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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 5086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5086 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/11/2025 innanzi al Giudice Dott. IO LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 1150/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
DI PALERMO CP_1
alle ore 9:29 sono presenti l'avv. DEL NOCE GI per parte ricorrente nonché l'avv. RAGO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv.
BE GI per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:28all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
IO LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1150 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. DEL NOCE GI Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BE GI
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 24/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/01/2025 la parte ricorrente in epigrafe premettendo di essere titolare di assegno sociale n. 04044792 e che, in CP_1
data 24.02.2021, riceveva comunicazione con la quale, in seguito alla rideterminazione dell'assegno sociale a seguito di verifica avvenuta sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, gli veniva chiesta la restituzione della somma di € 1.562,21, quale importo non dovuto per il periodo gennaio
2 2019 – dicembre 2020.
Premettendo ancora di aver presentato ricorso amministrativo, rigettato dall' , conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti CP_2 CP_1
conclusioni: “ Accertare e dichiarare la illegittimità e la tardività del provvedimento emesso dall' in data 24.01.2021: - Dichiarare non CP_1
dovuta alcuna restituzione della somma pari ad € 1.562,21, quale Par rideterminazione della maggiorazione sociale indebita dell n. per la intervenuta decadenza dell'azione dell'ente previdenziale P.IVA_1
e ciò in violazione dell'art. 13 comma 2 della L. n. 412/1991”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Deduce il ricorrente l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito per la violazione del disposto della legge n. 88/1989 e della successiva legge n. 413/1991, in specie del comma 2° dell'art. 13 della seconda, essendo l' decaduto da ogni potere di recupero. CP_1
Deduce ancora l'irripetibilità in virtù della giurisprudenza formatasi in ordine alla ripetizione dell'indebito assistenziale per motivi reddituali, sulla scorta della corretta lettura e applicazione dell'art. 38 Cost.
A ciò eccepisce la parte resistente la piena legittimità dell'azione di recupero, sia per la mancata violazione del art. 13 comma 2°, che per l'applicazione del D.L. n. 78/2010 come conv. in L. 122/2010 modificativo del D.L. 207/2008 conv. in L. 14/2009 che, infine per il disposto dell'art. 11
n. 5 del D.L. 183/2020 conv. in L. 21/2021.
***
Deve preliminarmente rilevarsi che, come correttamente eccepito dalla
3 parte ricorrente, la lettera dell'art. 11 n. 5 del D.L. 183/2020 conv. in L.
21/2021, non consente l'applicazione dello slittamento dei termini di accertamento alle prestazioni erogate dall'Ente di previdenza pubblico (5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo
d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime).
La specificazione contenuta sull'applicabilità ai pensionati degli enti di previdenza privati, esclude dal novero dei destinatari tutti coloro che pensionati non sono e le cui prestazioni sono erogate dall'Ente pubblico.
Ancora preliminarmente va rilevato che, nel caso di specie, non può trovare applicazione la normativa invocata a diverso titolo da entrambe le parti (L. 88/1989 e L. 412/1991), atteso che giurisprudenza costante e immutata ne inibisce l'estensione analogica [(…) Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di leg1ttimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione
a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del
2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) (…) per tutte:
Cass, n. 13915/2021].
4 Deduce sul punto l' l'estensione dell'applicabilità della normativa CP_2
citata a mezzo dell'art. 10bis dell'art. 35 del prefato D.L. 207/2008 aggiunto dal citato D.L. 78/2010, "10-bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito
e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.".
Sul punto, vista anche la copiosa giurisprudenza sopra citata (per la quale appare arduo immaginare che non si sia accorta della eventuale modifica legislativa) si ha ragione di ritenere che il riferimento alla legge 412/1991 sia limitato genericamente agli “adempimenti” e quindi alla verifica della congruità della prestazione, non però all'applicazione analogica della lex specialis ad ogni prestazione erogata.
Orbene posto il carattere meramente assistenziale della prestazione in contestazione, giacché non dipendente da un precedente rapporto di provvista contributiva, ma esclusivamente dalla legge, è alla legge istitutiva che deve farsi riferimento.
L'art. 3 comma 6° della L. n. 335 del 8.8.1995 ha disposto che: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative 5 maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Tale norma, quindi, ha sostituito la pensione sociale prima erogata, sostanzialmente a carattere definitivo e ove il richiedente doveva preventivamente allegare l'esistenza di ogni necessaria condizione di legge, 6 con una prestazione provvisoria ove ogni anno deve essere fatta la verifica della persistenza di ogni requisito.
E così, nella norma, si è agganciato il momento di controllo alla verifica della persistenza al termine ultimo della presentazione della dichiarazione dei redditi;
allora prevista a luglio dell'anno successivo, adesso oramai identificabile nella fine del mese di novembre.
Così, tale data è quella prevista per il controllo.
Va a questo punto posto in evidenza che sia il reddito del ricorrente
(assegno sociale) che il reddito incidente sulla prestazione del ricorrente
(pensione d'invalidità civile della di lui coniuge conseguita con decorrenza ottobre 2018) sono erogati dall' e, per questo, dallo stesso conosciuti, CP_1
non quindi abbisognevoli di apposite comunicazioni (cfr. Cass.
13223/2020).
Parallelamente va rilevato che per entrambi i redditi la funzione di controllo dell'Istituto - in assenza di altri redditi incidenti – era temporalmente collocabile alla data di erogazione.
Dall'ottobre 2018 quindi si produceva il reddito incidente sulla prestazione del ricorrente e, da tale data avrebbe dovuto già essere ridotta l'entità dell'assegno.
Ciò premesso, la ricostituzione batch avveniva nell'anno 2021 generava l'indebito per gli anni 2019~2020.
Quanto sopra esposto però va comunque contemperato con la rimanente
(e obbligatoria) funzione di verifica di eventuali altri redditi prodotti dal percipiente la prestazione che vengano dichiarati all'Amministrazione
Finanziaria.
Che quindi per i redditi 2019 sono verificabili da dicembre 2020 e per i redditi 2020 da dicembre 2021.
Ricollegandosi sostanzialmente – ma non formalmente - alla medesima norma del comma 2° dell'art. 13 della Legge 412/1991.
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, è comunque necessario fare riferimento al testo coordinato del decreto-legge 23.9.2022 n. 144 e della legge di conversione n. 175 del 17.11.2022 ove, all'art. 21 è disposto che: “ 1. 7 Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è' avviato entro il 31 dicembre 2023”.
***
Ciò posto va osservato che il provvedimento in autotutela depositato dalla parte ricorrente in ordine all'indebito contestatogli per ricostituzione dell'assegno sociale e della prestazione di cui era titolare la coniuge relativamente all'anno 2020, veniva poi annullato, perché Persona_1
il credito scaturito per maggiorazione sociale sulla di lei prestazione d'invalidità si era virtualmente eliso per l'indebito di pari importo determinato dalla considerazione dei redditi complessivi del nucleo familiare, posto che la decedeva nel gennaio 2023 Persona_1 allorquando il suo personale credito non era stato liquidato e, avendo lo rinunciato all'eredità, il credito della coniuge era inesigibile e il debito Pt_1 della stessa non ripetibile, appare di poca rilevanza nel giudizio de quo.
Va infatti osservato che l'indebito contestato per gli anni 2019~2020 scaturisce per il percepimento della dal 2018 della prestazione Per_1
d'invalidità.
Cumulando i redditi percepiti in quegli anni dal nucleo familiare, la maggiorazione sociale goduta dallo era da considerarsi indebita. Pt_1
L'annullamento sopra evidenziato riguarda invece la maggiorazione sociale sulla prestazione d'invalidità goduta dalla . Prima Per_1
calcolata, poi non pagata e quindi non ripetibile.
In tale prospettiva, e per i fatti sopra riportati, pur nulla mutando in ordine alla disciplina generale in tema di ripetizione dell'indebito in materia di assegno sociale, il ricorso non può, in applicazione della legge, essere accolto.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
8 Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 24/11/2025
9
Il Giudice Onorario
IO LE
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/11/2025 innanzi al Giudice Dott. IO LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 1150/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
DI PALERMO CP_1
alle ore 9:29 sono presenti l'avv. DEL NOCE GI per parte ricorrente nonché l'avv. RAGO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv.
BE GI per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:28all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
IO LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1150 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. DEL NOCE GI Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BE GI
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 24/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/01/2025 la parte ricorrente in epigrafe premettendo di essere titolare di assegno sociale n. 04044792 e che, in CP_1
data 24.02.2021, riceveva comunicazione con la quale, in seguito alla rideterminazione dell'assegno sociale a seguito di verifica avvenuta sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, gli veniva chiesta la restituzione della somma di € 1.562,21, quale importo non dovuto per il periodo gennaio
2 2019 – dicembre 2020.
Premettendo ancora di aver presentato ricorso amministrativo, rigettato dall' , conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti CP_2 CP_1
conclusioni: “ Accertare e dichiarare la illegittimità e la tardività del provvedimento emesso dall' in data 24.01.2021: - Dichiarare non CP_1
dovuta alcuna restituzione della somma pari ad € 1.562,21, quale Par rideterminazione della maggiorazione sociale indebita dell n. per la intervenuta decadenza dell'azione dell'ente previdenziale P.IVA_1
e ciò in violazione dell'art. 13 comma 2 della L. n. 412/1991”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Deduce il ricorrente l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito per la violazione del disposto della legge n. 88/1989 e della successiva legge n. 413/1991, in specie del comma 2° dell'art. 13 della seconda, essendo l' decaduto da ogni potere di recupero. CP_1
Deduce ancora l'irripetibilità in virtù della giurisprudenza formatasi in ordine alla ripetizione dell'indebito assistenziale per motivi reddituali, sulla scorta della corretta lettura e applicazione dell'art. 38 Cost.
A ciò eccepisce la parte resistente la piena legittimità dell'azione di recupero, sia per la mancata violazione del art. 13 comma 2°, che per l'applicazione del D.L. n. 78/2010 come conv. in L. 122/2010 modificativo del D.L. 207/2008 conv. in L. 14/2009 che, infine per il disposto dell'art. 11
n. 5 del D.L. 183/2020 conv. in L. 21/2021.
***
Deve preliminarmente rilevarsi che, come correttamente eccepito dalla
3 parte ricorrente, la lettera dell'art. 11 n. 5 del D.L. 183/2020 conv. in L.
21/2021, non consente l'applicazione dello slittamento dei termini di accertamento alle prestazioni erogate dall'Ente di previdenza pubblico (5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo
d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime).
La specificazione contenuta sull'applicabilità ai pensionati degli enti di previdenza privati, esclude dal novero dei destinatari tutti coloro che pensionati non sono e le cui prestazioni sono erogate dall'Ente pubblico.
Ancora preliminarmente va rilevato che, nel caso di specie, non può trovare applicazione la normativa invocata a diverso titolo da entrambe le parti (L. 88/1989 e L. 412/1991), atteso che giurisprudenza costante e immutata ne inibisce l'estensione analogica [(…) Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di leg1ttimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione
a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del
2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) (…) per tutte:
Cass, n. 13915/2021].
4 Deduce sul punto l' l'estensione dell'applicabilità della normativa CP_2
citata a mezzo dell'art. 10bis dell'art. 35 del prefato D.L. 207/2008 aggiunto dal citato D.L. 78/2010, "10-bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito
e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.".
Sul punto, vista anche la copiosa giurisprudenza sopra citata (per la quale appare arduo immaginare che non si sia accorta della eventuale modifica legislativa) si ha ragione di ritenere che il riferimento alla legge 412/1991 sia limitato genericamente agli “adempimenti” e quindi alla verifica della congruità della prestazione, non però all'applicazione analogica della lex specialis ad ogni prestazione erogata.
Orbene posto il carattere meramente assistenziale della prestazione in contestazione, giacché non dipendente da un precedente rapporto di provvista contributiva, ma esclusivamente dalla legge, è alla legge istitutiva che deve farsi riferimento.
L'art. 3 comma 6° della L. n. 335 del 8.8.1995 ha disposto che: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative 5 maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Tale norma, quindi, ha sostituito la pensione sociale prima erogata, sostanzialmente a carattere definitivo e ove il richiedente doveva preventivamente allegare l'esistenza di ogni necessaria condizione di legge, 6 con una prestazione provvisoria ove ogni anno deve essere fatta la verifica della persistenza di ogni requisito.
E così, nella norma, si è agganciato il momento di controllo alla verifica della persistenza al termine ultimo della presentazione della dichiarazione dei redditi;
allora prevista a luglio dell'anno successivo, adesso oramai identificabile nella fine del mese di novembre.
Così, tale data è quella prevista per il controllo.
Va a questo punto posto in evidenza che sia il reddito del ricorrente
(assegno sociale) che il reddito incidente sulla prestazione del ricorrente
(pensione d'invalidità civile della di lui coniuge conseguita con decorrenza ottobre 2018) sono erogati dall' e, per questo, dallo stesso conosciuti, CP_1
non quindi abbisognevoli di apposite comunicazioni (cfr. Cass.
13223/2020).
Parallelamente va rilevato che per entrambi i redditi la funzione di controllo dell'Istituto - in assenza di altri redditi incidenti – era temporalmente collocabile alla data di erogazione.
Dall'ottobre 2018 quindi si produceva il reddito incidente sulla prestazione del ricorrente e, da tale data avrebbe dovuto già essere ridotta l'entità dell'assegno.
Ciò premesso, la ricostituzione batch avveniva nell'anno 2021 generava l'indebito per gli anni 2019~2020.
Quanto sopra esposto però va comunque contemperato con la rimanente
(e obbligatoria) funzione di verifica di eventuali altri redditi prodotti dal percipiente la prestazione che vengano dichiarati all'Amministrazione
Finanziaria.
Che quindi per i redditi 2019 sono verificabili da dicembre 2020 e per i redditi 2020 da dicembre 2021.
Ricollegandosi sostanzialmente – ma non formalmente - alla medesima norma del comma 2° dell'art. 13 della Legge 412/1991.
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, è comunque necessario fare riferimento al testo coordinato del decreto-legge 23.9.2022 n. 144 e della legge di conversione n. 175 del 17.11.2022 ove, all'art. 21 è disposto che: “ 1. 7 Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è' avviato entro il 31 dicembre 2023”.
***
Ciò posto va osservato che il provvedimento in autotutela depositato dalla parte ricorrente in ordine all'indebito contestatogli per ricostituzione dell'assegno sociale e della prestazione di cui era titolare la coniuge relativamente all'anno 2020, veniva poi annullato, perché Persona_1
il credito scaturito per maggiorazione sociale sulla di lei prestazione d'invalidità si era virtualmente eliso per l'indebito di pari importo determinato dalla considerazione dei redditi complessivi del nucleo familiare, posto che la decedeva nel gennaio 2023 Persona_1 allorquando il suo personale credito non era stato liquidato e, avendo lo rinunciato all'eredità, il credito della coniuge era inesigibile e il debito Pt_1 della stessa non ripetibile, appare di poca rilevanza nel giudizio de quo.
Va infatti osservato che l'indebito contestato per gli anni 2019~2020 scaturisce per il percepimento della dal 2018 della prestazione Per_1
d'invalidità.
Cumulando i redditi percepiti in quegli anni dal nucleo familiare, la maggiorazione sociale goduta dallo era da considerarsi indebita. Pt_1
L'annullamento sopra evidenziato riguarda invece la maggiorazione sociale sulla prestazione d'invalidità goduta dalla . Prima Per_1
calcolata, poi non pagata e quindi non ripetibile.
In tale prospettiva, e per i fatti sopra riportati, pur nulla mutando in ordine alla disciplina generale in tema di ripetizione dell'indebito in materia di assegno sociale, il ricorso non può, in applicazione della legge, essere accolto.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
8 Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 24/11/2025
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Il Giudice Onorario
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