Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'udienza del 10/01/2025 ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2102/2024 del Ruolo Generale
Lavoro vertente
TRA
, avv. SURIANO FRANCESCO, avv. DI PERNA VALERIO;
Parte_1 ricorrente
E
avv. Controparte_1
SCARPELLINI CAMILLI ANDREA, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 14.03.2024 la parte ricorrente esponeva:
di aver svolto come dipendente dell' , tra le altre mansioni, anche Pt_2 il ruolo di componente della Commissione Invalidi Civili, Ciechi e Sordi ex
Legge n. 104/1992 da gennaio 2018 a novembre 2020;
che i compensi relativi a tale attività venivano illegittimamente decurtati del 10%.
Tanto esposto chiedeva di condannare l' al pagamento in proprio Pt_2 favore della somma di € 4.242,36 a titolo di saldo del compenso per l'attività svolta.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza della domanda alla luce Pt_2 dell'art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010 oltre al principio di onnicomprensività della retribuzione di un dipendente pubblico.
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2) Il ricorso è fondato.
3) Invero l'art. 6, comma 3 del d.l. 78/2010 dispone che “Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009
n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile
2010”.
L'art. 6, al comma 20, però, stabilisce chiaramente che “le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica”.
La lettera risulta chiara nel senso di non poter applicare direttamente la prevista decurtazione da parte di enti del Servizio sanitario nazionale, come la parte resistente, e per i relativi incarichi conferiti, come quello di componente della Commissione Invalidi Civili.
Tale interpretazione letterale è stata affermata anche dalla Corte di Cassazione secondo la quale “la Corte Costituzionale 212/2012 ha richiamato i principi già stabiliti da Corte Costituzionale 182/2011, secondo i quali è consentito al legislatore statale porre «vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti», ma a condizione, proprio per la salvaguardia di tale autonomia, di operare essenzialmente sulla base di un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»; tali principi sono stati quindi ritenuti osservati dall'art. 6 cit., in quanto esso, al comma 20, prevedendo che le precedenti disposizione
2 del medesimo articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», ha autorizzato «le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6»; ciò, secondo Corte Costituzionale, con interferenza rispetto all'autonomia organizzativa regionale da ritenersi, una volta rispettati tali limiti di impostazione generale, del tutto coerente con l'esercizio della potestà legislativa concorrente;
non può dunque ritenersi che la legislazione statale, così correttamente intesa, imponesse essa stessa una decurtazione dei Parte compensi del direttore sanitario, quale organo di direzione delle ai sensi dell'art. 6, co. 3 cit.; è dunque corretto l'assunto della Corte territoriale secondo cui, al fine di conseguire l'effetto di riduzione del compenso rispetto alla singola figura interessata e dunque, qui, rispetto al direttore sanitario, era necessaria una previsione in tal senso ad opera di un idoneo atto regionale”
(cfr. Cass. 5675/2020).
Nel caso di specie non risulta nè allegato nè provato alcun atto regionale di attuazione dei principi di coordinamento della spesa pubblica di cui al citato art. 6, comma 3 ed in relazione, specificamente, agli incarichi relativi alla
Commissione Invalidi Civili.
La decurtazione operata risulta, dunque, illegittima.
Non rileva, poi, la natura onnicomprensiva della retribuzione del pubblico dipendente in quanto il compenso per l'attività di segretario della Commissione
Invalidi Civili è espressamente previsto e riconosciuto dalla stessa che Pt_2 ha provveduto, sebbene in misura illegittimamente decurtata, al relativo pagamento in favore della parte ricorrente riconoscendone i relativi estremi nel periodo indicato in ricorso.
4) In merito al quantum risulta ampiamente incontestato ogni aspetto relativo al compenso ricevuto ed alla decurtazione effettuata nel periodo indicato.
3 A tal proposito si consideri che “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur” (cfr. Cass. 29237/2017).
Risulta, poi, raggiunto un accordo che ha limitato il petitum all'85% del dovuto.
Spetta, dunque, alla parte ricorrente la somma di € 4.242,36 a titolo di saldo del compenso per l'attività di componente della Commissione Invalidi Civili,
Ciechi e Sordi ex Legge n. 104/1992 presso l'ASL BAR svolta da gennaio 2018
a novembre 2020;.
5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014, con valori medi in relazione allo scaglione di riferimento, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciandosi definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni istanza contraria, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 4.242,36, per le causali di cui in motivazione, oltre accessori di legge;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che liquida, in favore dei procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nella misura di € 2.059,00 a titolo di onorari, oltre accessori di legge
(IVA, CPA e spese al 15%) ed in € 98 per esborsi.
Trani, 10/01/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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