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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/07/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 2042/2024 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ) rappresentato/a e difeso/a dall' Parte_1 CodiceFiscale_1 avv. DI MARE ANNAMARIA – ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato/a e Controparte_1 P.IVA_1 difeso/a dall' avv. ATTINA' LAURA – CONVENUTA
E
(C.F. ) in persona del Ministro legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro - CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
I FATTI
Con atto di citazione notificato il 28.10.2024, ha opposto l' Parte_1 intimazione di pagamento n. 03420249010206987000, a lui notificata da
[...]
(di seguito: ) in data 9.10.2024, relativa alla cartella n. Controparte_1
034 2004 0008 5997 78000 (dell' importo di € 4.683,59) e alla cartella n. 034 2008 0011
8275 17000 (dell' importo di € 411,91).
Premesso che la cartella n. 034 2004 0008 5997 78000 attiene ad un credito del afferente ad un risarcimento per danno erariale, il Controparte_2
ha lamentato la mancata notifica dell' atto accertativo del credito, la mancata Pt_1 notifica della cartella di pagamento e la prescrizione del credito. Ha quindi concluso chiedendo la declaratoria di nullità sia dell' intimazione di pagamento che della cartella, nonché la declaratoria di prescrizione del credito.
Hanno resistito alla domanda sia che il . CP_3 Controparte_2
1 La causa, essendo istruita documentalmente, è stata riservata per la decisione sulle note ex art. 127 ter CPC prodotte dalla difesa delle parti in sostituzione della udienza del
7.7.2025.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Premesso che il credito di cui alla cartella n. 034 2004 0008 5997 78000 si prescrive in 10 anni in quanto accertato da sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio n. 1830/2002, notificata al il 13.8.2002, risultano essere stati Pt_1 posti in essere nel tempo i seguenti atti interruttivi:
- Notifica della citata cartella n. 034 2004 0008 5997 78000 eseguita in data
24.5.2004;
- Missiva di messa in mora da parte del a mezzo Controparte_2 raccomandata AR ricevuta il 21.9.2011;
- Atto di messa in mora da parte del notificato a mezzo posta il Controparte_2
7.4.2020.
Ne consegue che il credito di cui alla cartella n. 034 2004 0008 5997 78000 non si è mai prescritto.
Nessuna specifica contestazione è stata mossa dall' opponente alla diversa cartella n. 034
2008 0011 8275 17000.
Di qui il rigetto dell' opposizione.
Le spese seguono la soccombenza (valore della causa € 5.142,60, pari all' importo dell' intimazione impugnata;
fasi studio, introduttiva e decisoria;
compensi tabellari minimi).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio intrapreso da Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
- Rigetta l' opposizione proposta dal;
Pt_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite sopportate Parte_1 dall' e dal che liquida, in favore di ognuno, in € 850,00 per CP_1 CP_2 compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Così deciso in Castrovillari, in data 26/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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