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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/11/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2287/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 11 novembre 2025 alle ore 12.22, innanzi al giudice Dott. MA EN sono comparsi:
Per l'avv. Luca Innocenti Parte_1
Per 'avv. Marta Fidolini Controparte_1
Per essuno compare. CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte appellante conclude come da note conclusiva autorizzata del 17.10.2025.
Parte appellata conclude come da nota depositata il 15.10.2025.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
MA EN REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA EN, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2287/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. INNOCENTI Luca (c.f. Parte_1 C.F._1
), parte provvisoriamente ammessa a spese dello Stato C.F._2
PARTE APPELLANTE
Contro
c.f. – p.iva ) - CONTUMACE CP_2 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
E contro
(c.f. – p.iva ) con l'avv. FIDOLINI Marta (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
C.F._3
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Preliminarmente in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: CTU medico- legale al fine di accertare il periodo di inabilità temporanea e l'entità dei postumi invalidanti residuati. Tanto detto si precisano le seguenti CONCLUSIONI Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza - in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 300/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia, Giudice Dott.ssa Guazzelli, nel giudizio recante R.G. 850/2021, depositata in cancelleria in data 23.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - accertare e dichiarare che il sinistro descritto in premessa si è verificato per esclusiva responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in CP_2 ipotesi dell'art. 2043 c.c.; - accertare e dichiarare che l'attore sig. ha riportato lesioni personali in Parte_1 conseguenza del sinistro de quo per le causali esposte in premessa;
- e per l'effetto condannare la convenuta società CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti per effetto delle lesioni patite in
[...] conseguenza del sinistro de quo in favore del sig. per l'importo complessivo di € 4.423,64. o di Parte_1 quelle diverse maggiori o minor somme che saranno ritenute di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre la rivalutazione monetaria e interessi legali da computarsi dall'evento danno sino all'effettivo soddisfo. e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio” (cfr. nota conclusiva autorizzata del 17.10.2025 e richiamata all'udienza odierna).
Parte appellata: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia adito confermare la sentenza n. 300/2024 resa dal Giudice di Pace di Pistoia in data 23.04.2024 e mai notificata e per l'effetto respingere l'appello con il favore delle spese” (cfr. nota conclusiva autorizzata del 15.10.2025 e richiamata all'udienza odierna).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
e quest'ultima terza chiamata in causa in qualità di compagnia CP_2 Controparte_1 assicuratrice della società convenuta per la responsabilità civile, impugnando la sentenza n. 300/2024 depositata il 23.4.2024, con cui il Giudice di Pace di Pistoia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.N. 850/2021, ha rigettato le domande proposte nei confronti delle odierne appellate con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese legali, liquidate in € 1.205,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, a favore della ed in € 1.000,00 per compensi, oltre CP_2 spese generali e accessori di legge, a favore della La sentenza appellata è andata Controparte_1
a pronunciarsi in merito al sinistro occorso al sig. in data 15.10.2010 presso lo stabilimento Parte_1
– piscina “La Verginina” sito in Via Pieve a Celle – Pistoia e gestito dalla quando per un CP_2 asserito avvallamento nella pavimentazione del bordo della piscina ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente in acqua e procurandosi una lesione sub totale del sovra spinato della spalla destra con residui postumi permanenti;
in particolare, in prime cure, l'odierno appellante aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in ipotesi, ex art. 2043 c.c. per l'esclusiva responsabilità della nella causazione di quanto occorso. Parte CP_2 appellante ha proposto il seguente motivo di censura avverso la sentenza n. 300/2024: “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie”. Il sig. ha, quindi, così concluso: “Piaccia al Tribunale Parte_1 adito, respinta ogni contraria istanza - in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 300/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia, Giudice Dott.ssa Guazzelli , nel giudizio recante R.G. 850/2021, depositata in cancelleria in data 23.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - accertare e dichiarare che il sinistro descritto in premessa si è verificato per esclusiva responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in ipotesi dell'art. 2043 c.c.; - accertare e dichiarare che l'attore CP_2 sig. ha riportato lesioni personali in conseguenza del sinistro de quo per le causali esposte in Parte_1 premessa;
- e per l'effetto condannare la convenuta società in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 risarcimento dei danni subiti per effetto delle lesioni patite in conseguenza del sinistro de quo in favore del sig. Parte_1 per l'importo complessivo di € 4.423,64. o di quelle diverse maggiori o minor somme che saranno ritenute di
[...] giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre la rivalutazione monetaria e interessi legali da computarsi dall'evento danno sino all'effettivo soddisfo. e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del motivo di impugnazione Controparte_1 avversario, del quale ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza dell'8.4.2025 è stata dichiarata la contumacia di CP_2
Svolta istruttoria documentale, precisate le conclusioni all'udienza odierna, la causa è passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
Con un unico motivo di gravame parte appellante ha impugnato la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto non provato il nesso eziologico tra l'infortunio occorso e l'asserita presenza di un avvallamento nella pavimentazione della piscina gestita dalla il giudice, infatti, avrebbe CP_2 erroneamente interpretato le risultanze istruttorie ritenendo non attendibile la testimonianza resa dal sig.
, presente al momento del fatto, in quanto smentita dal teste dell'odierna appellata, Testimone_1 senza motivare la propria decisione.
L'appello è infondato per quanto di ragione.
Occorre, preliminarmente, rammentare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo e di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte;
ciò nonostante, resta comunque a carico del soggetto leso la prova di un nesso eziologico fra la cosa custodita ed il danno, in termini di conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa stessa.
Pertanto, nonostante costituisca ormai ius receptum, l'orientamento a mente del quale la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. abbia un carattere oggettivo (cfr. Cass. Sez. Un.
20943/2022), con la conseguenza che il danneggiato sarà agevolato in punto di prova, non si può però escludere la necessità di ravvisare nella fattispecie concreta la sussistenza di un legame, da intendersi in senso causalistico, tra il bene in custodia e l'evento.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. 11526/2017).
Dunque, lo specifico onere probatorio relativo all'art. 2051 c.c. non può risolversi nella mera dimostrazione dell'esistenza di un danno cagionato dalle cose in custodia altrui, soprattutto allorquando la situazione dannosa sia caratterizzata dall'interazione fra un bene inerte e l'azione dinamica del danneggiato, come nel caso di specie, in cui si tratta dell'incidente occorso ad un soggetto che stava camminando sul bordo di una piscina;
in particolare, la giurisprudenza ha affermato, come sopra accennato, che, allorquando si accerti la concreta possibilità per l'utente di percepire e prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, sì da poter superare la stessa con normali cautele, il comportamento della vittima deve essere attentamente valutato ed assume rilevanza crescente fino ad interrompere il nesso causale (cfr., ex plurimis, Cass. 15761/2016; Cass. 12895/2016; Cass. 287/2015;
Cass. 3793/2014; Cass. 23919/2013; Cass. 9726/2013; Cass. 34154/2012).
Peraltro, quanto sopra rileva con riferimento all'ipotesi dell'insidia, la quale, sempre come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non costituisce un concetto giuridico, afferendo ad una situazione di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità, integra una situazione di pericolo occulto, tale da rilevare, in termini probatori, ai fini di una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e di presunzione della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, ferma, comunque, la possibilità di ritenere che la condotta del danneggiato sia idonea ad interrompere il nesso causale (cfr.
Cass. 11946/2013, Cass. 12821/2015).
Deriva, per l'effetto, da dette considerazioni che l'onere probatorio collegato al regime di responsabilità oggettiva per cose in custodia ex art. 2051 c.c., per essere assolto, implica la compiuta deduzione della dinamica materiale dell'evento e l'effettiva prova, anche presuntiva, della dinamica medesima.
Venendo al caso di specie, ferma la pacifica verificazione del fatto storico della caduta avvenuta in data
15.8.2010 all'interno dello stabilimento-piscina “ La Verginina” sito in via Pieve a Celle a Pistoia, gestito dalla non è stata data da parte attrice convincente prova né dell'esistenza di un avvallamento CP_2 della pavimentazione del bordo della piscina, né che tale avvallamento possa essere stato effettivamente determinativo della caduta, non emergendo con chiarezza, secondo il canone del più probabile che non, né dagli atti di causa né dall'istruttoria orale svolta, che la caduta del sig. sia derivata da una Parte_1 situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res in custodia della convenuta.
In primo luogo, si osserva come le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio primo grado risultino tra loro contrastanti in relazione alla circostanza della effettiva esistenza di avvallamenti nelle mattonelle a bordo piscina.
Il sig. , infatti, ha dichiarato di aver visto l'attore barcollare nei pressi della scaletta di Testimone_1 accesso alla piscina, afferrarla e poi cadere in acqua;
ha, altresì dichiarato di aver visto che le mattonelle a bordo piscina presentavano degli avvallamenti e di aver assistito al sinistro mentre si trovava seduto sotto l'ombrellone nei pressi della scaletta.
Di contro, l'altro teste sig. , bagnino all'epoca dei fatti, ha dichiarato che il bordo della piscina Tes_2 era in pietra serena e, quindi, immodificabile;
che gli ombrelloni erano posizionati nel perimetro verde della vasca, ossia nei pressi della siepe, dunque ad una distanza di quattro o cinque metri dal bordo della Part piscina, onde consentirne un agevole accesso;
che la prima dell'apertura della struttura, aveva effettuato i controlli sullo stato dei luoghi prescritti dalla legge al fine di concedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività; che il giorno del sinistro nessuno aveva chiesto il suo intervento.
Nella fattispecie si ritiene che il contrasto emerso dalle due richiamate deposizioni sia insanabile e ciò in mancanza di ulteriori risultanze istruttorie idonee a confermare l'una o l'altra dichiarazione resa dai testimoni, né potendosi seriamente dubitare dell'attendibilità dell'uno o dell'altro.
A quest'ultimo riguardo, è da ritenere infondata l'eccezione di inattendibilità del teste , per Tes_2 avere questi un interesse a difendere il proprio operato all'epoca dei fatti per evitare di incorrere in una responsabilità per non aver svolto correttamente il proprio lavoro, sollevata dall'appellante in atto di citazione in appello, in quanto non solo non suffragata da alcun elemento probatorio, ma oltretutto generica, non comprendendosi quale profilo di colpa possa ascriversi al predetto in relazione ad un evento dannoso al più riconducibile ad un difetto strutturale della pavimentazione.
Stante l'assoluta inconciliabilità delle dichiarazioni rese dai due testimoni, va allora applicato il principio per cui “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (cfr. Cass.
4773/2015; Cass. 3468/2010).
Ne consegue che non può ritenersi assolto l'onere della prova ricadente su parte attrice in ordine alla effettiva sussistenza della situazione di pericolo occulto della res, dedotta in atto di citazione.
In secondo luogo, si rileva che dall'istruttoria svolta in primo grado non è emerso alcun elemento, né probatorio né indiziario, idoneo a dimostrare che la caduta sia stata effettivamente originata dalla presenza di un avvallamento nella pavimentazione, ancorché ritenuta esistente.
In particolare, nessuno dei due testimoni escussi è stato in grado di riferire quale sia stata la causa della caduta del sig. . Parte_1
Invero, anche il teste , pur riferendo di aver notato la presenza di mattonelle a bordo piscina Tes_1 connotate da “avvallamenti”, nulla ha dichiarato in merito alla sussistenza di un collegamento causale tra i riferiti vizi della pavimentazione e la caduta dell'odierno appellante.
Merita, inoltre, richiamare la circostanza, accertata dal giudice in primo grado e non specificamente censurata con il mezzo di gravame proposto, per cui lo stesso , nella sua prima richiesta di Parte_1 risarcimento danni inviata alla aveva dichiarato di essere scivolato sul bagnato e non a causa CP_2 della pavimentazione.
Una simile dichiarazione, seppur resa al di fuori del giudizio, costituisce sempre un forte elemento indiziario valutabile dal Giudice e che senz'altro smentisce la ricostruzione della dinamica proposta dall'attore in questa sede.
Pertanto, a fronte del corretto riparto dell'onere probatorio connesso alla responsabilità ex art. 2051 c.c., parte attrice non ha provato la relazione fra cosa in custodia ed evento generativo del danno, avendo solo allegato la verificazione della caduta, quale fatto storico incontestato, e gli effetti della stessa, in termini di danno conseguenza.
In conclusione, la domanda risarcitoria è da ritenersi infondata per difetto della prova circa uno dei suoi elementi costitutivi e, più precisamente, del nesso causale tra l'evento lesivo occorso al sig. Parte_1 ed il bene sottoposto alla custodia della convenuta CP_2
Parimenti infondata è la domanda risarcitoria proposta dall'appellante assumendo la responsabilità della ai sensi degli artt. 2043 c.c. CP_2
Al riguardo è sufficiente rilevare come le allegazioni poste dall'attore a sostegno della domanda risarcitoria, così prospettata, risultino del tutto carenti e generiche, sostanziandosi - per lo più - in una mera riproposizione dei fatti costitutivi già dedotti a fondamento della diversa azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, come tali, del tutto inconferenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite del giudizio di appello vanno regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014, in ragione del valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi del giudizio, con esclusione della fase istruttoria, stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e la modalità semplificata di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Non si condanna parte appellante al pagamento di nuovo contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. 115/2002, pur in considerazione del rigetto integrale della impugnazione proposta, essendo la stessa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 300/2024, emessa in data 23.4.2024;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 852,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 11 novembre 2025
Il Giudice
MA EN
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 11 novembre 2025 alle ore 12.22, innanzi al giudice Dott. MA EN sono comparsi:
Per l'avv. Luca Innocenti Parte_1
Per 'avv. Marta Fidolini Controparte_1
Per essuno compare. CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte appellante conclude come da note conclusiva autorizzata del 17.10.2025.
Parte appellata conclude come da nota depositata il 15.10.2025.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
MA EN REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA EN, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2287/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. INNOCENTI Luca (c.f. Parte_1 C.F._1
), parte provvisoriamente ammessa a spese dello Stato C.F._2
PARTE APPELLANTE
Contro
c.f. – p.iva ) - CONTUMACE CP_2 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
E contro
(c.f. – p.iva ) con l'avv. FIDOLINI Marta (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
C.F._3
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Preliminarmente in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: CTU medico- legale al fine di accertare il periodo di inabilità temporanea e l'entità dei postumi invalidanti residuati. Tanto detto si precisano le seguenti CONCLUSIONI Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza - in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 300/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia, Giudice Dott.ssa Guazzelli, nel giudizio recante R.G. 850/2021, depositata in cancelleria in data 23.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - accertare e dichiarare che il sinistro descritto in premessa si è verificato per esclusiva responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in CP_2 ipotesi dell'art. 2043 c.c.; - accertare e dichiarare che l'attore sig. ha riportato lesioni personali in Parte_1 conseguenza del sinistro de quo per le causali esposte in premessa;
- e per l'effetto condannare la convenuta società CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti per effetto delle lesioni patite in
[...] conseguenza del sinistro de quo in favore del sig. per l'importo complessivo di € 4.423,64. o di Parte_1 quelle diverse maggiori o minor somme che saranno ritenute di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre la rivalutazione monetaria e interessi legali da computarsi dall'evento danno sino all'effettivo soddisfo. e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio” (cfr. nota conclusiva autorizzata del 17.10.2025 e richiamata all'udienza odierna).
Parte appellata: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia adito confermare la sentenza n. 300/2024 resa dal Giudice di Pace di Pistoia in data 23.04.2024 e mai notificata e per l'effetto respingere l'appello con il favore delle spese” (cfr. nota conclusiva autorizzata del 15.10.2025 e richiamata all'udienza odierna).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
e quest'ultima terza chiamata in causa in qualità di compagnia CP_2 Controparte_1 assicuratrice della società convenuta per la responsabilità civile, impugnando la sentenza n. 300/2024 depositata il 23.4.2024, con cui il Giudice di Pace di Pistoia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.N. 850/2021, ha rigettato le domande proposte nei confronti delle odierne appellate con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese legali, liquidate in € 1.205,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, a favore della ed in € 1.000,00 per compensi, oltre CP_2 spese generali e accessori di legge, a favore della La sentenza appellata è andata Controparte_1
a pronunciarsi in merito al sinistro occorso al sig. in data 15.10.2010 presso lo stabilimento Parte_1
– piscina “La Verginina” sito in Via Pieve a Celle – Pistoia e gestito dalla quando per un CP_2 asserito avvallamento nella pavimentazione del bordo della piscina ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente in acqua e procurandosi una lesione sub totale del sovra spinato della spalla destra con residui postumi permanenti;
in particolare, in prime cure, l'odierno appellante aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in ipotesi, ex art. 2043 c.c. per l'esclusiva responsabilità della nella causazione di quanto occorso. Parte CP_2 appellante ha proposto il seguente motivo di censura avverso la sentenza n. 300/2024: “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie”. Il sig. ha, quindi, così concluso: “Piaccia al Tribunale Parte_1 adito, respinta ogni contraria istanza - in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 300/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia, Giudice Dott.ssa Guazzelli , nel giudizio recante R.G. 850/2021, depositata in cancelleria in data 23.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - accertare e dichiarare che il sinistro descritto in premessa si è verificato per esclusiva responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in ipotesi dell'art. 2043 c.c.; - accertare e dichiarare che l'attore CP_2 sig. ha riportato lesioni personali in conseguenza del sinistro de quo per le causali esposte in Parte_1 premessa;
- e per l'effetto condannare la convenuta società in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 risarcimento dei danni subiti per effetto delle lesioni patite in conseguenza del sinistro de quo in favore del sig. Parte_1 per l'importo complessivo di € 4.423,64. o di quelle diverse maggiori o minor somme che saranno ritenute di
[...] giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre la rivalutazione monetaria e interessi legali da computarsi dall'evento danno sino all'effettivo soddisfo. e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del motivo di impugnazione Controparte_1 avversario, del quale ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza dell'8.4.2025 è stata dichiarata la contumacia di CP_2
Svolta istruttoria documentale, precisate le conclusioni all'udienza odierna, la causa è passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
Con un unico motivo di gravame parte appellante ha impugnato la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto non provato il nesso eziologico tra l'infortunio occorso e l'asserita presenza di un avvallamento nella pavimentazione della piscina gestita dalla il giudice, infatti, avrebbe CP_2 erroneamente interpretato le risultanze istruttorie ritenendo non attendibile la testimonianza resa dal sig.
, presente al momento del fatto, in quanto smentita dal teste dell'odierna appellata, Testimone_1 senza motivare la propria decisione.
L'appello è infondato per quanto di ragione.
Occorre, preliminarmente, rammentare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo e di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte;
ciò nonostante, resta comunque a carico del soggetto leso la prova di un nesso eziologico fra la cosa custodita ed il danno, in termini di conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa stessa.
Pertanto, nonostante costituisca ormai ius receptum, l'orientamento a mente del quale la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. abbia un carattere oggettivo (cfr. Cass. Sez. Un.
20943/2022), con la conseguenza che il danneggiato sarà agevolato in punto di prova, non si può però escludere la necessità di ravvisare nella fattispecie concreta la sussistenza di un legame, da intendersi in senso causalistico, tra il bene in custodia e l'evento.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. 11526/2017).
Dunque, lo specifico onere probatorio relativo all'art. 2051 c.c. non può risolversi nella mera dimostrazione dell'esistenza di un danno cagionato dalle cose in custodia altrui, soprattutto allorquando la situazione dannosa sia caratterizzata dall'interazione fra un bene inerte e l'azione dinamica del danneggiato, come nel caso di specie, in cui si tratta dell'incidente occorso ad un soggetto che stava camminando sul bordo di una piscina;
in particolare, la giurisprudenza ha affermato, come sopra accennato, che, allorquando si accerti la concreta possibilità per l'utente di percepire e prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, sì da poter superare la stessa con normali cautele, il comportamento della vittima deve essere attentamente valutato ed assume rilevanza crescente fino ad interrompere il nesso causale (cfr., ex plurimis, Cass. 15761/2016; Cass. 12895/2016; Cass. 287/2015;
Cass. 3793/2014; Cass. 23919/2013; Cass. 9726/2013; Cass. 34154/2012).
Peraltro, quanto sopra rileva con riferimento all'ipotesi dell'insidia, la quale, sempre come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non costituisce un concetto giuridico, afferendo ad una situazione di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità, integra una situazione di pericolo occulto, tale da rilevare, in termini probatori, ai fini di una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e di presunzione della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, ferma, comunque, la possibilità di ritenere che la condotta del danneggiato sia idonea ad interrompere il nesso causale (cfr.
Cass. 11946/2013, Cass. 12821/2015).
Deriva, per l'effetto, da dette considerazioni che l'onere probatorio collegato al regime di responsabilità oggettiva per cose in custodia ex art. 2051 c.c., per essere assolto, implica la compiuta deduzione della dinamica materiale dell'evento e l'effettiva prova, anche presuntiva, della dinamica medesima.
Venendo al caso di specie, ferma la pacifica verificazione del fatto storico della caduta avvenuta in data
15.8.2010 all'interno dello stabilimento-piscina “ La Verginina” sito in via Pieve a Celle a Pistoia, gestito dalla non è stata data da parte attrice convincente prova né dell'esistenza di un avvallamento CP_2 della pavimentazione del bordo della piscina, né che tale avvallamento possa essere stato effettivamente determinativo della caduta, non emergendo con chiarezza, secondo il canone del più probabile che non, né dagli atti di causa né dall'istruttoria orale svolta, che la caduta del sig. sia derivata da una Parte_1 situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res in custodia della convenuta.
In primo luogo, si osserva come le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio primo grado risultino tra loro contrastanti in relazione alla circostanza della effettiva esistenza di avvallamenti nelle mattonelle a bordo piscina.
Il sig. , infatti, ha dichiarato di aver visto l'attore barcollare nei pressi della scaletta di Testimone_1 accesso alla piscina, afferrarla e poi cadere in acqua;
ha, altresì dichiarato di aver visto che le mattonelle a bordo piscina presentavano degli avvallamenti e di aver assistito al sinistro mentre si trovava seduto sotto l'ombrellone nei pressi della scaletta.
Di contro, l'altro teste sig. , bagnino all'epoca dei fatti, ha dichiarato che il bordo della piscina Tes_2 era in pietra serena e, quindi, immodificabile;
che gli ombrelloni erano posizionati nel perimetro verde della vasca, ossia nei pressi della siepe, dunque ad una distanza di quattro o cinque metri dal bordo della Part piscina, onde consentirne un agevole accesso;
che la prima dell'apertura della struttura, aveva effettuato i controlli sullo stato dei luoghi prescritti dalla legge al fine di concedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività; che il giorno del sinistro nessuno aveva chiesto il suo intervento.
Nella fattispecie si ritiene che il contrasto emerso dalle due richiamate deposizioni sia insanabile e ciò in mancanza di ulteriori risultanze istruttorie idonee a confermare l'una o l'altra dichiarazione resa dai testimoni, né potendosi seriamente dubitare dell'attendibilità dell'uno o dell'altro.
A quest'ultimo riguardo, è da ritenere infondata l'eccezione di inattendibilità del teste , per Tes_2 avere questi un interesse a difendere il proprio operato all'epoca dei fatti per evitare di incorrere in una responsabilità per non aver svolto correttamente il proprio lavoro, sollevata dall'appellante in atto di citazione in appello, in quanto non solo non suffragata da alcun elemento probatorio, ma oltretutto generica, non comprendendosi quale profilo di colpa possa ascriversi al predetto in relazione ad un evento dannoso al più riconducibile ad un difetto strutturale della pavimentazione.
Stante l'assoluta inconciliabilità delle dichiarazioni rese dai due testimoni, va allora applicato il principio per cui “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (cfr. Cass.
4773/2015; Cass. 3468/2010).
Ne consegue che non può ritenersi assolto l'onere della prova ricadente su parte attrice in ordine alla effettiva sussistenza della situazione di pericolo occulto della res, dedotta in atto di citazione.
In secondo luogo, si rileva che dall'istruttoria svolta in primo grado non è emerso alcun elemento, né probatorio né indiziario, idoneo a dimostrare che la caduta sia stata effettivamente originata dalla presenza di un avvallamento nella pavimentazione, ancorché ritenuta esistente.
In particolare, nessuno dei due testimoni escussi è stato in grado di riferire quale sia stata la causa della caduta del sig. . Parte_1
Invero, anche il teste , pur riferendo di aver notato la presenza di mattonelle a bordo piscina Tes_1 connotate da “avvallamenti”, nulla ha dichiarato in merito alla sussistenza di un collegamento causale tra i riferiti vizi della pavimentazione e la caduta dell'odierno appellante.
Merita, inoltre, richiamare la circostanza, accertata dal giudice in primo grado e non specificamente censurata con il mezzo di gravame proposto, per cui lo stesso , nella sua prima richiesta di Parte_1 risarcimento danni inviata alla aveva dichiarato di essere scivolato sul bagnato e non a causa CP_2 della pavimentazione.
Una simile dichiarazione, seppur resa al di fuori del giudizio, costituisce sempre un forte elemento indiziario valutabile dal Giudice e che senz'altro smentisce la ricostruzione della dinamica proposta dall'attore in questa sede.
Pertanto, a fronte del corretto riparto dell'onere probatorio connesso alla responsabilità ex art. 2051 c.c., parte attrice non ha provato la relazione fra cosa in custodia ed evento generativo del danno, avendo solo allegato la verificazione della caduta, quale fatto storico incontestato, e gli effetti della stessa, in termini di danno conseguenza.
In conclusione, la domanda risarcitoria è da ritenersi infondata per difetto della prova circa uno dei suoi elementi costitutivi e, più precisamente, del nesso causale tra l'evento lesivo occorso al sig. Parte_1 ed il bene sottoposto alla custodia della convenuta CP_2
Parimenti infondata è la domanda risarcitoria proposta dall'appellante assumendo la responsabilità della ai sensi degli artt. 2043 c.c. CP_2
Al riguardo è sufficiente rilevare come le allegazioni poste dall'attore a sostegno della domanda risarcitoria, così prospettata, risultino del tutto carenti e generiche, sostanziandosi - per lo più - in una mera riproposizione dei fatti costitutivi già dedotti a fondamento della diversa azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, come tali, del tutto inconferenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite del giudizio di appello vanno regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014, in ragione del valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi del giudizio, con esclusione della fase istruttoria, stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e la modalità semplificata di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Non si condanna parte appellante al pagamento di nuovo contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. 115/2002, pur in considerazione del rigetto integrale della impugnazione proposta, essendo la stessa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 300/2024, emessa in data 23.4.2024;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 852,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 11 novembre 2025
Il Giudice
MA EN