Sentenza 3 maggio 1999
Massime • 2
Non è censurabile con il ricorso per Cassazione il criterio seguito nel giudizio di equità del Giudice di pace per stabilire se la persona fisica che abbia stipulato per una associazione debba ritenersi responsabile per una obbligazione riferita all'associazione, trattandosi di accertamento che non coinvolge principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, ne' principi di rilevanza costituzionale.
La sentenza n. 346 del 1998 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma secondo della legge 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui non prevedeva che in caso di rifiuto di ricevere il piego da parte delle persone abilitate alla recezione, fosse data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento, non estende i suoi effetti sui gradi di giudizio già definiti, specie quando la questione diversamente disciplinata dalla declaratoria di legittimità non abbia formato oggetto di specifica doglianza nell'atto di impugnazione, ma soltanto in sede di memoria illustrativa del ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/1999, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 3 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA CASANOVA, difeso dall'avvocato IESU FRANCESCO SAVERIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA LI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO IASEVOLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 327/96 del Giudice di pace di MARANO DI NAPOLI, depositata il 24/10/96 (R.G. 1353/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1996, il Sig. GI AI ha notificato al Sig. GI HI atto di citazione in giudizio, che il convenuto ha rifiutato, davanti al Giudice di pace di Marano, e, deducendo che:
-l'istante aveva noleggiato al convenuto HI quindici opere cinematografiche per il compenso di L. 4.500.000;
- il HI aveva omesso di versare, dell'importo pattuito, la somma di L. 700.000 e non aveva restituito alcuni attrezzi del valore commerciale di L. 600.000;
-aveva chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di L.
1.300.000 oltre interessi.
Il giudice adito ha condannato il HI al pagamento della somma di L.
1.000.000 con gli interessi legali, ritenendo che: a) l'esistenza del debito risultava dagli elementi probatori acquisiti (la versione dei fatti fornita dall'attore trovava perfetto riscontro nella deposizione dei testi escussi); b) il quantum del risarcimento con particolare riferimento al valore degli attrezzi non restituiti, si doveva determinare equitativamente. Avverso tale sentenza il AI ha presentato ricorso in Cassazione al quale il HI resiste con controricorso.
Il AI ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ) Il ricorrente AI ha, con memoria, dedotto la nullità della notifica della citazione in giudizio, in base alla sentenza 346/98 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2 della L. 20 novembre 1982, n.890 nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego ... da parte delle persone abilitate alla recezione, non sia data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
Secondo il ricorrente, la nuova normativa (che sostanzialmente impone la raccomandata con avviso di ricevimento), anche se sopravvenuta in data successiva a quella in cui venne eseguita la notificazione e della sentenza di primo grado, si deve tuttavia applicare, essendo il processo ancora incorso.
La tesi è infondata. Premesso che le sentenze della Corte Costituzionale, anche se hanno efficacia ex tunc, non espandono i loro effetti sui gradi di giudizio già definiti, specialmente quando la questione diversamente disciplinata dalla declaratoria di illegittimità (che peraltro riguarda il rifiuto da parte delle persone abilitate alla ricezione dell'atto in caso di mancato recapito) non abbia formato oggetto di specifica doglianza nel ricorso attinente alla citazione dell'atto introduttivo del giudizio, va rilevato che, nella specie, la notifica dell'atto fu rifiutata dallo stesso destinatario.
2 ) Il ricorso risulta sottoscritto dall'avvocato al quale era stato conferito specifico mandato proprio per tale ricorso (pertanto non si riscontra la nullità eccepita nel controricorso). 3 ) Con il primo motivo (formulato per violazione dell'art. 100 c.p.c.) il ricorrente deduca che il HI avendo stipulato per conto di un'associazione non era passivamente legittimato. Il motivo è infondato, perché si basa su una semplice asserzione non altrimenti dimostrate ne' certificata e perché comunque non è censurabile in Cassazione il criterio seguito nel giudizio di equità per stabilire se la persona fisica che abbia (ipoteticamente) stipulato per una associazione debba ritenersi responsabile per una obbligazione riferita all'associazione (trattandosi di accertamento che non coinvolge principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nè tanto meno principi di rilevanza costituzionale). 4 ) Egualmente infondate risultano la seconda e la terza censura, che lamentano rispettivamente: violazione dell'art. 112 c.p.c. - perché, pur avendo l'attore chiesto la restituzione di alcuni attrezzi, il giudici ha condannato al pagamento di una somma di denaro, ritenuta equitativamente equivalente -; vizio di motivazione sulla prova del credito.
Infatti, la seconda doglianza non contesta che, come risulta dalla sentenza impugnata, l'attore avesse chiesto il pagamento di una somma composta anche dal valore pecuniario degli attrezzi non restituiti;
pertanto il giudice era tenuto a pronunziarsi su tutta la domanda.
Non possono neppure rilevare i lamentati vizi di motivazione, dato che questa, come già esposto (sub I, a), non risulta ne' inesistente, nè perplessa, ne' del tutto contraddittoria.
5 ) Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente alle spese da liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione di L.129.000 e dei relativi onorari che liquida in L. 500.000 (cinquecentomila).
Così deciso in Roma, il 6.11.1998.