Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01184/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00836/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 836 del 2021, proposto da Cremomarmi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Diamanti, Sergio Menchini, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi e Antonio Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Formentin, Gianni Maria Saracco e Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Arianna Paoletti e Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n. 71/2020 del 3 novembre 2020, pubblicata su B.U.R.T. n. 47 del 18 novembre 2020, ma non notificata, avente ad oggetto: “ piano attuativo dei bacini estrattivi (P.A.B.E.) – Scheda 15 del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PRT) ai sensi degli artt. 113 e 114 della L.R.T. 65/2014, adottato con deliberazione n. 55 dell'11.6.2019 ”, a mezzo della quale l'amministrazione comunale ha deliberato “ di approvare ai sensi dell'art. 114, comma 5 della L.R.T. 65/2014, il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi (P.A.B.E.) – Scheda 15 del PIT-PPR di iniziativa pubblica costituito dai seguenti elaborati, in formato PDF su supporto digitale in DVD allegati alla presente deliberazione ”, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Carrara per quindici giorni consecutivi a far data dal 10 novembre 2020;
- degli elaborati normativi e cartografici richiamati nel presente ricorso e prodotti, con particolare, ma non esclusivo riferimento, alle N.T.A. (A3 norme tecniche di attuazione), nelle parti che saranno infra specificate;
- nonché di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, anche se non conosciuto e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo – la Deliberazione C.C. n. 55 dell’11 giugno 2019 di adozione e la Deliberazione C.C. n. 49 del 3 luglio 2020 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara e della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la società ricorrente, titolare di diritti di escavazione sulla cava n. 113 “Vara Bassa” ubicata nel bacino marmifero di Miseglia-Fantiscritti, in Comune di Carrara, trasponendo il ricorso straordinario precedentemente proposto dinanzi al Presidente della Repubblica, impugnava l’approvazione del P.A.B.E. (Piano attuativo dei bacini estrattivi – scheda n. 15) emarginato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
In particolare, con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta le previsioni del PABE riguardanti le aree di ricerca; con il secondo avanzava censure afferenti ai quantitativi sostenibili assegnati alla cava n. 113; con il terzo si denunciava l’illegittimità delle disposizioni del PABE relative al regime dei materiali detritici già presenti nei siti estrattivi; con il quarto motivo di gravame si evidenziava la ritenuta illegittimità dell’inclusione di alcune aree di cava nelle cd. aree di immagazzinamento idrico e di altre nel Masterplan sicurezza idraulica bacini a monte; con il quinto, infine, la ricorrente sottolineava l’erronea classificazione delle aree della cava n. 113, in parte come A3 (vulnerabilità medio – alta) e in parte come A4 (vulnerabilità media).
2. Si costituivano in giudizio la Regione Toscana e il Comune di Carrara, resistendo al ricorso.
3. Con la memoria depositata nel fascicolo di causa in data 18 aprile 2025, la parte ricorrente dichiarava di non avere ulteriore interesse alla decisione del primo, terzo e quarto motivo di gravame, conservando tuttavia l’interesse alla decisione del secondo e del quinto motivo di impugnazione.
4. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
5. Il Collegio, preso atto della dichiarazione resa dalla società ricorrente, ritiene che la causa, con riferimento ai motivi primo, terzo e quarto, debba essere definita con sentenza di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
6. Si prende in esame il secondo motivo di gravame, che va scrutinato nel merito, persistendo l’interesse di parte ricorrente alla relativa decisione.
6.1. Attraverso la doglianza in esame, Cremomarmi S.r.l. censurava le modalità con le quali il PABE impugnato aveva individuato le quantità sostenibili di materiale escavabile assegnate alle cave della scheda n. 15, e segnatamente alla cava di proprio interesse, n. 113, le cui quantità sostenibili erano indicate in 203.024 mc, pari a circa 20.300 mc all’anno per dieci anni.
In particolare, la suddetta quantificazione corrispondeva alla media tra i risultati dell’applicazione di due formule: da un lato la media aritmetica della somma dei pesi transitati di blocchi e detriti negli anni 2014-2017; dall’altro, la media aritmetica del valore del peso dei blocchi transitati alla pesa moltiplicato per 4 (resa in ipotesi del 25%) nel medesimo lasso temporale 2014 - 2017.
Cremomarmi S.r.l. contestava l’utilizzo del suddetto criterio sostenendo che il periodo di osservazione 2014-2017 avrebbe potuto dare luogo all’individuazione di quantitativi non rispondenti alla realtà, anche con riferimento all’incidenza dei detriti; a dati fuorvianti avrebbe inoltre potuto condurre l’applicazione della resa minima del 25% indistintamente per tutte le cave; la ricorrente lamentava inoltre che la quantificazione derivante dall’applicazione del criterio censurato aveva validità per 10 anni e non prevedeva meccanismi di verifica ex post sull’effettiva congruità delle quantità sostenibili assegnate; il periodo 2014-2017 non risulterebbe inoltre un punto di riferimento termporale corretto anche perché in tali anni era applicabile la disciplina di salvaguardia del PIT/ PPR adottato nel 2014 e approvato nel 2015, con misure di salvaguardia fino a tutto il 2017 pari al 30%, che limitavano la produzione; infine le quantità individuate dal PABE risultavano molto inferiori rispetto al volume di scavo autorizzato per la cava.
6.2. Orbene, la censura è già stata oggetto di disamina e decisione da parte di questa Sezione, e il Collegio non riscontra ragioni per distaccarsi da quanto in precedenza affermato circa l’infondatezza della doglianza.
Invero, nella sentenza di questa Sezione n. 284/2024 si affermava la legittimità delle previsioni del PABE - Scheda n. 15 relative alla determinazione delle quantità sostenibili, sulla base delle considerazioni che si riportano per comodità, e che il Collegio considera pienamente valevoli anche con riferimento alla presente controversia: « La censura è infondata per le ragioni che seguono: a) le quantità sostenibili previste dal PABE discendono da quanto previsto dal PRC, rapportando i volumi alla durata decennale e inserendo alcuni correttivi così come delineato nella Relazione Illustrativa del PABE […]; b) in tale relazione, infatti, si chiarisce, al § 4.3.2.2 (pagg. 57-58), che “Il riferimento per il dimensionamento massimo attribuito ai bacini estrattivi di Carrara è derivato dagli obiettivi di produzione sostenibile riportati nell’Allegato A alla Disciplina di Piano della proposta di adozione del Piano Regionale Cave, trasmessa dalla Giunta Regionale al Consiglio (proposta di deliberazione C.R. n. 41 del 18/02/2019). Nella proposta di PRC per il comparto del marmo delle Alpi Apuane sono state considerate le produzioni pregresse degli ultimi quattro anni, ed è stato preso in considerazione il rapporto di resa tra blocchi e derivati e si è ipotizzato un tasso di crescita coerente con il modello econometrico e legato alle stime legate alle esportazioni. Per le cave di Carrara oltre al metodo dello storico delle produzioni, utilizzato dalla Regione, si è inserito anche un ulteriore metodo che tenga in considerazione le rese in blocchi. In particolare, è stata effettuata una mediazione dei dati ottenuti dall’applicazione di due criteri differenti (articoli 39 e seguenti): - il primo ricavabile dalla media aritmetica delle produzioni relative agli ultimi quattro anni (dal 2014 al 2017 compresi) attribuita ad ogni attività estrattiva; - il secondo derivante dall’applicazione della stima di una resa percentuale minima di blocchi estratti pari al 25% (valore plausibile ed auspicabile per i bacini estrattivi di Carrara). Il dato medio annuale per ogni attività estrattiva così ottenuto è stato applicato all’intera durata del PABE (dieci anni)”; c) ebbene, posto che in questa sede non può più essere censurato il PRC, i criteri sulla base dei quali è stata redatta la tabella esplicativa delle quantità sostenibili, di cui all’art. 39 NTA, si manifestano come ragionevoli; d) la stessa Relazione Illustrativa, in riferimento al “Primo criterio-valutazione storica delle produzioni” (pag. 57) spiega che “per l’elaborazione del dato derivante dalle quantità medie prodotte negli ultimi quattro anni sono stati utilizzati i dati in peso (tonnellate) a disposizione del comune sulla base del passaggio dei materiali estratti (blocchi e detriti) alle pese comunali. Tale dato è stato trasformato in volumi (metri cubi) utilizzando i pesi specifici validati a livello regionale per tipologia di materiale (…). Per l’applicazione di questo criterio si sono inoltre resi necessari alcuni accorgimenti che tenessero conto di annualità in cui, a causa di fenomeni non imputabili direttamente all’attività estrattiva stessa, si fossero verificate produzioni nulle o anomale e marginali, intendendo come produzione marginale una produzione inferiore al 50% rispetto alla produzione media degli ultimi quattro anni”; e) “Il dato derivante da questa prima valutazione (media delle produzioni annuali relative ad ogni attività estrattiva nel periodo di osservazione) propone un quadro basato su dati realistici ma può di fatto non considerare in modo adeguato un aspetto rilevante che permetta di favorire un’escavazione sostenibile e finalizzata a definire i quantitativi minimi da destinarsi esclusivamente alla trasformazione in blocchi (percentuali minime di resa)” (cit. pag. 57); f) pertanto, è stato introdotto un secondo criterio che, “partendo dalla produzione media in blocchi di ogni attività estrattiva durante il periodo di osservazione, sulla base di una resa percentuale minima di blocchi estratti posta pari al 25%, ha permesso di calcolare la quantità annua di materia estratta da attribuire ad ogni cava presente nei bacini estrattivi” (v. § rubricato “Secondo criterio – resa percentuale minima del 25%”, pagg. 58-59); g) infine, l’art. 40 NTA, prefigura un meccanismo di premialità, come chiaramente emerge dal comma 1, secondo cui “al titolare di autorizzazione all’escavazione può essere concesso un incremento fino al massimo del 20% delle quantità sostenibili, non superiore comunque 50.000 mc, a fronte dell’esecuzione di specifici progetti di compensazione socio-economica, ambientale e paesaggistica che prevedano un incremento occupazionale, anche non strettamente collegato al progetto di coltivazione, tenendo conto anche degli indicatori di cui allo studio socio-economico di cui all’Elaborato A1.1 del presente Piano”; h) il fatto che tale articolo rinvii a un successivo atto amministrativo, non è di per sé indice d’illegittimità, anche considerando il quadro definitorio stabilito dallo stesso art. 40 » (TAR Toscana, Firenze, II, 12 marzo 2024 n. 284).
6.3. Il secondo motivo di ricorso è dunque destituito di fondamento.
7. Occorre ora prendere in esame il quinto motivo di gravame, per il quale pure la ricorrente dichiarava la persistenza dell’interesse a ricorrere.
7.1. La doglianza articolata dalla società istante si appunta sull’avvenuta classificazione di parte della cava n. 113 in zona “A3 – vulnerabilità medio-alta” e in parte come “A4 – vulnerabilità media”, poiché la stessa capta sorgenti e pozzi idropotabili, la cui tutela è imposta dall’art. 8 comma 5 delle NTA del PABE.
A parere della ricorrente, l’attività di escavazione dalla stessa svolta utilizzerebbe tecniche idonee ad escludere l’intorbidamento delle acque tutelate, dunque sarebbe irragionevole la classificazione in zona A3 e A4, e ultronee le limitazioni che da ciò scaturiscono. La questione veniva del resto sottoposta all’Amministrazione in sede di osservazioni endoprocedimentali, che il Comune respingeva senza fornire – sostiene la ricorrente – un’adeguata motivazione.
7.2. Ritiene il Collegio che anche tale doglianza risulti infondata.
In primo luogo, sotto il profilo procedimentale, si sottolinea che la reiezione delle osservazioni presentate dal privato nell’ambito del procedimento diretto all’adozione di un atto di pianificazione del territorio non abbisogna di particolare motivazione da parte della P.A., integrando un mero apporto collaborativo il cui mancato accoglimento può trovare spiegazione anche nel mero richiamo ai principi generali posti a fondamento del Piano (in tal senso, ex plurimis : Consiglio di Stato, VII, 24 giugno 2024 n. 5589; ibidem , IV, 15 marzo 2024 n. 2535).
Nel merito, la censura appare parimenti infondata.
L’individuazione in zona A3 e A4 del settore di interesse della ricorrente era infatti basato su metodologie e criteri tecnici, di carattere geologico e idrogeologico (art. 8 dell’Allegato A3 e dagli artt. 27 e ss. delle NTA), la cui consistenza e applicazione la società non ha in alcun modo censurato, e che comunque traevano il proprio fondamento nel PIT/PPR, cui su scala di bacino davano attuazione.
L’unico profilo che viene contestato da Cremomarmi S.r.l. è costituito dall’affermazione secondo cui l’attività estrattiva della ricorrente, per le tecniche utilizzate, non determinerebbe il positivo intorbidamento delle acque. Tale circostanza è tuttavia priva di rilievo, in quanto i succitati criteri idrogeologici non presuppongono, ai fini della perimetrazione delle zone A3 e A4, la rilevazione dell’effettiva compromissione della qualità idrica, essendo caratterizzati dall’intento preventivo e dalla natura precauzionale che permeano l’intera legislazione ambientale.
Nel contempo, è evidente la piena ragionevolezza e proporzionalità delle previsioni che limitano l’attività estrattiva nelle zone A3 e A4, in quanto a fronte dell’interesse economico delle imprese cavatrici allo sfruttamento delle risorse minerarie si pone il ben più rilevante interesse generale alla salute umana (trattandosi di tutela di sorgenti e pozzi per uso idropotabile), che giustifica appieno la compressione del primo.
7.3. Anche per l’aspetto qui considerato, è dunque confermata la legittimità dell’impugnato PABE.
8. In virtù delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato improcedibile quanto ai motivi primo, terzo e quarto, e va respinto, siccome infondato, con riferimento al secondo e quinto motivo.
9. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie che ha formato oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge, per le ragioni e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO