Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/1999, n. 4383
CASS
Sentenza 3 maggio 1999

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Non è censurabile con il ricorso per Cassazione il criterio seguito nel giudizio di equità del Giudice di pace per stabilire se la persona fisica che abbia stipulato per una associazione debba ritenersi responsabile per una obbligazione riferita all'associazione, trattandosi di accertamento che non coinvolge principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, ne' principi di rilevanza costituzionale.

La sentenza n. 346 del 1998 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma secondo della legge 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui non prevedeva che in caso di rifiuto di ricevere il piego da parte delle persone abilitate alla recezione, fosse data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento, non estende i suoi effetti sui gradi di giudizio già definiti, specie quando la questione diversamente disciplinata dalla declaratoria di legittimità non abbia formato oggetto di specifica doglianza nell'atto di impugnazione, ma soltanto in sede di memoria illustrativa del ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/1999, n. 4383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4383
    Data del deposito : 3 maggio 1999

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