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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 6223/2022 promossa da nata il [...] in [...], residente a [...]
n. 29, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Martina Sartori del Foro di Vicenza C.F._1
con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Contra' Santa Caterina n. 29, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
contro ato in Moldavia il 10/08/1984, formalmente residente a [...]
Ponte Capre n. 29, c.f. contumace C.F._2
Resistente
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Controparte_2
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 CP_1
a quest'ultimo;
2) Disporre l'affidamento delle figlie minori in via esclusiva a favore della madre, disponendo anche la collocazione e residenza principale delle minori presso la signora Disporre che eventuali Pt_1 incontri tra padre e figlie, se richiesti dal signor , dovranno essere svolti in luogo protetto CP_1
presso il Servizio Sociale territorialmente competente, con facoltà per gli operatori di sospenderli se disturbanti per le minori;
3) Disporre l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla signora CP_1 Parte_1
l'importo mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Disporre l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla signora CP_1 Parte_1
l'importo mensile di € 600,00 (nella misura di € 200,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse della minore come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Vicenza che qui si intende integralmente richiamato;
5) Assegnare la casa coniugale situata a TO (VI), Via Ponte Capre n. 29 alla signora in quanto collocataria prevalente delle figlie minori;
Pt_1
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
“Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, esponeva: di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Moldavia il giorno 17.08.2011; che dalla loro unione erano CP_1
nate tre figlie, in data 27.10.2009, in data 3.10.2014 e in data 22.02.2021; Per_1 Per_2 Per_3
che nell'ultimo anno antecedente alla separazione di fatto il rapporto tra le parti era andato in crisi a causa dei comportamenti del marito, il quale si era reso autore di aggressioni verbali e psicologiche, insultandola anche alla presenza delle figlie minori e trascorreva il suo tempo libero fuori casa, rientrandovi spesse volte in stato di ebbrezza;
che, dopo continue minacce di abbandonare il tetto coniugale, il sig. , dimessosi dal lavoro e prelevati i denari depositati CP_1
nel conto corrente cointestato ai coniugi, si era allontanato definitivamente in data 1.10.2022, lasciando l'Italia e rendendosi di fatto irreperibile;
di aver successivamente scoperto che il marito aveva interrotto la convivenza matrimoniale per coltivare una relazione adulterina con una connazionale;
di aver, quindi, sporto denuncia-querela per tali fatti e di essersi rivolta ai Servizi Sociali per ricevere aiuti economici, non disponendo di risorse sufficienti neppure per far fronte alle esigenze minime proprie e delle minori. Chiedeva, quindi, che fosse pronunciata la separazione personale delle parti con addebito al resistente, prevedendosi che le figlie minori fossero affidate, in via esclusiva, a sé con assegnazione della casa familiare quale unico genitore collocatario e visite del padre in forma protetta presso i Servizi Sociali, nonché che CP_1
osse onerato di versare un assegno mensile di euro 200,00 per il suo mantenimento e di
[...]
euro 600,00 per il mantenimento delle figlie, con l'aggiunta del 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Il resistente non compariva dinanzi al Presidente f.f., il quale, sentita la ricorrente all'udienza del
31.10.2023, adottava i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c., affidando le tre figlie minori, in via condivisa, ad entrambi i genitori, assegnando la casa familiare alla madre con visite libere del padre secondo il calendario stabilito e determinando il contributo per il mantenimento in euro
200,00 a favore della ricorrente ed in euro 600,00 a favore della prole.
Instaurata la fase contenziosa di merito, imaneva contumace. CP_1
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., rigettate le istanze di prova orale ivi articolate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente con le note sostitutive dell'udienza del 7.11.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e con trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
***
Prima di tutto rileva il Collegio che la domanda di separazione personale proposta da
[...]
è meritevole di accoglimento. Pt_1
Le prospettazioni della ricorrente in ordine all'intervenuta crisi coniugale dimostrano, infatti, che ci si trova di fronte ad una esperienza matrimoniale naufragata nella quale l'iniziale legame affettivo si è definitivamente esaurito e la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile, tant'è che le parti vivono separate di fatto già dall'ottobre 2022, data in cui il sig. si è CP_1
allontanato dalla residenza familiare e non vi ha fatto più rientro.
Di conseguenza ricorrono, in concreto, le condizioni fissate dall'art. 151, comma 1, c.c., per la pronuncia della separazione giudiziale.
Quanto alla responsabilità della frattura del vincolo coniugale, invece, va evidenziato che ai fini della pronuncia richiesta è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altri termini, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione, occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali da parte di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In particolare, con riferimento all'ipotesi – che qui interessa – in cui uno dei coniugi si allontani dalla residenza familiare, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare che “l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (v., in questo senso, Cass. Civ. sez. I 24.04.2024 n. 11032 che, facendo applicazione di tale principio, ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa familiare, aveva manifestato la volontà di separarsi). Pertanto,
l'abbandono del tetto coniugale, pur costituendo in astratto una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, determinando la cessazione della coabitazione e degli obblighi ad essa connaturati, può essere motivo di addebito solo allorché emerga che quel comportamento è stato la causa essenziale e determinante del venir meno dell'affectio coniugalis e, quindi, non può rilevare a tali effetti allorché l'allontanamento sia intervenuto nel momento in cui la l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass.Civ. Sez. I ordinanza 28.01.2025 n. 2007, conforme a Cass. n. 20228/2022, Cass. n. 2059/2012, Cass. n.
12373/2012).
Nel caso specifico ha rappresentato nel suo ricorso e nelle successive difese che Parte_1
la crisi del rapporto matrimoniale sarebbe iniziata nel corso dell'anno 2021, in dipendenza dei comportamenti del marito, il quale si assentava da casa anche nei momenti liberi e spesse volte vi faceva rientro in stato di ubriachezza, rivolgendole insulti ed offese. Ha esposto, inoltre, che in tale periodo il sig. l'avrebbe più volte minacciata di lasciare la famiglia e tali minacce si CP_1
sarebbero concretizzate in data 1.10.2022 con l'effettivo abbandono del tetto coniugale da parte del resistente, avvenuto con le seguenti modalità: “il signor in data 1/10/2022 ha preparato CP_1
le valigie ed ha minacciato la moglie che, se ella non lo avesse accompagnato alla stazione dei treni di Schio (VI), egli vi si sarebbe recato da solo con l'auto della signora e l'avrebbe Pt_1
lasciata incustodita e con le chiavi. A quel punto la ricorrente si è vista costretta a fare quanto le veniva richiesto” (pag. 4 ricorso).
Nella sostanza, dunque, la ricorrente imputa la responsabilità della separazione all'allontanamento di operato per scelta unilaterale dello stesso, ipotizzando (senza nulla provare sul CP_1
punto) che il resistente avrebbe posto fine alla convivenza matrimoniale per coltivare una relazione con un'altra donna con cui sarebbe andato a convivere.
Tuttavia questa ricostruzione dei fatti relativi alle cause della irreversibilità della crisi coniugale, per i quali è stata formulata anche istanza di prova testimoniale non ammessa nella fase istruttoria, contrasta in buona parte con quella riportata nella denuncia-querela del 10.11.2022, ove l'odierna ricorrente ha dichiarato: “Dopo la nascita della seconda genita, il rapporto coniugale iniziava ad avere delle fasi conflittuali, ovvero, dei dissidi che sfociavano in litigi verbali con insulti ed offese reciproche. Mio marito spesso abusava di sostanze alcoliche e in qualche occasione non tornava a casa la sera e non ho mai saputo dove passasse la notte e con chi. Volevo separarmi e lo stesso mi rassicurava che avrebbe preparato le carte in Moldova (….). I litigi avvenivano in maniera verbale e le offese, quasi reciproche (….), ovviamente ci urlavamo addosso a vicenda (….). Si dedicava poco alla famiglia ed era poco presente a casa, in quanto, oltre al lavoro, spesso tornava
a casa molto tardi e in più quando era in abitazione si dedicava alla sua passione di allevamento di cani e colombi viaggiatori, accudendoli per ore ed ore nel loro alloggio ubicato dietro la nostra abitazione e quindi di fatto non stava con la sua famiglia. Inoltre abusava spesso di alcol e si dimostrava in queste circostanze molto più nervoso. Non sopportavo più e volevo arrivare alla separazione, ovviamente volevo una separazione gestita da un Tribunale o da un avvocato con le dovute garanzie e non come ha fatto lui andando via di casa in questo modo, lasciandomi con tre figli piccoli e in grave difficoltà economica” (doc. 4 fascicolo attoreo).
Proprio dalle dichiarazioni della sig.ra si evince che la crisi tra i coniugi era già in atto al Pt_1
momento del definitivo allontanamento di dalla casa familiare avvenuto CP_1
nell'ottobre 2022. E', infatti, la stessa ricorrente ad affermare, nel suo atto di querela, che la vita coniugale era caratterizzata da una accesa conflittualità tra le parti, insorta sin dalla nascita della secondogenita (risalente al 2014), con insulti ed offese reciproche, che avvenivano quasi quotidianamente, sia pure con prevalenza di quelle del marito che assumeva comportamenti verbalmente violenti, talvolta accentuati dal consumo di alcol. Secondo il racconto della moglie,
l'origine dei litigi risiedeva anche nel disinteresse del che anteponeva i suoi hobbies alla Pt_2 famiglia. E' allora evidente che la fine della convivenza ha rappresentato l'epilogo di una vita matrimoniale che, già da molto tempo, era divenuta burrascosa, al punto che anche
[...]
, a causa della situazione di forte tensione all'interno del nucleo familiare, intendeva Pt_1
separarsi, sia pure con modalità diverse, volendo ottenere, per le vie legali, garanzie dal punto di vista economico. Deve, quindi, concludersi che i fatti posti dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito, benché certamente censurabili, non rappresentano la causa determinante ed esclusiva della separazione, in quanto l'allontanamento del marito è avvenuto quando l'affectio coniugalis si era già esaurita. Inoltre, non vi è prova che, al momento dell'allontanamento, il resistente abbia prelevato le liquidità presenti nel conto corrente cointestato, lasciando moglie e figlie prive di risorse per il loro sostentamento: circostanza questa che la ricorrente ha chiesto di dimostrare attraverso una inammissibile prova testimoniale, anziché con la produzione della relativa documentazione bancaria rientrante nella sua piena disponibilità, essendo riferibile ad un conto cointestato.
Per le suesposte ragioni, la separazione giudiziale dei coniugi va pronunciata senza addebito al marito, con rigetto della domanda in tal senso proposta dalla sig.ra Pt_1
Andando ad esaminare le questioni di ordine economico, occorre in primo luogo verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Brevemente in diritto, va rammentato che, ai sensi dell'art. 156 c.c., il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, "la separazione personale,
a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione" (vedi, in particolare, Cass. civ.
Sez. I Sent., 16/05/2017, n. 12196). L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Ebbene, deve subito evidenziarsi che, nel presente giudizio, la documentazione economico- reddituale resa disponibile dalla ricorrente è assai scarna, essendosi limitata a produrre una copia dell'accordo di proroga del rapporto di lavoro attualmente in essere che nulla dice sulla retribuzione percepita e sulle altre condizioni del contratto iniziale (doc. 7), nonché, dietro sollecitazione del Giudice Istruttore ai fini della valutazione sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato, un'autodichiarazione con allegata la
Certificazione Unica relativa al 2023, in cui attesta di aver percepito, per tale anno d'imposta, redditi da lavoro pari ad euro 3.369,48 e, quanto all'anno 2024, un reddito complessivo di
22.574,00 (pari a quasi 1.900,00 euro per 12 mensilità), con conseguente venir meno del diritto di ammissione al beneficio di legge a decorrere dall'1.01.2024.
Rileva il Collegio che la sig.ra pur risalendo l'inizio del rapporto di lavoro al 25.10.2023, Pt_1
non ne ha fatto menzione alcuna all'udienza del 31.10.2023, in cui, comparsa personalmente, è stata sentita dal Presidente f.f., il quale, ritenendola ancora priva di occupazione, ha riconosciuto in suo favore un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili.
In atti non è neppure presente il contratto di mutuo che le parti avrebbero sottoscritto per l'acquisto dell'abitazione familiare in comproprietà, in cui la ricorrente continua a risiedere unitamente alle figlie, in forza dell'assegnazione disposta in suo favore in sede di provvedimenti provvisori. Pertanto, alcuna prova sussiste in ordine all'esistenza del predetto finanziamento e alle relative condizioni economiche, non avendo provveduto a depositare l'atto Parte_1
stipulato con la Banca erogante;
né è stato dimostrato il rischio paventato di un'azione esecutiva dell'istituto di credito per omesso pagamento delle rate mensili che avrebbe potuto essere agevolmente provato tramite il deposito, a cura della ricorrente, degli estratti conto relativi al c/c cointestato ai coniugi, utilizzato come conto d'appoggio per l'addebito delle rate del mutuo.
Nulla è dato sapere sulla situazione economica attuale del resistente. Per quanto riguarda, invece, il periodo anteriore alla separazione di fatto, l'unico dato disponibile al fine di valutare il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, per effetto dell'apporto del marito, è che, nell'anno 2020, il sig. è stato percettore di un reddito di euro 26.000,00 (doc. 6) in forza di CP_1
contratto di lavoro cessato con le sue dimissioni volontarie, che trovano certamente causa nella crisi matrimoniale e nella conseguente decisione del marito di allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi all'estero per quanto dedotto dalla ricorrente (doc. 5).
In questo quadro si ritiene che l'assegno mensile per il mantenimento di , Parte_1
stabilito in via provvisoria in euro 200,00, possa essere confermato con decorrenza dalla domanda e sino al 25.10.2023, tenuto conto delle esigue risorse economiche percepite in tale periodo. Per il periodo successivo, invece, reputa il Collegio che alla ricorrente (appena trentenne) non spetti alcun contributo per il proprio mantenimento, in quanto la stessa, inseritasi nel mondo del lavoro, dispone attualmente di adeguati redditi propri e non vi è ragione di ritenere, considerata anche la sua giovane età, che non sia in grado di provvedere, con risorse proprie, al suo sostentamento, mettendo a frutto la capacità lavorativa in suo possesso.
In merito alle richieste inerenti alla prole, risulta conforme alle esigenze di tutela materiale e morale delle figlie minori , e prevedere, in deroga al regime legale Per_1 Per_2 Per_3
dell'affidamento condiviso, il loro affido esclusivo alla madre (con ogni conseguenza di legge in punto di diritto dell'unico genitore affidatario di assumere autonomamente le decisioni di maggior importanza per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime e, sotto il profilo economico, di percepire per intero l'assegno unico familiare o altre agevolazioni o sostentamenti pubblici), non essendo emerso che, dopo la cessazione della convivenza matrimoniale, il padre, di cui s'ignora l'attuale dimora, abbia adempiuto ai doveri nascenti dal rapporto di filiazione, sia sul piano morale ed effettivo, occupandosi della gestione delle minori ed esercitando il proprio diritto di visita con le modalità stabilite nei provvedimenti presidenziali emessi nel corso del giudizio, sia sul piano economico, contribuendo regolarmente al mantenimento, sia ordinario che straordinario, delle figlie.
Si rileva sul punto che non ha nemmeno inteso costituirsi in giudizio per CP_1
contrastare i fatti posti a fondamento della domanda di affido esclusivo proposta dalla ricorrente, dimostrando, anche con tale condotta processuale, il disinteresse manifestato per la crescita e le necessità delle minori, lasciate alle cure della sola madre.
Visto il collocamento della prole presso la madre, si conferma, dunque, l'assegnazione della casa familiare alla stessa.
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, si ritiene opportuno stabilire che il sig. , ove ne faccia richiesta, possa vedere , e CP_1 Per_1 Per_2
esclusivamente per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione del Per_3
luogo di residenza delle minori, secondo un calendario predisposto a cura dei Servizi medesimi.
La previsione dell'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie minori, già stabilito con i provvedimenti provvisori, va in questa sede confermato, nell'importo di 200,00 euro mensili per ciascuna figlia, con i successivi aggiornamenti ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. La misura di detto contributo, in assenza di elementi idonei a consentire la ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali del resistente, costituisce infatti il minimo sufficiente, nelle attuali condizioni del costo della vita, ad assicurare alle stesse il soddisfacimento delle loro elementari e primarie esigenze di vita, tenuto conto anche delle condizioni economiche del genitore collocatario.
La reciproca soccombenza, con accoglimento delle sole domande riguardanti i provvedimenti nell'interesse della prole in un giudizio svolto nella contumacia del resistente, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], uniti in matrimonio in data 17.08.2011 in CP_1
Moldavia;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione;
3) affida le figlie minori , e , in via esclusiva, alla Persona_4 Persona_5 Persona_6
madre, con collocamento e residenza anagrafica presso la medesima e con facoltà del padre, ove ne faccia richiesta, di vedere le figlie per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione del luogo di residenza delle minori, secondo un calendario redatto dai Servizi medesimi;
4) assegna la casa familiare, sita in TO (VI), via Ponte Capre n. 29, a Parte_1
affinché possa continuare a viverci con le figlie minori;
5) fa obbligo a di contribuire al mantenimento delle tre figlie minori CP_1
corrispondendo alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di complessivi euro
600,00 (euro 200 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
6) pone le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal Protocollo del
Tribunale di Vicenza, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) determina in euro 200,00 mensili il contributo dovuto da a titolo di CP_1
mantenimento della moglie a decorrere dalla domanda e sino al mese di Parte_1
ottobre 2023, disponendo che a partire dal periodo successivo il predetto assegno di mantenimento sia revocato;
8) compensa le spese processuali. Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 25 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 6223/2022 promossa da nata il [...] in [...], residente a [...]
n. 29, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Martina Sartori del Foro di Vicenza C.F._1
con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Contra' Santa Caterina n. 29, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
contro ato in Moldavia il 10/08/1984, formalmente residente a [...]
Ponte Capre n. 29, c.f. contumace C.F._2
Resistente
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Controparte_2
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 CP_1
a quest'ultimo;
2) Disporre l'affidamento delle figlie minori in via esclusiva a favore della madre, disponendo anche la collocazione e residenza principale delle minori presso la signora Disporre che eventuali Pt_1 incontri tra padre e figlie, se richiesti dal signor , dovranno essere svolti in luogo protetto CP_1
presso il Servizio Sociale territorialmente competente, con facoltà per gli operatori di sospenderli se disturbanti per le minori;
3) Disporre l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla signora CP_1 Parte_1
l'importo mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Disporre l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla signora CP_1 Parte_1
l'importo mensile di € 600,00 (nella misura di € 200,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse della minore come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Vicenza che qui si intende integralmente richiamato;
5) Assegnare la casa coniugale situata a TO (VI), Via Ponte Capre n. 29 alla signora in quanto collocataria prevalente delle figlie minori;
Pt_1
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
“Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, esponeva: di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Moldavia il giorno 17.08.2011; che dalla loro unione erano CP_1
nate tre figlie, in data 27.10.2009, in data 3.10.2014 e in data 22.02.2021; Per_1 Per_2 Per_3
che nell'ultimo anno antecedente alla separazione di fatto il rapporto tra le parti era andato in crisi a causa dei comportamenti del marito, il quale si era reso autore di aggressioni verbali e psicologiche, insultandola anche alla presenza delle figlie minori e trascorreva il suo tempo libero fuori casa, rientrandovi spesse volte in stato di ebbrezza;
che, dopo continue minacce di abbandonare il tetto coniugale, il sig. , dimessosi dal lavoro e prelevati i denari depositati CP_1
nel conto corrente cointestato ai coniugi, si era allontanato definitivamente in data 1.10.2022, lasciando l'Italia e rendendosi di fatto irreperibile;
di aver successivamente scoperto che il marito aveva interrotto la convivenza matrimoniale per coltivare una relazione adulterina con una connazionale;
di aver, quindi, sporto denuncia-querela per tali fatti e di essersi rivolta ai Servizi Sociali per ricevere aiuti economici, non disponendo di risorse sufficienti neppure per far fronte alle esigenze minime proprie e delle minori. Chiedeva, quindi, che fosse pronunciata la separazione personale delle parti con addebito al resistente, prevedendosi che le figlie minori fossero affidate, in via esclusiva, a sé con assegnazione della casa familiare quale unico genitore collocatario e visite del padre in forma protetta presso i Servizi Sociali, nonché che CP_1
osse onerato di versare un assegno mensile di euro 200,00 per il suo mantenimento e di
[...]
euro 600,00 per il mantenimento delle figlie, con l'aggiunta del 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Il resistente non compariva dinanzi al Presidente f.f., il quale, sentita la ricorrente all'udienza del
31.10.2023, adottava i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c., affidando le tre figlie minori, in via condivisa, ad entrambi i genitori, assegnando la casa familiare alla madre con visite libere del padre secondo il calendario stabilito e determinando il contributo per il mantenimento in euro
200,00 a favore della ricorrente ed in euro 600,00 a favore della prole.
Instaurata la fase contenziosa di merito, imaneva contumace. CP_1
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., rigettate le istanze di prova orale ivi articolate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente con le note sostitutive dell'udienza del 7.11.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e con trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
***
Prima di tutto rileva il Collegio che la domanda di separazione personale proposta da
[...]
è meritevole di accoglimento. Pt_1
Le prospettazioni della ricorrente in ordine all'intervenuta crisi coniugale dimostrano, infatti, che ci si trova di fronte ad una esperienza matrimoniale naufragata nella quale l'iniziale legame affettivo si è definitivamente esaurito e la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile, tant'è che le parti vivono separate di fatto già dall'ottobre 2022, data in cui il sig. si è CP_1
allontanato dalla residenza familiare e non vi ha fatto più rientro.
Di conseguenza ricorrono, in concreto, le condizioni fissate dall'art. 151, comma 1, c.c., per la pronuncia della separazione giudiziale.
Quanto alla responsabilità della frattura del vincolo coniugale, invece, va evidenziato che ai fini della pronuncia richiesta è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altri termini, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione, occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali da parte di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In particolare, con riferimento all'ipotesi – che qui interessa – in cui uno dei coniugi si allontani dalla residenza familiare, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare che “l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (v., in questo senso, Cass. Civ. sez. I 24.04.2024 n. 11032 che, facendo applicazione di tale principio, ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa familiare, aveva manifestato la volontà di separarsi). Pertanto,
l'abbandono del tetto coniugale, pur costituendo in astratto una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, determinando la cessazione della coabitazione e degli obblighi ad essa connaturati, può essere motivo di addebito solo allorché emerga che quel comportamento è stato la causa essenziale e determinante del venir meno dell'affectio coniugalis e, quindi, non può rilevare a tali effetti allorché l'allontanamento sia intervenuto nel momento in cui la l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass.Civ. Sez. I ordinanza 28.01.2025 n. 2007, conforme a Cass. n. 20228/2022, Cass. n. 2059/2012, Cass. n.
12373/2012).
Nel caso specifico ha rappresentato nel suo ricorso e nelle successive difese che Parte_1
la crisi del rapporto matrimoniale sarebbe iniziata nel corso dell'anno 2021, in dipendenza dei comportamenti del marito, il quale si assentava da casa anche nei momenti liberi e spesse volte vi faceva rientro in stato di ubriachezza, rivolgendole insulti ed offese. Ha esposto, inoltre, che in tale periodo il sig. l'avrebbe più volte minacciata di lasciare la famiglia e tali minacce si CP_1
sarebbero concretizzate in data 1.10.2022 con l'effettivo abbandono del tetto coniugale da parte del resistente, avvenuto con le seguenti modalità: “il signor in data 1/10/2022 ha preparato CP_1
le valigie ed ha minacciato la moglie che, se ella non lo avesse accompagnato alla stazione dei treni di Schio (VI), egli vi si sarebbe recato da solo con l'auto della signora e l'avrebbe Pt_1
lasciata incustodita e con le chiavi. A quel punto la ricorrente si è vista costretta a fare quanto le veniva richiesto” (pag. 4 ricorso).
Nella sostanza, dunque, la ricorrente imputa la responsabilità della separazione all'allontanamento di operato per scelta unilaterale dello stesso, ipotizzando (senza nulla provare sul CP_1
punto) che il resistente avrebbe posto fine alla convivenza matrimoniale per coltivare una relazione con un'altra donna con cui sarebbe andato a convivere.
Tuttavia questa ricostruzione dei fatti relativi alle cause della irreversibilità della crisi coniugale, per i quali è stata formulata anche istanza di prova testimoniale non ammessa nella fase istruttoria, contrasta in buona parte con quella riportata nella denuncia-querela del 10.11.2022, ove l'odierna ricorrente ha dichiarato: “Dopo la nascita della seconda genita, il rapporto coniugale iniziava ad avere delle fasi conflittuali, ovvero, dei dissidi che sfociavano in litigi verbali con insulti ed offese reciproche. Mio marito spesso abusava di sostanze alcoliche e in qualche occasione non tornava a casa la sera e non ho mai saputo dove passasse la notte e con chi. Volevo separarmi e lo stesso mi rassicurava che avrebbe preparato le carte in Moldova (….). I litigi avvenivano in maniera verbale e le offese, quasi reciproche (….), ovviamente ci urlavamo addosso a vicenda (….). Si dedicava poco alla famiglia ed era poco presente a casa, in quanto, oltre al lavoro, spesso tornava
a casa molto tardi e in più quando era in abitazione si dedicava alla sua passione di allevamento di cani e colombi viaggiatori, accudendoli per ore ed ore nel loro alloggio ubicato dietro la nostra abitazione e quindi di fatto non stava con la sua famiglia. Inoltre abusava spesso di alcol e si dimostrava in queste circostanze molto più nervoso. Non sopportavo più e volevo arrivare alla separazione, ovviamente volevo una separazione gestita da un Tribunale o da un avvocato con le dovute garanzie e non come ha fatto lui andando via di casa in questo modo, lasciandomi con tre figli piccoli e in grave difficoltà economica” (doc. 4 fascicolo attoreo).
Proprio dalle dichiarazioni della sig.ra si evince che la crisi tra i coniugi era già in atto al Pt_1
momento del definitivo allontanamento di dalla casa familiare avvenuto CP_1
nell'ottobre 2022. E', infatti, la stessa ricorrente ad affermare, nel suo atto di querela, che la vita coniugale era caratterizzata da una accesa conflittualità tra le parti, insorta sin dalla nascita della secondogenita (risalente al 2014), con insulti ed offese reciproche, che avvenivano quasi quotidianamente, sia pure con prevalenza di quelle del marito che assumeva comportamenti verbalmente violenti, talvolta accentuati dal consumo di alcol. Secondo il racconto della moglie,
l'origine dei litigi risiedeva anche nel disinteresse del che anteponeva i suoi hobbies alla Pt_2 famiglia. E' allora evidente che la fine della convivenza ha rappresentato l'epilogo di una vita matrimoniale che, già da molto tempo, era divenuta burrascosa, al punto che anche
[...]
, a causa della situazione di forte tensione all'interno del nucleo familiare, intendeva Pt_1
separarsi, sia pure con modalità diverse, volendo ottenere, per le vie legali, garanzie dal punto di vista economico. Deve, quindi, concludersi che i fatti posti dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito, benché certamente censurabili, non rappresentano la causa determinante ed esclusiva della separazione, in quanto l'allontanamento del marito è avvenuto quando l'affectio coniugalis si era già esaurita. Inoltre, non vi è prova che, al momento dell'allontanamento, il resistente abbia prelevato le liquidità presenti nel conto corrente cointestato, lasciando moglie e figlie prive di risorse per il loro sostentamento: circostanza questa che la ricorrente ha chiesto di dimostrare attraverso una inammissibile prova testimoniale, anziché con la produzione della relativa documentazione bancaria rientrante nella sua piena disponibilità, essendo riferibile ad un conto cointestato.
Per le suesposte ragioni, la separazione giudiziale dei coniugi va pronunciata senza addebito al marito, con rigetto della domanda in tal senso proposta dalla sig.ra Pt_1
Andando ad esaminare le questioni di ordine economico, occorre in primo luogo verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Brevemente in diritto, va rammentato che, ai sensi dell'art. 156 c.c., il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, "la separazione personale,
a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione" (vedi, in particolare, Cass. civ.
Sez. I Sent., 16/05/2017, n. 12196). L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Ebbene, deve subito evidenziarsi che, nel presente giudizio, la documentazione economico- reddituale resa disponibile dalla ricorrente è assai scarna, essendosi limitata a produrre una copia dell'accordo di proroga del rapporto di lavoro attualmente in essere che nulla dice sulla retribuzione percepita e sulle altre condizioni del contratto iniziale (doc. 7), nonché, dietro sollecitazione del Giudice Istruttore ai fini della valutazione sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato, un'autodichiarazione con allegata la
Certificazione Unica relativa al 2023, in cui attesta di aver percepito, per tale anno d'imposta, redditi da lavoro pari ad euro 3.369,48 e, quanto all'anno 2024, un reddito complessivo di
22.574,00 (pari a quasi 1.900,00 euro per 12 mensilità), con conseguente venir meno del diritto di ammissione al beneficio di legge a decorrere dall'1.01.2024.
Rileva il Collegio che la sig.ra pur risalendo l'inizio del rapporto di lavoro al 25.10.2023, Pt_1
non ne ha fatto menzione alcuna all'udienza del 31.10.2023, in cui, comparsa personalmente, è stata sentita dal Presidente f.f., il quale, ritenendola ancora priva di occupazione, ha riconosciuto in suo favore un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili.
In atti non è neppure presente il contratto di mutuo che le parti avrebbero sottoscritto per l'acquisto dell'abitazione familiare in comproprietà, in cui la ricorrente continua a risiedere unitamente alle figlie, in forza dell'assegnazione disposta in suo favore in sede di provvedimenti provvisori. Pertanto, alcuna prova sussiste in ordine all'esistenza del predetto finanziamento e alle relative condizioni economiche, non avendo provveduto a depositare l'atto Parte_1
stipulato con la Banca erogante;
né è stato dimostrato il rischio paventato di un'azione esecutiva dell'istituto di credito per omesso pagamento delle rate mensili che avrebbe potuto essere agevolmente provato tramite il deposito, a cura della ricorrente, degli estratti conto relativi al c/c cointestato ai coniugi, utilizzato come conto d'appoggio per l'addebito delle rate del mutuo.
Nulla è dato sapere sulla situazione economica attuale del resistente. Per quanto riguarda, invece, il periodo anteriore alla separazione di fatto, l'unico dato disponibile al fine di valutare il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, per effetto dell'apporto del marito, è che, nell'anno 2020, il sig. è stato percettore di un reddito di euro 26.000,00 (doc. 6) in forza di CP_1
contratto di lavoro cessato con le sue dimissioni volontarie, che trovano certamente causa nella crisi matrimoniale e nella conseguente decisione del marito di allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi all'estero per quanto dedotto dalla ricorrente (doc. 5).
In questo quadro si ritiene che l'assegno mensile per il mantenimento di , Parte_1
stabilito in via provvisoria in euro 200,00, possa essere confermato con decorrenza dalla domanda e sino al 25.10.2023, tenuto conto delle esigue risorse economiche percepite in tale periodo. Per il periodo successivo, invece, reputa il Collegio che alla ricorrente (appena trentenne) non spetti alcun contributo per il proprio mantenimento, in quanto la stessa, inseritasi nel mondo del lavoro, dispone attualmente di adeguati redditi propri e non vi è ragione di ritenere, considerata anche la sua giovane età, che non sia in grado di provvedere, con risorse proprie, al suo sostentamento, mettendo a frutto la capacità lavorativa in suo possesso.
In merito alle richieste inerenti alla prole, risulta conforme alle esigenze di tutela materiale e morale delle figlie minori , e prevedere, in deroga al regime legale Per_1 Per_2 Per_3
dell'affidamento condiviso, il loro affido esclusivo alla madre (con ogni conseguenza di legge in punto di diritto dell'unico genitore affidatario di assumere autonomamente le decisioni di maggior importanza per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime e, sotto il profilo economico, di percepire per intero l'assegno unico familiare o altre agevolazioni o sostentamenti pubblici), non essendo emerso che, dopo la cessazione della convivenza matrimoniale, il padre, di cui s'ignora l'attuale dimora, abbia adempiuto ai doveri nascenti dal rapporto di filiazione, sia sul piano morale ed effettivo, occupandosi della gestione delle minori ed esercitando il proprio diritto di visita con le modalità stabilite nei provvedimenti presidenziali emessi nel corso del giudizio, sia sul piano economico, contribuendo regolarmente al mantenimento, sia ordinario che straordinario, delle figlie.
Si rileva sul punto che non ha nemmeno inteso costituirsi in giudizio per CP_1
contrastare i fatti posti a fondamento della domanda di affido esclusivo proposta dalla ricorrente, dimostrando, anche con tale condotta processuale, il disinteresse manifestato per la crescita e le necessità delle minori, lasciate alle cure della sola madre.
Visto il collocamento della prole presso la madre, si conferma, dunque, l'assegnazione della casa familiare alla stessa.
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, si ritiene opportuno stabilire che il sig. , ove ne faccia richiesta, possa vedere , e CP_1 Per_1 Per_2
esclusivamente per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione del Per_3
luogo di residenza delle minori, secondo un calendario predisposto a cura dei Servizi medesimi.
La previsione dell'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie minori, già stabilito con i provvedimenti provvisori, va in questa sede confermato, nell'importo di 200,00 euro mensili per ciascuna figlia, con i successivi aggiornamenti ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. La misura di detto contributo, in assenza di elementi idonei a consentire la ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali del resistente, costituisce infatti il minimo sufficiente, nelle attuali condizioni del costo della vita, ad assicurare alle stesse il soddisfacimento delle loro elementari e primarie esigenze di vita, tenuto conto anche delle condizioni economiche del genitore collocatario.
La reciproca soccombenza, con accoglimento delle sole domande riguardanti i provvedimenti nell'interesse della prole in un giudizio svolto nella contumacia del resistente, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], uniti in matrimonio in data 17.08.2011 in CP_1
Moldavia;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione;
3) affida le figlie minori , e , in via esclusiva, alla Persona_4 Persona_5 Persona_6
madre, con collocamento e residenza anagrafica presso la medesima e con facoltà del padre, ove ne faccia richiesta, di vedere le figlie per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione del luogo di residenza delle minori, secondo un calendario redatto dai Servizi medesimi;
4) assegna la casa familiare, sita in TO (VI), via Ponte Capre n. 29, a Parte_1
affinché possa continuare a viverci con le figlie minori;
5) fa obbligo a di contribuire al mantenimento delle tre figlie minori CP_1
corrispondendo alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di complessivi euro
600,00 (euro 200 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
6) pone le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal Protocollo del
Tribunale di Vicenza, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) determina in euro 200,00 mensili il contributo dovuto da a titolo di CP_1
mantenimento della moglie a decorrere dalla domanda e sino al mese di Parte_1
ottobre 2023, disponendo che a partire dal periodo successivo il predetto assegno di mantenimento sia revocato;
8) compensa le spese processuali. Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 25 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo