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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/06/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 2281/2024 pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELA VIOLINI, elettivamente domiciliato Parte_1 nello studio del suo difensore in Città di Castello, Fraz. Trestina, Viale Parini n.8/b, RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELA BOTTEGHI, ed elettivamente CP_1 domiciliata nello studio del suo difensore in RT, Via Roma n. 50, RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.5.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 CP_1 il 27.09.1987, hanno contratto matrimonio l'8.9.2012 a RT (atto di matrimonio trascritto al nr. 45, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2012). Dal matrimonio sono nati i figli e il 3.6.2014. La coppia si è separata alle condizioni di Per_1 Per_2 cui al decreto emesso dal Tribunale di Perugia il 13.3.2018 che ha omologato la separazione personale tra i coniugi prevedendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre, previsione di contributo di mantenimento a carico del padre di complessivi € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riguardo alle questioni accessorie ha esposto: che dopo la separazione, di comune accordo, le parti hanno deciso di modificare i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore prevedendo il collocamento pressoché paritario, e in particolare che i figli avrebbero trascorso con il padre dal giovedì al lunedì mattina (quando avrebbero trascorso con lo stesso anche il fine settimana) e dal mercoledì al venerdì (quando avrebbero trascorso il fine settimana con la madre); di aver sempre provveduto, nonostante l'intervenuta modifica, al regolare versamento del contributo di mantenimento come pattuito in sede di separazione;
di essere venuto a conoscenza, in maniera del tutto informale, e non direttamente dalla coniuge, che quest'ultima si sarebbe licenziata dal centro estetico “Esteticamente” di RT, per trasferirsi a Bologna, ove vivrebbe con l'attuale compagno, per svolgere il medesimo lavoro di estetista. Sotto il profilo economico, ha aggiunto di essere socio e amministratore della da cui percepisce un compenso Controparte_2 annuo di circa € 10.000,00, nonché socio al 98% della da cui non percepisce alcun Parte_2 compenso;
di vivere in immobile in locazione, con un canone di € 500,00 mensili, ed essere gravato da un finanziamento con rate mensili di € 350,00 per l'estinzione di un mutuo contratto dalla moglie per l'avviamento della propria attività di estetista, rispetto a cui aveva prestato garanzia fideiussoria insieme al suocero. Ha chiesto che sia confermato l'affidamento condiviso, con collocamento alternato tra i genitori, nei termini di cui all'accordo modificativo delle condizioni di separazione, con revoca del contributo paterno di mantenimento, e in subordine, in caso di trasferimento della madre, collocamento presso il padre, con contributo materno di mantenimento pari a € 400,00 complessivi (€ 200,00 per ciascun figlio); ferma restando la ripartizione al 50% delle spese straordinarie in ciascun caso, regolamentazione dei tempi di permanenza durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, nonchè ripartizione al 50% dell'assegno unico.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che ha aderito alla pronuncia CP_1 di divorzio, contestando la ricostruzione offerta dal ricorrente. Ha lamentato di essersi sempre alternata, dopo la nascita dei gemelli, tra lavoro in proprio e gestione dei bambini, senza ricevere l'aiuto del marito spesso assente;
di essersi trasferita, dopo la separazione, a RT presso la casa dei propri genitori nel tentativo di trovare un equilibrio economico, anche in virtù dell'aiuto della propria famiglia d'origine; di aver vissuto in una condizione di precarietà lavorativa, fino al reperimento nel 2024 di un'attività lavorativa a Bologna, che le permette di lavorare a settimane alterne in part-time verticale, ossia una settimana nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, e l'altra settimana nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, con una retribuzione di circa euro 920,00 mensili. La ricorrente ha confermato la pattuizione dell'accordo verbale intervenuto tra le parti per la gestione dei figli alla luce degli impegni lavorativi di entrambi e dei turni della stessa. Ha aggiunto che i figli frequentano Bologna in maniera abituale, a settimane alterne, e che in caso di trasferimento degli stessi sarebbe aiutata dalla sorella nella gestione dei figli. Sotto il profilo economico ha contestato la ricostruzione avversaria relativo al finanziamento, riferendo che la propria posizione debitoria con la banca IFIS sarebbe regolamentata da una scrittura transattiva in forza della quale la stessa verserebbe alla banca rate mensili di euro 190,00; di vivere in immobile in locazione con un canone mensile di
€ 300,00.
Ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso, collocamento presso la madre in Bologna, con diritto di visita del padre dal venerdì sera alla domenica sera, festività alternate;
o in subordine, collocamento presso la madre in RT, con diritto di visita del padre il mercoledì e il giovedì di una settimana, e giovedì e venerdì dell'altra settimana, con fine settimana alternati;
previsione di contributo di mantenimento di complessivi € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
percezione integrale dell'assegno unico, e assegno divorzile pari a € 150,00 mensili. Si è proceduto nell'udienza di comparizione avanti al giudice delegato all'audizione delle parti: il ricorrente ha dichiarato, tra l'altro, di convivere con la nuova compagna, di non essere d'accordo con il trasferimento a Bologna dei figli, i quali sono preoccupati e non vogliono distaccarsi dal papà, che in caso di collocamento presso di lui sarebbe aiutato dai genitori e dalla compagna con cui i bambini hanno un buon rapporto, di percepire un reddito medio mensile di circa € 2.000,00; mentre la resistente ha dichiarato tra le altre cose, che i bambini sarebbero contenti del trasferimento a Bologna, ove vive il suo compagno e la sorella;
di volersi trasferire per ragioni lavorative avendo migliori possibilità; di essersi trasferita dai genitori essendo scaduto il contratto di locazione;
di percepire la somma di 1.100,00 euro al mese. All'esito, il giudice autorizzava in via provvisoria, salvo diverso accordo, l'iscrizione scolastica dei minori nel Comune di residenza degli stessi. Stante la mancata articolazione di richieste di prove orali la causa, istruita in via documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione nel merito.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898. La separazione è risalente al 2018 e non vi è stata ripresa della convivenza e non è intervenuta alcuna riconciliazione, come si desume dalle dichiarazioni rese in giudizio e dalla loro condotta processuale.
3. I figli minori e , che hanno compiuto 11 da pochi giorni, possono essere affidati Per_1 Per_2 in modo condiviso ad entrambi i genitori. Nessuna delle parti, sul punto, ha chiesto l'affidamento esclusivo – vertendo il conflitto piuttosto sul luogo di residenza dei minori e sul collocamento residenziale – e non essendo emersi elementi sintomatici di idoneità di entrambi ad assolvere i compiti e doveri di cura connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale. Non sono stati allegati peraltro né sul punto articolate richieste istruttorie relative ad eventuali condotte pregiudizievoli per i minori tenute dalla madre e/o dal padre che giustifichino una deroga all'ordinario regime normativo dell'affidamento condiviso. La questione in ordine al collocamento dei minori richiede il contestuale esame della questione, posta essenzialmente come “ prioritaria” del giudizio dalla ricorrente, del trasferimento dei bambini a Bologna, dove vive il suo nuovo compagno, una sorella della ricorrente e dove, inoltre, la stessa svolge già da circa un anno attività lavorativa con part – time verticale e rispetto al quale sono stati modulati i tempi di permanenza dei minori con i due genitori. A tale richiesta si è opposto il ricorrente, in ragione dell'allontanamento dei bambini dal luogo dove gli stessi sono cresciuti, vanno a scuola e hanno la loro rete parentale con i nonni paterni ( ed anche con i nonni materni, residente ad RT).
Si ricorda sul punto che l'art. 337 ter c.p.c. dopo aver previsto che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori precisa che “Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”. In tale quadro appare quindi che, inserita la scelta sulla residenza del minore nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale che i genitori devono effettuare di comune accordo anche in caso di procedimento separativo (ove entrambi abbiano l'esercizio della responsabilità come nel caso in esame, salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali;
cd. affido super-esclusivo o rafforzato, ex art. 337 quater, comma III, c.c.), il contrasto su tale scelta deve essere rimesso al giudice che adotta ogni opportuno provvedimento avuto riguardo all'esclusivo interesse del minore. Allo stato non si ritiene che l'istanza della ricorrente possa essere accolta. La residenza abituale del minore, intesa come luogo che costituisce la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce anche per espresso richiamo normativo, uno degli «affari essenziali» per la vita del minore. Per la soluzione del contrasto insorto tra i genitori deve tenersi conto di una serie di criteri tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere inclusi i seguenti: la motivazione del trasferimento, i riflessi della scelta sui tempi e le modalità di frequentazione tra il padre e il minore, l'effettiva possibilità di mantenere rapporti significativi con il genitore non collocatario, l'eventuale interferenza della scelta con la possibilità per il minore di continuare a frequentare le figure di riferimento delle rispettive famiglie dei genitori, l'impatto del trasferimento sulla stabilità emotiva e psicologica del minore. Nel caso in esame, pur prendendo in considerazione il diritto della ricorrente a mantenere l'attività lavorativa reperita a Bologna e la sua aspirazione a vivere stabilmente con il suo nuovo compagno, manca l'evidenza dei “ maggiori” vantaggi per i due minori, per un trasferimento in un luogo distante da quello dove sono nati e cresciuti, dove frequentano la scuola e hanno stabili e rapporti di frequentazione pressochè “ paritari” in via alternata con il padre, con i nonni paterni e con i nonni materni ( con i quali, tra l'altro, vivono unitamente alla madre nei giorni nei quali la stessa è presente ad RT). Se pur può ritenersi, in ragione della frequentazione abituale dei minori anche della città di Bologna, dove vive il nuovo compagno della madre e una loro zia, che il trasferimento non sia di per sé incidente sulla loro stabilità emotiva e psichica, il cambio di residenza renderebbe certamente più difficili gli incontri tra i minori e il padre, in ragione del suo impegno lavorativo oltre a determinare, in coincidenza tra l'altro con l'inizio del ciclo di scuola media, un brusco cambiamento delle loro abitudini di vita e di “ habitat” per esigenze che riguardano, essenzialmente, il personale progetto di vita della madre e che, per quanto dichiarato, trae origine dalla relazione sentimentale stabile con il nuovo compagno e dal reperimento di un'attività lavorativa ritenuta più appagante. Non costituisce elemento dirimente ai fini dell'autorizzazione la circostanza che la signora CP_1 svolga attività lavorativa attuale a Bologna trattandosi di circostanza sopravvenuta per sua autonoma scelta ed apparendo la ricorrente in grado di svolgere attività lavorativa anche qualificata, sia in ragione degli studi fatti, sia di pregresse esperienze professionali, sia in ragione della giovane età. Non è peraltro preclusa alla ricorrente la possibilità di potersi trasferire a Bologna posto che, in tal caso, potrebbe essere utilmente praticato il collocamento dei minori presso il padre, disponendo lo stesso di adeguata abitazione e di un nucleo familiare in grado di supportarlo e dove abita il padre ( oltre alla rete parentale rappresentata sia dai nonni materni che paterni e dalle relazioni sociali e scolastiche dei bambini). Si ritiene pertanto di dover confermare – salvo che la madre non decisa di trasferirsi in via definitiva a Bologna – il collocamento residenziale presso la madre nel Comune di RT che, peraltro, garantisce la continuità di ambiente scolastico, sociale e familiare dei due minori. Si osserva sul punto che non si è ritenuto opportuno procedere all'audizione dei bambini in quanto di età inferiore agli anni 12 e senza che siano stati forniti specifici elementi dai quali desumere la loro piena capacità di discernimento. Con riguardo poi ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, il ricorrente ha chiesto la conferma dell'attuale assetto che prevede il diritto di visita del padre a settimane alterne, dal giovedì fino al lunedì mattina, e dal mercoledì fino al venerdì, essendo tale modifica di fatto già attuata dalle parti in accordo tra loro;
o in subordine, nell'ipotesi di trasferimento della madre a Bologna, il collocamento presso di sé. La resistente, a sua volta, non ha contestato la circostanza dell'intervenuto accordo tra le parti modificativo dei tempi di permanenza dei minori, riferendo peraltro che sarebbe avvenuto anche in virtù dei rispettivi impegni lavorativi, ma ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento dei minori a Bologna con diritto di visita del padre dal venerdì sera alla domenica sera, o in subordine, fermo restando il collocamento presso di sé in RT, la previsione del diritto di visita del padre il mercoledì e il giovedì di una settimana, e giovedì e venerdì dell'altra settimana, con fine settimana alternati. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: c. Svizzera, Per_3 6.7.2010; CEDU: NE e AN c. Italia, 12.7.2011). Applicando tali criteri al caso di specie, si ritiene giustificato confermare l'attuale assetto in ordine ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, prevedendo che il padre possa tenere con sé i figli, a settimane alterne, dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina in una settimana, e dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina nell'altra, trattandosi di modalità già sperimentata dalle parti che ben si conforma anche alle esigenze lavorative della resistente, consentendole di lavorare proprio nei giorni di permanenza dei minori dal padre. Appare invece non giustificata la richiesta della ricorrente di ridurre, rispetto all'assetto praticato di fatto, i tempi di visita e frequentazione del padre con i figli, dovendosi, invece, privilegiare una soluzione che garantisce il mantenimento dei rapporti tra i minori e il padre ancorata a ormai consolidati tempi di visita e frequentazione del tutto congrui con le esigenze dei bambini e coerenti anche con le esigenze lavorative della madre. Per quanto riguarda i periodi festivi si dispone come segue. Salvo diverso accordo, i minori trascorreranno, ad anni alterni con ciascun genitore, nel periodo delle festività natalizie, almeno 5 giorni continuativi comprensivi del giorno di Natale e S. Stefano ovvero del primo dell'anno e del giorno della Befana;
nel periodo pasquale, secondo la regola dell'alternanza, due giorni continuativi comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, salvo diverso accordo, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dai minori con il padre o con la madre secondo la regola dell'alternanza. Ciascun genitore dovrà in ogni caso comunicare all'altro il luogo dove i minori si troveranno in vacanza e garantire comunicazioni anche giornaliere con l'altro genitore.
3. La dottrina ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, si osserva che la ripartizione dei tempi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori, seppur ampliata rispetto alle condizioni di separazione, non determina, tuttavia, un collocamento del tutto paritario, posto che, comunque, i minori trascorrono sostanzialmente più giorni con la madre. Pertanto, tenendo conto della situazione economica delle parti -il padre ha dichiarato di guadagnare uno stipendio mensile di € 2.000,00, ed essere gravato da un canone di locazione di € 500,00 (condiviso presumibilmente con la compagna con cui vive) oltre che da un finanziamento per € 350,00, mentre la madre ha riferito di percepire € 1.100,00 al mese e di essere gravata da rate mensili di € 190,00 in forza di transazione con banca IFIS -, si ritiene congruo disporre a carico del padre un contributo di mantenimento per i figli di euro 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi in favore della madre convivente entro il 10 di ogni mese. Le spese straordinarie, per la cui regolamentazione in concreto si richiama “per relationem” il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016, dovranno essere suddivise tra le parti in misura pari al 50%. Infine, ritiene il Collegio che, in mancanza di accordi diversi tra le parti, l'assegno unico universale debba ritenersi attribuito in pari misura ad entrambi i coniugi, secondo il criterio di ripartizione legale disposto dagli artt. 2 comma 2 e 6 comma 4 del d.lgs. 230/2021.
4. La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile. Con riguardo alla questione della spettanza, o meno, dell'assegno divorzile, in favore dell'una o dell'altra parte, la relativa soluzione non può prescindere dall'esame dell'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che con la sentenza nr. 18287 dell'11.7.2018 ha segnato una rivisitazione, rispetto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali precedenti, della funzione dell'assegno e dei criteri attributivi e determinativi in sede giudiziale. L'intervento dell'organo nomofilattico è seguito alla nota pronuncia nr. 11504 del 10 maggio 2017 della I Sezione Civile della Corte di Cassazione che, dopo aver ribadito la necessità di articolare in due distinti momenti il giudizio relativo dapprima all' “an” e poi al “quantum” dell'assegno ha mutato radicalmente orientamento in relazione al parametro cui va rapportata la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi, identificato non più nel “tenore di vita”, ma nell'indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge richiedente l'assegno. La rilevanza della “novità” indotta dalla pronuncia, esaminata in sintesi, è stata tale da determinare l'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che, con la pronuncia 18287/2018, ha proceduto ad una complessiva rilettura della disposizione di cui all'art. 5 co. 6° legge divorzio ispirata ad una sostanziale esigenza di “mediazione” tra il nuovo orientamento inaugurato dalla pronuncia del 2017 e quello precedente, ancorato alla funzione eminentemente assistenziale dell'assegno divorzile. Le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso il dibattito giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema, enunciano un criterio “integrato” da applicarsi in sede giudiziale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di divorzio, fondato sul riconoscimento allo stesso di una funzione composita, assistenziale ma anche perequativa e compensativa che può essere perseguita solo attraverso “… il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno …” e l'adozione di un approccio nel quale deve procedersi ad una valutazione integrata degli “… indicatori contenuti …” nella prima parte dell'art. 5 co. 6° legge divorzio. La Corte partendo dall'assunto che “entrambi i parametri, il tenore di vita matrimoniale (specie se potenziale) e l'autonomia od indipendenza economica (anche nella nuova versione dell'autosufficienza economica, introdotta dalla sentenza n. 11504 del 2017) sono esposti al rischio dell'astrattezza e del difetto di collegamento con l'effettività della relazione matrimoniale”, enuclea il seguente principio di diritto, in base al quale “ai sensi dell'art. 5 c. 6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Discostandosi dall'orientamento introdotto con la pronuncia n. 11504 del 2017 – secondo il quale, comportando lo scioglimento del vincolo coniugale una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, all'assegno divorzile viene riconosciuta natura giuridica strettamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica del tutto svincolata dalla precedente relazione matrimoniale – le Sezioni Unite sottolineano invece che “i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità ….” orientano “… non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma, ciò che è più rilevante ai fini degli effetti conseguenti al suo scioglimento così come definiti nell'art. 5 c. 6 I n. 898 del 1970 ….” determinano anche “... il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ…”. La Corte attribuisce specifico rilievo normativo al “forte condizionamento che il modello di relazione matrimoniale prescelto dai coniugi può determinare sulla loro condizione economico-patrimoniale successiva allo scioglimento” e arriva ad affermare che proprio per questa ragione, in sede di accertamento del diritto alla corresponsione di un assegno divorzile, il legislatore “ha imposto al giudice di "tenere conto" di una serie d'indicatori [i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5, comma 6] che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita”. La valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi o dell'incapacità a procurarseli per ragioni oggettive – che, laddove sia accentuata la sola funzione assistenziale dell'assegno, rimane presupposto imprescindibile per godere dell'assegno divorzile – deve essere collegata “causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. In questo modo viene dato rilievo alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, comunque non
“finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. In sintesi, secondo il “nuovo” orientamento delle Sezioni Unite la situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, però, non deve essere svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, co. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. La funzione dell'assegno divorzile – nelle sue composite accezioni, assistenziale e compensativo- perequativa – si sostanzia, quindi, non nel mero raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, nel conseguimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. L'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte sembrerebbe dunque imporre in sede giudiziale il previo accertamento dell'esistenza di una situazione di “squilibrio” patrimoniale tra le parti, l'individuazione delle cause di tale squilibrio nel progetto di vita matrimoniale deciso e condiviso tra le parti e, quindi, la valutazione dell'adeguatezza o mezzo dei mezzi di cui dispone il coniuge economicamente più debole rispetto al contributo dato alla realizzazione del progetto di vita familiare, alla durata del vincolo, all'eventuale sacrificio di proprie aspirazioni lavorative, all'età del richiedente. Applicando gli esposti principi al caso di specie, la domanda di parte resistente deve essere rigettata, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, disponendo la sig.ra i adeguati mezzi per provvedere ai propri bisogni, svolgendo la stessa attività lavorativa e CP_1 percependo una retribuzione mensile di € 1.100,00, come dalla stessa dichiarato. Nemmeno può dirsi sussistente una funzione compensativa-perequativa dell'assegno divorzile, considerando che è rimasta del tutto sprovvista di prova la mera dichiarazione di parte resistente sugli asseriti sacrifici professionali offerti, in misura prevalente rispetto al marito, al nucleo familiare in costanza di matrimonio.
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della lite, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RT l'8.9.2012 tra
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 CP_1 27.09.1987, (atto di matrimonio trascritto al nr. 45, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2012);
2. AFFIDA i figli minori e in modo condiviso a entrambi i genitori con Per_1 Persona_4 attribuzione congiunta della responsabilità genitoriale nelle questioni di maggior rilevanza della vita dei minori, con collocamento residenziale presso la madre nel Comune di RT;
3.Non autorizza il trasferimento residentiale dei minori nel Comune di Bologna
4. DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli, a settimane alterne, dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina in una settimana, e dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina nella settimana successiva. Salvo diverso accordo, i minori trascorreranno, ad anni alterni con ciascun genitore, nel periodo delle festività natalizie, almeno 5 giorni continuativi comprensivi del giorno di Natale e S. Stefano ovvero del primo dell'anno e del giorno della Befana;
nel periodo pasquale, secondo la regola dell'alternanza, due giorni continuativi comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, salvo diverso accordo, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dai minori con il padre o con la madre secondo la regola dell'alternanza. Ciascun genitore dovrà in ogni caso comunicare all'altro il luogo dove i minori si troveranno in vacanza e garantire comunicazioni anche giornaliere con l'altro genitore.
4. PONE a carico di a titolo di contributo di mantenimento per i figli, l'assegno di Parte_1 complessivi euro 300,00 mensili (€ 150,00 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem”;
5. RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
6. DISPONE che la Cancelleria provveda alla trasmissione in copia autentica del dispositivo della sentenza limitatamente al punto 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RT perché provveda alle trascrizioni ed annotazioni di competenza
Dichiara integralmente compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia 4.6.2025
Il Presidente est.
dott. Loredana Giglio
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 2281/2024 pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELA VIOLINI, elettivamente domiciliato Parte_1 nello studio del suo difensore in Città di Castello, Fraz. Trestina, Viale Parini n.8/b, RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELA BOTTEGHI, ed elettivamente CP_1 domiciliata nello studio del suo difensore in RT, Via Roma n. 50, RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.5.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 CP_1 il 27.09.1987, hanno contratto matrimonio l'8.9.2012 a RT (atto di matrimonio trascritto al nr. 45, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2012). Dal matrimonio sono nati i figli e il 3.6.2014. La coppia si è separata alle condizioni di Per_1 Per_2 cui al decreto emesso dal Tribunale di Perugia il 13.3.2018 che ha omologato la separazione personale tra i coniugi prevedendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre, previsione di contributo di mantenimento a carico del padre di complessivi € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riguardo alle questioni accessorie ha esposto: che dopo la separazione, di comune accordo, le parti hanno deciso di modificare i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore prevedendo il collocamento pressoché paritario, e in particolare che i figli avrebbero trascorso con il padre dal giovedì al lunedì mattina (quando avrebbero trascorso con lo stesso anche il fine settimana) e dal mercoledì al venerdì (quando avrebbero trascorso il fine settimana con la madre); di aver sempre provveduto, nonostante l'intervenuta modifica, al regolare versamento del contributo di mantenimento come pattuito in sede di separazione;
di essere venuto a conoscenza, in maniera del tutto informale, e non direttamente dalla coniuge, che quest'ultima si sarebbe licenziata dal centro estetico “Esteticamente” di RT, per trasferirsi a Bologna, ove vivrebbe con l'attuale compagno, per svolgere il medesimo lavoro di estetista. Sotto il profilo economico, ha aggiunto di essere socio e amministratore della da cui percepisce un compenso Controparte_2 annuo di circa € 10.000,00, nonché socio al 98% della da cui non percepisce alcun Parte_2 compenso;
di vivere in immobile in locazione, con un canone di € 500,00 mensili, ed essere gravato da un finanziamento con rate mensili di € 350,00 per l'estinzione di un mutuo contratto dalla moglie per l'avviamento della propria attività di estetista, rispetto a cui aveva prestato garanzia fideiussoria insieme al suocero. Ha chiesto che sia confermato l'affidamento condiviso, con collocamento alternato tra i genitori, nei termini di cui all'accordo modificativo delle condizioni di separazione, con revoca del contributo paterno di mantenimento, e in subordine, in caso di trasferimento della madre, collocamento presso il padre, con contributo materno di mantenimento pari a € 400,00 complessivi (€ 200,00 per ciascun figlio); ferma restando la ripartizione al 50% delle spese straordinarie in ciascun caso, regolamentazione dei tempi di permanenza durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, nonchè ripartizione al 50% dell'assegno unico.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che ha aderito alla pronuncia CP_1 di divorzio, contestando la ricostruzione offerta dal ricorrente. Ha lamentato di essersi sempre alternata, dopo la nascita dei gemelli, tra lavoro in proprio e gestione dei bambini, senza ricevere l'aiuto del marito spesso assente;
di essersi trasferita, dopo la separazione, a RT presso la casa dei propri genitori nel tentativo di trovare un equilibrio economico, anche in virtù dell'aiuto della propria famiglia d'origine; di aver vissuto in una condizione di precarietà lavorativa, fino al reperimento nel 2024 di un'attività lavorativa a Bologna, che le permette di lavorare a settimane alterne in part-time verticale, ossia una settimana nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, e l'altra settimana nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, con una retribuzione di circa euro 920,00 mensili. La ricorrente ha confermato la pattuizione dell'accordo verbale intervenuto tra le parti per la gestione dei figli alla luce degli impegni lavorativi di entrambi e dei turni della stessa. Ha aggiunto che i figli frequentano Bologna in maniera abituale, a settimane alterne, e che in caso di trasferimento degli stessi sarebbe aiutata dalla sorella nella gestione dei figli. Sotto il profilo economico ha contestato la ricostruzione avversaria relativo al finanziamento, riferendo che la propria posizione debitoria con la banca IFIS sarebbe regolamentata da una scrittura transattiva in forza della quale la stessa verserebbe alla banca rate mensili di euro 190,00; di vivere in immobile in locazione con un canone mensile di
€ 300,00.
Ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso, collocamento presso la madre in Bologna, con diritto di visita del padre dal venerdì sera alla domenica sera, festività alternate;
o in subordine, collocamento presso la madre in RT, con diritto di visita del padre il mercoledì e il giovedì di una settimana, e giovedì e venerdì dell'altra settimana, con fine settimana alternati;
previsione di contributo di mantenimento di complessivi € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
percezione integrale dell'assegno unico, e assegno divorzile pari a € 150,00 mensili. Si è proceduto nell'udienza di comparizione avanti al giudice delegato all'audizione delle parti: il ricorrente ha dichiarato, tra l'altro, di convivere con la nuova compagna, di non essere d'accordo con il trasferimento a Bologna dei figli, i quali sono preoccupati e non vogliono distaccarsi dal papà, che in caso di collocamento presso di lui sarebbe aiutato dai genitori e dalla compagna con cui i bambini hanno un buon rapporto, di percepire un reddito medio mensile di circa € 2.000,00; mentre la resistente ha dichiarato tra le altre cose, che i bambini sarebbero contenti del trasferimento a Bologna, ove vive il suo compagno e la sorella;
di volersi trasferire per ragioni lavorative avendo migliori possibilità; di essersi trasferita dai genitori essendo scaduto il contratto di locazione;
di percepire la somma di 1.100,00 euro al mese. All'esito, il giudice autorizzava in via provvisoria, salvo diverso accordo, l'iscrizione scolastica dei minori nel Comune di residenza degli stessi. Stante la mancata articolazione di richieste di prove orali la causa, istruita in via documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione nel merito.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898. La separazione è risalente al 2018 e non vi è stata ripresa della convivenza e non è intervenuta alcuna riconciliazione, come si desume dalle dichiarazioni rese in giudizio e dalla loro condotta processuale.
3. I figli minori e , che hanno compiuto 11 da pochi giorni, possono essere affidati Per_1 Per_2 in modo condiviso ad entrambi i genitori. Nessuna delle parti, sul punto, ha chiesto l'affidamento esclusivo – vertendo il conflitto piuttosto sul luogo di residenza dei minori e sul collocamento residenziale – e non essendo emersi elementi sintomatici di idoneità di entrambi ad assolvere i compiti e doveri di cura connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale. Non sono stati allegati peraltro né sul punto articolate richieste istruttorie relative ad eventuali condotte pregiudizievoli per i minori tenute dalla madre e/o dal padre che giustifichino una deroga all'ordinario regime normativo dell'affidamento condiviso. La questione in ordine al collocamento dei minori richiede il contestuale esame della questione, posta essenzialmente come “ prioritaria” del giudizio dalla ricorrente, del trasferimento dei bambini a Bologna, dove vive il suo nuovo compagno, una sorella della ricorrente e dove, inoltre, la stessa svolge già da circa un anno attività lavorativa con part – time verticale e rispetto al quale sono stati modulati i tempi di permanenza dei minori con i due genitori. A tale richiesta si è opposto il ricorrente, in ragione dell'allontanamento dei bambini dal luogo dove gli stessi sono cresciuti, vanno a scuola e hanno la loro rete parentale con i nonni paterni ( ed anche con i nonni materni, residente ad RT).
Si ricorda sul punto che l'art. 337 ter c.p.c. dopo aver previsto che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori precisa che “Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”. In tale quadro appare quindi che, inserita la scelta sulla residenza del minore nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale che i genitori devono effettuare di comune accordo anche in caso di procedimento separativo (ove entrambi abbiano l'esercizio della responsabilità come nel caso in esame, salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali;
cd. affido super-esclusivo o rafforzato, ex art. 337 quater, comma III, c.c.), il contrasto su tale scelta deve essere rimesso al giudice che adotta ogni opportuno provvedimento avuto riguardo all'esclusivo interesse del minore. Allo stato non si ritiene che l'istanza della ricorrente possa essere accolta. La residenza abituale del minore, intesa come luogo che costituisce la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce anche per espresso richiamo normativo, uno degli «affari essenziali» per la vita del minore. Per la soluzione del contrasto insorto tra i genitori deve tenersi conto di una serie di criteri tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere inclusi i seguenti: la motivazione del trasferimento, i riflessi della scelta sui tempi e le modalità di frequentazione tra il padre e il minore, l'effettiva possibilità di mantenere rapporti significativi con il genitore non collocatario, l'eventuale interferenza della scelta con la possibilità per il minore di continuare a frequentare le figure di riferimento delle rispettive famiglie dei genitori, l'impatto del trasferimento sulla stabilità emotiva e psicologica del minore. Nel caso in esame, pur prendendo in considerazione il diritto della ricorrente a mantenere l'attività lavorativa reperita a Bologna e la sua aspirazione a vivere stabilmente con il suo nuovo compagno, manca l'evidenza dei “ maggiori” vantaggi per i due minori, per un trasferimento in un luogo distante da quello dove sono nati e cresciuti, dove frequentano la scuola e hanno stabili e rapporti di frequentazione pressochè “ paritari” in via alternata con il padre, con i nonni paterni e con i nonni materni ( con i quali, tra l'altro, vivono unitamente alla madre nei giorni nei quali la stessa è presente ad RT). Se pur può ritenersi, in ragione della frequentazione abituale dei minori anche della città di Bologna, dove vive il nuovo compagno della madre e una loro zia, che il trasferimento non sia di per sé incidente sulla loro stabilità emotiva e psichica, il cambio di residenza renderebbe certamente più difficili gli incontri tra i minori e il padre, in ragione del suo impegno lavorativo oltre a determinare, in coincidenza tra l'altro con l'inizio del ciclo di scuola media, un brusco cambiamento delle loro abitudini di vita e di “ habitat” per esigenze che riguardano, essenzialmente, il personale progetto di vita della madre e che, per quanto dichiarato, trae origine dalla relazione sentimentale stabile con il nuovo compagno e dal reperimento di un'attività lavorativa ritenuta più appagante. Non costituisce elemento dirimente ai fini dell'autorizzazione la circostanza che la signora CP_1 svolga attività lavorativa attuale a Bologna trattandosi di circostanza sopravvenuta per sua autonoma scelta ed apparendo la ricorrente in grado di svolgere attività lavorativa anche qualificata, sia in ragione degli studi fatti, sia di pregresse esperienze professionali, sia in ragione della giovane età. Non è peraltro preclusa alla ricorrente la possibilità di potersi trasferire a Bologna posto che, in tal caso, potrebbe essere utilmente praticato il collocamento dei minori presso il padre, disponendo lo stesso di adeguata abitazione e di un nucleo familiare in grado di supportarlo e dove abita il padre ( oltre alla rete parentale rappresentata sia dai nonni materni che paterni e dalle relazioni sociali e scolastiche dei bambini). Si ritiene pertanto di dover confermare – salvo che la madre non decisa di trasferirsi in via definitiva a Bologna – il collocamento residenziale presso la madre nel Comune di RT che, peraltro, garantisce la continuità di ambiente scolastico, sociale e familiare dei due minori. Si osserva sul punto che non si è ritenuto opportuno procedere all'audizione dei bambini in quanto di età inferiore agli anni 12 e senza che siano stati forniti specifici elementi dai quali desumere la loro piena capacità di discernimento. Con riguardo poi ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, il ricorrente ha chiesto la conferma dell'attuale assetto che prevede il diritto di visita del padre a settimane alterne, dal giovedì fino al lunedì mattina, e dal mercoledì fino al venerdì, essendo tale modifica di fatto già attuata dalle parti in accordo tra loro;
o in subordine, nell'ipotesi di trasferimento della madre a Bologna, il collocamento presso di sé. La resistente, a sua volta, non ha contestato la circostanza dell'intervenuto accordo tra le parti modificativo dei tempi di permanenza dei minori, riferendo peraltro che sarebbe avvenuto anche in virtù dei rispettivi impegni lavorativi, ma ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento dei minori a Bologna con diritto di visita del padre dal venerdì sera alla domenica sera, o in subordine, fermo restando il collocamento presso di sé in RT, la previsione del diritto di visita del padre il mercoledì e il giovedì di una settimana, e giovedì e venerdì dell'altra settimana, con fine settimana alternati. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: c. Svizzera, Per_3 6.7.2010; CEDU: NE e AN c. Italia, 12.7.2011). Applicando tali criteri al caso di specie, si ritiene giustificato confermare l'attuale assetto in ordine ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, prevedendo che il padre possa tenere con sé i figli, a settimane alterne, dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina in una settimana, e dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina nell'altra, trattandosi di modalità già sperimentata dalle parti che ben si conforma anche alle esigenze lavorative della resistente, consentendole di lavorare proprio nei giorni di permanenza dei minori dal padre. Appare invece non giustificata la richiesta della ricorrente di ridurre, rispetto all'assetto praticato di fatto, i tempi di visita e frequentazione del padre con i figli, dovendosi, invece, privilegiare una soluzione che garantisce il mantenimento dei rapporti tra i minori e il padre ancorata a ormai consolidati tempi di visita e frequentazione del tutto congrui con le esigenze dei bambini e coerenti anche con le esigenze lavorative della madre. Per quanto riguarda i periodi festivi si dispone come segue. Salvo diverso accordo, i minori trascorreranno, ad anni alterni con ciascun genitore, nel periodo delle festività natalizie, almeno 5 giorni continuativi comprensivi del giorno di Natale e S. Stefano ovvero del primo dell'anno e del giorno della Befana;
nel periodo pasquale, secondo la regola dell'alternanza, due giorni continuativi comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, salvo diverso accordo, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dai minori con il padre o con la madre secondo la regola dell'alternanza. Ciascun genitore dovrà in ogni caso comunicare all'altro il luogo dove i minori si troveranno in vacanza e garantire comunicazioni anche giornaliere con l'altro genitore.
3. La dottrina ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, si osserva che la ripartizione dei tempi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori, seppur ampliata rispetto alle condizioni di separazione, non determina, tuttavia, un collocamento del tutto paritario, posto che, comunque, i minori trascorrono sostanzialmente più giorni con la madre. Pertanto, tenendo conto della situazione economica delle parti -il padre ha dichiarato di guadagnare uno stipendio mensile di € 2.000,00, ed essere gravato da un canone di locazione di € 500,00 (condiviso presumibilmente con la compagna con cui vive) oltre che da un finanziamento per € 350,00, mentre la madre ha riferito di percepire € 1.100,00 al mese e di essere gravata da rate mensili di € 190,00 in forza di transazione con banca IFIS -, si ritiene congruo disporre a carico del padre un contributo di mantenimento per i figli di euro 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi in favore della madre convivente entro il 10 di ogni mese. Le spese straordinarie, per la cui regolamentazione in concreto si richiama “per relationem” il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016, dovranno essere suddivise tra le parti in misura pari al 50%. Infine, ritiene il Collegio che, in mancanza di accordi diversi tra le parti, l'assegno unico universale debba ritenersi attribuito in pari misura ad entrambi i coniugi, secondo il criterio di ripartizione legale disposto dagli artt. 2 comma 2 e 6 comma 4 del d.lgs. 230/2021.
4. La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile. Con riguardo alla questione della spettanza, o meno, dell'assegno divorzile, in favore dell'una o dell'altra parte, la relativa soluzione non può prescindere dall'esame dell'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che con la sentenza nr. 18287 dell'11.7.2018 ha segnato una rivisitazione, rispetto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali precedenti, della funzione dell'assegno e dei criteri attributivi e determinativi in sede giudiziale. L'intervento dell'organo nomofilattico è seguito alla nota pronuncia nr. 11504 del 10 maggio 2017 della I Sezione Civile della Corte di Cassazione che, dopo aver ribadito la necessità di articolare in due distinti momenti il giudizio relativo dapprima all' “an” e poi al “quantum” dell'assegno ha mutato radicalmente orientamento in relazione al parametro cui va rapportata la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi, identificato non più nel “tenore di vita”, ma nell'indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge richiedente l'assegno. La rilevanza della “novità” indotta dalla pronuncia, esaminata in sintesi, è stata tale da determinare l'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che, con la pronuncia 18287/2018, ha proceduto ad una complessiva rilettura della disposizione di cui all'art. 5 co. 6° legge divorzio ispirata ad una sostanziale esigenza di “mediazione” tra il nuovo orientamento inaugurato dalla pronuncia del 2017 e quello precedente, ancorato alla funzione eminentemente assistenziale dell'assegno divorzile. Le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso il dibattito giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema, enunciano un criterio “integrato” da applicarsi in sede giudiziale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di divorzio, fondato sul riconoscimento allo stesso di una funzione composita, assistenziale ma anche perequativa e compensativa che può essere perseguita solo attraverso “… il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno …” e l'adozione di un approccio nel quale deve procedersi ad una valutazione integrata degli “… indicatori contenuti …” nella prima parte dell'art. 5 co. 6° legge divorzio. La Corte partendo dall'assunto che “entrambi i parametri, il tenore di vita matrimoniale (specie se potenziale) e l'autonomia od indipendenza economica (anche nella nuova versione dell'autosufficienza economica, introdotta dalla sentenza n. 11504 del 2017) sono esposti al rischio dell'astrattezza e del difetto di collegamento con l'effettività della relazione matrimoniale”, enuclea il seguente principio di diritto, in base al quale “ai sensi dell'art. 5 c. 6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Discostandosi dall'orientamento introdotto con la pronuncia n. 11504 del 2017 – secondo il quale, comportando lo scioglimento del vincolo coniugale una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, all'assegno divorzile viene riconosciuta natura giuridica strettamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica del tutto svincolata dalla precedente relazione matrimoniale – le Sezioni Unite sottolineano invece che “i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità ….” orientano “… non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma, ciò che è più rilevante ai fini degli effetti conseguenti al suo scioglimento così come definiti nell'art. 5 c. 6 I n. 898 del 1970 ….” determinano anche “... il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ…”. La Corte attribuisce specifico rilievo normativo al “forte condizionamento che il modello di relazione matrimoniale prescelto dai coniugi può determinare sulla loro condizione economico-patrimoniale successiva allo scioglimento” e arriva ad affermare che proprio per questa ragione, in sede di accertamento del diritto alla corresponsione di un assegno divorzile, il legislatore “ha imposto al giudice di "tenere conto" di una serie d'indicatori [i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5, comma 6] che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita”. La valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi o dell'incapacità a procurarseli per ragioni oggettive – che, laddove sia accentuata la sola funzione assistenziale dell'assegno, rimane presupposto imprescindibile per godere dell'assegno divorzile – deve essere collegata “causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. In questo modo viene dato rilievo alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, comunque non
“finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. In sintesi, secondo il “nuovo” orientamento delle Sezioni Unite la situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, però, non deve essere svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, co. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. La funzione dell'assegno divorzile – nelle sue composite accezioni, assistenziale e compensativo- perequativa – si sostanzia, quindi, non nel mero raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, nel conseguimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. L'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte sembrerebbe dunque imporre in sede giudiziale il previo accertamento dell'esistenza di una situazione di “squilibrio” patrimoniale tra le parti, l'individuazione delle cause di tale squilibrio nel progetto di vita matrimoniale deciso e condiviso tra le parti e, quindi, la valutazione dell'adeguatezza o mezzo dei mezzi di cui dispone il coniuge economicamente più debole rispetto al contributo dato alla realizzazione del progetto di vita familiare, alla durata del vincolo, all'eventuale sacrificio di proprie aspirazioni lavorative, all'età del richiedente. Applicando gli esposti principi al caso di specie, la domanda di parte resistente deve essere rigettata, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, disponendo la sig.ra i adeguati mezzi per provvedere ai propri bisogni, svolgendo la stessa attività lavorativa e CP_1 percependo una retribuzione mensile di € 1.100,00, come dalla stessa dichiarato. Nemmeno può dirsi sussistente una funzione compensativa-perequativa dell'assegno divorzile, considerando che è rimasta del tutto sprovvista di prova la mera dichiarazione di parte resistente sugli asseriti sacrifici professionali offerti, in misura prevalente rispetto al marito, al nucleo familiare in costanza di matrimonio.
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della lite, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RT l'8.9.2012 tra
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 CP_1 27.09.1987, (atto di matrimonio trascritto al nr. 45, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2012);
2. AFFIDA i figli minori e in modo condiviso a entrambi i genitori con Per_1 Persona_4 attribuzione congiunta della responsabilità genitoriale nelle questioni di maggior rilevanza della vita dei minori, con collocamento residenziale presso la madre nel Comune di RT;
3.Non autorizza il trasferimento residentiale dei minori nel Comune di Bologna
4. DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli, a settimane alterne, dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina in una settimana, e dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina nella settimana successiva. Salvo diverso accordo, i minori trascorreranno, ad anni alterni con ciascun genitore, nel periodo delle festività natalizie, almeno 5 giorni continuativi comprensivi del giorno di Natale e S. Stefano ovvero del primo dell'anno e del giorno della Befana;
nel periodo pasquale, secondo la regola dell'alternanza, due giorni continuativi comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, salvo diverso accordo, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dai minori con il padre o con la madre secondo la regola dell'alternanza. Ciascun genitore dovrà in ogni caso comunicare all'altro il luogo dove i minori si troveranno in vacanza e garantire comunicazioni anche giornaliere con l'altro genitore.
4. PONE a carico di a titolo di contributo di mantenimento per i figli, l'assegno di Parte_1 complessivi euro 300,00 mensili (€ 150,00 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem”;
5. RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
6. DISPONE che la Cancelleria provveda alla trasmissione in copia autentica del dispositivo della sentenza limitatamente al punto 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RT perché provveda alle trascrizioni ed annotazioni di competenza
Dichiara integralmente compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia 4.6.2025
Il Presidente est.
dott. Loredana Giglio