CCNL indicato, avrebbero erroneamente considerato l'intero settore trasporti e non invece la specifica categoria degli operatori di taxi in regime di cooperativa. Ciò in quanto la categoria a cui occorre fare riferimento è quella dei trasporti, costituendo gli operatori di taxi un settore specifico all'interno di questa. Non ha, quindi, errato l' nell'argomentare sulla maggiore CP_1 rappresentatività nei seguenti termini: “Sulla base dei dati forniti dal C.N.E.L. si desume un divario amplissimo tra la rappresentatività della CGIL, e UIL da una parte e della CP_5 dall'altra. E tanto: o sia a livello di rappresentatività generale dei lavoratori: ….. sia CP_4
a livello di rappresentatività nella categoria dei trasporti……”; ed aggiunge: “Nella specifica categoria dei trasporti, poi, le imprese aderenti alle associazioni datoriali che hanno sottoscritto il C.C.N.L. IC50, utilizzato nel verbale ispettivo, oscillano negli anni dal 2018 al
2022 tra le 51.433 e le 54.785. Le imprese che hanno aderito alle associazioni datoriali che hanno sottoscritto il C.C.N.L. IC52, invocato nel ricorso, oscillano nel medesimo arco di tempo tra le 208 e le 340.”
In ogni caso, nel verbale ispettivo l'obbligo contributivo dell'azienda è stato calcolato sulla base delle retribuzioni imponibili previste dal “C.C.N.L. per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi, radiotaxi e settori strumentali e collaterali al trasporto pubblico locale non di linea, siglato per parte datoriale da Federlavoro e Servizi
Confcooperative/Legacoop Servizi/ AGCI- Servizi e per parte sindacale da U.Ni.Ca. Taxi
Filt-CGIL/ FIT-CISL/ UIL- Trasporti” e tale contratto, recante codice C.N.E.L. IC50, è il
C.C.N.L. comparativamente più rappresentativo in relazione a questo specifico settore.
Invero, dal report periodico del CNEL, prodotto dall' , risultano effettivamente solo due CP_1
contratti collettivi relativi allo specifico settore degli operatori di taxi e quello recante codice IC50 ha un numero di dipendenti 2022 di molto superiore (1.942 dipendenti) rispetto al IC52
(35 dipendenti).
Infondato è l'ulteriore motivo di impugnazione fatto valere dalla società ricorrente in merito all'individuazione del CCNL leader da utilizzare quale base di calcolo del minimo contributivo. Corretta è, ad avviso dello scrivente, l'operazione effettuata dagli ispettori di riparametrare tutte le prestazioni di lavoro rese negli anni interessati dall'ispezione dai soci lavoratori della cooperativa – in luogo di quella posta in essere dalla cooperativa (che prevedeva un part-time al 20% dell'orario pieno) – alla misura del 50% dell'orario settimanale a tempo pieno (quantificata in 45 ore 8 settimanali), operata sul presupposto che il CCNL
Federlavoro e Servizi Confcooperative/Legacoop Servizi /AGCI- Servizi e parte sindacale
U.Ni.Ca. Taxi Filt – Cgil/ FIT –CISL/ UIL – Trasporti stabilisce appunto tale soglia minima per il lavoro part-time.
Come sopra evidenziato, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi dopo Cass.
S.U. n. 11199 del 2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), non può essere inferiore all'importo del c.d. "minimale contributivo", ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e – com'è stato recentemente chiarito da Cass. n. 15120 del 2019 – la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso già Corte cost. n. 342 del
1992). Ciò equivale a dire che non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale.
Dal momento che l'art 2 co. 25 prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali debba essere quella fissata dal contratto comparativo maggiorato rappresentativo, per individuare tale retribuzione base in relazione a un lavoro part-time necessariamente occorreva riparametrarla in base alla minore durata della giornata lavorativa. Quest'ultima, però, in virtù di quanto sin qui esposto, non va individuata nella durata della giornata lavorativa concordata nel caso di specie (20%), bensì alla durata minima prevista dal CCNL per il lavoro part time (50%). Invero, il minimale contributivo è rispettato se viene assoggettata a contribuzione la esatta retribuzione ricavabile dal CCNL comparativamente maggiormente rappresentativo per il numero di ore minimo stabilito dal
CCNL medesimo. Come osservato dalla resistente, è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati.
Per quanto concerne, invece, la seconda contestazione oggetto del predetto verbale ispettivo, la ricorrente assume che gli ispettori avrebbero confuso delle semplici modalità di semplificazione della cooperativa nella predisposizione delle buste paga, evitando di dettagliare le singole spese ed indicando ciascuna di esse con l'unica denominazione “spese
Universiadi”, con un intento elusivo. La ricorrente asserisce di aver erogato tali somme per ristorare importi anticipati dai soci lavoratori in relazione ad anticipazioni dagli stessi effettuate per conto della cooperativa in occasione dell'evento delle Universiadi. Tuttavia, alcuna prova è stata fornita a sostegno di tale allegazione, né poteva ritenersi in tal senso sufficiente il capo 1) della prova orale articolata dalla ricorrente stante la sua genericità oltre che la natura documentale di tali circostanze .
Ne deriva che, stante il principio generale per cui è onere del datore di lavoro giustificare il mancato versamento dei contributi, non avendo la società provato l'esistenza di fatti che incidono, riducendola, sull'obbligazione contributiva, va rigettato il ricorso anche sotto tale aspetto.
Sfornito di prova è anche il motivo di impugnazione relativo ai fringe benefits che, sebbene erogati nel 2021, afferirebbero a più anni e, per l'effetto, non eccederebbero la soglia di Euro
514,46 prevista dall'art 51, comma 3, del TUIR. Non vi è, infatti, agli atti alcuna prova che l'importo di Euro 800,00 riportato nella busta paga in questione sia la sommatoria dei fringe benefits che la cooperativa avrebbe complessivamente versato negli anni 2020 e 2021 (Euro 400,00 per ciascun anno) e quindi entro la soglia prevista dalla norma. Deve, conseguentemente, ritenersi infondata l'impugnazione del verbale anche in merito all'accertamento del mancato assoggettamento a contribuzione delle somme erogate a titolo di fringe benefits nel 2021
è, invece, il motivo di ricorso relativo alla registrazione di assenze non sottoposte a Pt_7 contribuzione. Sul punto, consolidato è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la contribuzione è dovuta a prescindere dalla debenza o meno della retribuzione, restando irrilevanti eventuali accordi tra datore di lavoro e lavoratore che sono inopponibili all a meno che la sospensione dell'attività lavorativa sia riconducibile a CP_1
fattispecie previste dalla legge o dal contratto collettivo. In tal senso Cass. n. 22986/20 ha statuito che: “… nel settore dell'edilizia, il D.L. n. 244 del 1995, art. 29 conv. in L. n. 341 del
1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo - inteso anche come obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione - con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che
è stata ritenuta da questa Corte di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (Cass. n. 9805 del 04/05/2011, Cass. n. 10134 del 26/04/2018, e ancora, da ultimo, Cass. n. 4690 del 18/2/2019). In proposito, è stato dunque escluso che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro
e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva (v. Cass. n. 21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del
04/05/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata dal Cass.
n. 1301 del 24/01/2006); la necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti;
il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo;
anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione)”.
Chiaro è, pertanto, il principio di diritto secondo il quale la contribuzione è dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio aspettativa, permessi, cassa integrazione) (in tal senso Cass. n. 15120/2019). Ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del dell'art. 1 comma 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un' ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato.
Nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce che il periodo di astensione dal lavoro in cui ricadono le mensilità in questione è quello dell'emergenza Covid, durante il quale “oltre a far ricorso, nei limiti consentiti dalla legge, alla cassa integrazione, si conveniva tra le parti sociali di accordare ai soci lavoratori ulteriori periodi di assenza dal servizio da dedicare ad approfondimenti professionali”. Vi è agli atti un accordo sindacale stipulato il 15.06.2020 tra la società ricorrente, e nel quale si prevedeva la possibilità per i Parte_8 CP_4
lavoratori della cooperativa di chiedere, anche per le vie brevi, dei giorni di aspettativa non retribuita al fine del loro aggiornamento. Si tratta di un caso di aspettativa previsto non da un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro, bensì da un accordo sindacale stipulato dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali dei lavoratori,
e Alcun versamento della contribuzione virtuale era, pertanto, Parte_8 CP_4
dovuto nel caso di specie in relazione a tali assenze per approfondimenti professionali
Con riguardo, infine, alla posizione del socio lavoratore che avrebbe confessato di aver svolto attività lavorativa full time nei mesi di febbraio e marzo 2018, la società ricorrente ha eccepito la nullità del verbale impugnato non essendo in esso indicato il nominativo del lavoratore che avrebbe reso tale dichiarazione. Ciò in contrasto con l'art. 13, comma 4, d.lgs. 124 del 2004 secondo il quale il verbale unico di accertamento e notificazione – che ha natura provvedimentale e la funzione di constatazione degli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza - deve contenere, fra l'altro, “gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati”. Da tale omissione deriverebbe, ad avviso della ricorrente, la lesione del diritto di difesa della stessa, con ogni incontestabile conseguenza in termini di nullità del verbale.
Sul punto l' si è limitata ad osservare che “per il lavoratore è stato CP_1 Parte_9 accertato l'obbligo di versare la contribuzione su otto ore di lavoro. Trattasi di rapporto di lavoro durato per due mesi nel 2018 in sostituzione di altro lavoratore”. La resistente ha prodotto a sostegno di tale accertamento la dichiarazione raccolta dagli ispettori dell' CP_1
il cui contenuto era stato riportato nel verbale omettendo di indicare il nome del dichiarante.
Orbene, dalla lettura del verbale n. 2023006855/DDL del 18 dicembre 2023 emerge chiaramente l'omessa indicazione della fonte di prova, avendo gli ispettori soltanto riportato le dichiarazioni del Sig. senza indicare la sua identità. Deve, Parte_9 conseguentemente, ritenersi nullo il verbale nella parte in cui accerta l'obbligo di versare la contribuzione su otto ore di lavoro per il lavoratore stante la violazione Parte_9 del diritto di difesa della L'inserimento, infatti, del suo nominativo e CF Parte_4 nell'elenco dei lavoratori per i mesi di febbraio e marzo 2018 non è elemento sufficiente a soddisfare i requisiti di cui all'art. 13. comma 4, d.lgs. 124 del 2004.
Venendo al ricorso avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2024000320/DDL del 26 marzo 2024, nelle premesse di questo secondo verbale gli ispettori scrivevano che nell'ambito dell'accertamento “veniva attenzionato anche il personale inquadrato come guida turistica. e, per quello che in questa sede interessa, emergevano dalla disamina del LUL due criticità rappresentate: -dalla mancata scritturazione e conseguentemente dal mancato assoggettamento a contribuzione degli imponibili per 13ª mensilità nelle annualità 2018 e 2019 per la generalità del personale. La 13ª mensilità compare nel LUL e viene assoggettata a contribuzione solo a partire dall'annualità 2020; -dalla presenza di voce con codice 431 “ulteriore elemento“ non assoggettato a contribuzione per una parte di esso. In data 8.11.2023 era convocato presso l' per chiarimenti il legale CP_1 rappresentante, il quale in merito alla voce “ulteriore elemento” cod. 431 registrato sui Lul per una parte dei dipendenti, dichiarava che si trattava “di importi aggiuntivi non assoggettati
a contribuzione pur essendo retribuzione a tutti gli effetti”.
Nelle conclusioni del suddetto verbale, poi, si legge “Per i profili indicati in premessa, la società in esame è risultata irregolare per la posizione contributiva dell'insieme dei dipendenti con mansioni di guida turistica.”.
In aggiunta, quale conseguenza di tali irregolarità, gli ispettori accertavano la decadenza della società dai benefici fruiti in quel periodo. Sul punto nel verbale si legge: “Inoltre, nell'ambito della verifica, è stato verificato il mancato rispetto di quanto normato dalla legge 296/2006 comma 1175 che, a decorrere dal 1° luglio 2007, stabilisce che i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (…). Secondo quanto chiarito dall'Ispettorato Nazione del Lavoro (Prot. 255/2017/RIS del 17/10/ 2017) le violazioni rilevate in sede ispettiva – anche quando abbiano effetti sull'imponibile previdenziale – rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006). Tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte ove abbiano inciso in maniera significativa sull'imponibile contributivo, pur a fronte di successive regolarizzazioni.
Pertanto, con il presente verbale si procede al recupero delle agevolazioni usufruite dalla società esposte:
➢ con il codice “L472” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10”;
➢ con il codice “L478” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione
Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
➢ con il codice “L485” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione
Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
Nell'allegato “PROSPETTO DI REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA” alla colonna
è indicato per singolo lavoratore, gli importi e i mesi oggetto di recupero”.
Ciò premesso, la ha eccepito che ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. Parte_1
124 del 2004 il verbale unico di accertamento e notificazione – che ha natura provvedimentale e la funzione di constatazione degli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza - deve contenere, fra l'altro, “gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati”.
Ad avviso della ricorrente, invece, “dalla lettura del verbale impugnato emergerebbe chiaramente come le conclusioni cui sono giunti gli Ispettori – in ogni caso errate – si fondano esclusivamente sulle dichiarazioni che sarebbero state rilasciate dal legale rappresentante della società in un apodittico e indimostrato "contradditorio", dichiarazioni che non sono state né riportate, né tantomeno allegate, ai verbali impugnati;
con la conseguenza che la società non sarebbe stata posta nelle condizioni di difendersi adeguatamente”. Infine, la Pt_1
eccepisce che nel verbale ispettivo si fa genericamente riferimento ad una
[...]
presunta sistematica presenza nei prospetti paga "per una parte dei dipendenti" di un ulteriore elemento “non assoggettato a contribuzione per una parte di esso", tuttavia, gli ispettori non specificano affatto quali sarebbero questi dipendenti e quale sarebbe la parte che non sarebbe stata assoggettata a contribuzione". Tali motivi di impugnazione del verbale n. 2024000320/DDL del 26 marzo 2024 risultano infondati. Invero, come osservato dall' , il verbale impugnato risulta sufficientemente CP_1
motivato, comprendendosi agevolmente la categoria di lavoratori a cui si riferisce l'accertato omesso la causale del credito, il lasso temporale dell'accertamento e l'importo accertato. Lo stesso verbale, inoltre, si fonda principalmente sulla documentazione fornita dalla società in sede di accertamento, in particolare sui LUL dai quali è emerso che la non Parte_4 aveva né esposto né assoggettato a contribuzione l'imponibile contrattuale per la 13ª mensilità nelle annualità 2018 e 2019, ma solo a partire dall'annualità 2020. Si tratta di un dato oggettivo relativo ad una voce retributiva non assoggettata a contribuzione, peraltro non confutato in sede di ricorso. Lo stesso vale per l'addebito effettuato a fronte del mancato assoggettamento a contribuzione della voce con codice 431 “ULTERIORE ELEMENTO” riportata sui fogli paga esaminati in sede di accertamento ed acquisiti dagli stessi Ispettori verbalizzanti all. n. 2, un dato oggettivo che gli ispettori dell' hanno potuto accertare CP_1 sulla base dell'analisi dei LUL redatti e forniti dalla stessa società, soltanto corroborato dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società in sede di accertamento.
Ciò posto, la società ricorrente non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico circa la non debenza dei contributi sulle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di tredicesima e di ulteriore elemento codice 431. Come già sopra evidenziato, infatti, “In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, comma 1, della l. n. 153 del 1969 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al comma 2 dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato comma 2.)». (Cass. 8 febbraio 1999, n. 1077 e, ancora ,
Cass.8382/16; Cass. n. 16639/14; Cass. n.6671/12; Cass. n.461/11; Cass. n.21898/10).
Laddove, quindi, un datore di lavoro voglia invocare l'applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) dell''obbligo contributivo, grava sullo stesso
l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5137/06; Cass. n.16351/07).
Nel caso di specie la società opponente non ha fornito, né in sede di accertamento ispettivo né in sede giudiziaria, alcuna documentazione utile a supporto della propria difesa, ossia della ragione del mancato assoggettamento a contribuzione della 13esima e dell'ulteriore elemento codice 431, né tanto meno ha contestato l'addebito e fornito la prova del pagamento dei suddetti contributi.
Per quanto concerne, infine, la contestazione relativa ai conteggi riportati nel verbale n.
2024000320/DDL del 26 marzo 2024, si tratta di contestazione del tutto generica priva di rilevanza, non avendo la ricorrente specificato quali errori inficerebbero i suddetti conteggi né prospetta dei conteggi differenti.
Infondata è anche la contestazione mossa dalla società ricorrente avverso la dichiarazione di decadenza della stessa dalle agevolazioni contributive. Ciò sia perché si è in questa sede accertata la validità dell'accertamento del mancato versamento dei contributi, oggetto del verbale n. 2024000320/DDL del 26 marzo 2024, sia perché a fronte di tali omissioni la decadenza dai benefici è conseguenza automatica prevista dalla legge. Invero, ai sensi della legge 296/2006 comma 1175 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali. Orbene, come chiarito dall'Ispettorato Nazione del Lavoro (Prot. 255/2017/RIS del 17/10/ 2017) le violazioni rilevate in sede ispettiva – anche quando abbiano effetti sull'imponibile previdenziale – rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006). Ne consegue che tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte ove abbiano inciso in maniera significativa sull'imponibile contributivo, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Non condivisibile è, pertanto,
l'assunto di parte ricorrente secondo cui l avrebbe dovuto in ogni caso CP_1
preliminarmente provvedere a richiedere il pagamento delle somme che assumeva evase o omesse e poi, solo successivamente e in caso di accertata inadempienza, procedere al recupero delle agevolazioni concesse, essendo la decadenza conseguenza immediata dell'omesso pagamento dei contributi e non della eventuale successiva inadempienza rispetto alla richiesta di pagamento delle somme evase o omesse.
L'accoglimento solo in minima parte del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione e, per l'effetto, annulla il verbale n. 2023006855/DDL del 18 dicembre 2023 nella parte in cui accerta la debenza dei contributi per i giorni di assenza non retribuita (nonché sulle somme erogate nel 2021 a titolo di fringe benefits per gli anni 2020 e 2021);
b) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Napoli
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio
La bozza del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Francesca Marrone, magistrato ordinario in tirocinio