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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 853/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. CARIOTTI LUCA Parte_1
Contro
con Controparte_1 Controparte_2 l'avv . SAVONA EUGENIA
Oggi 25/03/2025 sono comparsi l'avv. Cariotti e l'avv. Miconi in sost. avv. Savona che si riportano
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 -
RG n. 853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
assistito e difeso dall'avv. Luca Cariotti Parte_1
PARTE RICORRENTE
Contro
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
In via preliminare
- Disporre l'immediata sospensione degli effetti del provvedimento impugnato fino alla sentenza
In via principale nel merito
- accertare l'intervenuto pagamento degli importi di cui all'accertamento CP_2
4500.29/08/2019.0137555 e per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'Ordinanza – ingiunzione n. OI-001800936 per carenza della motivazione posta alla base della quantificazione della sanzione applicata.
- 2 - In via subordinata
- Accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento degli importi di cui all'accertamento
4500.29/08/2019.0137555 e per l'effetto CP_2
- ridurre, per i motivi esposti in atto ed in particolare per la mancanza di gravità della violazione, stante l'esiguità dell'importo di cui all'accertamento, l'importo dell'Ordinanza - ingiunzione n. OI-
001800936 emessa da notificata in data 16/10/2024 al minimo edittale pari ad una CP_2 volta l'importo dei versamenti delle ritenute di cui all'accertamento all'accertamento CP_2 CP_2
4500.29/08/2019.0137555 ovvero nella somma minore che il giudice riterrà di giustizia.
In ogni caso
- Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e compenso di lite del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, C.P.A. ed Iva come per legge.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001800936 - riferita all'anno 2018 avente ad oggetto il pagamento di €. 14.958,09 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria - a lui notificata in data 16/10/2024 nella sua qualità di allora legale rappresentante della società SIRONI SRL, oggi fallita.
Il procuratore del ricorrente rilevava che l'ordinanza ingiunzione opposta sanziona l'omesso pagamento di ritenute previdenziali e assistenziali per una somma di poco superiore ad € 4.217,00, versato in data 27.12.2019 direttamente dal legale rappresentante.
Indicava di seguito la normativa di riferimento che prescrive all'ente irrogante di determinare la sanzione considerando, tra le altre circostanze, la gravità della violazione, l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché le condizioni economiche del destinatario dell'accertamento.
Sottolineava che l' ha determinato l'importo della sanzione in €. 14.948,50 ovvero applicando, CP_2 praticamente, il massimo previsto dall'art- 11 della LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 omettendo di indicare quali siano stati gli elementi di valutazione e le circostanze della “gravità della condotta” che hanno determinato l'applicazione del massimo previsto.; che non appare credibile, che la gravità di cui viene dato menzione e
- 3 - posta alla base dell'applicazione del massimo della sanzione pecuniaria sia l'aver pagato con un ritardo di 10 giorni quanto richiesto rispetto al termine stabilito dall'art. 1 bis, del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, che nulla dice essere tassativo e che , al contrario, nessuna rilevanza è stata attribuita all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
Eccepiva pertanto la illegittimità della ordinanza e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente l' contestando la fondatezza del ricorso CP_2
Il procuratore dell'Istituto previdenziale rilevava in particolare che la sanzione irrogata è stata calcolata in applicazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85; che il periodi contestati nell'atto di accertamento della violazione prot.n. .4500.29/08/2019.0137555 del CP_2
29/08/2019, non erano i primi per i quali il Signor ometteva di provvedere al pagamento delle Pt_1
ritenute previdenziali, entro i termini previsti dalla legge ed indicava di seguito tutti gli atti con i quali sono state in precedenza contestati gli omessi versamenti entro il termine del giorno 16 del mese successivo al periodo di paga e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con ampie e articolate argomentazioni giuridiche
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento
Non è contestato che il ricorrente non ha versato le ritenute previdenziali nel termine di legge ed
è parimenti pacifico che non puo' beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art.2 comma
1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, non avendo egli eseguito il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione “
L' ha inoltre dimostrato documentalmente che il ricorrente è “recidivo” e , pertanto, la, CP_2
elevata, sanzione irrogata appare giustificata .
Il decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, all'articolo 23, ha introdotto infatti alcune modifiche al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Il comma 1 del citato articolo prevede, in particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: «da euro
10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
- 4 - La sanzione amministrativa irrogata al ricorrente è stata calcolata secondo i nuovi criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1–bis, del decreto-legge n. 463/1983
Come anticipato , è pacifico che parte ricorrente ha omesso di effettuare il versamento entro il termine del giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, previsto per legge per il pagamento dei contributi, anche per anni precedenti a partite dall'anno 2011 , omissione sanzionata con i seguenti atti :
a) Atto di accertamento prot.n. .4500.07/03/2018.0038375 notificato il 27/03/2018 relativo CP_2 all'anno 2011
b) Atto di accertamento prot.n. .4500.07/06/2018.0088067 notificato il 29/06/2018 relativo CP_2 all'anno 2014
c) Atto di accertamento prot.n. .4500.07/06/2018.0088083 notificato il 29/06/2018 relativo CP_2 all'anno 2015 ;
d) Atto di accertamento prot.n. .4500.06/03/2018.0037889 notificato il 23/03/2018 relativo CP_2 all'anno 2016
e) Atto di accertamento prot.n. .4500.26/11/2018.0170518 notificato il 31/12/2018 relativo CP_2 all'anno 2017
Quindi non puo' che convenirsi con la nel senso di ritenere che la reiterazione del CP_2 comportamento omissivo da parte del Sig. giustifica l'applicazione della misura vicino al Pt_1
massimo edittale della sanzione prevista dalla legge .
Per quanto attiene infine al periodo 05/2018, per il quale parte ricorrente eccepisce di non aver avuto alcun soggetto alle proprie dipendenze, come correttamente dedotto e documentato dall' , la CP_2
presentazione da parte del ricorrente della denuncia mensile contributiva è regolarmente avvenuta in data 18/06/2018 – prot.n. 6033766 ,in essa figurano 9 dipendenti. , sono riscontrabili i giorni/le ore lavorate dai singoli dipendenti e l'imponibile retributivo rispettivamente dovuto e in essa il datore di lavoro ha dichiarato di avere trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti
Non resta che rigettare il ricorso
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001800936; Parte_1 condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che liquida in CP_2
complessivi euro 1.500,00 , oltre rimb. forf. e accessori di legge se dovuti
- 5 - Così deciso in Mantova , il 25.3.2025
- 6 -
Il giudice dott. Simona Gerola
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. CARIOTTI LUCA Parte_1
Contro
con Controparte_1 Controparte_2 l'avv . SAVONA EUGENIA
Oggi 25/03/2025 sono comparsi l'avv. Cariotti e l'avv. Miconi in sost. avv. Savona che si riportano
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 -
RG n. 853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
assistito e difeso dall'avv. Luca Cariotti Parte_1
PARTE RICORRENTE
Contro
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
In via preliminare
- Disporre l'immediata sospensione degli effetti del provvedimento impugnato fino alla sentenza
In via principale nel merito
- accertare l'intervenuto pagamento degli importi di cui all'accertamento CP_2
4500.29/08/2019.0137555 e per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'Ordinanza – ingiunzione n. OI-001800936 per carenza della motivazione posta alla base della quantificazione della sanzione applicata.
- 2 - In via subordinata
- Accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento degli importi di cui all'accertamento
4500.29/08/2019.0137555 e per l'effetto CP_2
- ridurre, per i motivi esposti in atto ed in particolare per la mancanza di gravità della violazione, stante l'esiguità dell'importo di cui all'accertamento, l'importo dell'Ordinanza - ingiunzione n. OI-
001800936 emessa da notificata in data 16/10/2024 al minimo edittale pari ad una CP_2 volta l'importo dei versamenti delle ritenute di cui all'accertamento all'accertamento CP_2 CP_2
4500.29/08/2019.0137555 ovvero nella somma minore che il giudice riterrà di giustizia.
In ogni caso
- Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e compenso di lite del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, C.P.A. ed Iva come per legge.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001800936 - riferita all'anno 2018 avente ad oggetto il pagamento di €. 14.958,09 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria - a lui notificata in data 16/10/2024 nella sua qualità di allora legale rappresentante della società SIRONI SRL, oggi fallita.
Il procuratore del ricorrente rilevava che l'ordinanza ingiunzione opposta sanziona l'omesso pagamento di ritenute previdenziali e assistenziali per una somma di poco superiore ad € 4.217,00, versato in data 27.12.2019 direttamente dal legale rappresentante.
Indicava di seguito la normativa di riferimento che prescrive all'ente irrogante di determinare la sanzione considerando, tra le altre circostanze, la gravità della violazione, l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché le condizioni economiche del destinatario dell'accertamento.
Sottolineava che l' ha determinato l'importo della sanzione in €. 14.948,50 ovvero applicando, CP_2 praticamente, il massimo previsto dall'art- 11 della LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 omettendo di indicare quali siano stati gli elementi di valutazione e le circostanze della “gravità della condotta” che hanno determinato l'applicazione del massimo previsto.; che non appare credibile, che la gravità di cui viene dato menzione e
- 3 - posta alla base dell'applicazione del massimo della sanzione pecuniaria sia l'aver pagato con un ritardo di 10 giorni quanto richiesto rispetto al termine stabilito dall'art. 1 bis, del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, che nulla dice essere tassativo e che , al contrario, nessuna rilevanza è stata attribuita all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
Eccepiva pertanto la illegittimità della ordinanza e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente l' contestando la fondatezza del ricorso CP_2
Il procuratore dell'Istituto previdenziale rilevava in particolare che la sanzione irrogata è stata calcolata in applicazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85; che il periodi contestati nell'atto di accertamento della violazione prot.n. .4500.29/08/2019.0137555 del CP_2
29/08/2019, non erano i primi per i quali il Signor ometteva di provvedere al pagamento delle Pt_1
ritenute previdenziali, entro i termini previsti dalla legge ed indicava di seguito tutti gli atti con i quali sono state in precedenza contestati gli omessi versamenti entro il termine del giorno 16 del mese successivo al periodo di paga e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con ampie e articolate argomentazioni giuridiche
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento
Non è contestato che il ricorrente non ha versato le ritenute previdenziali nel termine di legge ed
è parimenti pacifico che non puo' beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art.2 comma
1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, non avendo egli eseguito il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione “
L' ha inoltre dimostrato documentalmente che il ricorrente è “recidivo” e , pertanto, la, CP_2
elevata, sanzione irrogata appare giustificata .
Il decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, all'articolo 23, ha introdotto infatti alcune modifiche al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Il comma 1 del citato articolo prevede, in particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: «da euro
10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
- 4 - La sanzione amministrativa irrogata al ricorrente è stata calcolata secondo i nuovi criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1–bis, del decreto-legge n. 463/1983
Come anticipato , è pacifico che parte ricorrente ha omesso di effettuare il versamento entro il termine del giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, previsto per legge per il pagamento dei contributi, anche per anni precedenti a partite dall'anno 2011 , omissione sanzionata con i seguenti atti :
a) Atto di accertamento prot.n. .4500.07/03/2018.0038375 notificato il 27/03/2018 relativo CP_2 all'anno 2011
b) Atto di accertamento prot.n. .4500.07/06/2018.0088067 notificato il 29/06/2018 relativo CP_2 all'anno 2014
c) Atto di accertamento prot.n. .4500.07/06/2018.0088083 notificato il 29/06/2018 relativo CP_2 all'anno 2015 ;
d) Atto di accertamento prot.n. .4500.06/03/2018.0037889 notificato il 23/03/2018 relativo CP_2 all'anno 2016
e) Atto di accertamento prot.n. .4500.26/11/2018.0170518 notificato il 31/12/2018 relativo CP_2 all'anno 2017
Quindi non puo' che convenirsi con la nel senso di ritenere che la reiterazione del CP_2 comportamento omissivo da parte del Sig. giustifica l'applicazione della misura vicino al Pt_1
massimo edittale della sanzione prevista dalla legge .
Per quanto attiene infine al periodo 05/2018, per il quale parte ricorrente eccepisce di non aver avuto alcun soggetto alle proprie dipendenze, come correttamente dedotto e documentato dall' , la CP_2
presentazione da parte del ricorrente della denuncia mensile contributiva è regolarmente avvenuta in data 18/06/2018 – prot.n. 6033766 ,in essa figurano 9 dipendenti. , sono riscontrabili i giorni/le ore lavorate dai singoli dipendenti e l'imponibile retributivo rispettivamente dovuto e in essa il datore di lavoro ha dichiarato di avere trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti
Non resta che rigettare il ricorso
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001800936; Parte_1 condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che liquida in CP_2
complessivi euro 1.500,00 , oltre rimb. forf. e accessori di legge se dovuti
- 5 - Così deciso in Mantova , il 25.3.2025
- 6 -
Il giudice dott. Simona Gerola