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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G n. 2152/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2152/2024, avente ad oggetto “impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.” promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. PAGANO Parte_1
GIOVANNI e dall'Avv. GERARDO ANGRISANI, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato, giusta procura margine del ricorso;
contro
nata a CURITIBA (BRASILE) il [...], in [...] e nella qualità di CP_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio ER
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. BISOGNO ANGELA,
[...] presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
nonché il PM in sede
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la madre, ed il figlio minore, Parte_1 CP_1
, per accertare che il ricorrente non è padre del minore indicato e, di ER pagina 1 di 4 conseguenza, per sentir dichiarare il disconoscimento della propria paternità, con conseguente dichiarazione di inefficacia del riconoscimento, come effettuato ex art. 250 c.c. A fondamento della domanda ha dedotto come, durante il periodo di convivenza, fosse venuto a sapere che la compagna aveva intrattenuto una relazione con un altro uomo, prima, peraltro, del concepimento di e, pertanto, procedeva ad effettuare il test del DNA, dal quale Per_1 emergeva l'esclusione di paternità del padre ricorrente nei confronti del figlio (doc. allegato al ricorso).
si è costituita in giudizio, aderendo alle richieste del ricorrente, con la sola CP_1 precisazione relativa al cognome del minore che, da sempre, aveva quello della madre.
Per tali motivi, previa audizione delle parti e dei loro procuratori all'udienza del 09.01.2025, il procedimento, allo scioglimento della riservata ivi assunta, è stato rinviato per la decisione alla successiva udienza del giorno 08.05.2025, ove, poi, è stato rimesso al Collegio per la decisione.
∗∗∗
In via preliminare, va dato atto della rituale partecipazione, al presente giudizio, del PM in sede, giusti visti telematici come apposti nel corso del procedimento.
Venendo al merito, per quanto riguarda la domanda di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità la stessa è fondata e va accolta. In base all'art. 263 c.c. l'azione per l'impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità è consentita anche all'autore del riconoscimento, il quale, peraltro, ha un anno di tempo per esercitarla, ciò dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto. A tale riguardo la Cassazione, con ordinanza n. 10775/2019 ha stabilito che “nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l'altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata all'art. 250 c.c. che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 263 c.c., perché l'acquisizione di un nuovo “status” da parte del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore”. Pertanto, legittimati ad agire – e, per l'effetto, ad assumere la qualifica di litisconsorti necessari – sono il padre anagrafico/putativo, la madre ed il figlio. Nel caso di specie, l'azione è stata tempestivamente proposta dal padre, , Parte_1 peraltro nella nuova formulazione dell'art. 263 c.c., giusta annotazione nell'atto di nascita del riconoscimento, avvenuto il 30.11.2023.
Il contraddittorio, peraltro, è stato ritualmente garantito, anche per la partecipazione del PM in sede, parte necessaria del procedimento de quo.
pagina 2 di 4 Ciò premesso, quanto al merito ed ai presupposti per l'esperimento dell'azione ex art. 263 c.c., va chiarito come “..come correttamente osservato dalla Corte di merito, la impugnativa del riconoscimento di figlio naturale, quale prevista dall'art. 263 C.C., ha come presupposto la difformità tra la verità apparente risultante dalla dichiarazione di riconoscimento e la verità sostanziale ed obiettiva della filiazione, e trova la sua giustificazione, pur nell'ambito della generale disciplina della irrevocabilità del riconoscimento del figlio naturale (art. 256 C.C.), sulla base di evidenti esigenze di ordine pubblico volte a garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto. Che poi la possibilità di impugnazione ex art. 263 C.C. non contraddica alla prevista generale irrevocabilità del riconoscimento di cui si è detto, appare evidente sol che si consideri che quest'ultima, per essere efficace, presuppone pur sempre che il riconoscimento sia conforme allo stato di nascita. È appena il caso di evidenziare inoltre che non rilevano in siffatto sistema normativo gli eventuali stati soggettivi di buona o mala fede del dichiarante, sicché del tutto inconferente è il richiamo a regole generali dettate per la validità del consenso nella materia contrattuale…” (ex plurimis, Cass. Civ. sez. I n. 5886/1991).
Ciò premesso, dall'attività istruttoria e, soprattutto, dalle acquisizioni documentali avuto riguardo il test della paternità, come depositato dal ricorrente e non contestato dalla resistente – effettuato nel periodo intercorrente tra il 20.03.2024 ed il 29.03.2024 – è chiaramente emerso come non sia figlio di , essendo stata esclusa, con ER Parte_1 certezza (e, pertanto, con una percentuale dello 0% di essere il padre biologico) la paternità di questi nei confronti del primo.
Pertanto, avuto riguardo, in primo luogo, al fatto che si sia costituita aderendo CP_1 alle richieste del ricorrente e, di fatto, non contestando l'esito dell'esame genetico, come da questi prodotto, in uno, appunto, ai risultati ivi accertati, è inequivocabilmente emerso come non sia figlio biologico di . ER Parte_1
Conclusivamente, la domanda di va senz'altro accolta e, per l'effetto, va Parte_1 dichiarato come questi non sia padre di , con conseguente ER dichiarazione di inefficacia del riconoscimento ex art. 250 c.c., precedentemente effettuato dal padre putativo.
Nulla, peraltro, andrà disposto in ordine al cognome del minore, giacché questi già possiede, ab initio, quello della madre, come dalle parti concordemente dichiarato e documentato.
Le spese di lite, infine, possono essere interamente compensate, anche tenuto conto dell'adesione di alla domanda processuale ex adverso proposta. CP_1
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che nato a [...] il [...], non è figlio di ER
, nato a [...] il [...], Parte_1
per l'effetto,
- dichiara inefficace il riconoscimento di , effettuato da ER Pt_1
il 30.11.2023 ed annotato nei registri dello Stato civile del Comune di Cava De'
[...]
Tirreni al n. 188 parte II, serie B, anno 2023;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cava De' Tirreni di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel relativo registro degli atti di nascita (atto n. 61, parte I, Serie A, anno 2021).
- compensa le spese di lite.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 22.05.2025
il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente. Dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2152/2024, avente ad oggetto “impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.” promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. PAGANO Parte_1
GIOVANNI e dall'Avv. GERARDO ANGRISANI, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato, giusta procura margine del ricorso;
contro
nata a CURITIBA (BRASILE) il [...], in [...] e nella qualità di CP_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio ER
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. BISOGNO ANGELA,
[...] presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
nonché il PM in sede
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la madre, ed il figlio minore, Parte_1 CP_1
, per accertare che il ricorrente non è padre del minore indicato e, di ER pagina 1 di 4 conseguenza, per sentir dichiarare il disconoscimento della propria paternità, con conseguente dichiarazione di inefficacia del riconoscimento, come effettuato ex art. 250 c.c. A fondamento della domanda ha dedotto come, durante il periodo di convivenza, fosse venuto a sapere che la compagna aveva intrattenuto una relazione con un altro uomo, prima, peraltro, del concepimento di e, pertanto, procedeva ad effettuare il test del DNA, dal quale Per_1 emergeva l'esclusione di paternità del padre ricorrente nei confronti del figlio (doc. allegato al ricorso).
si è costituita in giudizio, aderendo alle richieste del ricorrente, con la sola CP_1 precisazione relativa al cognome del minore che, da sempre, aveva quello della madre.
Per tali motivi, previa audizione delle parti e dei loro procuratori all'udienza del 09.01.2025, il procedimento, allo scioglimento della riservata ivi assunta, è stato rinviato per la decisione alla successiva udienza del giorno 08.05.2025, ove, poi, è stato rimesso al Collegio per la decisione.
∗∗∗
In via preliminare, va dato atto della rituale partecipazione, al presente giudizio, del PM in sede, giusti visti telematici come apposti nel corso del procedimento.
Venendo al merito, per quanto riguarda la domanda di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità la stessa è fondata e va accolta. In base all'art. 263 c.c. l'azione per l'impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità è consentita anche all'autore del riconoscimento, il quale, peraltro, ha un anno di tempo per esercitarla, ciò dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto. A tale riguardo la Cassazione, con ordinanza n. 10775/2019 ha stabilito che “nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l'altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata all'art. 250 c.c. che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 263 c.c., perché l'acquisizione di un nuovo “status” da parte del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore”. Pertanto, legittimati ad agire – e, per l'effetto, ad assumere la qualifica di litisconsorti necessari – sono il padre anagrafico/putativo, la madre ed il figlio. Nel caso di specie, l'azione è stata tempestivamente proposta dal padre, , Parte_1 peraltro nella nuova formulazione dell'art. 263 c.c., giusta annotazione nell'atto di nascita del riconoscimento, avvenuto il 30.11.2023.
Il contraddittorio, peraltro, è stato ritualmente garantito, anche per la partecipazione del PM in sede, parte necessaria del procedimento de quo.
pagina 2 di 4 Ciò premesso, quanto al merito ed ai presupposti per l'esperimento dell'azione ex art. 263 c.c., va chiarito come “..come correttamente osservato dalla Corte di merito, la impugnativa del riconoscimento di figlio naturale, quale prevista dall'art. 263 C.C., ha come presupposto la difformità tra la verità apparente risultante dalla dichiarazione di riconoscimento e la verità sostanziale ed obiettiva della filiazione, e trova la sua giustificazione, pur nell'ambito della generale disciplina della irrevocabilità del riconoscimento del figlio naturale (art. 256 C.C.), sulla base di evidenti esigenze di ordine pubblico volte a garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto. Che poi la possibilità di impugnazione ex art. 263 C.C. non contraddica alla prevista generale irrevocabilità del riconoscimento di cui si è detto, appare evidente sol che si consideri che quest'ultima, per essere efficace, presuppone pur sempre che il riconoscimento sia conforme allo stato di nascita. È appena il caso di evidenziare inoltre che non rilevano in siffatto sistema normativo gli eventuali stati soggettivi di buona o mala fede del dichiarante, sicché del tutto inconferente è il richiamo a regole generali dettate per la validità del consenso nella materia contrattuale…” (ex plurimis, Cass. Civ. sez. I n. 5886/1991).
Ciò premesso, dall'attività istruttoria e, soprattutto, dalle acquisizioni documentali avuto riguardo il test della paternità, come depositato dal ricorrente e non contestato dalla resistente – effettuato nel periodo intercorrente tra il 20.03.2024 ed il 29.03.2024 – è chiaramente emerso come non sia figlio di , essendo stata esclusa, con ER Parte_1 certezza (e, pertanto, con una percentuale dello 0% di essere il padre biologico) la paternità di questi nei confronti del primo.
Pertanto, avuto riguardo, in primo luogo, al fatto che si sia costituita aderendo CP_1 alle richieste del ricorrente e, di fatto, non contestando l'esito dell'esame genetico, come da questi prodotto, in uno, appunto, ai risultati ivi accertati, è inequivocabilmente emerso come non sia figlio biologico di . ER Parte_1
Conclusivamente, la domanda di va senz'altro accolta e, per l'effetto, va Parte_1 dichiarato come questi non sia padre di , con conseguente ER dichiarazione di inefficacia del riconoscimento ex art. 250 c.c., precedentemente effettuato dal padre putativo.
Nulla, peraltro, andrà disposto in ordine al cognome del minore, giacché questi già possiede, ab initio, quello della madre, come dalle parti concordemente dichiarato e documentato.
Le spese di lite, infine, possono essere interamente compensate, anche tenuto conto dell'adesione di alla domanda processuale ex adverso proposta. CP_1
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che nato a [...] il [...], non è figlio di ER
, nato a [...] il [...], Parte_1
per l'effetto,
- dichiara inefficace il riconoscimento di , effettuato da ER Pt_1
il 30.11.2023 ed annotato nei registri dello Stato civile del Comune di Cava De'
[...]
Tirreni al n. 188 parte II, serie B, anno 2023;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cava De' Tirreni di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel relativo registro degli atti di nascita (atto n. 61, parte I, Serie A, anno 2021).
- compensa le spese di lite.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 22.05.2025
il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente. Dott.ssa Enrica De Sire
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