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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 696/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4427/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Giuseppe Grezar Nr 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250037782563 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento con la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrete_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Campania ha impugnato la cartella esattoriale di pagamento n.
02820250037782563, riferita a tassa automobilistica per l'anno 2020 di € € 908,09 notificata in data
25/09/2025.
Al riguardo deduce la mancata notifica dei presupposti avvisi di accertamento n.064165981259 e n.06412
4684117 e la conseguente prescrizione triennale del relativo credito.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio in data 22 gennaio 2026 eccepisce carenza di legittimazione passiva relativamente a tutti gli atti che precedono la consegna del ruolo, incompetenza per territorio e nel merito chiede il rigetto del ricorso.
La regione Campania ancorché regolarmente adita non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione a un ricorso proposto congiuntamente contro la cartella di pagamento e il ruolo, nel caso in cui l'agente della riscossione e l'ente impositore abbiano sede in differenti circoscrizioni territoriali, va dichiarata la competenza per territorio della Corte di Giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio finanziario che ha formato il ruolo, poiché la controversia che ha per oggetto la contestazione del ruolo rappresenta la domanda principale, mentre la controversia riguardante i vizi propri della cartella di pagamento rappresenta una domanda accessoria, ragion per cui il giudice competente sulla domanda principale può legittimamente pronunciarsi anche sulla domanda accessoria.
Va pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Caserta per essere competente per territorio la Corte di Giustizia tributaria di I^ grado di Napoli.
La decisione in rito induce a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta.
Spese compensate. Riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice competente nei termini di legge.
Così deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026. Il Giudice monocratico dr ON RE
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4427/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Giuseppe Grezar Nr 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250037782563 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento con la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrete_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Campania ha impugnato la cartella esattoriale di pagamento n.
02820250037782563, riferita a tassa automobilistica per l'anno 2020 di € € 908,09 notificata in data
25/09/2025.
Al riguardo deduce la mancata notifica dei presupposti avvisi di accertamento n.064165981259 e n.06412
4684117 e la conseguente prescrizione triennale del relativo credito.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio in data 22 gennaio 2026 eccepisce carenza di legittimazione passiva relativamente a tutti gli atti che precedono la consegna del ruolo, incompetenza per territorio e nel merito chiede il rigetto del ricorso.
La regione Campania ancorché regolarmente adita non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione a un ricorso proposto congiuntamente contro la cartella di pagamento e il ruolo, nel caso in cui l'agente della riscossione e l'ente impositore abbiano sede in differenti circoscrizioni territoriali, va dichiarata la competenza per territorio della Corte di Giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio finanziario che ha formato il ruolo, poiché la controversia che ha per oggetto la contestazione del ruolo rappresenta la domanda principale, mentre la controversia riguardante i vizi propri della cartella di pagamento rappresenta una domanda accessoria, ragion per cui il giudice competente sulla domanda principale può legittimamente pronunciarsi anche sulla domanda accessoria.
Va pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Caserta per essere competente per territorio la Corte di Giustizia tributaria di I^ grado di Napoli.
La decisione in rito induce a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta.
Spese compensate. Riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice competente nei termini di legge.
Così deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026. Il Giudice monocratico dr ON RE