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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 20.6.2024, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 548/2022
promossa
da - appellante – Parte_1
Avv. Serena Masucci
contro
- appellato- CP_1
Avv.ti Stefano Arrighi e Francesca Viviani
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 127/2022 del Tribunale di Arezzo giudice del lavoro, pubblicata il 15.6.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 15.6.2022 il Tribunale di Arezzo ha respinto il ricorso con cui aveva chiesto di accertare l'esistenza di un rapporto di Parte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la stessa parte e il dott.
nel periodo compreso tra il 13.1.2011 e il 31.3.2021, CP_1 rapporto nell'ambito del quale avrebbe svolto mansioni (di Pt_1 segreteria) riconducibili al IV livello del CCNL studi professionali e maturato il diritto alla complessiva somma di € 63.522,93 a titolo di retribuzione, al cui pagamento l'attrice aveva chiesto fosse condannato il convenuto.
2. Più specificamente, davanti al Tribunale, la ricorrente aveva allegato di essere dipendente dal 13.1.2011, con mansioni di segretaria e orario part time di 20 ore la settimana (articolato dal lunedì al venerdì dalle 15 alle
19) della società PI HI s.r.l., di cui erano stati soci, fino al
31.3.2021, il dott. che ne era anche direttore sanitario, e CP_1 [...]
(che è pacifico fosse coniuge di . Per_1 Pt_1
3. Ancora secondo la prospettazione attrice, in tutto il periodo in cui era stato socio e direttore sanitario di PI HI, il dott. CP_1 avrebbe avuto, all'interno della struttura della società, una stanza a lui riservata nella quale avrebbe svolto la sua attività professionale di ortopedico, generalmente il lunedì pomeriggio. Nel medesimo periodo,
secondo la sua tesi difensiva, avrebbe svolto mansioni di Pt_1 segreteria anche in favore di personalmente, intrattenendo in effetti CP_1 con lui un rapporto di lavoro, ulteriore e distinto rispetto a quello che la lavoratrice aveva nello stesso periodo con PI HI. In particolare l'attrice, nel giorno di ambulatorio di avrebbe ricevuto i CP_1 pazienti del dottore, avrebbe gestito il loro ordine di ingresso per le visite, riscosso i compensi e redatto le relative fatture. Inoltre anche negli altri giorni della settimana si sarebbe occupata di fissare gli Pt_1 appuntamenti per le visite del dottore e di inviare i certificati medici richiesti dai pazienti tramite la casella di posta elettronica personale del dott. CP_1
4. Una tale attività si sarebbe svolta per 11 ore settimanali, durante le quali non avrebbe potuto in effetti svolgere la prestazione da lei Pt_1 dovuta a PI HI, così che sarebbe stata costretta a recuperare, lavorando fuori dell'orario convenuto con la società, generalmente una mattina alla settimana.
2 5. Il dott. non l'avrebbe tuttavia in alcun modo retribuita per le CP_1 mansioni svolte, così che l'attrice sarebbe rimasta creditrice del complessivo importo di € 63.522,93, al cui pagamento aveva chiesto al
Tribunale di condannare il convenuto. Nelle conclusioni del ricorso aveva chiesto inoltre la condanna della controparte alla regolarizzazione contributiva, domanda cui aveva rinunciato nel corso del giudizio di primo grado.
6. Il dott. si era costituito, negando radicalmente l'esistenza del CP_1 rapporto e assumendo in contrario che svolgesse la propria Pt_1 prestazione di segretaria indifferentemente in favore di tutti i pazienti del centro fisioterapico, compresi quelli visitati dallo stesso che, CP_1 essendone direttore sanitario, svolgeva all'interno del centro stesso la propria attività professionale e comunque sottoponeva a visita preventiva i pazienti afferenti al centro.
7. Il Tribunale ha ritenuto superflua ogni attività istruttoria e, come detto, ha respinto il ricorso, assumendo che la ricorrente non avesse assolto al proprio onere di allegazione. Secondo il primo giudice infatti sarebbe dirimente la circostanza, documentata, “che nell'unico orario di lavoro in cui la ostiene di aver prestato la propria opera con continuità nei Pt_1 confronti del … (lunedì ore 14:30-20:00) la stessa svolgeva attività CP_1 lavorativa per l'azienda PI HI S.r.l.” e la ricorrente non avrebbe dedotto la simulazione del rapporto di lavoro in essere con la società, né chiesto di provare di avere lavorato per PI HI in orari diversi da quello indicati nel suo contratto di lavoro, per compensare le ore dedicate all'attività di segretaria del dott. CP_1
8. impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la Pt_1 riforma e l'accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado, affidando le proprie ragioni a due motivi.
9. Con il primo lamenta che il Tribunale abbia del tutto travisato la prospettazione del ricorso, che non sarebbe stata affatto diretta a mettere
3 in dubbio l'effettività del rapporto di lavoro con PI HI (così che sarebbe stato del tutto inconferente il riferimento alla simulazione, contenuto in sentenza), bensì ad affermare l'esistenza di un diverso e parallelo rapporto negoziale intercorso tra e nell'ambito Pt_1 CP_1 del quale l'attrice avrebbe svolto la sua prestazione in favore dell'appellato in proprio e di cui in ricorso sarebbe stata dedotta in maniera precisa la natura subordinata. Come pure, diversamente da quanto assunto dal
Tribunale, la lavoratrice avrebbe chiesto di provare di avere lavorato per la società anche in orari diversi da quelli convenuti, per compensare il tempo di lavoro prestato in favore del dott. CP_1
10. Con il secondo motivo l'appellante censura poi la decisione di primo grado per avere ritenuto la superfluità dell'istruttoria testimoniale, di cui ha argomentato invece l'indispensabilità ai fini del decidere, insistendo per la relativa ammissione.
11. Si è costituito l'appellato per resistere, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria, che si risolverebbe in una mera replica degli argomenti di primo grado, e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
12. La Corte, ritenendolo indispensabile ai fini del decidere, ha disposto il libero interrogatorio delle parti. Quindi, all'udienza indicata in epigrafe, ascoltata la discussione orale, ha deciso come segue.
13. Così riassunta la presente vicenda processuale, deve innanzi tutto esaminarsi, per il suo carattere eventualmente assorbente, la proposta eccezione di inammissibilità dell'appello.
14. Essa è senz'altro infondata. Individuato infatti il contenuto minimo necessario dell'impugnazione ex art. 434 c.p.c. (nel testo vigente alla data di deposito dell'appello, anteriore al 28 febbraio 2023), sulla base del condivisibile orientamento della Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis
Cass. civ. Sez. lavoro, 5.2.2015, n. 2143, secondo cui l'art. 434 c.p.c. “nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012,
4 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”), deve ritenersi che l'appello contenga un chiaro riferimento sia ai punti del decisum che censura sia al percorso argomentativo del Tribunale di cui afferma l'erroneità. Nell'atto infatti si muovono precise critiche sia all'apprezzamento fatto dal primo giudice dell'effettivo oggetto delle domande e quindi dell'idoneità delle allegazioni attrici, sia alle sue decisioni istruttorie. Del pari si individuano senza equivoci le allegazioni e i documenti di causa che la pronuncia impugnata avrebbe trascurato o erroneamente letto, come pure le richieste di prova costituenda che sarebbero state illegittimamente respinte e si indica, pure inequivocamente, il rilievo, rispetto all'esito del processo, che l'appellante ritiene conseguente al tenore di tale materiale istruttorio. Non può quindi dubitarsi che l'impugnazione consenta a questa Corte e all'appellato di individuare sia l'area del devoluto, sia la natura delle censure mosse alla pronuncia impugnata e le conseguenze sul contenuto della decisione che deriverebbero dal loro accoglimento. L'eccezione di inammissibilità va pertanto respinta, così che deve esaminarsi il merito del gravame.
15. E nel merito l'appello non è fondato, per quanto la motivazione del
Tribunale vada senz'altro corretta. La Corte non ha infatti condiviso la scelta del primo giudice di non dare ingresso ad alcun accertamento dei
5 fatti e ha perciò ritenuto opportuno disporre, come si è detto in narrativa, il libero interrogatorio delle parti, al fine di chiarire il contesto della vicenda di causa e sottoporre a una prima verifica, nel contraddittorio personale dei litiganti, la versione della lavoratrice, che presentava obiettivamente diverse peculiarità.
16. Non risponde infatti certamente all'id quod plerumque accidit che un rapporto di lavoro si svolga per circa dieci anni, seppure con orario ridotto, senza che il lavoratore percepisca alcuna retribuzione, come pure non è usuale che lo stesso lavoratore dedichi una frazione del tempo che si era impegnato a svolgere in favore di un datore di lavoro all'attività di un datore diverso, nell'ambito di una differente relazione negoziale, senza che in alcun modo risulti il ruolo del datore di lavoro formale nell'intera vicenda.
17. Era poi certamente peculiare il fatto che il rapporto di lavoro dedotto in causa si fosse svolto, secondo le allegazioni attrici, con una persona fisica che era, nello stesso periodo, oltre che socio di maggioranza della società datrice di lavoro della ricorrente, direttore sanitario della struttura in cui ella svolgeva la sua attività di segretaria, in forza del contratto di lavoro in atti, mansioni che sarebbero state le stesse svolte in favore dell'odierno appellante in proprio.
18. Ritiene la Corte che l'interrogatorio libero della ricorrente abbia sufficientemente chiarito questi aspetti e da esso emerga quindi con tutta evidenza l'infondatezza della pretesa agita.
19. L'appellante, a richiesta della Corte, ha infatti riferito di essere stata contattata, nel 2010, dai soci di PI HI, tra i quali il dott.
e il compagno di come pacifico, e di avere cominciato a CP_1 Pt_1 lavorare “seguendo l'ambulatorio del dott. (così la parte a verbale CP_1 dell'udienza 23.11.2023). Qualche mese dopo l'appellante, sempre secondo il suo racconto, era stata assunta dalla società con un accordo il cui contenuto è opportuno descrivere con le stesse parole della parte:
6 “dopo alcuni mesi fui assunta dalla HI con l'accordo che avrei lavorato dal lunedì al venerdì nel centro e che avrei continuato a seguire
l'ambulatorio del dottore il lunedì pomeriggio recuperando all'occorrenza in un'altra giornata di mattina quello che il lunedì per il centro non potevo fare”.
20. Sembra allora alla Corte indiscutibile come, già secondo la versione dell'odierna appellante, la prestazione svolta da n favore di Pt_1 CP_1 fosse stata dedotta nell'ambito del contratto di lavoro con la società, fosse cioè una prestazione dovuta secondo quel contratto, in relazione evidentemente a un interesse di PI HI (verosimilmente legato al ruolo di direttore sanitario del centro, ricoperto dal dottor CP_1
e alla circostanza, riferita dalla stessa nel suo libero Pt_1 interrogatorio che, almeno una parte dei pazienti di fossero poi CP_1 indirizzati al centro fisioterapico di cui egli era socio). E' quindi già il racconto dell'attrice a imporre di escludere l'esistenza di un parallelo e distinto rapporto di lavoro tra e che è invece quanto CP_1 Pt_1 dedotto in causa dalla lavoratrice a fondamento della sua pretesa. Al contrario l'attività svolta in favore del dottore dall'appellante, secondo le sue stesse dichiarazioni, deve riferirsi all'unico rapporto in essere, quello di con la società ed è agevolmente inquadrabile, secondo quel Pt_1 racconto, nell'istituto del distacco, di cui ricorrono tutti i presupposti, compreso l'interesse del datore di lavoro distaccante, come già detto.
21. Né all'evidenza vi è necessità di indagare in ordine alla veridicità in fatto delle dichiarazioni della lavoratrice, dato che esse sono di per sé incompatibili con il fatto costitutivo della pretesa dedotta in ricorso
(l'esistenza cioè di un rapporto di lavoro con il dott. . E' allora solo CP_1 per completezza che merita rilevare come l'effettiva riferibilità della prestazione svolta da in favore di al rapporto di lavoro con Pt_1 CP_1 la società consenta di dare una spiegazione verosimile alle specificità della vicenda di causa sopra richiamate (dal mancato pagamento di qualsiasi
7 compenso per anni al ruolo della società a fronte della destinazione di una parte del tempo di lavoro di dedotto in contratto, all'attività Pt_1 di un terzo).
22. Corretta quindi la motivazione del Tribunale nei termini appena indicati, l'appello va respinto.
23. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.
24. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20.6.2024
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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