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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2767/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Aversa, alla via Perla n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Gennaro
Della Volpe, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÈ
, Controparte_2
rappresentata e difesa come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/03/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' e la Controparte_1 CP_2
per ottenere la condanna delle somme spettanti a titolo di indennità di mobilità in deroga
[...]
sulla base delle statuizioni di precedenti sentenze rese dal Tribunale di Napoli Nord, passate in giudicato.
Ritualmente citate in giudizio, le resistenti si cono costituite ed hanno chiesto il rigetto del ricorso a vario titolo.
Nelle note di trattazione scritta assegnate le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Parte ricorrente agisce sulla base della sentenza n. 5182/2019 pronunciata dal Tribunale di
Napoli Nord che ha riconosciuto il proprio diritto a beneficiare dell'indennità per mobilità in deroga per il periodo dal 01/07/2011 al 30/06/2012 nei limiti di legge.
Non può sorgere quindi contestazione rispetto alla sussistenza del diritto, a fronte del passaggio in giudicato di tale sentenza, circostanza non contestata da nessuna delle parti resistenti.
Nessun rilievo, inoltre, assume il fatto che la citata sentenza sia stata resa esclusivamente nei confronti della facendo seguito all'orientamento formatosi nella giurisprudenza Controparte_2 di merito del distretto, infatti, il giudicato formatosi correttamente nei confronti dell'unico ente che deve provvedere al riconoscimento del diritto spiega effetti nei confronti dell' in quanto tale CP_3 ente è invece tenuto al pagamento della prestazione;
nei confronti dell' , dunque, la sentenza CP_3
resa nei confronti della spiega lo stesso effetto che avrebbe avuto il Controparte_2
provvedimento di riconoscimento del diritto alla prestazione da parte della Regione.
Chiariti gli aspetti preliminari, dunque, l'attenzione deve concentrarsi sul quantum della prestazione, sussistendo contestazione tra le parti.
Al riguardo non può aderirsi alla richiesta del ricorrente che si è limitato a fare riferimento alla circolare n. 25 del 2011: tale circolare, infatti, indica esclusivamente l'importo massimo CP_3
riconoscibile, mentre il ricorrente non ha allegato alcun elemento utile a far ritenere che tale importo massimo sia quello effettivamente spettantegli e ciò nemmeno in seguito alle specifiche e circostanziate eccezioni dell' . CP_3 Non vi è dubbio, peraltro, che, in applicazione dei criteri indicati dalla legge, tale importo massimo non possa essere riconosciuto al ricorrente trattandosi di ipotesi di proroga dell'indennità di mobilità, in relazione alla quale sono previste invece delle decurtazioni.
È quindi possibile aderire alla quantificazione alternativa operata dall'istituto previdenziale, proprio in quanto effettuata facendo riferimento a circostanze specifiche relative alla posizione del ricorrente che lo stesso non ha specificamente contestato.
Ne consegue che l' deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della CP_3 somma di € 6.836,18 a titolo di indennità di mobilità in deroga, oltre interessi, e della somma di €
2.301,34 a titolo di assegni per il nucleo familiare, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dell' e vengono compensante nei CP_3
confronti della non essendo tale ente tenuto al pagamento della prestazione. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso condanna l' al pagamento in favore di parte CP_3 ricorrente della somma di € 6.836,18 a titolo di indennità di mobilità in deroga, oltre interessi, e della somma di € 2.301,34 a titolo di assegni per il nucleo familiare, oltre interessi;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa le spese di lite nei confronti della Controparte_2
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_3
€ 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 20.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2767/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Aversa, alla via Perla n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Gennaro
Della Volpe, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÈ
, Controparte_2
rappresentata e difesa come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/03/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' e la Controparte_1 CP_2
per ottenere la condanna delle somme spettanti a titolo di indennità di mobilità in deroga
[...]
sulla base delle statuizioni di precedenti sentenze rese dal Tribunale di Napoli Nord, passate in giudicato.
Ritualmente citate in giudizio, le resistenti si cono costituite ed hanno chiesto il rigetto del ricorso a vario titolo.
Nelle note di trattazione scritta assegnate le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Parte ricorrente agisce sulla base della sentenza n. 5182/2019 pronunciata dal Tribunale di
Napoli Nord che ha riconosciuto il proprio diritto a beneficiare dell'indennità per mobilità in deroga per il periodo dal 01/07/2011 al 30/06/2012 nei limiti di legge.
Non può sorgere quindi contestazione rispetto alla sussistenza del diritto, a fronte del passaggio in giudicato di tale sentenza, circostanza non contestata da nessuna delle parti resistenti.
Nessun rilievo, inoltre, assume il fatto che la citata sentenza sia stata resa esclusivamente nei confronti della facendo seguito all'orientamento formatosi nella giurisprudenza Controparte_2 di merito del distretto, infatti, il giudicato formatosi correttamente nei confronti dell'unico ente che deve provvedere al riconoscimento del diritto spiega effetti nei confronti dell' in quanto tale CP_3 ente è invece tenuto al pagamento della prestazione;
nei confronti dell' , dunque, la sentenza CP_3
resa nei confronti della spiega lo stesso effetto che avrebbe avuto il Controparte_2
provvedimento di riconoscimento del diritto alla prestazione da parte della Regione.
Chiariti gli aspetti preliminari, dunque, l'attenzione deve concentrarsi sul quantum della prestazione, sussistendo contestazione tra le parti.
Al riguardo non può aderirsi alla richiesta del ricorrente che si è limitato a fare riferimento alla circolare n. 25 del 2011: tale circolare, infatti, indica esclusivamente l'importo massimo CP_3
riconoscibile, mentre il ricorrente non ha allegato alcun elemento utile a far ritenere che tale importo massimo sia quello effettivamente spettantegli e ciò nemmeno in seguito alle specifiche e circostanziate eccezioni dell' . CP_3 Non vi è dubbio, peraltro, che, in applicazione dei criteri indicati dalla legge, tale importo massimo non possa essere riconosciuto al ricorrente trattandosi di ipotesi di proroga dell'indennità di mobilità, in relazione alla quale sono previste invece delle decurtazioni.
È quindi possibile aderire alla quantificazione alternativa operata dall'istituto previdenziale, proprio in quanto effettuata facendo riferimento a circostanze specifiche relative alla posizione del ricorrente che lo stesso non ha specificamente contestato.
Ne consegue che l' deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della CP_3 somma di € 6.836,18 a titolo di indennità di mobilità in deroga, oltre interessi, e della somma di €
2.301,34 a titolo di assegni per il nucleo familiare, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dell' e vengono compensante nei CP_3
confronti della non essendo tale ente tenuto al pagamento della prestazione. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso condanna l' al pagamento in favore di parte CP_3 ricorrente della somma di € 6.836,18 a titolo di indennità di mobilità in deroga, oltre interessi, e della somma di € 2.301,34 a titolo di assegni per il nucleo familiare, oltre interessi;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa le spese di lite nei confronti della Controparte_2
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_3
€ 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 20.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo