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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/05/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 841/2022 RGC promossa
DA
- , nato a [...] il [...] e res.te a Macerata, via Parte_1
Fonte della Quercia, n. 17;
C.F.: ; C.F._1
- nato a [...] il [...], ivi res.te alla c.da Parte_2
Camera n. 3;
C.F.: ; C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Mariano e Oliviero Franchi del Foro di Fermo
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Fermo al piazzale Azzolino
n. 18;
NEI CONFRONTI DI
- società per la gestione del Controparte_1
patrimonio immobiliare del Comune di Fermo , in persona Controparte_2
del titolare e legale rapp.te p.t., con sede in Fermo alla via Mazzini n. 14;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Argentieri del Foro di Fermo, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultima;
(appellata)
- , in persona del Sindaco p.t., con sede in Fermo alla via Controparte_3
Mazzini n. 4;
C.F.: ; P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Gentili e Cristina Argentieri del Foro
di Fermo ed elettivamente domiciliato presso il loro rispettivo indirizzo pec;
AVVERSO la sentenza n. 155/2022 del Tribunale di Fermo del giorno
11.03.2022, resa in procedimento n. 1910/2017 RGC.
OGGETTO: appalto.
pag. 2/12 CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 16.10.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte gli appellanti hanno impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata rigettata la propria domanda di risoluzione contrattuale e risarcimento danni avanzata nei confronti della e del . Controparte_1 Controparte_3
Si sono costituiti gli appellati nel grado per resistere all'appello e avanzare
CP_ altresì, la sola appello incidentale. Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 16.10.2024, con il quale sono stati concessi alle parti i termini a difesa ex art. 190 cpc.
Con l'atto di appello in esame gli appellanti censurano la sentenza di prime cure muovendo alla medesima le critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Lamentano innanzitutto i signori che il Parte_1
pag. 3/12 Tribunale di Fermo avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di permuta – appalto intercorso tra le parti, a seguito della diffida ad adempiere del 16.11.2011 (oltre a quelle successive) intimata da essi appellanti e lasciata priva di effetti dalla società In ogni caso, Controparte_1
continuano gli appellanti con il secondo motivo di gravame, emergerebbero agli atti inadempienze gravi da parte della convenuta appellata, tali da giustificare comunque la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni conseguenti.
Al contrario, osservano gli appellanti, avrebbe errato il Tribunale di Fermo
nell'affermare che non vi sarebbero elementi tali da poter affermare l'inadempienza della così come che in sostanza Controparte_1
entrambe le parti sarebbero reciprocamente soccombenti. Reiterano infine gli appellanti l'istanza di rinnovazione della CTU al fine di ricostruire l'entità
attuale delle avverse inadempienze.
Costituendosi in giudizio, la ha evidenziato le Controparte_1
ragioni di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito, ha riproposto la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado e ha infine anche avanzato appello incidentale nella parte in cui la sentenza di primo grado ha riconosciuto la realizzazione non corretta di alcune opere e l'avvenuto superamento della linea di colmo delle falde di copertura rispetto allo status quo ante.
pag. 4/12 La censura degli appellanti relativa al mancato riconoscimento di una risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto preliminare intercorso tra le parti non può essere accolta. Ciò innanzitutto perché una domanda del genere appare inammissibile in quanto tardivamente introdotta solo in appello –
dacchè invece in primo grado gli attori hanno esplicitamente richiesto una ordinaria pronuncia di risoluzione per inadempimento della società convenuta
(la quale dunque, come tale, presuppone necessariamente un accertamento tanto dell'inadempimento che della sua gravità) – ma anche e comunque perché
le (ripetute) intimazioni rivolte dagli appellanti alla Controparte_1
non contengono (a partire dalla prima del 16.11.2011 cui fanno
[...]
espresso riferimento i , come invece avrebbero dovuto (cfr. Cass., Parte_1
32821/2023) l'esplicita e chiara manifestazione della volontà di ritenere risolto il contratto preliminare concluso nel caso di persistenza dell'inadempimento avversario. Nell'ultima diffida del 27.07.2012, in particolare, gli odierni appellanti, senza formalizzare la volontà di ritenere risolto di diritto il contratto,
preannunciano soltanto, in caso di persistente inadempienza, l'avvio di azioni giudiziarie per la tutela dei propri diritti ed interessi.
Ferma dunque l'impossibilità di pronunciare la risoluzione di diritto del contratto di cui si tratta per effetto di diffida ad adempiere, si tratta di verificare se le inadempienze contestate alla (peraltro Controparte_1
sostanzialmente negate dalla sentenza impugnata) debbano ritenersi, se pag. 5/12 sussistenti, di gravità tale, ex art. 1455 c.c., da giustificare la richiesta risoluzione del contratto. Al riguardo, va innanzitutto premesso che le risultanze della consulenza tecnica condotta in sede di ATP hanno indubbiamente evidenziato la realizzazione di alcune opere, da parte della Controparte_1
in maniera non conforme alle regole dell'arte. Se ne ricava dunque indiscutibilmente – al contrario di quanto opinato dal Tribunale di Fermo –
l'evidente sussistenza di un inadempimento, da parte della Controparte_1
agli obblighi che sulla stessa incombevano alla luce del contratto
[...]
preliminare di permuta / appalto concluso inter partes in data 09.06.2008. Non
vi è dubbio, difatti, che la demolizione e “fedele” ricostruzione dell'immobile degli appellanti sarebbe dovuta avvenire, a termini di contratto e di legge, nel pieno rispetto delle buone regole di costruzione ed in ogni caso esente da vizi e difetti. Ebbene, invece, i vizi e difetti presenti nelle opere, e comunque gli interventi di ripristino che la perizia di ATP ha accertato, sono risultati essere sostanzialmente i seguenti: 1) idonea impermeabilizzazione del cortile interno di proprietà per un costo stimato di € 1.200,00= oltre IVA;
2) Parte_1
realizzazione di griglia di raccolta acque meteoriche nella zona antistante il portone, per un importo di € 1.100,00= oltre IVA;
3) fornitura di un infisso per l'oblò realizzato ma attualmente privo di infisso, per un importo di € 800,00=
oltre IVA (sul punto si osserva che la CTU ha accertato come un oblò sia stato effettivamente ultimato, come previsto in contratto preliminare, seppure su di pag. 6/12 una parete del fabbricato in cui insisteva una finestra rettangolare;
dall'altro lato del fabbricato, invece, ove era preesistente un oblò, ne è stato realizzato uno cieco perché privo di infisso;
si ritiene pertanto che l'interesse perseguito dai permutanti appellanti – come riportato peraltro in contratto – sia quello di conseguire la realizzazione completa di un oblò laddove esso già sussisteva, ma non anche quello di demolire il secondo oblò e di sostituirlo con una finestra rettangolare, posta la sostanziale fungibilità dell'opera realizzata rispetto a quella precedente); 4) lavorazioni necessarie al ripristino dell'accessorio, per un costo di € 2.150,00= oltre IVA (al riguardo non possono essere valorizzate le difese di parte appellata secondo cui il ripristino dell'accessorio non era oggetto di contratto;
la CTU ha difatti sottolineato come tale opera, pur non contrattualizzata, si presentasse assolutamente necessaria per l'esecuzione stessa di quanto oggetto del contratto); 5) realizzazione di n. 2 pozzetti di ispezione dei discendenti pluviali attualmente annegati nel massetto, per un costo di € 500,00= oltre IVA;
6) completamento della stuccatura di ripresa della faccia a vista del locale, per un costo di € 1.000,00= oltre IVA. Quanto invece al posizionamento della linea di colmo del tetto ad una altezza superiore di circa
90/100 cm rispetto a quella precedente, non è possibile qualificare la stessa alla stregua di un inadempimento della per il fatto Controparte_1
che la parte attrice appellante non ha fornito prova della affermata circostanza che tale aumento di altezza del fabbricato sia stato realizzato in violazione del pag. 7/12 progetto assentito di demolizione / ricostruzione (a prescindere, dunque, dallo stato preesistente) ovvero invece fosse come tale esplicitamente previsto dal progetto stesso. Fermo l'onere della parte attrice appellante di fornire tale prova
– in assenza della quale qualsiasi richiesta di ulteriore istruzione tramite rinnovazione della CTU si presenta inammissibile perché esplorativa – è
comunque appena il caso di osservare che, essendo l'intera operazione edilizia assentita ab origine dal Comune di Fermo, ben difficilmente la realizzazione della stessa da parte di soggetti sostanzialmente riconducibili al Comune
sarebbe potuta risultare difforme rispetto al progetto approvato. Allo stesso modo, non può ritenersi un vizio e/o comunque un inadempimento il mancato ripristino, all'interno del locale, del soppalco in legno originariamente ivi presente. A prescindere dal fatto che anche in tal caso, al fine di pretenderne la ricostruzione, sarebbe spettato agli attori appellanti l'onere di dimostrare la legittimità urbanistico-edilizia di tale manufatto, gli è che, comunque, la sua ricostruzione avrebbe necessariamente dovuto essere esplicitamente inserita tra le opere che l'impresa si impegnava a realizzare (laddove è evidente che l'elencazione in contratto delle stesse deve ritenersi prevalente rispetto al generico impegno alla “fedele” ricostruzione del fabbricato).
Alla luce di tutto quanto precede, l'inadempimento, pur sussistente della
[...]
si riduce al sostanziale obbligo di ripristino di opere Controparte_1
male eseguite e/o viziate per un importo complessivo di € 6.750,00= oltre IVA,
pag. 8/12 che – come tale – non può certamente ritenersi (avuto riguardo all'entità
complessiva dell'operazione edilizia e all'interesse economico di entrambe le parti alla medesima) grave ad un livello tale da giustificare la domanda di risoluzione dell'intero contratto. Ciò non toglie, ovviamente, che il pur non grave inadempimento accertato dia luogo al corrispondente obbligo risarcitorio della in favore degli attori appellanti, in Controparte_1
conformità, del resto, alla domanda risarcitoria dai medesimi comunque avanzata in giudizio. La quantificazione del danno da riconoscere in favore di questi ultimi, tuttavia, non può non tenere conto anche del valore, stimato dal
CTU pari ad € 500,00= oltre IVA, delle opere realizzate in aggiunta a quelle contrattualizzate e relative al “recupero e posa in opera dei portoncini esistenti”, con la conseguenza che il danno risarcibile complessivo deve essere ridotto a € 6.250,00= oltre IVA, oltre, trattandosi di debito di valore, a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale dalla data di deposito della perizia di ATP (Febbraio 2013) all'effettivo soddisfo.
Le considerazioni in antecedenza esposte rendono ragione anche dell'appello incidentale proposto dalla soc. come pure della Controparte_1
riproposizione della domanda riconvenzionale dalla medesima avanzata in primo grado. Circa il primo, si deve comunque aggiungere che esso si presenta anche processualmente inammissibile per difetto radicale di interesse, dacchè la sentenza impugnata non conteneva in alcun modo statuizioni sfavorevoli alla pag. 9/12 parte appellante incidentale di cui la stessa si dovesse e/o potesse dolere. La
domanda principale degli attori era stata difatti integralmente rigettata, e la non aveva e non ha alcun interesse a contestare, in Controparte_1
sede di appello incidentale, solo perché tali, le affermazioni della decisione gravata (non seguite da conseguente e coerente statuizione) circa la irregolarità
di alcune delle opere eseguite. Circa invece la domanda riconvenzionale, è
evidente come la stessa non resti neppure impegnata dalla decisione di appello,
perché la risoluzione del contratto – che si poneva come antecedente logico-
giuridico della medesima – non è stata pronunciata.
Quanto infine alla posizione del Fermo, lo stesso appare soggetto CP_3
giuridico completamente estraneo alla vicenda, essendo il preliminare di permuta / appalto stato sottoscritto (ed eseguito) da soggetto giuridico, la diverso dal Comune. Né può ritenersi che il Controparte_1
quale socio unico della predetta società, debba Controparte_3
automaticamente rivestire la posizione di soggetto illimitatamente responsabile delle obbligazioni di quest'ultima; ciò non solo perché – come è evidente – le società unipersonali a responsabilità limitata sono comunque entità giuridiche autonome (cfr. Cass., 10930/2024), ma anche e soprattutto perché la responsabilità illimitata del socio unico di società unipersonali può essere predicata (ex art. 2462 c.c.) soltanto nel caso in cui i conferimenti non siano stati effettuati a norma dell'art. 2464 cc, ovvero fino a che la predetta posizione di pag. 10/12 socio unico non sia pubblicizzata nel Registro delle Imprese, condizioni che nella specie non solo non sembrano ricorrere, ma che comunque non sono state neppure dedotte.
In ordine infine alle spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza tra le parti, nonché della formulazione, da parte della Fermo
[...]
all'udienza di primo grado del 10.10.2020, di una proposta Controparte_1
transattiva economicamente non difforme dalle risultanze finali del giudizio –
cui l'odierna parte appellante non sembra avere fornito riscontro di sorta –
sussistono gravi ed eccezionali motivi per la loro integrale compensazione, ivi compresa la fase di ATP e le relative spese di CTU. Alla compensazione non si sottrae il rapporto processuale tra gli appellanti e il atteso Controparte_3
comunque l'indiscusso interesse economico del all'esito della vicenda, CP_3
in considerazione della esclusiva titolarità, da parte del medesimo, delle quote sociali della Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata, così
provvede:
• Condanna la società a Controparte_5
corrispondere ai signori e Parte_1 Parte_2
pag. 11/12 l'importo complessivo di € 6.250,00= oltre IVA ed oltre interessi legali sulla sorte capitale (escluso IVA) via via anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT a partire da Febbraio 2013 all'effettivo soddisfo;
• Dichiara inammissibile e comunque infondato l'appello incidentale;
• Rigetta qualsiasi altra domanda principale e/o riconvenzionale;
• Compensa integralmente le spese di lite di primo e secondo grado, ivi compresa la fase di ATP e le relative spese, tra tutte le parti;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 18.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 841/2022 RGC promossa
DA
- , nato a [...] il [...] e res.te a Macerata, via Parte_1
Fonte della Quercia, n. 17;
C.F.: ; C.F._1
- nato a [...] il [...], ivi res.te alla c.da Parte_2
Camera n. 3;
C.F.: ; C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Mariano e Oliviero Franchi del Foro di Fermo
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Fermo al piazzale Azzolino
n. 18;
NEI CONFRONTI DI
- società per la gestione del Controparte_1
patrimonio immobiliare del Comune di Fermo , in persona Controparte_2
del titolare e legale rapp.te p.t., con sede in Fermo alla via Mazzini n. 14;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Argentieri del Foro di Fermo, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultima;
(appellata)
- , in persona del Sindaco p.t., con sede in Fermo alla via Controparte_3
Mazzini n. 4;
C.F.: ; P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Gentili e Cristina Argentieri del Foro
di Fermo ed elettivamente domiciliato presso il loro rispettivo indirizzo pec;
AVVERSO la sentenza n. 155/2022 del Tribunale di Fermo del giorno
11.03.2022, resa in procedimento n. 1910/2017 RGC.
OGGETTO: appalto.
pag. 2/12 CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 16.10.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte gli appellanti hanno impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata rigettata la propria domanda di risoluzione contrattuale e risarcimento danni avanzata nei confronti della e del . Controparte_1 Controparte_3
Si sono costituiti gli appellati nel grado per resistere all'appello e avanzare
CP_ altresì, la sola appello incidentale. Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 16.10.2024, con il quale sono stati concessi alle parti i termini a difesa ex art. 190 cpc.
Con l'atto di appello in esame gli appellanti censurano la sentenza di prime cure muovendo alla medesima le critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Lamentano innanzitutto i signori che il Parte_1
pag. 3/12 Tribunale di Fermo avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di permuta – appalto intercorso tra le parti, a seguito della diffida ad adempiere del 16.11.2011 (oltre a quelle successive) intimata da essi appellanti e lasciata priva di effetti dalla società In ogni caso, Controparte_1
continuano gli appellanti con il secondo motivo di gravame, emergerebbero agli atti inadempienze gravi da parte della convenuta appellata, tali da giustificare comunque la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni conseguenti.
Al contrario, osservano gli appellanti, avrebbe errato il Tribunale di Fermo
nell'affermare che non vi sarebbero elementi tali da poter affermare l'inadempienza della così come che in sostanza Controparte_1
entrambe le parti sarebbero reciprocamente soccombenti. Reiterano infine gli appellanti l'istanza di rinnovazione della CTU al fine di ricostruire l'entità
attuale delle avverse inadempienze.
Costituendosi in giudizio, la ha evidenziato le Controparte_1
ragioni di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito, ha riproposto la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado e ha infine anche avanzato appello incidentale nella parte in cui la sentenza di primo grado ha riconosciuto la realizzazione non corretta di alcune opere e l'avvenuto superamento della linea di colmo delle falde di copertura rispetto allo status quo ante.
pag. 4/12 La censura degli appellanti relativa al mancato riconoscimento di una risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto preliminare intercorso tra le parti non può essere accolta. Ciò innanzitutto perché una domanda del genere appare inammissibile in quanto tardivamente introdotta solo in appello –
dacchè invece in primo grado gli attori hanno esplicitamente richiesto una ordinaria pronuncia di risoluzione per inadempimento della società convenuta
(la quale dunque, come tale, presuppone necessariamente un accertamento tanto dell'inadempimento che della sua gravità) – ma anche e comunque perché
le (ripetute) intimazioni rivolte dagli appellanti alla Controparte_1
non contengono (a partire dalla prima del 16.11.2011 cui fanno
[...]
espresso riferimento i , come invece avrebbero dovuto (cfr. Cass., Parte_1
32821/2023) l'esplicita e chiara manifestazione della volontà di ritenere risolto il contratto preliminare concluso nel caso di persistenza dell'inadempimento avversario. Nell'ultima diffida del 27.07.2012, in particolare, gli odierni appellanti, senza formalizzare la volontà di ritenere risolto di diritto il contratto,
preannunciano soltanto, in caso di persistente inadempienza, l'avvio di azioni giudiziarie per la tutela dei propri diritti ed interessi.
Ferma dunque l'impossibilità di pronunciare la risoluzione di diritto del contratto di cui si tratta per effetto di diffida ad adempiere, si tratta di verificare se le inadempienze contestate alla (peraltro Controparte_1
sostanzialmente negate dalla sentenza impugnata) debbano ritenersi, se pag. 5/12 sussistenti, di gravità tale, ex art. 1455 c.c., da giustificare la richiesta risoluzione del contratto. Al riguardo, va innanzitutto premesso che le risultanze della consulenza tecnica condotta in sede di ATP hanno indubbiamente evidenziato la realizzazione di alcune opere, da parte della Controparte_1
in maniera non conforme alle regole dell'arte. Se ne ricava dunque indiscutibilmente – al contrario di quanto opinato dal Tribunale di Fermo –
l'evidente sussistenza di un inadempimento, da parte della Controparte_1
agli obblighi che sulla stessa incombevano alla luce del contratto
[...]
preliminare di permuta / appalto concluso inter partes in data 09.06.2008. Non
vi è dubbio, difatti, che la demolizione e “fedele” ricostruzione dell'immobile degli appellanti sarebbe dovuta avvenire, a termini di contratto e di legge, nel pieno rispetto delle buone regole di costruzione ed in ogni caso esente da vizi e difetti. Ebbene, invece, i vizi e difetti presenti nelle opere, e comunque gli interventi di ripristino che la perizia di ATP ha accertato, sono risultati essere sostanzialmente i seguenti: 1) idonea impermeabilizzazione del cortile interno di proprietà per un costo stimato di € 1.200,00= oltre IVA;
2) Parte_1
realizzazione di griglia di raccolta acque meteoriche nella zona antistante il portone, per un importo di € 1.100,00= oltre IVA;
3) fornitura di un infisso per l'oblò realizzato ma attualmente privo di infisso, per un importo di € 800,00=
oltre IVA (sul punto si osserva che la CTU ha accertato come un oblò sia stato effettivamente ultimato, come previsto in contratto preliminare, seppure su di pag. 6/12 una parete del fabbricato in cui insisteva una finestra rettangolare;
dall'altro lato del fabbricato, invece, ove era preesistente un oblò, ne è stato realizzato uno cieco perché privo di infisso;
si ritiene pertanto che l'interesse perseguito dai permutanti appellanti – come riportato peraltro in contratto – sia quello di conseguire la realizzazione completa di un oblò laddove esso già sussisteva, ma non anche quello di demolire il secondo oblò e di sostituirlo con una finestra rettangolare, posta la sostanziale fungibilità dell'opera realizzata rispetto a quella precedente); 4) lavorazioni necessarie al ripristino dell'accessorio, per un costo di € 2.150,00= oltre IVA (al riguardo non possono essere valorizzate le difese di parte appellata secondo cui il ripristino dell'accessorio non era oggetto di contratto;
la CTU ha difatti sottolineato come tale opera, pur non contrattualizzata, si presentasse assolutamente necessaria per l'esecuzione stessa di quanto oggetto del contratto); 5) realizzazione di n. 2 pozzetti di ispezione dei discendenti pluviali attualmente annegati nel massetto, per un costo di € 500,00= oltre IVA;
6) completamento della stuccatura di ripresa della faccia a vista del locale, per un costo di € 1.000,00= oltre IVA. Quanto invece al posizionamento della linea di colmo del tetto ad una altezza superiore di circa
90/100 cm rispetto a quella precedente, non è possibile qualificare la stessa alla stregua di un inadempimento della per il fatto Controparte_1
che la parte attrice appellante non ha fornito prova della affermata circostanza che tale aumento di altezza del fabbricato sia stato realizzato in violazione del pag. 7/12 progetto assentito di demolizione / ricostruzione (a prescindere, dunque, dallo stato preesistente) ovvero invece fosse come tale esplicitamente previsto dal progetto stesso. Fermo l'onere della parte attrice appellante di fornire tale prova
– in assenza della quale qualsiasi richiesta di ulteriore istruzione tramite rinnovazione della CTU si presenta inammissibile perché esplorativa – è
comunque appena il caso di osservare che, essendo l'intera operazione edilizia assentita ab origine dal Comune di Fermo, ben difficilmente la realizzazione della stessa da parte di soggetti sostanzialmente riconducibili al Comune
sarebbe potuta risultare difforme rispetto al progetto approvato. Allo stesso modo, non può ritenersi un vizio e/o comunque un inadempimento il mancato ripristino, all'interno del locale, del soppalco in legno originariamente ivi presente. A prescindere dal fatto che anche in tal caso, al fine di pretenderne la ricostruzione, sarebbe spettato agli attori appellanti l'onere di dimostrare la legittimità urbanistico-edilizia di tale manufatto, gli è che, comunque, la sua ricostruzione avrebbe necessariamente dovuto essere esplicitamente inserita tra le opere che l'impresa si impegnava a realizzare (laddove è evidente che l'elencazione in contratto delle stesse deve ritenersi prevalente rispetto al generico impegno alla “fedele” ricostruzione del fabbricato).
Alla luce di tutto quanto precede, l'inadempimento, pur sussistente della
[...]
si riduce al sostanziale obbligo di ripristino di opere Controparte_1
male eseguite e/o viziate per un importo complessivo di € 6.750,00= oltre IVA,
pag. 8/12 che – come tale – non può certamente ritenersi (avuto riguardo all'entità
complessiva dell'operazione edilizia e all'interesse economico di entrambe le parti alla medesima) grave ad un livello tale da giustificare la domanda di risoluzione dell'intero contratto. Ciò non toglie, ovviamente, che il pur non grave inadempimento accertato dia luogo al corrispondente obbligo risarcitorio della in favore degli attori appellanti, in Controparte_1
conformità, del resto, alla domanda risarcitoria dai medesimi comunque avanzata in giudizio. La quantificazione del danno da riconoscere in favore di questi ultimi, tuttavia, non può non tenere conto anche del valore, stimato dal
CTU pari ad € 500,00= oltre IVA, delle opere realizzate in aggiunta a quelle contrattualizzate e relative al “recupero e posa in opera dei portoncini esistenti”, con la conseguenza che il danno risarcibile complessivo deve essere ridotto a € 6.250,00= oltre IVA, oltre, trattandosi di debito di valore, a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale dalla data di deposito della perizia di ATP (Febbraio 2013) all'effettivo soddisfo.
Le considerazioni in antecedenza esposte rendono ragione anche dell'appello incidentale proposto dalla soc. come pure della Controparte_1
riproposizione della domanda riconvenzionale dalla medesima avanzata in primo grado. Circa il primo, si deve comunque aggiungere che esso si presenta anche processualmente inammissibile per difetto radicale di interesse, dacchè la sentenza impugnata non conteneva in alcun modo statuizioni sfavorevoli alla pag. 9/12 parte appellante incidentale di cui la stessa si dovesse e/o potesse dolere. La
domanda principale degli attori era stata difatti integralmente rigettata, e la non aveva e non ha alcun interesse a contestare, in Controparte_1
sede di appello incidentale, solo perché tali, le affermazioni della decisione gravata (non seguite da conseguente e coerente statuizione) circa la irregolarità
di alcune delle opere eseguite. Circa invece la domanda riconvenzionale, è
evidente come la stessa non resti neppure impegnata dalla decisione di appello,
perché la risoluzione del contratto – che si poneva come antecedente logico-
giuridico della medesima – non è stata pronunciata.
Quanto infine alla posizione del Fermo, lo stesso appare soggetto CP_3
giuridico completamente estraneo alla vicenda, essendo il preliminare di permuta / appalto stato sottoscritto (ed eseguito) da soggetto giuridico, la diverso dal Comune. Né può ritenersi che il Controparte_1
quale socio unico della predetta società, debba Controparte_3
automaticamente rivestire la posizione di soggetto illimitatamente responsabile delle obbligazioni di quest'ultima; ciò non solo perché – come è evidente – le società unipersonali a responsabilità limitata sono comunque entità giuridiche autonome (cfr. Cass., 10930/2024), ma anche e soprattutto perché la responsabilità illimitata del socio unico di società unipersonali può essere predicata (ex art. 2462 c.c.) soltanto nel caso in cui i conferimenti non siano stati effettuati a norma dell'art. 2464 cc, ovvero fino a che la predetta posizione di pag. 10/12 socio unico non sia pubblicizzata nel Registro delle Imprese, condizioni che nella specie non solo non sembrano ricorrere, ma che comunque non sono state neppure dedotte.
In ordine infine alle spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza tra le parti, nonché della formulazione, da parte della Fermo
[...]
all'udienza di primo grado del 10.10.2020, di una proposta Controparte_1
transattiva economicamente non difforme dalle risultanze finali del giudizio –
cui l'odierna parte appellante non sembra avere fornito riscontro di sorta –
sussistono gravi ed eccezionali motivi per la loro integrale compensazione, ivi compresa la fase di ATP e le relative spese di CTU. Alla compensazione non si sottrae il rapporto processuale tra gli appellanti e il atteso Controparte_3
comunque l'indiscusso interesse economico del all'esito della vicenda, CP_3
in considerazione della esclusiva titolarità, da parte del medesimo, delle quote sociali della Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata, così
provvede:
• Condanna la società a Controparte_5
corrispondere ai signori e Parte_1 Parte_2
pag. 11/12 l'importo complessivo di € 6.250,00= oltre IVA ed oltre interessi legali sulla sorte capitale (escluso IVA) via via anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT a partire da Febbraio 2013 all'effettivo soddisfo;
• Dichiara inammissibile e comunque infondato l'appello incidentale;
• Rigetta qualsiasi altra domanda principale e/o riconvenzionale;
• Compensa integralmente le spese di lite di primo e secondo grado, ivi compresa la fase di ATP e le relative spese, tra tutte le parti;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 18.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
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