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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2487 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA FERRARA C.F._1
99 BROLO presso lo studio dell'Avv. RIFICI STEFANIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, sig.ra , ha agito in giudizio chiedendo Parte_1
l'annullamento del provvedimento dell' che ha disposto la cancellazione delle CP_2
giornate lavorative relative all'anno 2008 e la conseguente restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'importo di
€ 2.231,16.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità e la decadenza CP_2 dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella Legge 11 marzo 1970, n. 83, evidenziando altresì la mancanza dei requisiti necessari per il riconoscimento delle giornate lavorative dichiarate dalla ricorrente. La questione in esame riguarda la tempestività del ricorso e la maturazione del termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, termine che la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha ritenuto di natura sostanziale e non processuale (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 5942/2001). Tale termine, pertanto, non è soggetto a interruzione o sospensione e decorre dalla pubblicazione dell'elenco dei lavoratori agricoli sul sito dell' . CP_2
Dagli atti emerge che la cancellazione delle giornate lavorative relative all'anno
2008 è stata pubblicata dal 19/09/2013 al 07/10/2013. Ai sensi della normativa vigente, il termine di 120 giorni per proporre ricorso giudiziario decorreva dal termine del periodo di pubblicazione, scadendo quindi il 04/02/2014. Tuttavia, il ricorso è stato depositato solo in data 23/07/2018, ben oltre il termine previsto.
La Corte Costituzionale (Sent. n. 192/2005) ha ribadito la finalità del termine decadenziale nel garantire la certezza del diritto e la stabilità delle determinazioni amministrative in materia previdenziale, evitando il protrarsi indefinito delle contestazioni. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare di non aver avuto conoscenza della pubblicazione nei termini di legge, né ha contestato il provvedimento con gli strumenti amministrativi previsti.
Sul piano del merito, sebbene la ricorrente abbia allegato documentazione attestante l'esistenza del rapporto di lavoro, l' ha prodotto il verbale ispettivo CP_2 dal quale emergerebbe l'insussistenza della prestazione lavorativa dichiarata. Alla luce della decadenza dall'azione giudiziaria, però, non è possibile procedere all'esame delle contestazioni relative alla legittimità del provvedimento amministrativo.
Considerata la particolare complessità della questione, derivante anche dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, ai sensi di consolidati criteri di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, dichiara:
1. L'inammissibilità della domanda proposta dalla sig.ra Parte_1 contro l' per intervenuta decadenza;
[...] CP_2
2. La compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Patti 24/01/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo