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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/11/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 837/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 837/2025 avente ad oggetto regolamentazione responsabilità genitoriale e pendente TRA
( ) nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. SPADACCIA NICOLETTA, come da procura in atti RICORRENTE E
nato in [...] il [...] (CF Controparte_1
con l'Avv. CARDARELLI VALERIA come da procura in atti C.F._2
RESISTENTE
E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha proposto ricorso ex art. 473.bis. cpc nei confronti di Parte_1 chiedendo l'emissione di sentenza con la quale regolare Controparte_1 la responsabilità genitoriale dei tre figli minori, avuti dall'unione con la resistente:
[...] nata il [...] a [...]; Controparte_2 CP_1 nato il [...] a [...] e nata il
[...] Persona_1
22.06.2018 a Viterbo, riconosciuti da entrambi i genitori. Tale provvedimento, aggiungeva, risultava necessaria a seguito della interruzione della relazione tra le parti avvenuta in data 04.01.2019. Costituendosi in giudizio parte resistente aderiva alla domanda di regolamentazione. Nel corso del giudizio le parti, in uno spirito di conciliazione, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte chiedendo l'emissione di sentenza:
“CONCLUSIONI CONGIUNTE 1) i figli minori nata a [...] il [...], Controparte_2 CP_1 nato a [...] il [...] e nata Viterbo
[...] Persona_1 il 22.06.2018 sono affidati in via super esclusiva alla signora , autorizzandola Parte_1 ad assumere le decisioni maggior interesse per i figli, relativamente alla salute, educazione, istruzione e relativamente alla residenza abituale.
2) La signora sarà autorizzata a chiedere e ottenere i documenti necessari pet l'espatrio Pt_1 dei minori.
3) Il padre potrà vedere e trascorrere con i figli tutto il tempo che vorrà previo congruo preavviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori, anche durante le festività, che ciascun genitore trascorrerà con i figli in maniera alternata, un anno ciascuno.
4) Il signor verserà un contributo al mantenimento pari ad € 300,00 mensili (€ 100,00 CP_1 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese sul codice IBAN già utilizzato dalla signora Pt_1
5) Le spese straordinarie secondo Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo saranno ripartite al 50% tra i genitori.
6) L'Assegno Unico e Universale e/o ogni altro contributo pubblico per i figli continuerà ad essere percepito dalla signora . Parte_1
7) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, rinunciando alla comparizione personale e chiedendo la sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta.
8) Spese di lite compensate”. Preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta Rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando,
- Accoglie il ricorso in atti e, preso atto dell'intervenuto accordo, per l'effetto dispone come da condizioni riportate in narrativa.
- Spese compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 13.11.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 837/2025 avente ad oggetto regolamentazione responsabilità genitoriale e pendente TRA
( ) nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. SPADACCIA NICOLETTA, come da procura in atti RICORRENTE E
nato in [...] il [...] (CF Controparte_1
con l'Avv. CARDARELLI VALERIA come da procura in atti C.F._2
RESISTENTE
E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha proposto ricorso ex art. 473.bis. cpc nei confronti di Parte_1 chiedendo l'emissione di sentenza con la quale regolare Controparte_1 la responsabilità genitoriale dei tre figli minori, avuti dall'unione con la resistente:
[...] nata il [...] a [...]; Controparte_2 CP_1 nato il [...] a [...] e nata il
[...] Persona_1
22.06.2018 a Viterbo, riconosciuti da entrambi i genitori. Tale provvedimento, aggiungeva, risultava necessaria a seguito della interruzione della relazione tra le parti avvenuta in data 04.01.2019. Costituendosi in giudizio parte resistente aderiva alla domanda di regolamentazione. Nel corso del giudizio le parti, in uno spirito di conciliazione, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte chiedendo l'emissione di sentenza:
“CONCLUSIONI CONGIUNTE 1) i figli minori nata a [...] il [...], Controparte_2 CP_1 nato a [...] il [...] e nata Viterbo
[...] Persona_1 il 22.06.2018 sono affidati in via super esclusiva alla signora , autorizzandola Parte_1 ad assumere le decisioni maggior interesse per i figli, relativamente alla salute, educazione, istruzione e relativamente alla residenza abituale.
2) La signora sarà autorizzata a chiedere e ottenere i documenti necessari pet l'espatrio Pt_1 dei minori.
3) Il padre potrà vedere e trascorrere con i figli tutto il tempo che vorrà previo congruo preavviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori, anche durante le festività, che ciascun genitore trascorrerà con i figli in maniera alternata, un anno ciascuno.
4) Il signor verserà un contributo al mantenimento pari ad € 300,00 mensili (€ 100,00 CP_1 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese sul codice IBAN già utilizzato dalla signora Pt_1
5) Le spese straordinarie secondo Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo saranno ripartite al 50% tra i genitori.
6) L'Assegno Unico e Universale e/o ogni altro contributo pubblico per i figli continuerà ad essere percepito dalla signora . Parte_1
7) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, rinunciando alla comparizione personale e chiedendo la sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta.
8) Spese di lite compensate”. Preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta Rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando,
- Accoglie il ricorso in atti e, preso atto dell'intervenuto accordo, per l'effetto dispone come da condizioni riportate in narrativa.
- Spese compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 13.11.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco