TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/11/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici: Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2164/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
C.F._1 ), nato a [...] il [...] Parte 1 (cod. fisc.:
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Lonoce
e
(cod. fisc.: Codice Fiscale_2 ), nata a [...]-En-Provence Controparte_1
(Francia) il 09.08.1990 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Andrisano
oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 15.05.2017 in Francavilla Fontana (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Francavilla Fontana anno 2017, n. 18, parte I,) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 21.10.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.;
visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Francavilla Fontana (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Francavilla Fontana anno 2017, n. 18, parte I).
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo Condizioni di separazione coniugi RO
n. 2164/2025 R.G.
udienza del 23.10.2025
accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, voglia il
Tribunale dichiarare la separazione personale dei sigg. AR-
CO autorizzandoli a vivere separati -con obbligo di mutno rispetto-alle seguenti precise condizioni:
1) Ciascun coniuge si dichiara autonomo ed autosufficiente sotto il profilo economico per cui provvederà al proprio mantenimento;
2) La casa adibita a residenza familiare di via Bellini n. 110 in
Francavilla F.na, di proprietà esclusiva del sig. CO SS,
resta definitivamente assegnata al predetto sig. CO unitamente a mobili e complementi d'arredo ivi compresi mobili e complementi d'arredo di proprietà della sig.ra AR, fermo restando l'impegno del sig. CO a provvedere al versamento delle rate dei finanziamenti contratti dalla predetta sig.ra AR per l'acquisto dei predetti mobili e complementi d'arredo, per come meglio indicato e precisato nel prosieguo dell'atto;
3) Con particolare riferimento al comune figlio minore ER
CO, si conviene e si chiede che venga disposto l'affidamento condiviso in favore di entrambi i genitori con collocamento paritario/alternato e, più precisamente:
- dal lunedì al giovedi di ogni settimana il minore vivrà con la madre presso l'abitazione sita in Francavilla Fontana alla via Savoin. 130;
СТ SA dal venerdì alla domenica il minore vivrà con il padre presso l'abitazione sita in Francavilla Fontana alla via Bellini n. 110;
I sigg. AR-CO, sin da ora, concordano e convengono che la predetta "ripartizione" potrà e dovrà essere oggetto di modifica in funzione delle esigenze personali/lavorative dell'uno o dell'altro coniuge;
4) Ciascun genitore, compatibilmente con le esigenze e le condizioni di salute e di vita del figlio, potrà vedere e portare con sé il figlio minore previo accordo con l'altro genitore e, in ogni caso:
- ad anni alterni dalle ore 16.30 del 23.12 alle ore 19.00 del 30.12 e dalle ore 16.30 del 31.12 alle ore 19.00 del 06.01;
-- ad anni alterni dalle ore 16.00 del giovedi antecedente il giorno di
Pasqua fino alle ore 20,00 del lunedi successivo (lunedi dell'Angelo);
- ogni anno per gg. 15 continuativamente nel mese di luglio o agosto in funzione delle ferie dell'altro genitore;
5) Ognuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto ed esclusivo del comune figlio ER per il periodo in cui il minore vivrà con ciascuno di essi, fermo restando l'obbligo reciproco di contribuire in misura del 50% al pagamento delle spese di carattere straordinario per il mantenimento e la cura del figlio minore e così
per spese mediche, scolastiche, sportive e quant'altro da concordarsi preventivamente e previo rilascio/esibizione della documentazione
Идете ававав fiscale comprovante le relative spese;
2 6) Il sig. CO SS si impegna ed obbliga a versare con decorrenza dal mese di giugno 2025 e per i successivi 48 mesi e così
fino al mese di maggio 2029, la somma mensile di euro 400,00
comprensiva del rimborso del rateo mensile di euro 155.63 circa per il finanziamento con Lyonnaisse de Banque con scadenza nel mese di settembre 2025, nonché del rimborso del rateo mensile di euro 175,00
circa con scadenza nel mese di novembre 2029 stipulato con PR
Franfinance-SG Societe Generale
7) Si precisa che l'impegno e l'obbligo del sig. CO di provvedere al versamento dell'importo di euro 400,00 mensili in favore della sig.ra
AR EM resterà immutato anche successivamente alla estinzione del finanziamento con scadenza nel mese di settembre
2025, e così fino al mese di maggio 2029;
8) Si precisa, altresì, che alla scadenza dei predetti 48 mesi (da giugno
2025 a maggio 2029) e cosi a far data dal mese di giugno 2029, il sig.
CO continuerà ad effettuare in favore della sig.ra AR EM
il versamento della somma mensile di euro 175,00 circa a titolo di rimborso del relativo finanziamento fino alla prevista scadenza del novembre 2029 (Preteur Franfinance-SG Societe Generall);
9) Si precisa che, quanto previsto ai punti 7) ed 8) che precedono, non costituisce in alcun modo garanzia nei confronti di terzi e che l'obbligo del sig. CO cesserà comunque nelle date ivi previste, anche a prescindere dalla circostanza che i versamenti dallo stesso effettuati a
Мубок فله calo favore della sig.ra AR siano stati effettivamente utilizzati per il pagamento delle rate di finanziamento;
10) Le parti convengono che l'Assegno Unico Familiare, a far data dal mese di giugno 2025, sarà integralmente riscosso dalla sig.ra
AR EM, mentre entrambi i coniugi godranno delle detrazioni fiscali per figli a carico in misura del 50% cadauno.
11) Le spese del giudizio si intendono compensate.
Francavilla F.na - Brindisi, Co osservanza.ORVING of DR OR (EM Carmela UNGARO)
GU (avv. Antonio ANDRISANO) (avv.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici: Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2164/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
C.F._1 ), nato a [...] il [...] Parte 1 (cod. fisc.:
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Lonoce
e
(cod. fisc.: Codice Fiscale_2 ), nata a [...]-En-Provence Controparte_1
(Francia) il 09.08.1990 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Andrisano
oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 15.05.2017 in Francavilla Fontana (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Francavilla Fontana anno 2017, n. 18, parte I,) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 21.10.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.;
visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Francavilla Fontana (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Francavilla Fontana anno 2017, n. 18, parte I).
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo Condizioni di separazione coniugi RO
n. 2164/2025 R.G.
udienza del 23.10.2025
accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, voglia il
Tribunale dichiarare la separazione personale dei sigg. AR-
CO autorizzandoli a vivere separati -con obbligo di mutno rispetto-alle seguenti precise condizioni:
1) Ciascun coniuge si dichiara autonomo ed autosufficiente sotto il profilo economico per cui provvederà al proprio mantenimento;
2) La casa adibita a residenza familiare di via Bellini n. 110 in
Francavilla F.na, di proprietà esclusiva del sig. CO SS,
resta definitivamente assegnata al predetto sig. CO unitamente a mobili e complementi d'arredo ivi compresi mobili e complementi d'arredo di proprietà della sig.ra AR, fermo restando l'impegno del sig. CO a provvedere al versamento delle rate dei finanziamenti contratti dalla predetta sig.ra AR per l'acquisto dei predetti mobili e complementi d'arredo, per come meglio indicato e precisato nel prosieguo dell'atto;
3) Con particolare riferimento al comune figlio minore ER
CO, si conviene e si chiede che venga disposto l'affidamento condiviso in favore di entrambi i genitori con collocamento paritario/alternato e, più precisamente:
- dal lunedì al giovedi di ogni settimana il minore vivrà con la madre presso l'abitazione sita in Francavilla Fontana alla via Savoin. 130;
СТ SA dal venerdì alla domenica il minore vivrà con il padre presso l'abitazione sita in Francavilla Fontana alla via Bellini n. 110;
I sigg. AR-CO, sin da ora, concordano e convengono che la predetta "ripartizione" potrà e dovrà essere oggetto di modifica in funzione delle esigenze personali/lavorative dell'uno o dell'altro coniuge;
4) Ciascun genitore, compatibilmente con le esigenze e le condizioni di salute e di vita del figlio, potrà vedere e portare con sé il figlio minore previo accordo con l'altro genitore e, in ogni caso:
- ad anni alterni dalle ore 16.30 del 23.12 alle ore 19.00 del 30.12 e dalle ore 16.30 del 31.12 alle ore 19.00 del 06.01;
-- ad anni alterni dalle ore 16.00 del giovedi antecedente il giorno di
Pasqua fino alle ore 20,00 del lunedi successivo (lunedi dell'Angelo);
- ogni anno per gg. 15 continuativamente nel mese di luglio o agosto in funzione delle ferie dell'altro genitore;
5) Ognuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto ed esclusivo del comune figlio ER per il periodo in cui il minore vivrà con ciascuno di essi, fermo restando l'obbligo reciproco di contribuire in misura del 50% al pagamento delle spese di carattere straordinario per il mantenimento e la cura del figlio minore e così
per spese mediche, scolastiche, sportive e quant'altro da concordarsi preventivamente e previo rilascio/esibizione della documentazione
Идете ававав fiscale comprovante le relative spese;
2 6) Il sig. CO SS si impegna ed obbliga a versare con decorrenza dal mese di giugno 2025 e per i successivi 48 mesi e così
fino al mese di maggio 2029, la somma mensile di euro 400,00
comprensiva del rimborso del rateo mensile di euro 155.63 circa per il finanziamento con Lyonnaisse de Banque con scadenza nel mese di settembre 2025, nonché del rimborso del rateo mensile di euro 175,00
circa con scadenza nel mese di novembre 2029 stipulato con PR
Franfinance-SG Societe Generale
7) Si precisa che l'impegno e l'obbligo del sig. CO di provvedere al versamento dell'importo di euro 400,00 mensili in favore della sig.ra
AR EM resterà immutato anche successivamente alla estinzione del finanziamento con scadenza nel mese di settembre
2025, e così fino al mese di maggio 2029;
8) Si precisa, altresì, che alla scadenza dei predetti 48 mesi (da giugno
2025 a maggio 2029) e cosi a far data dal mese di giugno 2029, il sig.
CO continuerà ad effettuare in favore della sig.ra AR EM
il versamento della somma mensile di euro 175,00 circa a titolo di rimborso del relativo finanziamento fino alla prevista scadenza del novembre 2029 (Preteur Franfinance-SG Societe Generall);
9) Si precisa che, quanto previsto ai punti 7) ed 8) che precedono, non costituisce in alcun modo garanzia nei confronti di terzi e che l'obbligo del sig. CO cesserà comunque nelle date ivi previste, anche a prescindere dalla circostanza che i versamenti dallo stesso effettuati a
Мубок فله calo favore della sig.ra AR siano stati effettivamente utilizzati per il pagamento delle rate di finanziamento;
10) Le parti convengono che l'Assegno Unico Familiare, a far data dal mese di giugno 2025, sarà integralmente riscosso dalla sig.ra
AR EM, mentre entrambi i coniugi godranno delle detrazioni fiscali per figli a carico in misura del 50% cadauno.
11) Le spese del giudizio si intendono compensate.
Francavilla F.na - Brindisi, Co osservanza.ORVING of DR OR (EM Carmela UNGARO)
GU (avv. Antonio ANDRISANO) (avv.