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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 713/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 713/2023 promossa da:
C.F. nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] in Riccione (RN) e C.F. Parte_2
, nata il [...] a [...] e residente in [...] in Riccione C.F._2
(RN), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria De Cono del Foro di Rimini (pec ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto Email_1 difensore sito in Largo della Pace n. 13 in Cattolica (RN)
APPELLANTI
Contro
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore dott.ssa , nata il [...] a [...] con studio in Viale Torricelli CP_2
n. 1 in Riccione, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annamaria Cesari (pec e Antonio Commisso (pec Email_2
, entrambi del Foro di Bologna ed elettivamente Email_3 domiciliato presso lo studio dei predetti difensori sito in via Zamboni n. 1 in Bologna (BO)
APPELLATO
pagina 1 di 9 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza parziale del Tribunale di Rimini n. 170/2023, Rep. N.
375/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G. 4012/2020, emessa in data 28.2.2023 e pubblicata in data
1.3.2023
Rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 10 giugno 2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. E così:
Per e Parte_1 Parte_2 come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del 10 aprile 2025
“Piaccia alla Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, in riforma dei capi della sentenza impugnati con l'appello principale, e tenuto conto che non è stato proposto alcun appello incidentale, così provvedere:
a) dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o il difetto di interesse concreto del
a resistere nel giudizio promosso dagli attori appellanti, ovvero il difetto di azioni e CP_1 domande svolte dagli attori a carico del , ovvero la sua sostanziale rinuncia al diritto a CP_1 stare in giudizio ex art. 1131 comma 2 c.c.;
b) condannare il , che ha resistito avverso azioni e domande non formulate a carico dello CP_1 stesso, alla integrale refusione, in favore degli attori appellanti, delle spese di lite del primo grado del giudizio;
c) in via subordinata, compensare integralmente le spese di lite del primo grado del giudizio, in applicazione dell'art. 92 comma 1 c.p.c.;
d) condannare comunque il alla integrale rifusione delle spese di lite del presente grado CP_1 di appello;
e) condannare il , in persona del suo Amministratore, alla Controparte_3 restituzione delle somme pagate nelle more del presente giudizio in esecuzione della impugnata sentenza, all'esito della sua riforma;
f) rigettare tutte le eccezioni sollevate dall'appellato, palesemente infondate”.
Per - RICCIONE Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta del 18.5.2023
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria di legge e di rito:
In via preliminare di rito:
pagina 2 di 9 - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i motivi di cui in narrativa e confermare la Sentenza non definitiva n. 170/2023 pubblicata in data il 01/03/2023 emessa dal Tribunale di Rimini nel procedimento RG n. 4012/2020;
Nel merito in via preliminare:
- respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e confermare la Sentenza non definitiva n. 170/2023 pubblicata in data il 01/03/2023 emessa dal
Tribunale di Rimini nel procedimento RG n. 4012/2020, confermando la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del relativamente alle domande dei sig.ri – CP_1 Pt_1 Parte_2 come meglio precisato e per tutti i motivi di cui in narrativa;
Nel merito in via preliminare:
- Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata relativamente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, si chiede in ogni caso la condanna alle spese e compensi professionali degli attori per entrambi i gradi di giudizio in ossequio al principio della soccombenza virtuale e del comportamento avversario.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA, CPA, 15% spese generali ex D.M. n. 55/2014
e successive occorrende, sia del primo che del secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto di citazione notificato in data 23.12.2020 e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Rimini, tra gli altri, il
[...] [...]
deducendo di aver acquistato dai sig.ri e Controparte_1 Parte_3 Pt_4
in comproprietà indivisa al 50% ciascuno, un'unità immobiliare di un edificio condominiale
[...]
e che, successivamente alla compravendita, fosse emersa una difformità edilizia in conseguenza della quale l'unità immobiliare difetterebbe dei requisiti per il rilascio della certificazione di agibilità e-o abitabilità, così configurandosi il negozio giuridico di vendita aliud pro alio e, pertanto, hanno domandato la condanna in solido degli alienanti al risarcimento dei danni. Hanno, inoltre, dedotto che dal lastrico solare, sul quale gli alienanti illegittimamente avrebbero realizzato un'opera abusiva, deriverebbero copiose infiltrazioni d'acqua nell'appartamento di loro proprietà per cui hanno domandato la condanna dei venditori, in solido, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o 2051 c.c. all'esecuzione delle opere necessarie alla loro eliminazione ed al risarcimento dei danni. Hanno poi domandato di accertare e dichiarare il diritto in comproprietà tra gli appartamenti del piano terzo o, in via subordinata, il diritto comune ad uso esclusivo, del lastrico solare con conseguente accertamento del diritto di accedervi liberamente, ordine di demolizione del manufatto abusivo realizzato sul lastrico ed pagina 3 di 9 il ripristino dell'accesso al lastrico dal terzo piano mediante scala ed ascensore, con demolizione della muratura occlusiva. Infine, hanno domandato di accertare che gli spazi a parcheggio ubicati nel piano seminterrato del fossero parti comuni ex art. 1117 c.c. con conseguente diritto degli attori CP_1 di utilizzarli in conformità all'art. 1102 c.c. secondo la loro destinazione. Quanto al Condominio hanno precisato nel sub paragrafo 10) rubricato “Litisconsorzio necessario” quanto segue: “Il presente atto di citazione viene doverosamente notificato anche al in cui è ubicato l'immobile degli attori, CP_1 in persona del suo amministratore, atteso che le domande qui formulate da parte attrice sono suscettibili di influire sulla esatta individuazione delle parti comuni condominiali e sulle tabelle millesimali”.
1.1 – Con comparsa di costituzione e risposta del 10 giugno 2021 si è costituito il
[...]
domandando in via preliminare di accertare e dichiarare il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione relativamente alle domande dei sig.ri con conseguente estromissione, Pt_3 anche parziale, dal giudizio anche con sentenza non definitiva, nonché in via preliminare subordinata di rito accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti del condominio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, in via preliminare, ha domandato di accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva del rapporto in capo al rispetto alle CP_1 domande degli attori e, in via principale, il rigetto delle pretese attoree perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, con vittoria di spese e condanna ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma c.p.c.
1.2 – All'udienza di prima comparizione del 26 gennaio 2022 parte attrice ha precisato di non aver
“rivolto domande né contro il condominio né contro condomini diversi da e Parte_3 evidenziando di aver convenuto il condominio ritenendolo litisconsorte necessario Parte_4 in quanto all'esito del presente giudizio, in caso di accoglimento delle domande attoree, potranno essere modificate le tabelle millesimali ed individuate ulteriori parti comuni;
per questa ragione, non è stato avviato un procedimento di mediazione nei confronti del condominio, in assenza di uno specifico interesse allo svolgimento del procedimento stesso svolto, invece, nei confronti di Parte_3
e . Dal suo canto il si è riportato al proprio Parte_4 Controparte_1 scritto costitutivo rilevando che “il non doveva essere convenuto in giudizio, riportandosi CP_1 alle conclusioni già svolte ed in particolare alle eccezioni preliminari e pregiudiziali”. Il Giudice all'esito si è riservato.
1.3 – A scioglimento della riserva, con ordinanza emessa in data 14 giugno 2022, il Giudice di prime cure, ritenuto che le questioni sollevate dal convenuto fossero astrattamente idonee alla CP_1 definizione del giudizio nei suoi confronti, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni solo in relazione alla richiesta di estromissione formulata dal CP_1
pagina 4 di 9 1.4 – La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 ottobre 2022, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
1.5 – Il Tribunale di Rimini, con sentenza parziale n. 170/2023 Rep. 375/2023 emessa in data 28 febbraio 2023 e pubblicata in data 1.3.2023, si è così determinato: “- dichiara il difetto di legittimazione passiva del in Riccione;
- rigetta l'istanza svolta ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. dal;
- condanna Controparte_4 Parte_1
e al pagamento in favore del delle spese Parte_2 Controparte_4 di lite che si liquidano in euro 4.358,00 per compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- adotta con separata ordinanza i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio”.
A sostegno della propria decisione il Giudice ha escluso la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, a tal fine richiamando gli orientamenti di legittimità in materia (Cass. S.U. n. 25454/2013;
Cass. Civ. 4697/2020). Ha, inoltre, evidenziato che nei confronti del non è stata formulata CP_1 alcuna domanda e che nel nostro ordinamento non è ammessa la possibilità di evocare in giudizio un soggetto senza che nei suoi confronti sia formulata alcuna domanda. Ha, dunque, rigettato la domanda di parte attrice volta a dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere per insussistenza dei relativi presupposti. Infine, ha rigettato la domanda formulata dal ex art. 96 c.p.c. CP_1 motivando nel senso che gli attori non hanno posto in essere alcuna condotta contraria alle regole generali di correttezza e buona fede.
*
2. – Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 con atto di citazione notificato in data 12.4.2023, affidando l'impugnazione a due motivi.
[...]
Col primo motivo ha censurato la sentenza per erroneità ed illogicità della motivazione nella parte in cui ha accertato il difetto di legittimazione passiva del . In tesi dell'appellante, CP_1 dall'insussistenza di litisconsorzio necessario non conseguirebbe la carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata che, per espressa disposizione normativa di cui all'art. 1131 comma 2 c.c., può essere convenuta in giudizio, in ragione dell'interesse astratto del a contraddire in ragione CP_1 dell'oggetto dell'azione riguardante parti comuni condominiali. Ha poi evidenziato che il CP_1 si è costituito contrastando la domanda attorea e domandando l'estromissione e, dunque, accertata l'inesistenza di un interesse concreto a tutelare le parti comuni condominiali, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere nei suoi confronti o la rinuncia del a contraddire. CP_1
pagina 5 di 9 Con il secondo motivo di appello ha eccepito l'iniquità della condanna alle spese avendo il spiegato opposizione alle domande attoree benché non avesse un interesse diretto e CP_1 concreto a contraddire in quanto nell'atto di citazione era specificato che la chiamata in chiamata del era avvenuta solo in quanto portatore di un interesse astratto a stare in giudizio a tutela CP_1 delle parti comuni condominiali oggetto del contendere. Tenuto conto del comportamento processuale di controparte, che avrebbe violato il principio di cui all'art. 100 c.p.c., nonché della totale infondatezza della richiesta di condanna risarcitoria per lite temeraria, il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 92 primo comma c.p.c.
2.1 – In data 18.5.2023 si è costituito in giudizio il Controparte_1
, il quale ha resistito all'impugnazione invocando, in via preliminare, l'inammissibilità
[...] dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e in quanto introduttivo di domande nuove rispetto a quelle formulate in primo grado. Nel merito, ha domandato il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata e, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza relativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha domandato in ogni caso la vittoria delle spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
2.2 – All'esito dell'udienza di prima comparizione del 3.10.2023, il Consigliere Istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352
c.p.c.
2.3 – All'udienza del 10 giugno 2025 i procuratori delle parti si sono riportati rispettivamente alle conclusioni in atti ed il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – La lettura delle argomentazioni svolte nell'atto di appello e delle conclusioni rassegnate induce la
Corte a ritenere l'impugnazione in parte inammissibile e in parte infondata.
Da un lato gli appellanti, con il primo motivo d'appello, sottolineano la correttezza della decisione nella parte in cui ha escluso l'esistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti del CP_1
(peraltro contraddicendo la tesi sostenuta in primo grado, allorquando, ancora nelle conclusioni del 26 gennaio 2022 ha affermato che il sarebbe stato litisconsorte ) e tuttavia contestano che vi CP_1 fosse difetto di legittimazione passiva dello stesso.
Peraltro nelle conclusioni, come sopra trascritte, essi chiedono “a) dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o il difetto di interesse concreto del a resistere nel giudizio CP_1 promosso dagli attori appellanti, ovvero il difetto di azioni e domande svolte dagli attori a carico del
, ovvero la sua sostanziale rinuncia al diritto a stare in giudizio ex art. 1131 comma 2 CP_1
c.c.” pagina 6 di 9 E' evidente che tale domanda è incongruente rispetto alle premesse sopra riportate
Ed invero, parte appellante ha lamentato l'erroneità ed illogicità della motivazione nella parte in cui il
Giudice ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del , anziché la cessazione della CP_1 materia del contendere, e l'erroneità della condanna alla refusione delle spese di lite a favore del
. CP_1
In tesi dell'appellante, in ragione del disinteresse manifestato dal per la tutela delle parti CP_1 comuni condominiali e della richiesta di estromissione dallo stesso formulato, il Giudice, tenuto conto del comportamento del , avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del CP_1 contendere. Ha poi evidenziato che erroneamente il Giudice di prime cure avrebbe fatto conseguire la carenza di legittimazione passiva del all'accertamento di insussistenza di litisconsorzio CP_1 necessario.
Ebbene, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo di creazione giurisprudenziale che ricorre laddove emerga pacificamente dagli atti di causa o, comunque, sia riconosciuto da tutte le parti, il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, sì da venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
Ciò premesso, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenute circostanze oggettive che incidono nella vicenda dedotta in causa, eliminando le ragioni di contrasto e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite.
Coniugati tali principi alla concreta fattispecie in esame, deve rilevarsi in primo luogo che difetta l'evento generatore sopravvenuto alla proposizione della domanda che determini l'integrale eliminazione della materia della lite tra parte attrice ed il . CP_1
Non induce a diverse conclusioni la considerazione dell'appellante secondo cui sarebbe mancato l'interesse concreto del a stare in giudizio, per non aver spiegato la propria difesa in CP_1 maniera adesiva rispetto alle pretese attoree. Ed invero la citazione in giudizio del è CP_1 avvenuta sostenendo e ribadendo, anche all'udienza di prima comparizione delle parti, la natura di litisconsorte necessario del convenuto (cfr. atto di citazione e verbale di udienza del 26 gennaio 2022) – salvo parte appellante, in questa sede, condividere le statuizioni del Giudice di prime cure in punto di insussistenza di litisconsorzio necessario alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (S.U. n. 25454/2013; Cass. n. 4697/2020).
A ciò si aggiunga che a seguito della costituzione del in data 20 dicembre 2021, il quale CP_1 ha dedotto che dall'esame dei documenti contrattuali e catastali in atti fosse facilmente verificabile la pagina 7 di 9 natura non comune dei beni di cui parte attrice ha invocato l'accertamento della natura condominiale, non avrebbe potuto concretarsi una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Difetta, infatti, il riconoscimento ad opera del convenuto del diritto vantato dall'attore; né dal suo canto l'odierna appellante ha aderito alla prospettazione offerta dal convenuto, formulando conclusioni conformi, tant'è che all'udienza del 26 gennaio 2022 ha ribadito “di aver convenuto il condominio ritenendolo litisconsorte necessario in quanto all'esito del presente giudizio, in caso di accoglimento delle domande attoree, potranno essere modificate le tabelle millesimali ed individuate ulteriori parti comuni” e negli scritti conclusivi ha insistito nella domanda di accertamento giudiziale della natura condominiale dei beni.
Non si ravvisano quindi in alcun modo i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e assorbe il fatto che ai sensi dell'art. 1131 comma 2 c.c. l'amministratore del condominio può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio. A prescindere dal fatto che la funzione dell'amministratore è limitata per l'appunto all'ambito delle parti comuni, rimanendo escluse le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi, per cui l'estromissione è senz'altro giustificata dal fatto che il ha sin dall'atto costitutivo dedotto CP_1 nel senso che non si trattasse di beni condominiali (come risultante dalla documentazione in atti), si osserva che ulteriormente contraddittoria appare la tesi - pure sostenuta dall'appellante – secondo la quale, non essendo stata svolta alcuna domanda specifica dei suoi confronti, il non avrebbe CP_1 dovuto costituirsi.
Al riguardo va rimarcato, a tacer d'altro, che gli attori, anche dopo la costituzione del condominio non hanno affatto rinunciato alla domanda, nè si sono associati alla richiesta di estromissione, ma all'udienza del 26 gennaio 2022 hanno ribadito di aver voluto evocare in giudizio il condominio ritenendolo litisconsorte necessario e si sono opposti alla richiesta di estromissione del . CP_1
4 – Quanto ora esposto vale a ritenere altresì infondato il secondo motivo di appello col quale parte appellante ha eccepito l'erroneità della condanna alle spese a proprio carico in primo grado, avendo il giudice di prime cure provveduto correttamente secondo il principio della soccombenza.
Sul punto, giova infatti rammentare che, in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse.
Non si ravvisa poi alcuna scorrettezza processuale del , piuttosto dovendosi evidenziare CP_1 che la ricostruzione fattuale prospettata dall'appellante in ordine alla dedotta condominialità dei beni, non riscontrata ed anzi sconfessata dalla documentazione in atti, ed all'invocata configurazione di un'ipotesi di litisconsorzio necessario del , che parte appellante stessa ritiene ora difettare, CP_1
pagina 8 di 9 ha reso necessaria la difesa in giudizio del , benché non vi fossero parti comuni CP_1 condominiali da tutelare e benché il dettato normativo sia chiaro nell'escludere la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
4. – Alla soccombenza degli appellanti consegue la condanna alle spese di lite degli stessi anche nel presente grado di giudizio.
Le spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, secondo i valori medi dei parametri del D.M. n. 147/2022 e dell'attività processuale in concreto espletata
(assenza di istruttoria).
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da e in Parte_1 Parte_2 punto di cessazione della materia del contendere e lo rigetta nel resto;
2) condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite liquidate in complessivi euro
3.966,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge.
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'8 luglio 2025.
Il consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 713/2023 promossa da:
C.F. nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] in Riccione (RN) e C.F. Parte_2
, nata il [...] a [...] e residente in [...] in Riccione C.F._2
(RN), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria De Cono del Foro di Rimini (pec ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto Email_1 difensore sito in Largo della Pace n. 13 in Cattolica (RN)
APPELLANTI
Contro
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore dott.ssa , nata il [...] a [...] con studio in Viale Torricelli CP_2
n. 1 in Riccione, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annamaria Cesari (pec e Antonio Commisso (pec Email_2
, entrambi del Foro di Bologna ed elettivamente Email_3 domiciliato presso lo studio dei predetti difensori sito in via Zamboni n. 1 in Bologna (BO)
APPELLATO
pagina 1 di 9 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza parziale del Tribunale di Rimini n. 170/2023, Rep. N.
375/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G. 4012/2020, emessa in data 28.2.2023 e pubblicata in data
1.3.2023
Rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 10 giugno 2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. E così:
Per e Parte_1 Parte_2 come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del 10 aprile 2025
“Piaccia alla Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, in riforma dei capi della sentenza impugnati con l'appello principale, e tenuto conto che non è stato proposto alcun appello incidentale, così provvedere:
a) dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o il difetto di interesse concreto del
a resistere nel giudizio promosso dagli attori appellanti, ovvero il difetto di azioni e CP_1 domande svolte dagli attori a carico del , ovvero la sua sostanziale rinuncia al diritto a CP_1 stare in giudizio ex art. 1131 comma 2 c.c.;
b) condannare il , che ha resistito avverso azioni e domande non formulate a carico dello CP_1 stesso, alla integrale refusione, in favore degli attori appellanti, delle spese di lite del primo grado del giudizio;
c) in via subordinata, compensare integralmente le spese di lite del primo grado del giudizio, in applicazione dell'art. 92 comma 1 c.p.c.;
d) condannare comunque il alla integrale rifusione delle spese di lite del presente grado CP_1 di appello;
e) condannare il , in persona del suo Amministratore, alla Controparte_3 restituzione delle somme pagate nelle more del presente giudizio in esecuzione della impugnata sentenza, all'esito della sua riforma;
f) rigettare tutte le eccezioni sollevate dall'appellato, palesemente infondate”.
Per - RICCIONE Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta del 18.5.2023
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria di legge e di rito:
In via preliminare di rito:
pagina 2 di 9 - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i motivi di cui in narrativa e confermare la Sentenza non definitiva n. 170/2023 pubblicata in data il 01/03/2023 emessa dal Tribunale di Rimini nel procedimento RG n. 4012/2020;
Nel merito in via preliminare:
- respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e confermare la Sentenza non definitiva n. 170/2023 pubblicata in data il 01/03/2023 emessa dal
Tribunale di Rimini nel procedimento RG n. 4012/2020, confermando la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del relativamente alle domande dei sig.ri – CP_1 Pt_1 Parte_2 come meglio precisato e per tutti i motivi di cui in narrativa;
Nel merito in via preliminare:
- Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata relativamente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, si chiede in ogni caso la condanna alle spese e compensi professionali degli attori per entrambi i gradi di giudizio in ossequio al principio della soccombenza virtuale e del comportamento avversario.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA, CPA, 15% spese generali ex D.M. n. 55/2014
e successive occorrende, sia del primo che del secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto di citazione notificato in data 23.12.2020 e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Rimini, tra gli altri, il
[...] [...]
deducendo di aver acquistato dai sig.ri e Controparte_1 Parte_3 Pt_4
in comproprietà indivisa al 50% ciascuno, un'unità immobiliare di un edificio condominiale
[...]
e che, successivamente alla compravendita, fosse emersa una difformità edilizia in conseguenza della quale l'unità immobiliare difetterebbe dei requisiti per il rilascio della certificazione di agibilità e-o abitabilità, così configurandosi il negozio giuridico di vendita aliud pro alio e, pertanto, hanno domandato la condanna in solido degli alienanti al risarcimento dei danni. Hanno, inoltre, dedotto che dal lastrico solare, sul quale gli alienanti illegittimamente avrebbero realizzato un'opera abusiva, deriverebbero copiose infiltrazioni d'acqua nell'appartamento di loro proprietà per cui hanno domandato la condanna dei venditori, in solido, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o 2051 c.c. all'esecuzione delle opere necessarie alla loro eliminazione ed al risarcimento dei danni. Hanno poi domandato di accertare e dichiarare il diritto in comproprietà tra gli appartamenti del piano terzo o, in via subordinata, il diritto comune ad uso esclusivo, del lastrico solare con conseguente accertamento del diritto di accedervi liberamente, ordine di demolizione del manufatto abusivo realizzato sul lastrico ed pagina 3 di 9 il ripristino dell'accesso al lastrico dal terzo piano mediante scala ed ascensore, con demolizione della muratura occlusiva. Infine, hanno domandato di accertare che gli spazi a parcheggio ubicati nel piano seminterrato del fossero parti comuni ex art. 1117 c.c. con conseguente diritto degli attori CP_1 di utilizzarli in conformità all'art. 1102 c.c. secondo la loro destinazione. Quanto al Condominio hanno precisato nel sub paragrafo 10) rubricato “Litisconsorzio necessario” quanto segue: “Il presente atto di citazione viene doverosamente notificato anche al in cui è ubicato l'immobile degli attori, CP_1 in persona del suo amministratore, atteso che le domande qui formulate da parte attrice sono suscettibili di influire sulla esatta individuazione delle parti comuni condominiali e sulle tabelle millesimali”.
1.1 – Con comparsa di costituzione e risposta del 10 giugno 2021 si è costituito il
[...]
domandando in via preliminare di accertare e dichiarare il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione relativamente alle domande dei sig.ri con conseguente estromissione, Pt_3 anche parziale, dal giudizio anche con sentenza non definitiva, nonché in via preliminare subordinata di rito accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti del condominio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, in via preliminare, ha domandato di accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva del rapporto in capo al rispetto alle CP_1 domande degli attori e, in via principale, il rigetto delle pretese attoree perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, con vittoria di spese e condanna ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma c.p.c.
1.2 – All'udienza di prima comparizione del 26 gennaio 2022 parte attrice ha precisato di non aver
“rivolto domande né contro il condominio né contro condomini diversi da e Parte_3 evidenziando di aver convenuto il condominio ritenendolo litisconsorte necessario Parte_4 in quanto all'esito del presente giudizio, in caso di accoglimento delle domande attoree, potranno essere modificate le tabelle millesimali ed individuate ulteriori parti comuni;
per questa ragione, non è stato avviato un procedimento di mediazione nei confronti del condominio, in assenza di uno specifico interesse allo svolgimento del procedimento stesso svolto, invece, nei confronti di Parte_3
e . Dal suo canto il si è riportato al proprio Parte_4 Controparte_1 scritto costitutivo rilevando che “il non doveva essere convenuto in giudizio, riportandosi CP_1 alle conclusioni già svolte ed in particolare alle eccezioni preliminari e pregiudiziali”. Il Giudice all'esito si è riservato.
1.3 – A scioglimento della riserva, con ordinanza emessa in data 14 giugno 2022, il Giudice di prime cure, ritenuto che le questioni sollevate dal convenuto fossero astrattamente idonee alla CP_1 definizione del giudizio nei suoi confronti, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni solo in relazione alla richiesta di estromissione formulata dal CP_1
pagina 4 di 9 1.4 – La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 ottobre 2022, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
1.5 – Il Tribunale di Rimini, con sentenza parziale n. 170/2023 Rep. 375/2023 emessa in data 28 febbraio 2023 e pubblicata in data 1.3.2023, si è così determinato: “- dichiara il difetto di legittimazione passiva del in Riccione;
- rigetta l'istanza svolta ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. dal;
- condanna Controparte_4 Parte_1
e al pagamento in favore del delle spese Parte_2 Controparte_4 di lite che si liquidano in euro 4.358,00 per compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- adotta con separata ordinanza i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio”.
A sostegno della propria decisione il Giudice ha escluso la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, a tal fine richiamando gli orientamenti di legittimità in materia (Cass. S.U. n. 25454/2013;
Cass. Civ. 4697/2020). Ha, inoltre, evidenziato che nei confronti del non è stata formulata CP_1 alcuna domanda e che nel nostro ordinamento non è ammessa la possibilità di evocare in giudizio un soggetto senza che nei suoi confronti sia formulata alcuna domanda. Ha, dunque, rigettato la domanda di parte attrice volta a dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere per insussistenza dei relativi presupposti. Infine, ha rigettato la domanda formulata dal ex art. 96 c.p.c. CP_1 motivando nel senso che gli attori non hanno posto in essere alcuna condotta contraria alle regole generali di correttezza e buona fede.
*
2. – Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 con atto di citazione notificato in data 12.4.2023, affidando l'impugnazione a due motivi.
[...]
Col primo motivo ha censurato la sentenza per erroneità ed illogicità della motivazione nella parte in cui ha accertato il difetto di legittimazione passiva del . In tesi dell'appellante, CP_1 dall'insussistenza di litisconsorzio necessario non conseguirebbe la carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata che, per espressa disposizione normativa di cui all'art. 1131 comma 2 c.c., può essere convenuta in giudizio, in ragione dell'interesse astratto del a contraddire in ragione CP_1 dell'oggetto dell'azione riguardante parti comuni condominiali. Ha poi evidenziato che il CP_1 si è costituito contrastando la domanda attorea e domandando l'estromissione e, dunque, accertata l'inesistenza di un interesse concreto a tutelare le parti comuni condominiali, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere nei suoi confronti o la rinuncia del a contraddire. CP_1
pagina 5 di 9 Con il secondo motivo di appello ha eccepito l'iniquità della condanna alle spese avendo il spiegato opposizione alle domande attoree benché non avesse un interesse diretto e CP_1 concreto a contraddire in quanto nell'atto di citazione era specificato che la chiamata in chiamata del era avvenuta solo in quanto portatore di un interesse astratto a stare in giudizio a tutela CP_1 delle parti comuni condominiali oggetto del contendere. Tenuto conto del comportamento processuale di controparte, che avrebbe violato il principio di cui all'art. 100 c.p.c., nonché della totale infondatezza della richiesta di condanna risarcitoria per lite temeraria, il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 92 primo comma c.p.c.
2.1 – In data 18.5.2023 si è costituito in giudizio il Controparte_1
, il quale ha resistito all'impugnazione invocando, in via preliminare, l'inammissibilità
[...] dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e in quanto introduttivo di domande nuove rispetto a quelle formulate in primo grado. Nel merito, ha domandato il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata e, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza relativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha domandato in ogni caso la vittoria delle spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
2.2 – All'esito dell'udienza di prima comparizione del 3.10.2023, il Consigliere Istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352
c.p.c.
2.3 – All'udienza del 10 giugno 2025 i procuratori delle parti si sono riportati rispettivamente alle conclusioni in atti ed il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – La lettura delle argomentazioni svolte nell'atto di appello e delle conclusioni rassegnate induce la
Corte a ritenere l'impugnazione in parte inammissibile e in parte infondata.
Da un lato gli appellanti, con il primo motivo d'appello, sottolineano la correttezza della decisione nella parte in cui ha escluso l'esistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti del CP_1
(peraltro contraddicendo la tesi sostenuta in primo grado, allorquando, ancora nelle conclusioni del 26 gennaio 2022 ha affermato che il sarebbe stato litisconsorte ) e tuttavia contestano che vi CP_1 fosse difetto di legittimazione passiva dello stesso.
Peraltro nelle conclusioni, come sopra trascritte, essi chiedono “a) dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o il difetto di interesse concreto del a resistere nel giudizio CP_1 promosso dagli attori appellanti, ovvero il difetto di azioni e domande svolte dagli attori a carico del
, ovvero la sua sostanziale rinuncia al diritto a stare in giudizio ex art. 1131 comma 2 CP_1
c.c.” pagina 6 di 9 E' evidente che tale domanda è incongruente rispetto alle premesse sopra riportate
Ed invero, parte appellante ha lamentato l'erroneità ed illogicità della motivazione nella parte in cui il
Giudice ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del , anziché la cessazione della CP_1 materia del contendere, e l'erroneità della condanna alla refusione delle spese di lite a favore del
. CP_1
In tesi dell'appellante, in ragione del disinteresse manifestato dal per la tutela delle parti CP_1 comuni condominiali e della richiesta di estromissione dallo stesso formulato, il Giudice, tenuto conto del comportamento del , avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del CP_1 contendere. Ha poi evidenziato che erroneamente il Giudice di prime cure avrebbe fatto conseguire la carenza di legittimazione passiva del all'accertamento di insussistenza di litisconsorzio CP_1 necessario.
Ebbene, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo di creazione giurisprudenziale che ricorre laddove emerga pacificamente dagli atti di causa o, comunque, sia riconosciuto da tutte le parti, il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, sì da venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
Ciò premesso, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenute circostanze oggettive che incidono nella vicenda dedotta in causa, eliminando le ragioni di contrasto e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite.
Coniugati tali principi alla concreta fattispecie in esame, deve rilevarsi in primo luogo che difetta l'evento generatore sopravvenuto alla proposizione della domanda che determini l'integrale eliminazione della materia della lite tra parte attrice ed il . CP_1
Non induce a diverse conclusioni la considerazione dell'appellante secondo cui sarebbe mancato l'interesse concreto del a stare in giudizio, per non aver spiegato la propria difesa in CP_1 maniera adesiva rispetto alle pretese attoree. Ed invero la citazione in giudizio del è CP_1 avvenuta sostenendo e ribadendo, anche all'udienza di prima comparizione delle parti, la natura di litisconsorte necessario del convenuto (cfr. atto di citazione e verbale di udienza del 26 gennaio 2022) – salvo parte appellante, in questa sede, condividere le statuizioni del Giudice di prime cure in punto di insussistenza di litisconsorzio necessario alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (S.U. n. 25454/2013; Cass. n. 4697/2020).
A ciò si aggiunga che a seguito della costituzione del in data 20 dicembre 2021, il quale CP_1 ha dedotto che dall'esame dei documenti contrattuali e catastali in atti fosse facilmente verificabile la pagina 7 di 9 natura non comune dei beni di cui parte attrice ha invocato l'accertamento della natura condominiale, non avrebbe potuto concretarsi una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Difetta, infatti, il riconoscimento ad opera del convenuto del diritto vantato dall'attore; né dal suo canto l'odierna appellante ha aderito alla prospettazione offerta dal convenuto, formulando conclusioni conformi, tant'è che all'udienza del 26 gennaio 2022 ha ribadito “di aver convenuto il condominio ritenendolo litisconsorte necessario in quanto all'esito del presente giudizio, in caso di accoglimento delle domande attoree, potranno essere modificate le tabelle millesimali ed individuate ulteriori parti comuni” e negli scritti conclusivi ha insistito nella domanda di accertamento giudiziale della natura condominiale dei beni.
Non si ravvisano quindi in alcun modo i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e assorbe il fatto che ai sensi dell'art. 1131 comma 2 c.c. l'amministratore del condominio può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio. A prescindere dal fatto che la funzione dell'amministratore è limitata per l'appunto all'ambito delle parti comuni, rimanendo escluse le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi, per cui l'estromissione è senz'altro giustificata dal fatto che il ha sin dall'atto costitutivo dedotto CP_1 nel senso che non si trattasse di beni condominiali (come risultante dalla documentazione in atti), si osserva che ulteriormente contraddittoria appare la tesi - pure sostenuta dall'appellante – secondo la quale, non essendo stata svolta alcuna domanda specifica dei suoi confronti, il non avrebbe CP_1 dovuto costituirsi.
Al riguardo va rimarcato, a tacer d'altro, che gli attori, anche dopo la costituzione del condominio non hanno affatto rinunciato alla domanda, nè si sono associati alla richiesta di estromissione, ma all'udienza del 26 gennaio 2022 hanno ribadito di aver voluto evocare in giudizio il condominio ritenendolo litisconsorte necessario e si sono opposti alla richiesta di estromissione del . CP_1
4 – Quanto ora esposto vale a ritenere altresì infondato il secondo motivo di appello col quale parte appellante ha eccepito l'erroneità della condanna alle spese a proprio carico in primo grado, avendo il giudice di prime cure provveduto correttamente secondo il principio della soccombenza.
Sul punto, giova infatti rammentare che, in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse.
Non si ravvisa poi alcuna scorrettezza processuale del , piuttosto dovendosi evidenziare CP_1 che la ricostruzione fattuale prospettata dall'appellante in ordine alla dedotta condominialità dei beni, non riscontrata ed anzi sconfessata dalla documentazione in atti, ed all'invocata configurazione di un'ipotesi di litisconsorzio necessario del , che parte appellante stessa ritiene ora difettare, CP_1
pagina 8 di 9 ha reso necessaria la difesa in giudizio del , benché non vi fossero parti comuni CP_1 condominiali da tutelare e benché il dettato normativo sia chiaro nell'escludere la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
4. – Alla soccombenza degli appellanti consegue la condanna alle spese di lite degli stessi anche nel presente grado di giudizio.
Le spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, secondo i valori medi dei parametri del D.M. n. 147/2022 e dell'attività processuale in concreto espletata
(assenza di istruttoria).
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da e in Parte_1 Parte_2 punto di cessazione della materia del contendere e lo rigetta nel resto;
2) condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite liquidate in complessivi euro
3.966,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge.
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'8 luglio 2025.
Il consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott Giuseppe De Rosa
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