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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13841 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE III nella persona del Giudice designato, Dott. DR AR RL, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 710 del Ruolo Generale per l'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 08/10/2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Federico Confalonieri n. 1 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Roberto Pianigiani, che la rappresenta e difende giusta procura speciale depositata nel fascicolo telematico R.G.E. n. 2866/20236 del Tribunale di Roma ed allegata in calce all'atto di citazione;
ATTRICE/CREDITRICE/OPPOSTA
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv. Giorgio Controparte_1
Gagliassi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma-Ostia, Via delle Aleutine 124, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA/TERZA OPPONENE
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Andrea Gagliassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma-Ostia, Via delle
Aleutine 124 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA/DEBITRICE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c..
CONCLUSIONI
Coma da verbale d'udienza del 08/10/2025 e rassegnate negli scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO
Preliminarmente, va evidenziato che - per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009 n. 69 è stato modificato l'art. 132 c.p.c., relativo all'esposizione dello “svolgimento del processo”, disposizione che richiede un'esposizione sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9, octies del D.L. 18 ottobre
2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19,
1 comma 1, lett. a) n. 2 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015
n. 132; per comodità espositiva, la presente sentenza viene estesa con lo svolgimento del processo, richiamandosi anche gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le rispettive conclusioni, deduzioni ed eccezioni;
gli altri atti, quali le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed i verbali di causa, ove non espressamente riportati, si intendono richiamati dalla presente pronuncia.
Con ricorso ex art. 619 c.p.c., depositato in data 18/04/2023 nell'ambito della procedura esecutiva n. 2866/23
R.G.E. del Tribunale di Roma, la società ha proposto opposizione al Controparte_1 pignoramento mobiliare eseguito, con verbale del 08/02/2023, da ai danni del debitore Parte_1 esecutato, in forza del titolo costituito dalla sentenza n. 5967/19 emessa dal Tribunale Controparte_2 di Roma - Sezione Lavoro. La società terza opponente, ha eccepito l'illegittimità Controparte_1 dell'esecuzione intrapresa nei confronti del debitore esecutato, deducendo di essere Controparte_2 terza proprietaria dei beni mobili pignorati con il prefato verbale di pignoramento, eseguito in Roma, alla Via
PO il NE - ove era rinvenuto il legale rappresentante della società - e, in particolare, CP_3 dei seguenti beni: “n. 4 celle frigorifero marca Alaska con all'interno 6 carrelli ognuna e ogni carrello completo di 15 telie”;
La terza opponente deduceva che: - “con scrittura privata autenticata di affitto di ramo d'azienda del
21/12/2015 la Soc. AK LO concedeva in affitto alla il ramo d'azienda relativo al Controparte_2 punto vendita sito in Roma, loc. , Piazzale PO il NE n. 49 con tutti i beni e macchinari in CP_1 esso contenuto, elencati nell'allegato B (inventario dei beni) al contratto di affitto suddetto”; - “l'atto di affitto di ramo d'azienda veniva sottoscritto in data 21/12/2015 in Roma dinanzi al Notaio Persona_1
(rep. 94679, racc. 28881) che provvedeva ad autenticare le firme;
allegato al detto contratto di affitto di ramo
d'azienda è presente l'inventario dei beni facenti parte dell'azienda affittata elencati appunto nell'allegato B del contratto (evidenziati beni pignorati)”; - “tra tali beni sono ricompresi quelli oggetto di pignoramento sopra elencati dei quali la Soc. AK LO ne è sempre stata la proprietaria per averli acquistati con la formula leasing nel lontano 2003 e pertanto la società non è più in possesso delle fatture d'acquisto di tali beni essendo abbondantemente decorso il decennio dalla fine del contratto di leasing”; - il suo interesse a coltivare l'opposizione e l'istanza cautelare, per evitare la vendita dei suoi beni ed atteso che l'opposizione precedentemente proposta era stata dichiarata improcedibile, senza alcuna statuizione nel merito. Concludeva, previa sospensione dell'esecuzione de qua, perché, in accoglimento dell'opposizione, il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, voglia così provvedere “- In via preliminare ed in ogni caso disporre
l'immediata sospensione dell'esecuzione relativamente ai beni pignorati, anche inaudita altera parte, e fissare
l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del decreto;
- Nel merito, dichiarare i beni rivendicati di esclusiva proprietà dell'opponente e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace e improduttivo di effetti giuridici il pignoramento eseguito in data 08/02/2023 dall'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP di Roma.
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre accessori di legge”; produceva, in via istruttoria, la documentazione richiamata nel ricorso in opposizione. Il G.E., con provvedimento del 20/04/2023, stante
2 l'improcedibilità della prima opposizione ed a seguito della riproposizione della stessa, fissava la nuova udienza per la discussione della fase cautelare, concedendo termine per la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza cautelare alle controparti;
rigettava l'istanza di sospensione, inaudita altera parte, non essendo stata ancora disposta la vendita del compendio pignorato, la cui stima era stata affidata all'IVG. Successivamente, su istanza del terzo opponente, il G.E sospendeva, con provvedimento del Par 28/06/2023, le sole operazioni di asporto del compendio pignorato da parte dell' , sino all'esito della discussione e decisione dell'istanza cautelare. Il creditore , depositava memoria difensiva, in Parte_1 data 03/11/2023, nel sub procedimento di opposizione;
il debitore esecutato, già CP_2 regolarmente costituitosi in data 17/03/2023, non accettava il contraddittorio sulla proposta opposizione, non notificatagli. Il G.E. con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/07/2023, rinviava all'udienza del 15/11/2023, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato, che si costituiva, ai soli fini del contraddittorio e senza rassegnare conclusioni, con memoria depositata in data 15/11/2023. Il G.E., con ordinanza allegata al verbale dell'udienza del 15/11/2023 - ritenuto che la presunzione di appartenenza del compendio mobiliare pignorato presso la residenza del debitore esecutato e di legittima apprensione degli stessi al momento del pignoramento, dovesse essere comunque valutata alla luce della prova contraria offerta dal terzo opponente in ordine alla titolarità dei beni stessi, ovvero del loro acquisto in data anteriore al pignoramento e della verifica della corrispondenza tra l'oggetto del pignoramento de quo e quello di cui all'inventario allegato B al contratto di affitto di ramo di azienda, prodotto dal terzo - sospendeva la procedura esecutiva e compensava le spese della fase cautelare, concedendo il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito davanti al giudice competente.
La creditrice opposta, , nel rispetto del termine stabilito dal G.E., provvedeva ad introdurre il Parte_1 merito del giudizio di opposizione all'esecuzione, notificando l'atto di citazione, introduttivo del presente procedimento con udienza fissata al 18/06/2024, sia alla terza opponente, sia alla Controparte_1 debitrice esecutata, , ad entrambe a mezzo PEC in data 12/02/2024, sia presso il Controparte_2 domicilio del comune difensore avv. Gagliassi, sia presso le rispettive sedi legali.
Parte attrice, , già creditrice opposta, esponeva e deduceva: Parte_1
- che, come già esposto nella fase esecutiva, i beni mobili oggetto della procedura esecutiva erano stati pignorati, ai danni della debitrice , presso la sede operativa di un'altra società, Controparte_2 CP_3
, sita in Piazzale PO il NE 49, a seguito di accoglimento da parte del Tribunale dell'istanza ex
[...] art. 513 c.p.c. di autorizzazione ad eseguire il pignoramento in luogo diverso da quello del debitore;
il compendio pignorato era da ricondurre alla titolarità esclusiva della debitrice in quanto la CP_2 società terza opponente, che quei beni rivendica, sarebbe stata, sin dal Controparte_1
01/01/2016, inattiva, come da visure camerali prodotte, e servita - unitamente ad un'altra società, Panedoc
Srls, amministrata dalla stessa e del pari sempre inattiva - a “strumentali e fittizi passaggi di beni – CP_4 mai effettivamente posseduti – alla società attualmente controllata dal solito Parte_3 CP_5
”, A.U. e socio di maggioranza anche della società debitrice nonché figlio
[...] CP_2 dell'amministratrice della terza opponente Controparte_1
3 - che la società debitrice e , amministrate da , avevano Controparte_2 CP_3 Controparte_5 anche avuto la gestione nella stessa sede di Piazza PO il NE, ove i beni erano stati effettivamente pignorati, come da allegata visura camerale, né era stato dalle stesse contestato il collegamento del luogo di pignoramento con il debitore esecutato;
- che la non aveva provato che “i beni Controparte_1 specifici elencati nel verbale di pignoramento siano stati acquistati in data certa anteriore allo stesso, non ha allegato alcuna documentazione contabile ad hoc, limitandosi a dichiarare di averli acquistati in leasing nel
2023 e di non essere in possesso delle fatture di acquisto”; - che i beni di cui all'inventario allegato al contratto di affitto di ramo di azienda, prodotto da “non corrispondono affatto a quelli Controparte_1 pignorati, ovvero 4 celle frigorifere e non 4 celle di lievitazione come nell'inventario. Peraltro le celle di lievitazione hanno funzione e operatività ben diverse dalle celle frigorifero”. Concludeva perché “Voglia
l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, disporre la vendita dei beni pignorati oggetto dell'esecuzione forzata pendente dinanzi al Tribunale di Roma – Terza Sezione Esecuzioni Mobiliari e rubricata al Ruolo Generale con il n. 2866/2023. Con vittoria di spese e compensi di lite, anche della fase di opposizione all'esecuzione, in favore del sottoscritto procuratore antistatario tenuto conto della complessità della controversia”.
Si costituiva la convenuta già terza opponente nella procedura esecutiva, con Controparte_1 comparsa depositata in Cancelleria in data 28/03/2024, con cui, ha contestato la fondatezza delle deduzioni di parte attrice, osservando ed eccependo: la non riconducibilità di un collegamento tra il debitore
[...]
ed il luogo del pignoramento, eseguito dall'Ufficiale Giudiziario - dopo l'autorizzazione Controparte_6 ex art. 513 c.p.c. da parte del Presidente del Tribunale - in Piazza PO il NE, ove era rinvenuta la
, “in quanto la Soc. veniva posta in liquidazione molto tempo prima CP_3 Controparte_2 dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario, come risulta dalle visure depositate da parte attrice” e che “l'unico collegamento tra le due società è costituito dal cognome “ dei soci e degli amministratori delle CP_5 società” senza che da ciò potesse dedursi quanto affermato dall'attore che “il tal modo il Sig. CP_5
, non potendo operare con formalmente in liquidazione, attraverso le predette
[...] Controparte_2 società (e fa riferimento a e Panedoc Srls società quest'ultima che non è neanche parte Controparte_2 in causa) cuscinetto trasferisce il core business nella costituita in data 07/02/2019 in Parte_4 concomitanza con la messa in liquidazione di , essendo irrilevanti le vicende personali Controparte_2 di soci ed amministratori, attesa l'autonomia giuridica delle società di capitali;
che “con scrittura privata autenticata di affitto di ramo d'azienda del 21/12/2015 la Soc. AK LO concedeva in affitto alla
[...] il ramo d'azienda relativo al punto vendita sito in Roma, loc. , Piazzale PO il CP_2 CP_1
NE n. 49 con tutti i beni e macchinari in esso contenuto, elencati nell'allegato B (inventario dei beni) al contratto di affitto suddetto”; “l'atto di affitto di ramo d'azienda veniva sottoscritto in data 21/12/2015 in
Roma dinanzi al Notaio (rep. 94679, racc. 28881) che provvedeva ad autenticare le Persona_1 firme;
allegato al detto contratto di affitto di ramo d'azienda è presente l'inventario dei beni facenti parte dell'azienda affittata elencati appunto nell'allegato B del contratto (evidenziati beni pignorati)”, che si trattava, quindi, di atto avente data certa anteriore al pignoramento de quo;
che “tra tali beni sono ricompresi
4 quelli oggetto di pignoramento sopra elencati dei quali la Soc. AK LO ne è sempre stata la proprietaria per averli acquistati con la formula leasing nel lontano 2003 e pertanto la società non è più in possesso delle fatture d'acquisto di tali beni essendo abbondantemente decorso il decennio dalla fine del contratto di leasing”; che sussisteva la conformità tra i beni pignorati dall'ufficiale giudiziario con verbale del
08/02/2023, che indicava “4 celle frigorifere e non 4 celle di lievitazione come nell'inventario”, in quanto “si tratta dei medesimi beni ovvero, con termine tecnico, “celle frigo di lievitazione” e quindi si è trattato semplicemente di un diverso modo di nominare i medesimi beni”, come avrebbe potuto chiarire l'ufficiale giudiziario, indicato come testimone. Concludeva la convenuta perché “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiects, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra esposte. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge”.
Non si costituiva la convenuta già debitrice esecutata. Controparte_6
Il G.I. fissava ex art. 171 bis c.p.c. la nuova udienza di comparizione del 27/11/2024 e le parti costituite depositavano le memorie ex art. 127 ter c.p.c.,; all'indicata udienza, il giudice – vista la mancata comparizione personale delle parti per il libero interrogatorio ed il tentativo di conciliazione - rinviava al 17/04/2024, per tale incombente: venivano interrogate per parte attrice, già creditrice opposta, la sig.ra , che si Parte_1 riportavaa agli atti di causa e precisava di essere disponibile a definire la vertenza de qua con il pagamento di una somma pari al 60% di quella precettata;
per parte convenuta, già terza opponente, la sig.ra CP_4 quale legale rappresentante della che si riportava agli atti di causa, ribadendo Controparte_1 che i beni pignorati erano di proprietà della società; nessuno compariva per la convenuta, CP_2 già debitrice esecutata. Il Giudice, non essendo stato possibile raggiungere un accordo tra le parti, anche per l'assenza personale di parte debitrice/convenuta, pronunciandosi all'esito dell'udienza sulle richieste istruttorie delle parti, dichiarava inammissibile la prova testimoniale articolata dalla convenuta Controparte_1
in quanto vertente su circostanze documentali, e ritenuta la causa matura per la decisione, essendo
[...] documentalmente istruita, disponeva la discussione orale della stessa ex art. 281 sexies c.p.c.; rinviando all'udienza del 08/10/2025, ore 12,30. Le parti concludevano, come da conclusioni di cui ai rispettivi atti difensivi.
RITENUTO IN DIRITTO
IN RITO ED IN VIA PRELIMINARE
1. il contraddittorio è integro, avendo parte attrice, già creditrice opposta, notificato l'atto di citazione alle convenute e rispettivamente già terza opponente Controparte_1 CP_2
e debitrice esecutata;
1.1 sebbene regolarmente citata, non si è costituita e va dichiarata la sua CP_2 contumacia;
SUL MERITO DELL'OPPOSIZIONE
5 2. La procedura esecutiva n. 2866/23 R.G.E., la cui legittimità è al vaglio del presente giudizio di merito, è stata promossa da nei confronti di in forza del titolo Parte_1 CP_2 costituito dalla sentenza n. 5967/19 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro ed a seguito del precetto dell'importo complessivo di € 13.993,95; il pignoramento mobiliare eseguito dall'Ufficiale giudiziario con verbale del 08/02/2023 è avvenuto, a seguito di autorizzazione ex art. 513 c.p.c., in luogo diverso da quello appartenente alla debitrice esecutata, e precisamente CP_2 in Roma, alla Via PO il NE, ove è stata rinvenuta la diversa società (cfr. CP_3 verbale di pignoramento); in tale ipotesi, occorre esaminare l'operatività del principio secondo cui
“La presunzione, valevole in sede esecutiva a norma dell'art. 621 cod. proc. civ., per cui tutti i mobili che si trovano nell'azienda o nell'abitazione del debitore sono di sua proprietà, opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, perché chi ne gode può liberamente introdurvi e solitamente vi introduce cose che gli appartengono”(così Cass. 2909/2007), tenuto conto delle allegazioni delle parti e della circostanza che né la società , rinvenuta nel luogo del pignoramento de quo, né il debitore CP_3 esecutato, non costituito nel presente giudizio, hanno contestato il collegamento CP_2 del luogo del pignoramento con il debitore esecutato;
2.1. ha contestato, nel presente giudizio, il collegamento del luogo del Controparte_7 pignoramento con il debitore esecutato ed ha allegato il contratto di affitto di ramo d'azienda del
21/12/2015 dinanzi al Notaio (rep. 94679, racc. 28881), cui è allegato anche l' Persona_1 inventario dei beni compresi nell'affitto e sulla base di tale contratto, avente data certa anteriore al pignoramento, ha rivendicato la proprietà del compendio pignorato con il verbale del 08/02/2023; fermo restando quanto si dirà di seguito sull'identità tra i beni pignorati e quelli di cui all'inventario, il mentovato contratto aveva la durata di tre anni, con termine al 03/01/2019, salva proroga ove non disdettato tre mesi prima della scadenza;
quindi quel contratto, al momento del pignoramento, era risoluto e i beni mobili, di cui all'inventario citato, non si trovavano nella mera detenzione della società cessionaria, ma nel suo possesso, che vale titolo;
CP_2
2.2. La tesi secondo cui - in questa ipotesi di pignoramento in locali diversi da quelli indicati come sede della debitrice, ma alla stessa di fatto riconducibili - si sarebbe al di fuori dei casi di collegamento spaziale tra beni pignorabili e luoghi appartenenti al debitore, sussistendo solo la disponibilità materiale della cosa da parte del debitore, impone che “il terzo che ne rivendichi la proprietà dovrà ovviamente fornire la prova del titolo di questa…” (Cass. civ., n. 8746/2011); da questo punto di vista
- e fermo restando che la debitrice ha preferito non costituirsi nel presente giudizio per contestare specificamente il collegamento del luogo del pignoramento con quello a lei riconducibile - il convenuto non ha fornito la prova contraria in ordine alla titolarità dei Controparte_1
6 beni stessi: a) non ha prodotto documentazione contabile, copie di fatture commerciali di acquisto e di registrazione/annotazione in scritture contabili (estratti autentici del Libro Acquisti Iva e/o del
Libro Giornale), munita di data certa ai fini dell'opponibilità ex artt. 2702 -2704 c.c., avendo dichiarato che si tratta di beni acquistati con “la formula leasing nel lontano 2003 e pertanto la società non è più in possesso delle fatture d'acquisto di tali beni essendo abbondantemente decorso il decennio dalla fine del contratto di leasing”; b) non si è offerto di provare che i beni specifici elencati nel verbale di pignoramento siano effettivamente quelli di cui all'inventario allegato e siano stati acquistati in data anteriore allo stesso, al fine della loro opponibilità al pignoramento (Cass
n.7564/94). La registrazione/annotazione delle fatture di acquisto (che di per sé non costituiscono documenti forniti di data certa) nelle scritture contabili e l'estratto autentico notarile relativo alle stesse (nel Libro Iva Acquisti), in osservanza dei requisiti di cui all'art. 2704 c.c., almeno avrebbe fornito un criterio e/o un indizio probatorio;
l'art. 621 c.p.c. nega al terzo opponente la possibilità di provare con testimoni o con presunzioni semplici il diritto vantato sui beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore e la presunzione di appartenenza dei beni al debitore posta dalla disposizione indicata è superabile solo con lo scritto di data certa anteriore al pignoramento (cfr. Cass. Civ. Sez.
III 16/06/03 n. 9627);
2.3. Il convenuto, non ha nemmeno provato la perfetta corrispondenza Controparte_1 tra l'oggetto del pignoramento de quo e quello di cui all'inventario allegato B al contratto di affitto di ramo di azienda, e ciò sia sotto il profilo dell'individuazione del bene - indicato nel verbale di pignoramento in “n. 4 celle frigorifero”, laddove nell'inventario è indicato “4 celle di lievitazione” - sia con riferimento al contenuto delle celle stesse – indicato nel verbale in “6 carrelli ognuna e ogni carrello ha 15 teglie per refrigerare”, laddove nell'inventario è indicato in “4 celle di lievitazione complete di 14 carrelli di teglie…”; non essendo stata ammessa la prova per testimoni sulla perfetta identità dei beni pignorati e quelli di cui all'allegato al contratto di affitto di ramo di azienda, così come richiesta dal convenuto, che ha indicato come teste l'ufficiale giudiziario che ha proceduto al pignoramento;
la documentazione fotografica dei beni pignorati, prodotta dalla convenuta e priva di data certa, non ha valore indiziario, tanto più che i beni del tipo di quelli indicati nell'inventario si presume debbano essere periodicamente sostituiti dall'azienda che ne fa uso quotidiano e siano chiaramente identificati per le loro specifiche caratteristiche tecniche e marca, laddove la convenuta si è limitata a dedurre che “si tratta dei medesimi beni ovvero, con termine tecnico, “celle frigo di lievitazione” e quindi si è trattato semplicemente di un diverso modo di nominare i medesimi beni”;
3. Circa la condotta delle parti, va osservato che, in sede di libero interrogatorio, mentre parte attrice, già creditrice procedente, personalmente presente, ha manifestato una disponibilità transattiva della lite all'udienza del 17/04/2024, dichiarando di essere disponibile a definire la vertenza de qua con il
7 pagamento di una somma pari al 60% di quella precettata, quindi, ha manifestato una condotta difensiva conciliante (cfr. Cass. n. 4755/04); alcuna concreta volontà in tal senso è stata resa dalla convenuta, già terza opponente, in persona del legale rapp.te, Controparte_1 CP_4 né dal convenuto, già debitore esecutato, che ha preferito non costituirsi in sede di CP_2 merito;
da questo punto di vista, il giudice può tenere conto del contegno delle parti ex artt. 116 e 117
c.p.c.
3.1. I rapporti di parentela tra i soci ed amministratori delle società convenute, dedotti da parte attrice, per quanto non rilevanti sotto il profilo dell'autonomia giuridica delle persone giuridiche, possono, alla luce delle altre risultanze istruttorie, essere liberamente valutate dal giudice secondo il disposto normativo sopra richiamato e far ritenere che la genericità dell'inventario sia stata strumentale;
4. La domanda di per quanto sopra esposto, deve essere totalmente accolta, con Parte_1 conseguente rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo, Controparte_1
e condanna, stante il principio di soccombenza, dei convenuti al pagamento delle spese legali che si liquidano, secondo lo scaglione del valore della controversia per i giudizi di cognizione ed i parametri medi adottati in mancanza di notula, in complessivi € 3.397,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.701,00 per fase decisionale, non essendovi fase istruttoria).
4.1. Le spese della fase cautelare del giudizio di opposizione sono state regolamentate con l'ordinanza del 15/11/2023, che le ha compensate: poiché la stessa non è un provvedimento definitivo, in quanto emesso a conclusione della fase meramente sommaria del giudizio di opposizione, ed è riesaminabile nel giudizio di merito dell'opposizione instaurato dall'opposto, le spese della fase sommaria dell'opposizione, tenuto conto della soccombenza nel merito da parte dell'opponente, vanno poste a carico dei convenuti e liquidate secondo lo scaglione del valore della controversia per i giudizi cautelari ed i parametri minimi adottati in mancanza di notula, in complessivi € 1.150,00 (di cui €
496,00 per la fase di studio, € 336,00 per fase introduttiva del giudizio, € 318,00 per fase decisionale, non essendovi fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
e per l'effetto rigetta totalmente l'opposizione proposta da Controparte_6 nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
8 - per l'effetto, dichiara la legittimità del pignoramento mobiliare pendente dinanzi al Tribunale di
Roma – Terza Sezione Esecuzioni Mobiliari e rubricata al Ruolo Generale Esecuzioni con il n.
2866/2023; Con
- condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_6 pagamento della somma di € 3.397,00, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovuta e non rimborsabile, oltre spese di contributo unificato e diritti, in favore di , a titolo di spese Parte_1 del giudizio di merito, come da motivazione, con distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Roberto
Pianigiani, dichiaratosi antistatario;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento della Controparte_1 CP_2 somma di € 1.150,00, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovuta e non rimborsabile, in favore di
, a titolo di spese della fase cautelare del giudizio di opposizione, come da Parte_1 motivazione, con distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Roberto Pianigiani, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Roma, 08/10/2025 Il Giudice
DR AR RL
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