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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7852 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TT THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1600 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 15.12.2025 tra
(cod. fisc.: ) E TRA- Parte_1 CodiceFiscale_1
(cod. fisc.: , elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2 domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.:
[...]
) dell'avv. Luca Mirabelli (cod. fisc.: Email_1 [...]
), che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Luca Alberto C.F._3
PA (cod. fisc.: ) per procure alle liti in calce CodiceFiscale_4 all'atto di citazione in appello;
-appellanti-
e (già Controparte_1 Controparte_2
(cod. fisc.: ), in persona del procuratore speciale,
[...] P.IVA_1 dott. elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 12, presso CP_3 lo studio dell'avv. Giuseppe Caputi, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti con firme autenticate dal notaio di Persona_1 CP_2 in data 28.4.2021 (rep. n. 48.121; racc. n. 17.241), in atti;
-appellata-
e
Controparte_4
-appellato contumace- nonché (cod. fisc.: ), e per essa la mandataria Controparte_5 P.IVA_2
(cod. fisc.: ), in persona del procuratore CP_6 P.IVA_3 speciale, avv. , elettivamente domiciliata in Roma, Viale Re- Controparte_7 gina Margherita n. 278, presso lo studio dell'avv. Marco Ferraro (cod. fisc.:
), che la rappresenta e difende per procura alle liti CodiceFiscale_5 su foglio separato allegato all'atto di intervento;
-terza intervenuta- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Voglia l'Ill.mo Tri- Parte_1 Controparte_8 bunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione, in riforma della sentenza impugnata n. 2175/2021, emessa e pubblicata dal
Tribunale Civile di Roma in data 8 febbraio 2021 all'esito del giudizio rubri- cato con R.G. n. 75031/2015: (…)
- in via principale, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli odierni ap- pellanti e, per l'effetto
- revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato ed illegittima- mente emesso in favore dell'appellata, per i motivi di cui al presente atto;
- condannare l'appellata (già Controparte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_9 pro tempore, alla rifusione, in favore dei signori e Parte_1 [...]
delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di Parte_3 giudizio.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, confermare la statuizione di condanna rivolta al signor CP_10
a tenere indenne i signori e
[...] Parte_1 Parte_4 vagliati in ordine alla somma portata dal decreto ingiuntivo e dalla statuizione di condanna contenuta nella sentenza di primo grado, nonché condannare lo stesso a tenere indenne gli appellanti dal pagamento della Controparte_10 somma eventualmente portata dalla pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio”; per “Voglia l'Illustrissima Corte così giudicare: Controparte_11
2 NEL MERITO:
- respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2175/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 08/02/2021.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giu- CP_5 dicare:
In via preliminare
➢ Dare atto, preliminarmente e per le ragioni meglio illustrate in narrativa, del difetto di legittimazione passiva della in relazione a Controparte_5 qualsivoglia eventuale pretesa restitutoria o risarcitoria avanzata dagli oppo- nenti nel presente giudizio;
➢ Accertare e dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e per l'effetto condannare l'odierno appellante al pagamento delle spese processuali.
Nel merito e in via principale
➢ Rigettare l'appello proposto da e Parte_1 CP_12
n quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente
[...] la Sentenza n. 2175/2021, pronunciata il 08.02.2021 dal Tribunale di Roma.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 16.11.2015, Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il decreto in- Controparte_8 giuntivo n. 22532/2015 emesso dal Tribunale di Roma in data 26.9.2015, con cui è stato ingiunto loro – unitamente agli altri fideiussori di questa,
e – di Parte_5 Controparte_10 Parte_6 Parte_7 pagare, in solido, alla la somma di € 322.735,94, oltre Controparte_13 interessi convenzionali e spese legali (nonché alla debitrice principale
[...] il maggiore importo di € 323.800,17). Gli oppo- Controparte_14 nenti hanno rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare
3 - autorizzare gli opponenti alla chiamata in causa ai sensi dell'art 106 c.p.c. della società in persona del suo legale rap- Controparte_14 presentante pro tempore e del signor e, per l'effetto, fissare, Controparte_10 ai sensi dell'art 269 c.p.c. una nuova udienza di prima comparizione, succes- siva a quella di cui alla presente citazione in opposizione, con fissazione del termine entro cui gli odierni opposti possano provvedere alla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo.
- accertare e dichiarare che la materia oggetto del presente procedimento rientra tra quelle di cui il d.lgs. 28/2010 richiede, ai fini della procedibilità del giudizio, il previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio e, per l'effetto, in esito alla prima udienza di comparizione delle parti,
- sospendere il presente giudizio, fissando un termine alle parti per procedere al tentativo di conciliazione obbligatorio;
In via preliminare nel merito
- rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei signori e Parte_1
essendo la presente opposizione fondata su prova Controparte_8 scritta ai sensi del disposto di cui all'art. 648 c.p.c., tendente a dimostrare un fatto impeditivo/estintivo del titolo azionato dall'odierna PP.
In via principale, nel merito
- accertare e dichiarare la liberazione degli opponenti dalla garanzia prestata in favore della società ai sensi dell'art. 1956 Controparte_14
c.c. e/o in ogni caso la decadenza di dalla garanzia prestata dai CP_15 signori e ai sensi dell'art. 1957 c.c. come da motiva- Parte_1 CP_8 zioni in atti, quale causa estintiva della fideiussione prestata e, per
l'effetto accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei Signori e Parte_1 Parte_8
in quanto liberati da ogni obbligazione di garanzia nei confronti dell'op-
[...] posta a favore di Controparte_14
- condannare in persona del Controparte_16 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite nei con- fronti degli opponenti”.
4 Si è costituita nel giudizio di opposizione la deducendo l'infondatezza CP_17 di ogni avversa contestazione ed eccezione, di cui ha chiesto, previa conces- sione della provvisoria esecutorietà, il rigetto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna dei debitori al pa- gamento delle somme accertate in corso di causa.
Alla prima udienza di trattazione il giudice designato del Tribunale di Roma ha autorizzato la chiamata in causa di richiesta dagli oppo- Controparte_10 nenti, negando quella nei confronti Fallimento della Citis S.r.l. Costruzioni e Impianti ai sensi dell'art. 52 l.fall.
All'udienza successiva, verificata la regolarità della notifica, il giudice desi- gnato ha dichiarato la contumacia del terzo chiamato e, dunque, ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, disponendo quindi l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, e successive integrazioni e modificazioni.
Con sentenza n. 2175/2021 pubblicata in data 8.2.2021 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 22532/2015 emesso in data 28 settembre 2015;
- Condanna in solido con Controparte_8 Controparte_18
a rifondere a le
[...] Controparte_16 spese di lite per complessivi euro 14.500,00 di cui euro 3.000,00 per lo studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria, Iva al 22% spese generali al 15% e CPA.
- Condanna a tenere indenne gli opponenti in ordine alla Controparte_10 somma portata dal decreto ingiuntivo e dalla precedente statuizione di con- danna”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello e che hanno svolto i motivi ri- Parte_1 Controparte_8 portati di seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha Controparte_11 contestato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. L'appellato pure ritual- Controparte_10 mente evocato nel presente grado di giudizio, non si è costituito e con la 5 presente sentenza ne deve essere dichiarata la contumacia, non essendo la relativa dichiarazione intervenuta nel corso del giudizio.
Con atto depositato in data 12.2.2024 ha spiegato intervento nel presente giudizio di appello la e per essa la mandataria Controparte_5 CP_6 allegando e documentando che:
- la in data 3.12.2021 ha concluso con la Credit Agricole Controparte_5
IA S.p.A., la Credit Agricole FriulAdria S.p.A. e la Credito Valtellinese S.p.A. tre contratti di cessione (uno con ciascuna AN cedente) di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 30.4.1999, n. 130, in virtù dei contratti di cessione suddetti ha acquistato pro soluto dalle CP_19 che cedenti un portafogli di crediti pecuniari (derivanti, inter alia, da finan- ziamenti ipotecari e/o chirografari o da contratti di leasing risolti) vantati verso debitori classificati a sofferenza;
- unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti a ai sensi Controparte_5 dell'art. 1263 c.c., i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni, ecce- zioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti o altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione come previsto dall'articolo 7.1, co. 6, della legge n. 130/1999;
- inoltre, ai sensi di tale disposizione la cessionaria, anche per conto delle Banche cedenti, ha reso disponibili nella seguente pagina web: https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, fino alla relativa estin- zione, i dati indicativi dei crediti, come indicato nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna - Parte II n. 149 del 16.12.2021, contrassegnato dal codice redazionale TX21AAB12974 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte terza intervenuta);
- la ha quindi conferito alla con atto con firma Controparte_5 CP_6 autenticata in data 17.12.2021, per atto del notaio di Sesto Persona_2
SA NI (rep. n. 691; racc. n. 414) procura per l'amministrazione, ge- stione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualun- que tipologia o natura, che assistano tali crediti (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte terza intervenuta);
6 ha rilevato come tra i crediti ceduti a è compreso quello di Controparte_5 cui al presente atto vantati dalla Controparte_16
e, quindi, ha fatto proprie tutte le domande di merito e di rito, dedu-
[...] zioni, eccezioni, conclusioni ed istanze formulate e rassegnate nel presente giudizio dalla cedente (già Controparte_1 [...]
, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ras- Controparte_16 segnate in atti e chiedendo l'estromissione della appellata dal pre- CP_17 sente giudizio di appello, eccependo in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e Controparte_5 restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Roma per avere ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. In particolare, gli appellanti – dopo avere riproposto le deduzioni svolte nel primo grado di giudizio – deducono che, “Alla luce del comportamento tenuto dalla banca appellata, e contrariamente a quanto sta- bilito dalla sentenza impugnata, la scrivente difesa ribadisce come nel caso in esame risultasse integrata la fattispecie di cui all'art. 1956 c.c.”.
Il motivo non è fondato.
2.1. Con raccomandata a.r. del 25.6.2010, indirizzata in copia per cono- scenza anche ai garanti, la AN ha invitato la Citis S.r.l. Costruzioni e Im- pianti a regolarizzare l'arretrato maturato sulle linee di credito e suo tempo accordate (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
In data 13.1.2011 ha riscontrato la suddetta comu- Parte_1 nicazione della riferendo dell'avvenuta cessione della proprietà delle CP_17 proprie quote societarie e della propria intenzione di non Controparte_10 rinnovare la garanzia fideiussoria prestata (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Con missiva in data 14.1.2011 la CP_17 ha riscontrato tale raccomandata – contrariamente a quanto dedotto dagli odierni appellanti – e ha rappresentato la presa in carico di tale richiesta, precisando che “nel frattempo e sino a nostra diversa comunicazione resta fermo e valido l'impegno fideiussorio da Lei assunto in favore del nostro isti- tuto” (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
7 Successivamente, con missiva del 12.4.2011 la ha comuni- Controparte_20 cato ad l'impossibilità di rinunciare alla garanzia dallo Parte_1 stesso prestata, posto che la fideiussione in esame era stata specificatamente rilasciata a garanzia dell'adempimento, da parte della dei crediti CP_14 derivanti dal contratto di finanziamento n. 04/130/0068017600000 e, per- tanto, a garanzia di una linea di credito a tempo determinato (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Nella fideiussione rilasciata dall'odierno appellante, all'art. 5, è infatti previ- sto che, “Nel caso di apertura di credito a tempo determinato il fideiussore NON può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia, che rimane effi- cace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita”. Come ha rilevato il giudice di primo grado, tale clausola è stata espressamente sotto- scritta dai fideiussori della società debitrice principale ex art. 1341 c.c. e, pertanto, risulta pienamente valida ed efficace.
2.2. Ciò rilevato, è vero che l'art. 6 della fideiussione sottoscritta dagli odierni appellanti, invocata dalla AN appellata nel dedurre l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia della fideiussione, dispone che “Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di Credito”. Al contempo, però, si deve considerare che – come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte – “una clausola contrattuale che impone al fideiussore di informarsi autonomamente sulla situazione pa- trimoniale del debitore non è idonea a derogare l'art. 1956 c.c. L'obbligo di informazione previsto dal contratto non esclude il necessario ottenimento da parte del creditore di una specifica autorizzazione dal fideiussore per la con- cessione di ulteriore credito” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 24.7.2024, n. 20665).
L'art. 1956 c.c. non può allora ritenersi derogato dall'art. 6 della fideiussione sottoscritta da e rispettiva- Parte_1 Controparte_8 mente, in data 15.6.2009 e in data 11.6.2009. Al contempo, però, nella fideiussione per obbligazione futura, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successi- vamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un
8 peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvi- sabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del ga- rantito (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 24.11.2022, n. 34685; Cass. civ., Sez. III, 7.2.2006, n. 2524; Cass. civ., Sez. I, 22.5.2003, n. 8040).
Di contro, e in primo luogo, parte appellante non ha fornito prova alcuna in ordine sia alla sussistenza dell'elemento oggettivo sia dell'elemento sogget- tivo, posto che l'eventuale contezza da parte della AN delle precarie con- dizioni economiche della debitrice principale non vale ad integrare detto re- quisito soggettivo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 5,6,2003, n. 8995; Cass. civ., Sez. I, 9.4.1990, n. 2965). Come rilevato dal giudice di primo grado, la documen- tazione in atti (gli estratti conto prodotti già in sede monitoria dalla CP_17 ricorrente: v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giu- dizio) prova come la situazione debitoria della società sia rimasta CP_14 sostanzialmente invariata dall'anno 2011 all'anno 2015, vale a dire da quando è stato richiesto il rientro a quando è stato depositato il ricorso per ingiunzione.
Soprattutto, e in secondo luogo, è necessario considerare che, nel caso in esame, difetta il presupposto stesso dell'eccepita liberazione dei fideiussori dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c. Come si è detto sopra, la garanzia è stata rilasciata a garanzia di un'obbligazione specifica, quella nascente dal contratto di finanziamento n. 04/130/0068017600000 per € 470.000,00 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte del procedimento monitorio). Questo è stato sì stipulato peraltro qualche giorno dopo, e segnatamente in data 24.6.2009 (v. doc. n. 5 del fascicolo del procedimento monitorio), ma parte appellante non deduce un mutamento delle condizioni economiche della società che ha sottoscritto tale finanziamento nei sei giorni intercorsi tra il rilascio della garanzia – con tutta evidenza, condizione per la conces- sione di tale finanziamento – e la sottoscrizione del contratto suddetto.
In altri termini, a fronte dell'assunzione di un'obbligazione di garanzia spe- cifica, e quindi per un'obbligazione che viene già assunta in un esatto am- montare dall'obbligato principale, anche se non è ancora scaduta e non è ancora esigibile, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 1956 c.c., che attiene – come espressamente prevede tale disposizione – alla
9 fideiussione prestata “per un'obbligazione futura”. Se viene in rilievo un mu- tamento di condizioni avvenuto fra le condizioni economiche del fideiussore alla data in cui fu prestata la fideiussione, e quelle del momento in cui fu fatto il credito, è evidente come questo non possa verificarsi nel caso in cui il credito viene erogato contestualmente (o sostanzialmente contestual- mente, come nel caso in esame) alla prestazione della garanzia.
3. Con il secondo motivo di appello si cesura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado ha accertato la legittimità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fidejussione concluso tra le parti.
Nello specifico, gli appellanti, rilevano che “nella sentenza appellata, dopo aver affermato che 'l'art. 7) del contratto prevede espressa deroga all'art.
1957 c.c.', il Giudice di prime cure ha stabilito che 'per quanto concerne infine l'eccezione di cui all'articolo 1957 c.c., la stessa appare oggetto di specifica deroga nel contratto di fidejussione;
il mancato rispetto da parte della banca del termine decadenziale non può quindi essere foriero della invocata libera- zione”, ha ritenuto che “appare chiaro come il Tribunale abbia omesso qual- siasi verifica in ordine alla legittimità di siffatta clausola derogatoria dell'art.
1957 c.c.”. In particolare, parte appellante eccepisce – per la prima volta nel presente giudizio di appello – la vessatorietà, e quindi la nullità, della clau- sola di cui all'art. 9 del contratto di fideiussione, che prevede la deroga all'art. 1957 c.c.
Il motivo deve essere disatteso.
3.1. Non ignora questo giudicante che, secondo un isolato precedente della Suprema Corte, “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi succes- sivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la può agire non solo verso l'obbligato prin- CP_17 cipale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione acces- soria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita AN”, ha ritenuto che “Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una di- sciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al
10 tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente ri- fluita nel Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ( v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27558).
La stessa decisione del Supremo Collegio ha ritenuto che la disciplina delle clausole abusive, dettata a tutela del consumatore, “si affianca a quella -altra e diversa ma concorrente- ex artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateral- mente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802).
La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 -
c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469-bis e segg. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il con- sumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del conte- nuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di espli- care la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'im- posizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262).
Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (artt. 1341, 2° co., 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposi- zione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore.
11 La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il se- gnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27558).
3.2. Di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha sconfessato il suddetto arresto, confermando il proprio orientamento precedente e consolidato orienta- mento, segnatamente affermando che “La doglianza sulla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola in esame non è considerata vessatoria (Cass. n. 2034/1974 e Cass. n. 9245/2007)”(così Cass. civ., Sez. I, ord. 17.2.2025, n. 3989; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, ord. 4.12.2017, n. 28943; Cass. civ., Sez. I, ord. 24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
Il giudice di legittimità, nel recente arresto sopra richiamato, ha aggiunto, poi, che “in caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompa- gnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del con- tratto (Cass. n. 4126/2024 e precedenti conformi)”.
Nel caso in esame e hanno spe- Parte_1 Controparte_8 cificamente approvato, con la c.d. doppia sottoscrizione, anche la previsione di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto in data 15.6.2009 dal primo e in data 11.6.2009 dal secondo. Peraltro, il modulo utilizzato dalla non si limita a richiamare Controparte_16 numericamente la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., ma reca anche l'indi- cazione del contento della stessa, e precisamente “dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.” (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado lad- dove il Tribunale di Roma ha accertato l'avvenuto deposito in atti del con- tratto di conto corrente e di quello di finanziamento stipulati tra CP_20
e la Parte appellante deduce, in particolare, che “I documenti
[...] CP_14
12 3 e 4 allegati al ricorso monitorio di controparte non sono infatti le copie integrali dei contratti di conto corrente e di finanziamento, ma soltanto una copia dei relativi documenti di sintesi, riportanti le condizioni economiche del conto corrente e del finanziamento richiesti da Controparte_14
del tutto privi di sottoscrizione da parte dell'odierna società appellata”.
[...]
“Ciò avrebbe dovuto condurre il giudice di primo grado ad accertare la nullità del contratto di finanziamento per carenza della forma scritta ad substantiam, la mancata prova del credito rivendicato dalla banca, e l'inefficacia anche della fidejussione prestata dagli odierni appellanti”.
Il motivo è privo di pregio.
4.1. A prescindere da ogni ulteriore considerazione, gli appellanti non cen- surano la mancanza di prova della stipula per iscritto e delle condizioni con- trattuali sia del contratto di conto corrente n. 02/130/0068017600000 in data 1°.
7.2008 sia del contratto di finanziamento n. 04/130/0068017600000 in data 24.6.2009, ma soltanto che la documen- tazione prodotta non costituisca la copia integrale di tali contratti. In altri termini, la produzione effettuata dalla AN, anche qualora non costituisca la copia integrale dei documenti contrattuali, prova però non solo l'esistenza dei contratti in questione, e la loro stipula per iscritto, ma anche – e soprat- tutto – le condizioni degli stessi, in particolare quelle rilevanti ai fini delle domande proposte dalle parti.
Peraltro, nel primo grado di giudizio e Parte_1 CP_12 non hanno contestato la mancanza di forma scritta o di sottoscrizione
[...] dei contratti in questione, i quali risultano sottoscritti dalla società debitrice, come pure ha provato la AN PP (v. doc. 2 del fascicolo di parte PP – primo grado di giudizio).
Gli odierni appellanti non hanno dedotto e non deducono che le condizioni applicate nel corso del rapporto siano diverse da quelle indicate in quello che – secondo gli appellanti – non sarebbero il contratto di conto corrente e il contratto di finanziamento, ma soltanto i documenti di sintesi relativi agli stessi. In verità, è sufficiente esaminare la documentazione in questione (v. docc. n. 3 e 4 del fascicolo del procedimento monitorio) per verificare come si tratti proprio di copia dei contratti, seppure non integrali.
13 In particolare, il contratto di conto corrente reca espressamente la dizione
“Firma del contratto” prima della sottoscrizione del legale rappresentante della allora (poi divenuta Citis S.r.l. Costruzioni e Im- Controparte_21 pianti: v. doc. n. 2 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) e l'ap- provazione espressa delle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1342, co. 2, c.c. (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte del procedimento monitorio). Quanto alla regolamentazione del rapporto, si rinvengono comunque le “Condizioni economiche dell'operazione o del servizio” di tale contratto, che consentono di verificare la rispondenza alle stesse di quanto risultante dagli estratti conto pure prodotti dalla AN PP nel costituirsi nel giudizio ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Lo stesso deve dirsi anche con riguardo al “prestito chirografario” in data 24.6.2009, la cui documentazione prodotta reca non soltanto la sottoscri- zione della società mutuataria, ma anche tutte le condizioni economiche dello stesso (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
4.2. Non è allora possibile dedurre – come fa parte appellante – la nullità del contratto di finanziamento suindicato per assenza del requisito di forma scritta ad substantiam, come espressamente previsto dall'art. 117 T.U.B. e art. 23 T.U.F.
Neanche qualora si sia voluto fare riferimento – ma non si riviene un'espressa deduzione degli odierni appellanti in tale senso, in verità – alla mancanza di sottoscrizione del funzionario della AN. Come ha osservato la Suprema
Corte, in materia di contratti bancari l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, co. 3, T.U.B. requisito firma/e, infatti, deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del con- tratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.10.2023, n. 28500; Cass. civ., Sez. I, ord. 6.9.2019, n. 22385; Cass. civ., Sez. I, ord. 18.6.2018, n. 16070; Cass. civ., S.U., 16.1.2018, n. 898).
14 Inoltre, in ragione di quanto detto sopra, parte appellante neanche può de- durre che “non essendovi prova dell'avvenuta conclusione del negozio di cui alla garanzia offerta, la medesima fideiussione dovrà considerarsi del tutto priva dell'efficacia negoziale che controparte vorrebbe attribuirgli, non risul- tando provata la sussistenza del rapporto di credito che gli odierni appellanti avrebbero dovuto garantire, come previsto dall'art. 1939 c.c.”.
4.3. Neanche è fondata l'eccezione di nullità dei contratti di garanzia prestati da e sia in quanto gli stessi Parte_1 Controparte_8 hanno sottoscritto “una proposta di fideiussione specifica a garanzia del fi- nanziamento (…) in data antecedente alla pretesa conclusione del contratto di finanziamento, il quale risulterebbe formalizzato (ma non vi è prova docu- mentale di questo) solo in data 24/06/2009”.
Nessuna disposizione richiede per la fideiussione, anche per quella specifica, una contestualità con il sorgere del rapporto da cui nascono le obbligazioni garantite. È ben possibile, dunque, che la fideiussione venga prestata anche a distanza di tempo da quando l'obbligato principale contragga la propria obbligazione (nel caso di specie, quella di restituzione delle somme mutuate dalla , senza che questo determini alcun vizio, e tanto meno Controparte_20 di nullità, della fideiussione sottoscritta a distanza di tempo.
Nel caso in esame, poi, la circostanza per cui la garanzia specifica sia stata prestata, in data 15.6.2009 e in data 11.6.2009, con riguardo a un rapporto obbligatorio non ancora sorto in capo all'obbligata principale e alla garantita
– il contratto di finanziamento chirografario è stato stipulato in data 24.6.2009 – si può agevolmente spiegare con l'essere la garanzia di tutti i soci un presupposto da sottoporre al vaglio dell'organo deliberante della
AN perché decidesse di erogare alla (poi CP_22 Controparte_14
il mutuo in questione. Questo ha determinato che l'obbliga-
[...] zione di garanzia, presupposto per l'erogazione del finanziamento, fosse ri- lasciata prima dello stesso.
In ogni caso, sono state prestate dagli odierni appellanti fideiussioni a ga- ranzia di un'obbligazione ancora non assunta, ma pur sempre specifica, ossia prestata a garanzia di quella determinata obbligazione che sarebbe stata assunta dalla società obbligata principale, e non di qualunque obbligazione futura assunta dalla stessa e fino alla concorrenza di un importo, che viene
15 espressamente indicato essere quello che sarebbe stato mutuato dalla
[...]
Controparte_16
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribu- nale di Roma per avere omesso di pronunciare sull'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 9 del contratto di fideiussione sottoscritto da CP_23 dro in data 15.6.2009 e da in data Parte_1 Controparte_8
11.6.2009 con la a garanzia Controparte_16 delle obbligazioni assunte dalla con il con- Controparte_24 tratto di finanziamento n. 04/130/0068017600000 per € 470.000,00, per contrarietà all'art. 2 della legge 10.10.1990, n. 287.
Il motivo è privo di pregio in ragione del fatto che – come gli stessi appellanti rilevano – quella sottoscritta dagli stessi non costituisce una fideiussione omnibus, bensì una fideiussione specifica.
5.1. Il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005, con cui la AN d'IA, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti di credito ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge 10.10.1990, n. 287, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, co. 2 lett. a), di tale legge - a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'in- terno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” - di tre clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate Pt_9 ha riguardato espressamente il tipo della fideiussione omnibus. Più in detta- glio, lo schema esaminato dalla AN d'IA era costituito da tredici articoli, ma la violazione della disciplina anticoncorrenziale è stata ritenuta con ri- guardo alla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: “il fideius- sore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fos- sero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla c.d. “clausola sopravvivenza” (art. 8:
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e alla clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla sca- denza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione
16 di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante en- tro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
In più passaggi del provvedimento sanzionatorio suddetto, la AN d'IA tratteggia le significative difformità che, in punto di ricadute e utilità econo- mica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, evidenziando la maggiore efficienza economica di quella “specifica” rispetto a quella omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali della prima. E, soprattutto, ritiene che - come si legge al punto 78 del provvedimento (dove, significativamente, si avverte che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole”) - il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così dedotto dall'odierno appellante, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema omnibus, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri.
In altri termini, e anche in estrema sintesi, quello che la AN d'IA ha ritenuto con il provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 è che l'adozione delle tre clausole sopra riportate per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui tali tre clausole mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Diversamente, le singole deroghe di cui al provvedimento in sé considerate non co- Pt_9 stituiscono clausole abusive o vessatorie (cfr., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass. civ., Sez. VI-1, 4.12.2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-1, 24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
5.2. Come ha evidenziato sempre il provvedimento della AN d'IA (v. sempre punto 78), l'illiceità delle clausole sopra indicate non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possono ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”.
In buona sostanza, ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate"
17 dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione om- nibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche a uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.
La non applicabilità di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia invocata da parte appellante (Cass. civ., SS.UU., 30.12.2021, n. 41994) alla fideiussione specifica dipende, allora, dal fatto che – non solo – la violazione della disciplina nazionale in materia di concor- renza è stata ritenuta sussistente dalla AN d'IA con riguardo alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (cfr. Cass. civ., Sez. I,
2.8.2024, n. 21841; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26847). Con ri- guardo alle fideiussioni specifiche non vi è stato alcun accertamento, non oggetto dell'istruttoria condotta all'esito della quale è stato assunto il prov- vedimento n. 55 del 2.5.2005, ma anzi la stessa Autorità ha evidenziato come le valutazioni compiute in ordine alla sussistenza dell'illecito anticon- correnziale afferiscano esclusivamente alla fideiussione omnibus, e non anche a quella specifica, stanti le differenze delle stesse anche sotto il profilo della funzione di garanzia stessa per le banche.
Come ha inoltre osservato la Suprema Corte, la lettura restrittiva della por- tata del provvedimento n. 55 emesso dalla AN d'IA il 2.5.2005 trova conforto anche nella disciplina introdotta con il d.lgs. 19.1.2017, n. 3, con cui si data attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE (c.d. “pri- vate enforcement”). L'art. 7, co. 2, di tale decreto, nel dare seguito a un prin- cipio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento an- ticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, precisa che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territo- riale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n.
21841).
5.3. In ogni caso, anche qualora quella prestata dagli odierni appellanti fosse stata – ma non lo è, si ripete – una fideiussione omnibus, parimenti l'ecce- zione di nullità per violazione della normativa antitrust doveva essere disat- tesa.
18 Considerato che quella proposta da e Parte_1 Parte_4 vagliati non sarebbe stata non un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concor- renza (nel caso si specie nazionale, ma sarebbe stata tale anche se comuni- taria) con un provvedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse, dunque, dal provvedimento di detta Autorità e ne richiamano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Di contro, quella in esame costituirebbe un'azione stand-alone, vale a dire quella incar- dinata in giudizio dall'attore in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa: in que- sto caso, spetta al giudice nazionale adito accertare, sulla base delle allega- zioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo de- dotto.
Gli odierni appellanti hanno sottoscritto la fideiussione in favore della
[...]
a garanzia delle obbligazioni assunte Controparte_16 nei confronti della stessa dalla in data 15.6.2009 e in data CP_14
11.6.2009, vale a dire a distanza di oltre quattro anni dal provvedimento n.
55/2005 assunto dalla AN d'IA il 2.5.2005, che costituirebbe – nella prospettazione di parte appellante – prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari opponenti (odierni appellanti).
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della AN d'IA vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame, l'originaria parte opponente era onerata dell'alle- gazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotta 19 nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, e Parte_1 non hanno allegato la sussistenza di tali presupposti e Controparte_8 non hanno dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel giugno del 2009 un numero signi- ficativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coor- dinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uni- formi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che lo schema contrattuale della fideiussione sottopo- ste all'attenzione del giudice risulti speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla AN d'IA con il suddetto provvedimento, come pure deduce parte appellante. In effetti, se si considera che il provvedimento della AN d'IA ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità la clausola contrattuale indi- cata dall'appellante dello schema A.B.I. nella misura in cui veniva applicata in modo uniforme, in quanto restrittiva della concorrenza e della libertà con- trattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di molti anni, deve dimostrare che lo stesso schema, utiliz- zato – almeno con riguardo alla clausola dell'art. 6 “incriminata” – per il contratto di fideiussione sottoscritto da e Parte_1 [...] rispettivamente in data 15.6.2009 e in data 11.6.2009 sia CP_8 espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla AN quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 13.11.2024, n.
30383).
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la Controparte_16
(con cui sono state sottoscritte le fideiussioni per cui è causa), ancora
[...] nell'anno 2009, parte appellante avrebbe dovuto allegare e provare che an- che le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto periodo (giugno 2009), utilizzavano uniformemente lo schema di fideius- sione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento
20 della AN d'IA e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
5.4. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto,
o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla AN d'IA, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esa- minato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fideius- sione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedi- mento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla AN d'IA, quando le banche non avevano ancora predispo- sto modelli contrattuali diversi e utilizzavano ancora quello sanzionato dalla
AN d'IA con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005.
In altri termini, la decisione in questione si fonda sulla presunzione che, a quell'epoca, le banche ancora utilizzassero il modello sanzionato e non aves- sero adattato la modulistica in ragione del provvedimento sanzionatorio so- pra richiamato. A prescindere dalla condivisibilità di tale impostazione, in ogni caso la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata non è in contrasto con la stessa quanto sopra ritenuto da questo giudicante, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clau- sole sanzionate dalla AN d'IA con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n.
21 287/1990), occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione contestata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento in questione o se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei con- tratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà con- trattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni con- trattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del sud- detto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondi- zionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
6. Da ultimo, con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere ammesso le istanze istruttorie formulate dagli appellanti nel corso del primo grado di giudizio. In particolare, Parte_1
e rilevato come il Tribunale di Roma si sia limitato ad Controparte_8 affermare che “risultano espressamente derogati in contratto gli art. 1956 e 1957 c.c., inoltre l'obbligo restitutorio è contrattualmente assunto anche per la restituzione del mero capitale e il contratto di finanziamento appare com- pleto dei suoi elementi costitutivi”, hanno dedotto “come tale motivazione nulla abbia a che vedere con la richiesta di esibizione formulata dagli appel- lanti, non potendo quindi essere considerata quale adeguata motivazione per il rigetto dell'istanza istruttoria svolta dai signori e;
e Parte_1 CP_8 che “il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la richiesta di ordine di esibizione del documento richiesto, in quanto necessario a dare prova di una circostanza specifica idonea a fondare un diverso convincimento del giudicante”.
Il motivo non merita accoglimento.
Parte appellante, premesso che “a garanzia del finanziamento concesso da
in favore della sussisteva una garanzia specifica e pri- CP_15 CP_14 maria offerta da DI Lazio Soc. Coop., oggi Fidimpresa Lazio
[...]
, deduce che “Tale garanzia era anche idonea ad Controparte_25 escludere il diritto di alla preventiva escussione della fidejussione CP_15 prestata dagli odierni appellanti, in quanto ivi era stabilito come la stessa
odierna appellata avrebbe dovuto provvedere in via preventiva all'e- CP_17 scussione della garanzia offerta da Fidimpresa Lazio”. Quindi, rilevato che
“Già nel corso del primo grado di giudizio, [l'odierna parte appellante] ha
22 riconosciuto come gli odierni appellanti non avessero a disposizione la docu- mentazione relativa alla suddetta garanzia - sebbene avessero ed abbiano un importante e decisivo interesse alla introduzione di tale documento nell'odierno giudizio - e del resto neanche l'avrebbero potuta ottenere in alcun modo, non essendo parti del rapporto di garanzia”; ha dedotto che “Appare dunque evidente come il Tribunale abbia errato nel non ammettere l'ordine di esibizione rivolto a avente ad oggetto Controparte_26 la documentazione relativa alla concessione di garanzia a valere sulla con- venzione DI Lazio Società Cooperativa / AN Cariparma Ag. 5 di Roma c/c ”. P.IVA_4
Diversamente da quanto dedotto da parte appellante, nel caso di specie non sussistevano i presupposti per ammettere tale istanza istruttoria degli origi- nari opponenti, e quindi neanche sussistono nel presente grado di giudizio.
Infatti, in primo luogo, non vi sono elementi per ritenere che sia stata rila- sciata dalla (oggi una Controparte_27 Controparte_28 garanzia per le obbligazioni assunte dalla (poi nei con- CP_22 CP_14 fronti della con il contratto di finanziamento n. Controparte_20
04/130/0068017600000. Poiché l'art. 94 disp. att. c.p.c. dispone che “L'i- stanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte
o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede”, la deduzione di un documento di cui non vengono allegati i dati distintivi, e di cui anzi la controparte nega l'esistenza, difetta non solo del presupposto della specificità, ma richiesta da parte dell'istante anche la prova che la parte a cui sarebbe rivolto l'ordine ne sia in possesso..
In ogni caso, la fideiussione azionata in decreto sarebbe ugualmente valida ed operativa anche in presenza di altre garanzie. L'art. 12 della fideiussione in questione prevede, infatti, che “La fideiussione ha pieno effetto indipen- dentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di Credito nell'interesse del debitore medesimo”.
7. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 [...] avverso la n. 2175/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in com- CP_8 posizione monocratica, in data 8.2.2021 deve essere rigettato.
23 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia di Controparte_10
rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_8 gliati avverso la n. 2175/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composi- zione monocratica, in data 8.2.2021; condanna e in solido tra Parte_1 Controparte_8 loro, a rimborsare alla le spese del presente grado di Controparte_13 giudizio, che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna e in solido tra Parte_1 Controparte_8 loro, a rimborsare alla e per essa alla mandataria Controparte_5 CP_29
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 15.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario RO TT Thellung de Courtelary
24
(cod. fisc.: ) E TRA- Parte_1 CodiceFiscale_1
(cod. fisc.: , elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2 domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.:
[...]
) dell'avv. Luca Mirabelli (cod. fisc.: Email_1 [...]
), che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Luca Alberto C.F._3
PA (cod. fisc.: ) per procure alle liti in calce CodiceFiscale_4 all'atto di citazione in appello;
-appellanti-
e (già Controparte_1 Controparte_2
(cod. fisc.: ), in persona del procuratore speciale,
[...] P.IVA_1 dott. elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 12, presso CP_3 lo studio dell'avv. Giuseppe Caputi, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti con firme autenticate dal notaio di Persona_1 CP_2 in data 28.4.2021 (rep. n. 48.121; racc. n. 17.241), in atti;
-appellata-
e
Controparte_4
-appellato contumace- nonché (cod. fisc.: ), e per essa la mandataria Controparte_5 P.IVA_2
(cod. fisc.: ), in persona del procuratore CP_6 P.IVA_3 speciale, avv. , elettivamente domiciliata in Roma, Viale Re- Controparte_7 gina Margherita n. 278, presso lo studio dell'avv. Marco Ferraro (cod. fisc.:
), che la rappresenta e difende per procura alle liti CodiceFiscale_5 su foglio separato allegato all'atto di intervento;
-terza intervenuta- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Voglia l'Ill.mo Tri- Parte_1 Controparte_8 bunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione, in riforma della sentenza impugnata n. 2175/2021, emessa e pubblicata dal
Tribunale Civile di Roma in data 8 febbraio 2021 all'esito del giudizio rubri- cato con R.G. n. 75031/2015: (…)
- in via principale, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli odierni ap- pellanti e, per l'effetto
- revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato ed illegittima- mente emesso in favore dell'appellata, per i motivi di cui al presente atto;
- condannare l'appellata (già Controparte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_9 pro tempore, alla rifusione, in favore dei signori e Parte_1 [...]
delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di Parte_3 giudizio.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, confermare la statuizione di condanna rivolta al signor CP_10
a tenere indenne i signori e
[...] Parte_1 Parte_4 vagliati in ordine alla somma portata dal decreto ingiuntivo e dalla statuizione di condanna contenuta nella sentenza di primo grado, nonché condannare lo stesso a tenere indenne gli appellanti dal pagamento della Controparte_10 somma eventualmente portata dalla pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio”; per “Voglia l'Illustrissima Corte così giudicare: Controparte_11
2 NEL MERITO:
- respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2175/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 08/02/2021.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giu- CP_5 dicare:
In via preliminare
➢ Dare atto, preliminarmente e per le ragioni meglio illustrate in narrativa, del difetto di legittimazione passiva della in relazione a Controparte_5 qualsivoglia eventuale pretesa restitutoria o risarcitoria avanzata dagli oppo- nenti nel presente giudizio;
➢ Accertare e dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e per l'effetto condannare l'odierno appellante al pagamento delle spese processuali.
Nel merito e in via principale
➢ Rigettare l'appello proposto da e Parte_1 CP_12
n quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente
[...] la Sentenza n. 2175/2021, pronunciata il 08.02.2021 dal Tribunale di Roma.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 16.11.2015, Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il decreto in- Controparte_8 giuntivo n. 22532/2015 emesso dal Tribunale di Roma in data 26.9.2015, con cui è stato ingiunto loro – unitamente agli altri fideiussori di questa,
e – di Parte_5 Controparte_10 Parte_6 Parte_7 pagare, in solido, alla la somma di € 322.735,94, oltre Controparte_13 interessi convenzionali e spese legali (nonché alla debitrice principale
[...] il maggiore importo di € 323.800,17). Gli oppo- Controparte_14 nenti hanno rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare
3 - autorizzare gli opponenti alla chiamata in causa ai sensi dell'art 106 c.p.c. della società in persona del suo legale rap- Controparte_14 presentante pro tempore e del signor e, per l'effetto, fissare, Controparte_10 ai sensi dell'art 269 c.p.c. una nuova udienza di prima comparizione, succes- siva a quella di cui alla presente citazione in opposizione, con fissazione del termine entro cui gli odierni opposti possano provvedere alla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo.
- accertare e dichiarare che la materia oggetto del presente procedimento rientra tra quelle di cui il d.lgs. 28/2010 richiede, ai fini della procedibilità del giudizio, il previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio e, per l'effetto, in esito alla prima udienza di comparizione delle parti,
- sospendere il presente giudizio, fissando un termine alle parti per procedere al tentativo di conciliazione obbligatorio;
In via preliminare nel merito
- rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei signori e Parte_1
essendo la presente opposizione fondata su prova Controparte_8 scritta ai sensi del disposto di cui all'art. 648 c.p.c., tendente a dimostrare un fatto impeditivo/estintivo del titolo azionato dall'odierna PP.
In via principale, nel merito
- accertare e dichiarare la liberazione degli opponenti dalla garanzia prestata in favore della società ai sensi dell'art. 1956 Controparte_14
c.c. e/o in ogni caso la decadenza di dalla garanzia prestata dai CP_15 signori e ai sensi dell'art. 1957 c.c. come da motiva- Parte_1 CP_8 zioni in atti, quale causa estintiva della fideiussione prestata e, per
l'effetto accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei Signori e Parte_1 Parte_8
in quanto liberati da ogni obbligazione di garanzia nei confronti dell'op-
[...] posta a favore di Controparte_14
- condannare in persona del Controparte_16 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite nei con- fronti degli opponenti”.
4 Si è costituita nel giudizio di opposizione la deducendo l'infondatezza CP_17 di ogni avversa contestazione ed eccezione, di cui ha chiesto, previa conces- sione della provvisoria esecutorietà, il rigetto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna dei debitori al pa- gamento delle somme accertate in corso di causa.
Alla prima udienza di trattazione il giudice designato del Tribunale di Roma ha autorizzato la chiamata in causa di richiesta dagli oppo- Controparte_10 nenti, negando quella nei confronti Fallimento della Citis S.r.l. Costruzioni e Impianti ai sensi dell'art. 52 l.fall.
All'udienza successiva, verificata la regolarità della notifica, il giudice desi- gnato ha dichiarato la contumacia del terzo chiamato e, dunque, ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, disponendo quindi l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, e successive integrazioni e modificazioni.
Con sentenza n. 2175/2021 pubblicata in data 8.2.2021 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 22532/2015 emesso in data 28 settembre 2015;
- Condanna in solido con Controparte_8 Controparte_18
a rifondere a le
[...] Controparte_16 spese di lite per complessivi euro 14.500,00 di cui euro 3.000,00 per lo studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria, Iva al 22% spese generali al 15% e CPA.
- Condanna a tenere indenne gli opponenti in ordine alla Controparte_10 somma portata dal decreto ingiuntivo e dalla precedente statuizione di con- danna”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello e che hanno svolto i motivi ri- Parte_1 Controparte_8 portati di seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha Controparte_11 contestato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. L'appellato pure ritual- Controparte_10 mente evocato nel presente grado di giudizio, non si è costituito e con la 5 presente sentenza ne deve essere dichiarata la contumacia, non essendo la relativa dichiarazione intervenuta nel corso del giudizio.
Con atto depositato in data 12.2.2024 ha spiegato intervento nel presente giudizio di appello la e per essa la mandataria Controparte_5 CP_6 allegando e documentando che:
- la in data 3.12.2021 ha concluso con la Credit Agricole Controparte_5
IA S.p.A., la Credit Agricole FriulAdria S.p.A. e la Credito Valtellinese S.p.A. tre contratti di cessione (uno con ciascuna AN cedente) di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 30.4.1999, n. 130, in virtù dei contratti di cessione suddetti ha acquistato pro soluto dalle CP_19 che cedenti un portafogli di crediti pecuniari (derivanti, inter alia, da finan- ziamenti ipotecari e/o chirografari o da contratti di leasing risolti) vantati verso debitori classificati a sofferenza;
- unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti a ai sensi Controparte_5 dell'art. 1263 c.c., i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni, ecce- zioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti o altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione come previsto dall'articolo 7.1, co. 6, della legge n. 130/1999;
- inoltre, ai sensi di tale disposizione la cessionaria, anche per conto delle Banche cedenti, ha reso disponibili nella seguente pagina web: https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, fino alla relativa estin- zione, i dati indicativi dei crediti, come indicato nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna - Parte II n. 149 del 16.12.2021, contrassegnato dal codice redazionale TX21AAB12974 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte terza intervenuta);
- la ha quindi conferito alla con atto con firma Controparte_5 CP_6 autenticata in data 17.12.2021, per atto del notaio di Sesto Persona_2
SA NI (rep. n. 691; racc. n. 414) procura per l'amministrazione, ge- stione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualun- que tipologia o natura, che assistano tali crediti (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte terza intervenuta);
6 ha rilevato come tra i crediti ceduti a è compreso quello di Controparte_5 cui al presente atto vantati dalla Controparte_16
e, quindi, ha fatto proprie tutte le domande di merito e di rito, dedu-
[...] zioni, eccezioni, conclusioni ed istanze formulate e rassegnate nel presente giudizio dalla cedente (già Controparte_1 [...]
, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ras- Controparte_16 segnate in atti e chiedendo l'estromissione della appellata dal pre- CP_17 sente giudizio di appello, eccependo in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e Controparte_5 restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Roma per avere ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. In particolare, gli appellanti – dopo avere riproposto le deduzioni svolte nel primo grado di giudizio – deducono che, “Alla luce del comportamento tenuto dalla banca appellata, e contrariamente a quanto sta- bilito dalla sentenza impugnata, la scrivente difesa ribadisce come nel caso in esame risultasse integrata la fattispecie di cui all'art. 1956 c.c.”.
Il motivo non è fondato.
2.1. Con raccomandata a.r. del 25.6.2010, indirizzata in copia per cono- scenza anche ai garanti, la AN ha invitato la Citis S.r.l. Costruzioni e Im- pianti a regolarizzare l'arretrato maturato sulle linee di credito e suo tempo accordate (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
In data 13.1.2011 ha riscontrato la suddetta comu- Parte_1 nicazione della riferendo dell'avvenuta cessione della proprietà delle CP_17 proprie quote societarie e della propria intenzione di non Controparte_10 rinnovare la garanzia fideiussoria prestata (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Con missiva in data 14.1.2011 la CP_17 ha riscontrato tale raccomandata – contrariamente a quanto dedotto dagli odierni appellanti – e ha rappresentato la presa in carico di tale richiesta, precisando che “nel frattempo e sino a nostra diversa comunicazione resta fermo e valido l'impegno fideiussorio da Lei assunto in favore del nostro isti- tuto” (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
7 Successivamente, con missiva del 12.4.2011 la ha comuni- Controparte_20 cato ad l'impossibilità di rinunciare alla garanzia dallo Parte_1 stesso prestata, posto che la fideiussione in esame era stata specificatamente rilasciata a garanzia dell'adempimento, da parte della dei crediti CP_14 derivanti dal contratto di finanziamento n. 04/130/0068017600000 e, per- tanto, a garanzia di una linea di credito a tempo determinato (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Nella fideiussione rilasciata dall'odierno appellante, all'art. 5, è infatti previ- sto che, “Nel caso di apertura di credito a tempo determinato il fideiussore NON può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia, che rimane effi- cace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita”. Come ha rilevato il giudice di primo grado, tale clausola è stata espressamente sotto- scritta dai fideiussori della società debitrice principale ex art. 1341 c.c. e, pertanto, risulta pienamente valida ed efficace.
2.2. Ciò rilevato, è vero che l'art. 6 della fideiussione sottoscritta dagli odierni appellanti, invocata dalla AN appellata nel dedurre l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia della fideiussione, dispone che “Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di Credito”. Al contempo, però, si deve considerare che – come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte – “una clausola contrattuale che impone al fideiussore di informarsi autonomamente sulla situazione pa- trimoniale del debitore non è idonea a derogare l'art. 1956 c.c. L'obbligo di informazione previsto dal contratto non esclude il necessario ottenimento da parte del creditore di una specifica autorizzazione dal fideiussore per la con- cessione di ulteriore credito” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 24.7.2024, n. 20665).
L'art. 1956 c.c. non può allora ritenersi derogato dall'art. 6 della fideiussione sottoscritta da e rispettiva- Parte_1 Controparte_8 mente, in data 15.6.2009 e in data 11.6.2009. Al contempo, però, nella fideiussione per obbligazione futura, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successi- vamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un
8 peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvi- sabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del ga- rantito (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 24.11.2022, n. 34685; Cass. civ., Sez. III, 7.2.2006, n. 2524; Cass. civ., Sez. I, 22.5.2003, n. 8040).
Di contro, e in primo luogo, parte appellante non ha fornito prova alcuna in ordine sia alla sussistenza dell'elemento oggettivo sia dell'elemento sogget- tivo, posto che l'eventuale contezza da parte della AN delle precarie con- dizioni economiche della debitrice principale non vale ad integrare detto re- quisito soggettivo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 5,6,2003, n. 8995; Cass. civ., Sez. I, 9.4.1990, n. 2965). Come rilevato dal giudice di primo grado, la documen- tazione in atti (gli estratti conto prodotti già in sede monitoria dalla CP_17 ricorrente: v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giu- dizio) prova come la situazione debitoria della società sia rimasta CP_14 sostanzialmente invariata dall'anno 2011 all'anno 2015, vale a dire da quando è stato richiesto il rientro a quando è stato depositato il ricorso per ingiunzione.
Soprattutto, e in secondo luogo, è necessario considerare che, nel caso in esame, difetta il presupposto stesso dell'eccepita liberazione dei fideiussori dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c. Come si è detto sopra, la garanzia è stata rilasciata a garanzia di un'obbligazione specifica, quella nascente dal contratto di finanziamento n. 04/130/0068017600000 per € 470.000,00 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte del procedimento monitorio). Questo è stato sì stipulato peraltro qualche giorno dopo, e segnatamente in data 24.6.2009 (v. doc. n. 5 del fascicolo del procedimento monitorio), ma parte appellante non deduce un mutamento delle condizioni economiche della società che ha sottoscritto tale finanziamento nei sei giorni intercorsi tra il rilascio della garanzia – con tutta evidenza, condizione per la conces- sione di tale finanziamento – e la sottoscrizione del contratto suddetto.
In altri termini, a fronte dell'assunzione di un'obbligazione di garanzia spe- cifica, e quindi per un'obbligazione che viene già assunta in un esatto am- montare dall'obbligato principale, anche se non è ancora scaduta e non è ancora esigibile, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 1956 c.c., che attiene – come espressamente prevede tale disposizione – alla
9 fideiussione prestata “per un'obbligazione futura”. Se viene in rilievo un mu- tamento di condizioni avvenuto fra le condizioni economiche del fideiussore alla data in cui fu prestata la fideiussione, e quelle del momento in cui fu fatto il credito, è evidente come questo non possa verificarsi nel caso in cui il credito viene erogato contestualmente (o sostanzialmente contestual- mente, come nel caso in esame) alla prestazione della garanzia.
3. Con il secondo motivo di appello si cesura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado ha accertato la legittimità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fidejussione concluso tra le parti.
Nello specifico, gli appellanti, rilevano che “nella sentenza appellata, dopo aver affermato che 'l'art. 7) del contratto prevede espressa deroga all'art.
1957 c.c.', il Giudice di prime cure ha stabilito che 'per quanto concerne infine l'eccezione di cui all'articolo 1957 c.c., la stessa appare oggetto di specifica deroga nel contratto di fidejussione;
il mancato rispetto da parte della banca del termine decadenziale non può quindi essere foriero della invocata libera- zione”, ha ritenuto che “appare chiaro come il Tribunale abbia omesso qual- siasi verifica in ordine alla legittimità di siffatta clausola derogatoria dell'art.
1957 c.c.”. In particolare, parte appellante eccepisce – per la prima volta nel presente giudizio di appello – la vessatorietà, e quindi la nullità, della clau- sola di cui all'art. 9 del contratto di fideiussione, che prevede la deroga all'art. 1957 c.c.
Il motivo deve essere disatteso.
3.1. Non ignora questo giudicante che, secondo un isolato precedente della Suprema Corte, “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi succes- sivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la può agire non solo verso l'obbligato prin- CP_17 cipale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione acces- soria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita AN”, ha ritenuto che “Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una di- sciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al
10 tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente ri- fluita nel Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ( v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27558).
La stessa decisione del Supremo Collegio ha ritenuto che la disciplina delle clausole abusive, dettata a tutela del consumatore, “si affianca a quella -altra e diversa ma concorrente- ex artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateral- mente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802).
La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 -
c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469-bis e segg. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il con- sumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del conte- nuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di espli- care la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'im- posizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262).
Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (artt. 1341, 2° co., 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposi- zione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore.
11 La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il se- gnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27558).
3.2. Di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha sconfessato il suddetto arresto, confermando il proprio orientamento precedente e consolidato orienta- mento, segnatamente affermando che “La doglianza sulla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola in esame non è considerata vessatoria (Cass. n. 2034/1974 e Cass. n. 9245/2007)”(così Cass. civ., Sez. I, ord. 17.2.2025, n. 3989; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, ord. 4.12.2017, n. 28943; Cass. civ., Sez. I, ord. 24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
Il giudice di legittimità, nel recente arresto sopra richiamato, ha aggiunto, poi, che “in caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompa- gnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del con- tratto (Cass. n. 4126/2024 e precedenti conformi)”.
Nel caso in esame e hanno spe- Parte_1 Controparte_8 cificamente approvato, con la c.d. doppia sottoscrizione, anche la previsione di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto in data 15.6.2009 dal primo e in data 11.6.2009 dal secondo. Peraltro, il modulo utilizzato dalla non si limita a richiamare Controparte_16 numericamente la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., ma reca anche l'indi- cazione del contento della stessa, e precisamente “dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.” (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado lad- dove il Tribunale di Roma ha accertato l'avvenuto deposito in atti del con- tratto di conto corrente e di quello di finanziamento stipulati tra CP_20
e la Parte appellante deduce, in particolare, che “I documenti
[...] CP_14
12 3 e 4 allegati al ricorso monitorio di controparte non sono infatti le copie integrali dei contratti di conto corrente e di finanziamento, ma soltanto una copia dei relativi documenti di sintesi, riportanti le condizioni economiche del conto corrente e del finanziamento richiesti da Controparte_14
del tutto privi di sottoscrizione da parte dell'odierna società appellata”.
[...]
“Ciò avrebbe dovuto condurre il giudice di primo grado ad accertare la nullità del contratto di finanziamento per carenza della forma scritta ad substantiam, la mancata prova del credito rivendicato dalla banca, e l'inefficacia anche della fidejussione prestata dagli odierni appellanti”.
Il motivo è privo di pregio.
4.1. A prescindere da ogni ulteriore considerazione, gli appellanti non cen- surano la mancanza di prova della stipula per iscritto e delle condizioni con- trattuali sia del contratto di conto corrente n. 02/130/0068017600000 in data 1°.
7.2008 sia del contratto di finanziamento n. 04/130/0068017600000 in data 24.6.2009, ma soltanto che la documen- tazione prodotta non costituisca la copia integrale di tali contratti. In altri termini, la produzione effettuata dalla AN, anche qualora non costituisca la copia integrale dei documenti contrattuali, prova però non solo l'esistenza dei contratti in questione, e la loro stipula per iscritto, ma anche – e soprat- tutto – le condizioni degli stessi, in particolare quelle rilevanti ai fini delle domande proposte dalle parti.
Peraltro, nel primo grado di giudizio e Parte_1 CP_12 non hanno contestato la mancanza di forma scritta o di sottoscrizione
[...] dei contratti in questione, i quali risultano sottoscritti dalla società debitrice, come pure ha provato la AN PP (v. doc. 2 del fascicolo di parte PP – primo grado di giudizio).
Gli odierni appellanti non hanno dedotto e non deducono che le condizioni applicate nel corso del rapporto siano diverse da quelle indicate in quello che – secondo gli appellanti – non sarebbero il contratto di conto corrente e il contratto di finanziamento, ma soltanto i documenti di sintesi relativi agli stessi. In verità, è sufficiente esaminare la documentazione in questione (v. docc. n. 3 e 4 del fascicolo del procedimento monitorio) per verificare come si tratti proprio di copia dei contratti, seppure non integrali.
13 In particolare, il contratto di conto corrente reca espressamente la dizione
“Firma del contratto” prima della sottoscrizione del legale rappresentante della allora (poi divenuta Citis S.r.l. Costruzioni e Im- Controparte_21 pianti: v. doc. n. 2 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) e l'ap- provazione espressa delle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1342, co. 2, c.c. (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte del procedimento monitorio). Quanto alla regolamentazione del rapporto, si rinvengono comunque le “Condizioni economiche dell'operazione o del servizio” di tale contratto, che consentono di verificare la rispondenza alle stesse di quanto risultante dagli estratti conto pure prodotti dalla AN PP nel costituirsi nel giudizio ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Lo stesso deve dirsi anche con riguardo al “prestito chirografario” in data 24.6.2009, la cui documentazione prodotta reca non soltanto la sottoscri- zione della società mutuataria, ma anche tutte le condizioni economiche dello stesso (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
4.2. Non è allora possibile dedurre – come fa parte appellante – la nullità del contratto di finanziamento suindicato per assenza del requisito di forma scritta ad substantiam, come espressamente previsto dall'art. 117 T.U.B. e art. 23 T.U.F.
Neanche qualora si sia voluto fare riferimento – ma non si riviene un'espressa deduzione degli odierni appellanti in tale senso, in verità – alla mancanza di sottoscrizione del funzionario della AN. Come ha osservato la Suprema
Corte, in materia di contratti bancari l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, co. 3, T.U.B. requisito firma/e, infatti, deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del con- tratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.10.2023, n. 28500; Cass. civ., Sez. I, ord. 6.9.2019, n. 22385; Cass. civ., Sez. I, ord. 18.6.2018, n. 16070; Cass. civ., S.U., 16.1.2018, n. 898).
14 Inoltre, in ragione di quanto detto sopra, parte appellante neanche può de- durre che “non essendovi prova dell'avvenuta conclusione del negozio di cui alla garanzia offerta, la medesima fideiussione dovrà considerarsi del tutto priva dell'efficacia negoziale che controparte vorrebbe attribuirgli, non risul- tando provata la sussistenza del rapporto di credito che gli odierni appellanti avrebbero dovuto garantire, come previsto dall'art. 1939 c.c.”.
4.3. Neanche è fondata l'eccezione di nullità dei contratti di garanzia prestati da e sia in quanto gli stessi Parte_1 Controparte_8 hanno sottoscritto “una proposta di fideiussione specifica a garanzia del fi- nanziamento (…) in data antecedente alla pretesa conclusione del contratto di finanziamento, il quale risulterebbe formalizzato (ma non vi è prova docu- mentale di questo) solo in data 24/06/2009”.
Nessuna disposizione richiede per la fideiussione, anche per quella specifica, una contestualità con il sorgere del rapporto da cui nascono le obbligazioni garantite. È ben possibile, dunque, che la fideiussione venga prestata anche a distanza di tempo da quando l'obbligato principale contragga la propria obbligazione (nel caso di specie, quella di restituzione delle somme mutuate dalla , senza che questo determini alcun vizio, e tanto meno Controparte_20 di nullità, della fideiussione sottoscritta a distanza di tempo.
Nel caso in esame, poi, la circostanza per cui la garanzia specifica sia stata prestata, in data 15.6.2009 e in data 11.6.2009, con riguardo a un rapporto obbligatorio non ancora sorto in capo all'obbligata principale e alla garantita
– il contratto di finanziamento chirografario è stato stipulato in data 24.6.2009 – si può agevolmente spiegare con l'essere la garanzia di tutti i soci un presupposto da sottoporre al vaglio dell'organo deliberante della
AN perché decidesse di erogare alla (poi CP_22 Controparte_14
il mutuo in questione. Questo ha determinato che l'obbliga-
[...] zione di garanzia, presupposto per l'erogazione del finanziamento, fosse ri- lasciata prima dello stesso.
In ogni caso, sono state prestate dagli odierni appellanti fideiussioni a ga- ranzia di un'obbligazione ancora non assunta, ma pur sempre specifica, ossia prestata a garanzia di quella determinata obbligazione che sarebbe stata assunta dalla società obbligata principale, e non di qualunque obbligazione futura assunta dalla stessa e fino alla concorrenza di un importo, che viene
15 espressamente indicato essere quello che sarebbe stato mutuato dalla
[...]
Controparte_16
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribu- nale di Roma per avere omesso di pronunciare sull'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 9 del contratto di fideiussione sottoscritto da CP_23 dro in data 15.6.2009 e da in data Parte_1 Controparte_8
11.6.2009 con la a garanzia Controparte_16 delle obbligazioni assunte dalla con il con- Controparte_24 tratto di finanziamento n. 04/130/0068017600000 per € 470.000,00, per contrarietà all'art. 2 della legge 10.10.1990, n. 287.
Il motivo è privo di pregio in ragione del fatto che – come gli stessi appellanti rilevano – quella sottoscritta dagli stessi non costituisce una fideiussione omnibus, bensì una fideiussione specifica.
5.1. Il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005, con cui la AN d'IA, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti di credito ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge 10.10.1990, n. 287, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, co. 2 lett. a), di tale legge - a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'in- terno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” - di tre clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate Pt_9 ha riguardato espressamente il tipo della fideiussione omnibus. Più in detta- glio, lo schema esaminato dalla AN d'IA era costituito da tredici articoli, ma la violazione della disciplina anticoncorrenziale è stata ritenuta con ri- guardo alla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: “il fideius- sore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fos- sero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla c.d. “clausola sopravvivenza” (art. 8:
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e alla clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla sca- denza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione
16 di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante en- tro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
In più passaggi del provvedimento sanzionatorio suddetto, la AN d'IA tratteggia le significative difformità che, in punto di ricadute e utilità econo- mica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, evidenziando la maggiore efficienza economica di quella “specifica” rispetto a quella omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali della prima. E, soprattutto, ritiene che - come si legge al punto 78 del provvedimento (dove, significativamente, si avverte che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole”) - il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così dedotto dall'odierno appellante, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema omnibus, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri.
In altri termini, e anche in estrema sintesi, quello che la AN d'IA ha ritenuto con il provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 è che l'adozione delle tre clausole sopra riportate per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui tali tre clausole mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Diversamente, le singole deroghe di cui al provvedimento in sé considerate non co- Pt_9 stituiscono clausole abusive o vessatorie (cfr., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass. civ., Sez. VI-1, 4.12.2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-1, 24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
5.2. Come ha evidenziato sempre il provvedimento della AN d'IA (v. sempre punto 78), l'illiceità delle clausole sopra indicate non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possono ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”.
In buona sostanza, ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate"
17 dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione om- nibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche a uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.
La non applicabilità di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia invocata da parte appellante (Cass. civ., SS.UU., 30.12.2021, n. 41994) alla fideiussione specifica dipende, allora, dal fatto che – non solo – la violazione della disciplina nazionale in materia di concor- renza è stata ritenuta sussistente dalla AN d'IA con riguardo alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (cfr. Cass. civ., Sez. I,
2.8.2024, n. 21841; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26847). Con ri- guardo alle fideiussioni specifiche non vi è stato alcun accertamento, non oggetto dell'istruttoria condotta all'esito della quale è stato assunto il prov- vedimento n. 55 del 2.5.2005, ma anzi la stessa Autorità ha evidenziato come le valutazioni compiute in ordine alla sussistenza dell'illecito anticon- correnziale afferiscano esclusivamente alla fideiussione omnibus, e non anche a quella specifica, stanti le differenze delle stesse anche sotto il profilo della funzione di garanzia stessa per le banche.
Come ha inoltre osservato la Suprema Corte, la lettura restrittiva della por- tata del provvedimento n. 55 emesso dalla AN d'IA il 2.5.2005 trova conforto anche nella disciplina introdotta con il d.lgs. 19.1.2017, n. 3, con cui si data attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE (c.d. “pri- vate enforcement”). L'art. 7, co. 2, di tale decreto, nel dare seguito a un prin- cipio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento an- ticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, precisa che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territo- riale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n.
21841).
5.3. In ogni caso, anche qualora quella prestata dagli odierni appellanti fosse stata – ma non lo è, si ripete – una fideiussione omnibus, parimenti l'ecce- zione di nullità per violazione della normativa antitrust doveva essere disat- tesa.
18 Considerato che quella proposta da e Parte_1 Parte_4 vagliati non sarebbe stata non un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concor- renza (nel caso si specie nazionale, ma sarebbe stata tale anche se comuni- taria) con un provvedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse, dunque, dal provvedimento di detta Autorità e ne richiamano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Di contro, quella in esame costituirebbe un'azione stand-alone, vale a dire quella incar- dinata in giudizio dall'attore in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa: in que- sto caso, spetta al giudice nazionale adito accertare, sulla base delle allega- zioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo de- dotto.
Gli odierni appellanti hanno sottoscritto la fideiussione in favore della
[...]
a garanzia delle obbligazioni assunte Controparte_16 nei confronti della stessa dalla in data 15.6.2009 e in data CP_14
11.6.2009, vale a dire a distanza di oltre quattro anni dal provvedimento n.
55/2005 assunto dalla AN d'IA il 2.5.2005, che costituirebbe – nella prospettazione di parte appellante – prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari opponenti (odierni appellanti).
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della AN d'IA vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame, l'originaria parte opponente era onerata dell'alle- gazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotta 19 nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, e Parte_1 non hanno allegato la sussistenza di tali presupposti e Controparte_8 non hanno dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel giugno del 2009 un numero signi- ficativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coor- dinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uni- formi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che lo schema contrattuale della fideiussione sottopo- ste all'attenzione del giudice risulti speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla AN d'IA con il suddetto provvedimento, come pure deduce parte appellante. In effetti, se si considera che il provvedimento della AN d'IA ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità la clausola contrattuale indi- cata dall'appellante dello schema A.B.I. nella misura in cui veniva applicata in modo uniforme, in quanto restrittiva della concorrenza e della libertà con- trattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di molti anni, deve dimostrare che lo stesso schema, utiliz- zato – almeno con riguardo alla clausola dell'art. 6 “incriminata” – per il contratto di fideiussione sottoscritto da e Parte_1 [...] rispettivamente in data 15.6.2009 e in data 11.6.2009 sia CP_8 espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla AN quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 13.11.2024, n.
30383).
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la Controparte_16
(con cui sono state sottoscritte le fideiussioni per cui è causa), ancora
[...] nell'anno 2009, parte appellante avrebbe dovuto allegare e provare che an- che le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto periodo (giugno 2009), utilizzavano uniformemente lo schema di fideius- sione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento
20 della AN d'IA e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
5.4. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto,
o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla AN d'IA, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esa- minato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fideius- sione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedi- mento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla AN d'IA, quando le banche non avevano ancora predispo- sto modelli contrattuali diversi e utilizzavano ancora quello sanzionato dalla
AN d'IA con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005.
In altri termini, la decisione in questione si fonda sulla presunzione che, a quell'epoca, le banche ancora utilizzassero il modello sanzionato e non aves- sero adattato la modulistica in ragione del provvedimento sanzionatorio so- pra richiamato. A prescindere dalla condivisibilità di tale impostazione, in ogni caso la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata non è in contrasto con la stessa quanto sopra ritenuto da questo giudicante, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clau- sole sanzionate dalla AN d'IA con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n.
21 287/1990), occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione contestata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento in questione o se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei con- tratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà con- trattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni con- trattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del sud- detto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondi- zionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
6. Da ultimo, con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere ammesso le istanze istruttorie formulate dagli appellanti nel corso del primo grado di giudizio. In particolare, Parte_1
e rilevato come il Tribunale di Roma si sia limitato ad Controparte_8 affermare che “risultano espressamente derogati in contratto gli art. 1956 e 1957 c.c., inoltre l'obbligo restitutorio è contrattualmente assunto anche per la restituzione del mero capitale e il contratto di finanziamento appare com- pleto dei suoi elementi costitutivi”, hanno dedotto “come tale motivazione nulla abbia a che vedere con la richiesta di esibizione formulata dagli appel- lanti, non potendo quindi essere considerata quale adeguata motivazione per il rigetto dell'istanza istruttoria svolta dai signori e;
e Parte_1 CP_8 che “il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la richiesta di ordine di esibizione del documento richiesto, in quanto necessario a dare prova di una circostanza specifica idonea a fondare un diverso convincimento del giudicante”.
Il motivo non merita accoglimento.
Parte appellante, premesso che “a garanzia del finanziamento concesso da
in favore della sussisteva una garanzia specifica e pri- CP_15 CP_14 maria offerta da DI Lazio Soc. Coop., oggi Fidimpresa Lazio
[...]
, deduce che “Tale garanzia era anche idonea ad Controparte_25 escludere il diritto di alla preventiva escussione della fidejussione CP_15 prestata dagli odierni appellanti, in quanto ivi era stabilito come la stessa
odierna appellata avrebbe dovuto provvedere in via preventiva all'e- CP_17 scussione della garanzia offerta da Fidimpresa Lazio”. Quindi, rilevato che
“Già nel corso del primo grado di giudizio, [l'odierna parte appellante] ha
22 riconosciuto come gli odierni appellanti non avessero a disposizione la docu- mentazione relativa alla suddetta garanzia - sebbene avessero ed abbiano un importante e decisivo interesse alla introduzione di tale documento nell'odierno giudizio - e del resto neanche l'avrebbero potuta ottenere in alcun modo, non essendo parti del rapporto di garanzia”; ha dedotto che “Appare dunque evidente come il Tribunale abbia errato nel non ammettere l'ordine di esibizione rivolto a avente ad oggetto Controparte_26 la documentazione relativa alla concessione di garanzia a valere sulla con- venzione DI Lazio Società Cooperativa / AN Cariparma Ag. 5 di Roma c/c ”. P.IVA_4
Diversamente da quanto dedotto da parte appellante, nel caso di specie non sussistevano i presupposti per ammettere tale istanza istruttoria degli origi- nari opponenti, e quindi neanche sussistono nel presente grado di giudizio.
Infatti, in primo luogo, non vi sono elementi per ritenere che sia stata rila- sciata dalla (oggi una Controparte_27 Controparte_28 garanzia per le obbligazioni assunte dalla (poi nei con- CP_22 CP_14 fronti della con il contratto di finanziamento n. Controparte_20
04/130/0068017600000. Poiché l'art. 94 disp. att. c.p.c. dispone che “L'i- stanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte
o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede”, la deduzione di un documento di cui non vengono allegati i dati distintivi, e di cui anzi la controparte nega l'esistenza, difetta non solo del presupposto della specificità, ma richiesta da parte dell'istante anche la prova che la parte a cui sarebbe rivolto l'ordine ne sia in possesso..
In ogni caso, la fideiussione azionata in decreto sarebbe ugualmente valida ed operativa anche in presenza di altre garanzie. L'art. 12 della fideiussione in questione prevede, infatti, che “La fideiussione ha pieno effetto indipen- dentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di Credito nell'interesse del debitore medesimo”.
7. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 [...] avverso la n. 2175/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in com- CP_8 posizione monocratica, in data 8.2.2021 deve essere rigettato.
23 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia di Controparte_10
rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_8 gliati avverso la n. 2175/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composi- zione monocratica, in data 8.2.2021; condanna e in solido tra Parte_1 Controparte_8 loro, a rimborsare alla le spese del presente grado di Controparte_13 giudizio, che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna e in solido tra Parte_1 Controparte_8 loro, a rimborsare alla e per essa alla mandataria Controparte_5 CP_29
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 15.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario RO TT Thellung de Courtelary
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