Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/05/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 5 maggio
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3823/2023
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Sfravara, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dal Dott. Giovanni Dell'Acqua
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni
RESISTENTI
, in TE
persona del legale rappresentante pro tempore
CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive e contributive
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 12 luglio 2023 , premesso di essere inserito nelle Parte_1
graduatorie ex L.R. Sic. n. 16/96 e di aver prestato attività lavorativa in favore degli Assessorati
Richiamava il 2001 che all'art. 11 per gli OTI prevedeva, quale parte della retribuzione, una CP_4
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a lire 7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Lamentava la disparità di trattamento tra OTI e OTD in violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 che, pur di immediata applicazione anche dinanzi al giudice nazionale, era stato ripreso dal legislatore nazionale all'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2015.
Rilevava che da giugno del 2018 aveva lavorato per 33 mesi e che, pertanto, aveva diritto a vedersi riconoscere come dovuto il complessivo importo di € 2.112,00 (64x33) di cui € 256,00 (64x4) da parte dell' e € 1.856,00 (64x29) da parte TE dell' e per il Controparte_1
medesimo periodo le due Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto indicato, sulle somme dovute avrebbero dovuto versare all' i contributi spettanti. CP_2
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto all'indennità professionale pari a €
4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato fino a un massimo di 16; che, avendo già nel 2018 lavorato per oltre 16 anni, venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto al riconoscimento di € 64,00 mensili a titolo di indennità professionale, o alla minore indennità professionale che dovesse essere riconosciuta nel corso del giudizio e che, conseguentemente, l' TE
venisse condannato al pagamento in suo favore di quanto dovuto pari a €
[...]
256,00 (64x4) e l' Controparte_1
venisse condannato al pagamento in suo favore di quanto dovuto pari € 1.856,00 (64x29) o
[...]
di altra somma maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo;
chiedeva, altresì, che le parti resistenti venissero condannate al versamento in favore dell' dei contributi sulle somme riconosciute ed entro i limiti della prescrizione CP_2
quinquennale. Instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
CP_ 2.- L' costituendosi in giudizio, rilevava di avere interesse a conseguire il versamento dei contributi eventualmente dovuti (e nei limiti della prescrizione), nei confronti dell' Assessorato
Agricoltura e Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea Della Regione Sicilia – Assessorato Territorio e
Ambiente della Regione Sicilia – e chiedeva la condanna di parte convenuta al versamento, in favore dell' , dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro e/o delle differenze CP_2
retributive richieste unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione, con vittoria di spese e compensi.
3.- La Controparte_1
, costituendosi in giudizio
[...]
contestava la fondatezza del ricorso.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande e che, per l'effetto, venisse accertato e dichiarato che nulla era dovuto dall'Amministrazione in favore della ricorrente;
in via subordinata, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc del credito avversario e che, per l'effetto, venisse accertato e dichiarato che l'Amministrazione era tenuta al pagamento delle sole integrazioni limitatamente ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza (prescrizione quinquennale); che venisse accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso avversario nella parte in cui indicava in € 1.856,00 la somma asseritamente dovuta a titolo di indennità professionale e che, dunque venisse diminuito l'importo eventualmente dovuto tenuto conto dei giorni e dei mesi di effettivo lavoro;
instava per le spese di lite.
4.- L'udienza del 5 maggio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ed in esito al loro deposito, la causa viene decisa, sulla base dell'orientamento di questo
Tribunale cui questo giudice, ex art. 118 disp att. c.p.c., intende conformarsi (ex multis, sent. nn.
649/2024; 2123/2023; 1094/2024).
5.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' TE
, non costituito in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato.
[...]
6.- Ai fini della decisione della controversia occorre individuare la natura giuridica dei dedotti rapporti di lavoro.
Ai sensi della L.R. n. 66/1981 “Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli
[...]
e dell'Azienda ” la Regione Controparte_5 Controparte_6
Sicilia, per il triennio 1981-1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione di boschi d'interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, provvedeva ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avevano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978- 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai fini previdenziali”.
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
L'assunto trova conferma nel disposto di cui all'art. 15 della L.R. n. 52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l' e gli Controparte_7 Controparte_5
continuano ad avvalersi degli operai assunti con rapporti di lavoro a tempo
[...]
determinato, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981 n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”.
In particolare, l'art. 56 della L.R. n. 16/1996 dispone che “
1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centuno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno (…) 6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale”.
Quanto allo stato giuridico degli operai forestali, l'art. 8 della L.R. n. 66/1981 dispone che ad essi si applichi “il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio
1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico- agrario eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica” al cui recepimento provvede l'Assessore Regionale per l'Agricoltura con proprio decreto entro trenta giorni dalla sottoscrizione,
“nonché dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni”.
Sulla base della natura privatistica di tali contratti, nonché delle modalità di assunzione e della stagionalità dell'impiego, la giurisprudenza, con consolidato orientamento condiviso da questo
Tribunale in precedenti pronunce relative a fattispecie di identico tenore, ha escluso per lungo tempo la qualificazione degli operai forestali come dipendenti pubblici, ritenendo tali rapporti assimilabili al lavoro agricolo, nel quale l'assunzione a tempo determinato rappresenta la regola, con espressa esenzione dall'applicazione del D.Lgs. n. 368/2001.
Tale orientamento va tuttavia rivisto alla luce dei più recenti arresti della Corte di Cassazione (v.
Cass. n. 3805/2019, condivisa da Cass. n. 9786/2020) secondo cui i rapporti di lavoro degli operai forestali andrebbero invece inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura di Ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di “operai agricoli”.
Giova sul punto richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12242/2012 la quale, escludendo la natura di imprenditori agricoli in riferimento agli enti pubblici economici come i consorzi di bonifica i quali perseguono fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte strumentali all'agricoltura, ha precisato che ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applica la disciplina sui contratti a termine e, in particolare, la regola sull'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine (art. 1 D.Lgs n. 368/2001 ratione temporis applicabile) - senza che osti la disposizione che esclude dall'applicazione della disciplina stessa i rapporti instaurati dai “datori di lavoro dell'agricoltura” (in senso conforme v. Cass. 29061/2017); tale principio non può dunque che valere anche per gli enti pubblici non economici, quale un ente locale.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato (e alla conseguente disciplina previdenziale).
Nella specie, il ricorrente ha prestato servizio in qualità di falegname e di addetto squadre pronto intervento a tempo determinato svolgendo mansioni rientranti in quelle proprie del personale bracciantile alle dipendenze del Dipartimento regionale delle foreste ed è stato assunto, con carattere di stagionalità, sulla base dell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui al successivo art. 45 ter dell'allegato Testo coordinato della L.R. n. 16/1996 (G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17) alle LL.RR. nn.
13/1999 e 14/2006.
Ne deriva che i rapporti intercorsi tra il ricorrente e gli Assessorati resistenti rientrano nell'ambito del pubblico impiego e sono dunque assoggettati alla disciplina di cui all'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, cui non è di ostacolo la natura della Sicilia di Regione ad autonomia differenziata (ai sensi dell'art. 116
Cost., comma 1, come sostituito dalla L. Cost. n. 3/2001, art. 2).
Costituisce infatti indirizzo costante della Corte Costituzionale quello secondo cui "per effetto dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è riconducibile all'ordinamento civile che l'art. 117 Cost., comma 2, lett. l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale quindi ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni" (v. Corte
Cost. nn. 19/2013, 286/2013, 211/2014); alla stregua di tali considerazioni, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicché il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all'autonomia privata con carattere di inderogabilità.
Va, poi, specificato che entrambe le categorie di lavoratori (a tempo determinato e indeterminato) sono disciplinate dalla L.R. n. 16/1996, rispettivamente agli artt. 46, 47 e 56.
La successiva L.R. n. 14/2006, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha poi tra l'altro istituito, con art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, nel quale sono stati unificati con L.R. n. 5/2014 sia i lavoratori impiegati nel servizio di antincendio boschivo che tutti gli altri lavoratori già inseriti nel suddetto elenco e addetti ad attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, difesa della vegetazione dagli incendi e tutte le attività a queste collaterali.
Risulta, dunque, di tutta evidenza che anche gli operai a tempo determinato, quali il ricorrente, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 legge n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme CP_3
della contrattazione collettiva integrativa regionale (v. così Corte di Appello Catania n. 150/2020).
Le stesse declaratorie contenute nel CCNL (artt. 35 e 49 CCNL 2006) non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea o meno del rapporto, a dimostrazione del fatto che le mansioni espletate dal personale forestale dispendono esclusivamente dal livello posseduto ma non anche dalla temporaneità o meno del contrato di lavoro.
Può dirsi dato pacifico tra le parti che la prestazione lavorativa richiesta ed esigibile dal personale forestale precario, come il ricorrente, è identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Ne deriva la disparità di trattamento economico tra le due categorie di lavoratori in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi appare illegittima, non essendo riscontrabile, né tantomeno prospettata, alcuna differenza qualitativa tra le prestazioni rese da entrambe le categorie, né potendosi individuare precisi e concreti elementi di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14); l'Assessorato resistente costituito ha infatti insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, vale a dire sulle presunte ragioni di legittimazione del ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro), da non confondere con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
D'altra parte, l'indennità de qua ha quale fine quello di riconoscere al lavoratore un contributo monetario alla luce dell'esperienza maturata, circostanza, questa, che non può escludersi in ragione della durata a termine del rapporto di lavoro. Anzi, i ripetuti contratti a termine stipulati dall'odierno ricorrente confermano l'acquisita esperienza nel corso degli anni. L'art. 11 CIRL 2001 nella parte in cui prevede a favore dei soli OTI la corresponsione, quale parte della retribuzione, di una indennità professionale da corrispondersi mensilmente stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e, in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori assunti con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Nella specie trova, dunque, applicazione il citato art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della Regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998), il quale prevede in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OT. pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del CRL 2017, il cui ultimo comma dispone che “ai lavoratori LTI spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente LTI fino a un massimo di 16 anni”.
Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta soltanto dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d. terzo elemento.
La limitazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato costituisce una ingiustificata disparità di trattamento a danno degli OTD e, anche in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, va riconosciuta ai lavoratori a termine la maggiorazione retributiva prevista per i lavoratori a tempo indeterminato (così Corte di
Appello di Catania n. 150/2021. Cfr., nello stesso senso, Trib. Messina n. 517/2023; Trib. Palermo n.
2347/2022, n. 1518/2013 e n. 1743/2023).
8.- In ordine al quantum debeatur, le indennità mensili sono corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16 anni (conteggiando, ai fini di tale limite, anche le “annualità prescritte”: cfr. Corte d'Appello di Catania, secondo cui “ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”.
Nel caso di specie, l'anzianità di servizio del ricorrente in forza di ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato risulta documentata dalle buste paga versate in atti e dall'attestato di servizio depositato dall'amministrazione costituita.
Come si evince dalle buste paga versate in atti, il ricorrente da giugno 2018 alla data di deposito del ricorso ha lavorato per i 33 mesi indicati in ricorso con la conseguenza che lo stesso ha diritto a vedersi riconoscere come dovuto il complessivo importo di € 2.112,00 (64x33) di cui € 256,00 (64x4) da parte dell' e € 1.856,00 (64x29) da parte TE dell' . Controparte_1 9.- Sulla base delle considerazioni che precedono, al ricorrente va riconosciuta l'indennità mensile di
€ 64,00 per ogni anno di servizio maturato a decorrere dal giugno 2018 pari a complessivi € 2.112,00, di cui € 256,00 (64x4) da parte dell' e € TE
1.856,00 (64x29) da parte dell' Controparte_1
oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione
[...]
monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
10.- Il ricorrente ha inoltre diritto alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale
(nell'ambito di un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva) mediante l'accreditamento dei contributi dovuti su tale maggior imponibile - a prescindere dallo spontaneo versamento da parte del datore di lavoro o dalla loro effettiva riscossione, anche coattiva (che è questione diversa e attiene invece alla soddisfazione del diritto di credito dell' ) ed al versamento CP_2
dei contributi che non risultano prescritti..
11.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese vengono poste a carico degli assessorati resistenti e si liquidano in dispositivo ex dm 10 marzo 2014, n. 55 in favore della ricorrente e dell' ai sensi del D.M. n. 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto della natura CP_2
(rispettivamente causa di lavoro e di previdenza) e del valore della controversia (determinata in base alla somma liquidata, non avendo autonomia la domanda di accertamento formulata in ricorso come mero presupposto della domanda di condanna) ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso e della limitata attività processuale svolta.
Va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv.
Fabio Sfravara, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità professionale pari ad € 64,00 mensili a decorrere da giugno 2018, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e, per l'effetto, condanna l' a corrispondergli le suindicate TE differenze retributive pari ad € 256,00 e l' Controparte_1
a corrispondergli le differenze retributive pari ad €
[...]
1.856,00, per le mensilità effettivamente lavorate a decorrere da giugno 2018 fino alla data di deposito del ricorso e al pagamento delle relative differenze contributive;
- condanna, altresì in solido dette Amministrazioni convenute a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in € 1.313,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. Fabio Sfravara;
- condanna altresì in solido dette Amministrazioni convenute alla rifusione in favore dell' CP_2 delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.310,00, oltre accessori di legge e spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga