Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 13/05/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 18949 del ruolo gen. dell'anno 2024 (causa riunita r.g.19141/2024)
TRA
Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Giovanni DELLA CORTE presso il quale elettivamente domiciliano;
ricorrenti
E in persona del legale rappresentante p.t., NToparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Pasquale Allocca e Marco Sica presso i quali elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 05.09.2024 e 09.09.2024, successivamente riuniti per identità di questioni, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno dedotto di essere dipendenti dell'ente convenuto, entrambi in virtù di contratto di lavoro subordinato, sin dal 1 gennaio
2013 ; di essere inquadrati, il el parametro 190 con mansioni di macchinista, Parte_1
il el parametro 178 con mansioni di coordinatore della mobilità, come da CCNL Parte_2
che nel corso del rapporto lavorativo sono state loro costantemente richieste prestazioni di lavoro straordinario, sia diurno che notturno, che superano i limiti fissati dalla normativa legale e convenzionale -rispettivamente 250 e 300 ore annuali-, mantenendosi ben oltre quel criterio di ragionevolezza, cui dovrebbe attenersi il datore di lavoro al fine di tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei propri dipendenti, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2087 del Codice Civile;
di aver espletato complessivamente, il ell'arco temporale compreso tra l'anno 2016 Parte_1
e l'anno 2023, 2.070,03 ore di lavoro straordinario in eccedenza rispetto ai sopra citati limiti quantitativi, il ell'arco temporale tra l'anno 2017 e l'anno 2023 per 2.506,26 ore Parte_2
di lavoro straordinario in eccedenza;
che tanto configura in maniera innegabile una abnormità della prestazione espletata, come evidenziato nei conteggi allegati;
di aver utilizzato, ai fini del computo delle ore di lavoro straordinario complessivamente espletate, i valori riportati nelle buste paga redatte dall'azienda e prodotte agli atti di causa;
che non sussiste pertanto incertezza in merito alla quantificazione delle ore di lavoro straordinario espletate;
che il frequente ricorso al lavoro straordinario, piuttosto che rappresentare l'eccezione ha costituito una prassi connaturata all'ente convenuto, tanto da divenire la regola, in contrasto con quanto previsto dall'art. 5 D. Lgs. 66/2003; che dal quadro normativo di riferimento emerge che le eccedenze di lavoro straordinario cui sono stati sottoposti vanno calcolate nel rispetto del limite legale fino a tutto il 2015, e di quello convenzionale a decorrere dal 2016; che la prestazione di lavoro straordinario espletata presenta sicuramente i caratteri della abnormità, poiché si è protratta per un lasso temporale pluriennale ed è stata eccessiva sotto il profilo quantitativo, superando di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
che tanto ha loro cagionato un danno da usura psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico;
che ai fini della determinazione del danno occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto;
che con l'imposizione di lavoro straordinario oltre il limite massimo consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore, l'Ente convenuto ha violato altresì l'articolo 5, punto 5 del proprio Codice Etico.
Tanto premesso, rappresentando il proprio diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica per le ore di lavoro straordinario effettuate in eccedenza rispetto al limite massimo fissato dall'art.5, comma 3, D. Lgs.n 66/03 e dall'art.28, CCNL Autoferrotranvieri
Mobilità –TPL 28/11/2015, hanno concluso, il chiedendo di “ A. accertare e Parte_1 dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale di riferimento, eccedono il limite massimo fissato daall'art.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma
2, CCNL 28/11/2015 nonchè quello desumibile dal principio NToparte_2 di ragionevolezza di cui ai precetti degli artt. 36, 32 Cost. e dell'art.2087 cc;
B. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica e/o da stress
e/o quello meglio ritenuto e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno relativamente all'arco temporale 2016-2023, l'importo di €
31.630,05, così come risultante dal prospetto contabile riportato nella specifica sezione del presente atto;
C. in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate e/o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo.” spese vinte, il
A. accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente Parte_2 in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale di riferimento, eccedono il limite massimo fissato daall'art.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, CCNL 28/11/2015 nonchè quello NToparte_2
desumibile dal principio di ragionevolezza di cui ai precetti degli artt. 36, 32 Cost. e dell'art.2087 cc;
B. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica
e/o da stress e/o quello meglio ritenuto e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno relativamente all'arco temporale 2017-2023,
l'importo di € 36.115,20, così come risultante dal prospetto contabile riportato nella specifica sezione del presente atto;
C. in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate e/o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo.” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto NToparte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo per l'integrale rigetto.
Ha preliminarmente rilevato la nullità del ricorso attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
ha rappresentato che il ricorso a prestazioni straordinarie per la copertura di detti servizi si è reso necessario a causa di carenze croniche di personale oltreché del mancato turnover almeno fino al 2020; ha poi descritto il quadro normativo di riferimento evidenziando di aver sempre agito nel rispetto delle norme di legge che regolano la materia e che in ogni caso non tutti i periodi indicati nel ricorso concorrono al superamento dei limiti legali, dovendosi necessariamente computare le sole ore di straordinario c.d. piene e non anche le frazioni di esse;
che nel caso di specie non è stato specificato, né sufficientemente provato il presunto pregiudizio lamentato anche considerando che il numero di ore eccedenti i limiti appare in alcuni casi modesto ed inidoneo ad accrescere in modo significativo la gravosità della prestazione;
ha poi eccepito, relativamente al lavoro straordinario eseguito dal gennaio 2016 all'anno 2023 per e dal gennaio 2017 all'anno 2023 per l'intervenuta prescrizione Parte_1 Parte_2 quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno ex art. 2947 c.c. avendo i ricorrenti interrotto la prescrizione solo con la notifica del ricorso in data 30 settembre 2024, non risultando precedenti idonei atti interruttivi della prescrizione.
In infine ha contestato i conteggi allegati, depositandone di propri, rappresentando, in particolare, che i ricorrenti hanno erroneamente utilizzato un criterio “equitativo” consistente nel pagamento ex novo e per intero della retribuzione prevista per ogni ora di straordinario svolta.
*****
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità del ricorso.
Ed infatti, dalla sola lettura dell'atto introduttivo emerge con evidenza quali siano il petitum o la causa petendi del ricorso, in cui sono dedotte tutte le circostanze di fatto necessarie al fine della comprensione della domanda e della decisione della controversia.
Devono ritenersi altresì infondate le eccezioni fondate sulla natura della società resistente ( in house).
Ed infatti al fine della decisione della presente controversia – in cui non si dibatte di diritto alla costituzione del rapporto di lavoro – non trovano applicazione norme e principi che regolano il rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto giuridico a capitale pubblico, in quanto vengono involte questioni che afferiscono all'aspetto gestorio della relazione lavorativa, in relazione alle quali valgono le regole del rapporto di lavoro subordinato privato e trova quindi applicazione l'art 2103 cc. Sul punto di rinvia alle recenti motivazioni di
Cassazione n. 25590/2023
Passando al merito delle questioni da esaminare, occorre preliminarmente ripercorrere il quadro normativo cui fare riferimento.
Nel caso di specie, in particolare, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs.
n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. 4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è quindi integrata dalle disposizioni contenute nel
CCNL di settore ( , che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando NToparte_2
quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma
2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali
è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art. 27 del CCNL citato prevede inoltre che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
In definitiva il CCNL stabilisce che “In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del
D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di
26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27” ( comma 2 art 28 cit).
Va ancora evidenziato che la norma riportata prevede alcune deroghe in relazione all'orario medio settimanale e sulla base di specifici accordi aziendali e in presenza di esigenze specifiche e accertate dalle parti, pertanto esse non riguardano il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili, limite su cui non v'è contestazione, dal momento che la difesa della società si sofferma sulla circostanza che, ai fini del calcolo delle ore in esubero, occorre considerare non l'anno ma il periodo consecutivo di 26 settimane.
I ricorrenti hanno versato agli atti le buste paga per ciascun anno per il quale è stato richiesto il riconoscimento del danno, elaborando il conteggio sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno in cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario tenuto conto delle prescrizioni della normativa contrattuale.
NT L' non ha contestato specificamente il numero di ore poste a base del conteggio, ma ne ha fatto rilevare – a suo giudizio – la modesta portata, tale da non poter integrare la denunciata gravosità al fine del lamentato danno,
D'altro canto le buste paga sono documenti emessi dal datore di lavoro, con particolare rifermento alle ore di lavoro 'straordinario' così definito in busta paga dalla società ( cfr in busta paga le colonne ' voce' e 'descrizione') e la società non ha fornito dati specifici per poter ritenere non corretti quelli riportati dai ricorrenti con specifico riferimento alle ore calcolate come 'lavoro straordinario'. NT L' ha invece contestato la modalità di calcolo del preteso danno, deducendo che ai ricorrenti andrebbe eventualmente riconosciuta la sola maggiorazione percentuale sulla retribuzione base oraria prevista per le ore di straordinario diurne e notturne lavorate in eccesso, come indicata nel CCNL di riferimento degli Autoferrotranvieri (art. 17 CCNL 1976).
Ciò posto dalla documentazione allegata emerge che il ricorrente ha svolto lavoro straordinario per un numero di ore di gran lunga superiore al limite consentito dalle disposizioni riportate, in maniera sistematica e protratta per più anni, la cui continuità rende evidente il superamento del limite delle 300 ore annuali complessive, che costituisce la soglia di 'tollerabilità' prefissata Circostanza essenzialmente incontestata nel suo oggettivo accadimento, dal momento che la società si è soffermata sulle esigenze aziendali che nel tempo l'hanno indotta al sistematico ricorso al lavoro straordinario.
In punto di diritto va evidenziato come la Corte di Cassazione, con diverse pronunce (cfr ordinanze nn. 26450/21, 12538/19, 12540/19, 14710/15, 11581/14) abbia affermato il principio secondo il quale la prestazione lavorativa straordinaria che supera «di gran lunga»
i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si protrae «per diversi anni», cagiona al lavoratore un «danno da usura psico–fisica», di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, dimostrato dalla stessa abnormità della prestazione di lavoro – desumibile dal «numero delle ore straordinarie svolte» e dal «periodo di riferimento» – la cui sussistenza deve ritenersi presunta nell'an, in quanto «lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.», mentre per la quantificazione del danno risarcibile occorre valutare la «gravità della prestazione» e le «indicazioni della disciplina collettiva». Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi” (Cass. 12538/2019).
Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come “abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali.
Secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti al risarcimento del «danno da usura psico–fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti».
La Corte di Cassazione con le richiamate pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore.
Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
Nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali ( come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico- finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione.
I ricorrenti infatti sono alle dipendenze della società resistente con qualifica di macchinista, il e di 'coordinatore della mobilità' il Parte_1 Parte_2
In definitiva, dovendosi procedere alla quantificazione equitativa del danno da usura psicofisica, qui accertato, risulta congruo determinare il danno da usura psico-fisica in €
6.326,01, per il e € 7.223,04 per il pari al 20% dell'importo indicato da Parte_1 Parte_2 ciascun ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, a titolo di risarcimento per lavoro straordinario eccedente le 300 ore annuali, calcolato – con metodo che qui non si condivide
- in misura del 100% della paga oraria maggiorata secondo le percentuali contrattuali,(valore riportato nella prima colonna del conteggio allegato al ricorso).
Per la valutazione in termini economici del danno che si sta liquidando, assume altresì rilevanza la circostanza che tra un mese e l'altro di ciascun anno preso in esame sussistono delle sensibili oscillazioni orarie.
Orienta infine ad una siffatta conclusone anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto di recente ( 11.3.2024) tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio - che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti.
Non risulta invece fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, trovando applicazione il termine ordinario decennale , tenuto conto della matura risarcitoria del credito qui azionato dagli anni 2016 e 2017 fino all'anno 2023. oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla messa in mora del 09.08.2024 al soddisfo ( cfr all. 1 prod ric)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'importo liquidato e l'identità della posizione processuale dei ricorrenti.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l
[...]
l pagamento di € 6.326,00 in favore di e € 7.223,00 in NToparte_1 Parte_1
favore di , a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica, oltre Parte_2
interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 09.08.2024
b) condanna l al pagamento delle spese NToparte_1 processuali che si liquidano in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario
Napoli 13.05.2025
Il Giudice