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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 16 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato PEPOLI e CERONI, le quali si riportano ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
evidenzia che il lavoratore non è entrato con la procedura di stabilizzazione;
cfr. Cass. n. 3814/2025;
Per la parte resistente compare l'avvocato OR RI, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6
N. R.G. 95/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 95/2025 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. PEPOLI VERONICA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
OR RI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con ricorso omandava: Parte_1
“- Accertare e/o dichiarare l'illegittima apposizione del termine ai contratti stipulati dopo il terzo contratto annuale dal con il Controparte_1
ricorrente protrattisi oltre 36 mesi e reiterati su posti stabili e durevoli, sempre al 31 agosto, oltre il triennio di ammissibilità, onde soddisfare esigenze permanenti e durevoli
e quindi di ricoprire posti vacanti, a partire dall'a.s. 1987/1988 al 2024/2025 e conseguentemente condannare il al risarcimento del danno in Controparte_1
favore del ricorrente liquidato nella misura di 24 (ventiquattro/00) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. Contr Il resisteva al ricorso, svolgendo anche eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente vanta (alla data della domanda: 7.2.2025) un'anzianità da precario di 37 anni di servizio, sempre a termine.
Anche per l'anno in corso (2025/2026) – che non rileva ai fini del presente giudizio se non per escludere che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita che gli precluderebbe il risarcimento – egli è docente a termine.
Ciò rende manifestamente inoperanti gli istituti della prescrizione e della decadenza
(viene in rilievo un'azione risarcitoria in relazione alla quale ogni dies a quo pregiudizievole non può che decorrere da la cessazione dell'abuso, che è abuso Pt_2
continuato: finché l'abuso si perpetra e si perpetua, nulla può decorrere).
Nel merito il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha svolto oltre 30 anni (37 allegati) da precario su posti dell'organico di diritto (tutti contratti al 31.8).
Il limite di 36 mensilità risulta quindi ampiamente superato.
È stato pure chiarito in sede eurounitaria che le specificità della designazione degli pagina 3 di 6 insegnanti di religione cattolica è del tutto ininfluente sulla questione dell'abuso del precariato (c'è abuso quindi anche se concorre la manifestazione di volontà dell'ordinario diocesano).
Inoltre, non essendo stato il ricorrente stabilizzato (a tutt'oggi egli è precario), risulta completamente fuori fuoco l'argomentazione sull'esistenza di una procedura straordinaria di stabilizzazione degli insegnanti di religione: il ricorrente non ha avuto il bene della vita anelato e dunque a fortiori il suo danno è ancora più vivo che mai.
Ciò posto, l'unica questione rilevante nel merito è quella relativa all'applicabilità o meno della novità normativa rappresentata dal D.L. n. 131/2024 convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 che ha modificato l'art. 36, 5° comma del D.Lgs. n 165/2001 e che attualmente risulta così formulato: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Circa la stessa, trattandosi di norma rivolta al giudice in sede di liquidazione del danno, la stessa dovrebbe avere una indubbia valenza anche processuale, di modo da essere applicabile anche se entrata in vigore dopo la conclusione dell'illecito, ma prima della liquidazione del danno ad opera del giudice.
Ciò risponderebbe anche alla necessità dell'ordinamento interno di dare (maggiore?) attuazione allo strumento sanzionatorio a presidio delle regole eurounitarie, essendo evidente che la forbice più ampia è sicuramente più dissuasiva (verso il datore) e compensativa (verso il lavoratore).
Non a caso, applicando la precedente forbice fino a 12 mensilità, il caso di specie (con oltre 30 anni di precariato) evidenzierebbe l'insufficienza (per via di un limite massimo pagina 4 di 6 eccessivamente compresso verso il basso) della precedente versione della disposizione interna a soddisfare le esigenze risarcitorie provenienti dal milieu europeo (sulla problematica della necessaria ragionevolezza delle forbici risarcitorie si rinvia alle sentenze costituzionali in tema di indennizzo da licenziamento illegittimo: Corte cost.
194/2018, 150/2020, 183/2022 e infine 118/2025).
In questo senso, quindi, la (nuova) norma interna, intesa in senso anche processuale (e quindi immediatamente applicabile, anche ai processi in corso), vale a sanare eventuali profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto dell' ella normativa CP_3
precedenti e riferiti a fattispecie i cui elementi costitutivi sostanziali si sono perfezionali anteriormente all'entrata in vigore del D.L. del 2024.
Nel caso di specie, visto che l'illecito (continuato) è ancora in corso, l'utilità di tale criterio processuale è temperata dal fatto che la norma è applicabile perlomeno agli illeciti in corso al momento dell'entrata in vigore della normativa e quello del caso di specie era ancora in corso a tale momento.
Dunque, il caso di specie rientra indubbiamente nell'ambito applicativo della nuova norma perché risultano integrati sia il primo possibile criterio (processuale) che il secondo (sostanziale). Contr In conclusione, il va condannato al risarcimento in favore del ricorrente nella misura di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, non rivenendosi in una misura inferiore un importo satisfattivo del rilevante danno subito dal ricorrente, per una carriera di tutta la vita vissuta da precario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1) accertata la violazione di legge di cui alla motivazione, condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
2) condanna il a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 16 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato PEPOLI e CERONI, le quali si riportano ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
evidenzia che il lavoratore non è entrato con la procedura di stabilizzazione;
cfr. Cass. n. 3814/2025;
Per la parte resistente compare l'avvocato OR RI, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6
N. R.G. 95/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 95/2025 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. PEPOLI VERONICA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
OR RI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con ricorso omandava: Parte_1
“- Accertare e/o dichiarare l'illegittima apposizione del termine ai contratti stipulati dopo il terzo contratto annuale dal con il Controparte_1
ricorrente protrattisi oltre 36 mesi e reiterati su posti stabili e durevoli, sempre al 31 agosto, oltre il triennio di ammissibilità, onde soddisfare esigenze permanenti e durevoli
e quindi di ricoprire posti vacanti, a partire dall'a.s. 1987/1988 al 2024/2025 e conseguentemente condannare il al risarcimento del danno in Controparte_1
favore del ricorrente liquidato nella misura di 24 (ventiquattro/00) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. Contr Il resisteva al ricorso, svolgendo anche eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente vanta (alla data della domanda: 7.2.2025) un'anzianità da precario di 37 anni di servizio, sempre a termine.
Anche per l'anno in corso (2025/2026) – che non rileva ai fini del presente giudizio se non per escludere che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita che gli precluderebbe il risarcimento – egli è docente a termine.
Ciò rende manifestamente inoperanti gli istituti della prescrizione e della decadenza
(viene in rilievo un'azione risarcitoria in relazione alla quale ogni dies a quo pregiudizievole non può che decorrere da la cessazione dell'abuso, che è abuso Pt_2
continuato: finché l'abuso si perpetra e si perpetua, nulla può decorrere).
Nel merito il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha svolto oltre 30 anni (37 allegati) da precario su posti dell'organico di diritto (tutti contratti al 31.8).
Il limite di 36 mensilità risulta quindi ampiamente superato.
È stato pure chiarito in sede eurounitaria che le specificità della designazione degli pagina 3 di 6 insegnanti di religione cattolica è del tutto ininfluente sulla questione dell'abuso del precariato (c'è abuso quindi anche se concorre la manifestazione di volontà dell'ordinario diocesano).
Inoltre, non essendo stato il ricorrente stabilizzato (a tutt'oggi egli è precario), risulta completamente fuori fuoco l'argomentazione sull'esistenza di una procedura straordinaria di stabilizzazione degli insegnanti di religione: il ricorrente non ha avuto il bene della vita anelato e dunque a fortiori il suo danno è ancora più vivo che mai.
Ciò posto, l'unica questione rilevante nel merito è quella relativa all'applicabilità o meno della novità normativa rappresentata dal D.L. n. 131/2024 convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 che ha modificato l'art. 36, 5° comma del D.Lgs. n 165/2001 e che attualmente risulta così formulato: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Circa la stessa, trattandosi di norma rivolta al giudice in sede di liquidazione del danno, la stessa dovrebbe avere una indubbia valenza anche processuale, di modo da essere applicabile anche se entrata in vigore dopo la conclusione dell'illecito, ma prima della liquidazione del danno ad opera del giudice.
Ciò risponderebbe anche alla necessità dell'ordinamento interno di dare (maggiore?) attuazione allo strumento sanzionatorio a presidio delle regole eurounitarie, essendo evidente che la forbice più ampia è sicuramente più dissuasiva (verso il datore) e compensativa (verso il lavoratore).
Non a caso, applicando la precedente forbice fino a 12 mensilità, il caso di specie (con oltre 30 anni di precariato) evidenzierebbe l'insufficienza (per via di un limite massimo pagina 4 di 6 eccessivamente compresso verso il basso) della precedente versione della disposizione interna a soddisfare le esigenze risarcitorie provenienti dal milieu europeo (sulla problematica della necessaria ragionevolezza delle forbici risarcitorie si rinvia alle sentenze costituzionali in tema di indennizzo da licenziamento illegittimo: Corte cost.
194/2018, 150/2020, 183/2022 e infine 118/2025).
In questo senso, quindi, la (nuova) norma interna, intesa in senso anche processuale (e quindi immediatamente applicabile, anche ai processi in corso), vale a sanare eventuali profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto dell' ella normativa CP_3
precedenti e riferiti a fattispecie i cui elementi costitutivi sostanziali si sono perfezionali anteriormente all'entrata in vigore del D.L. del 2024.
Nel caso di specie, visto che l'illecito (continuato) è ancora in corso, l'utilità di tale criterio processuale è temperata dal fatto che la norma è applicabile perlomeno agli illeciti in corso al momento dell'entrata in vigore della normativa e quello del caso di specie era ancora in corso a tale momento.
Dunque, il caso di specie rientra indubbiamente nell'ambito applicativo della nuova norma perché risultano integrati sia il primo possibile criterio (processuale) che il secondo (sostanziale). Contr In conclusione, il va condannato al risarcimento in favore del ricorrente nella misura di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, non rivenendosi in una misura inferiore un importo satisfattivo del rilevante danno subito dal ricorrente, per una carriera di tutta la vita vissuta da precario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1) accertata la violazione di legge di cui alla motivazione, condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
2) condanna il a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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