Articolo 4 della Legge 27 novembre 1956, n. 1402
Articolo 3
Versione
12 gennaio 1957
Art. 4.
In dipendenza di quanto sopra i percorsi delle ripetute strade statali numeri 10, 29 e quello della strada statale n. 20 restano individuati come segue:
strada statale n. 10 "Padana inferiore": Torino, Chieri, Villanova d'Asti, Alessandria, Tortona, Casteggio, Piacenza, Cremona, Mantova, Monselice;
strada statale n. 29 "del Colle di Cadibona": Torino, Moncalieri, Poirino, Alba, Carcare, Savona, diramazione Poirino, innesto con la strada statale n. 10 presso Villanova d'Asti;
strada statale n. 20 "del Colle di Tenda" e "di Valle Roja": dall'innesto con la strada statale n. 29 presso Moncalieri per Savigliano, Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Colle di Tenda (passaggio interno ed esterno) al confine francese e dall'altro confine francese a Ventimiglia.

Entrata in vigore il 12 gennaio 1957