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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/10/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 214/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 214/2025
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 21 ottobre 2025 alle ore 11.18 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. VACCARO DIEGO;
Parte_1
Per , la dott.ssa e la dott.ssa Controparte_1 Persona_1
Persona_2
L'avv. Vaccaro, preso atto della documentazione prodotta dal convenuto, con riferimento CP_1 alla fruizione da parte della ricorrente di 1 giorno di ferie nell'a.s. 2021/2022, chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con rideterminazione del quantum richiesto dedotti € 64,09 corrispondenti ad un giorno di ferie. Nel resto si riporta al ricorso, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. La dott.ssa prende atto della rideterminazione del quantum e nel resto si riporta alla Per_2 memoria
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 15.32 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 214/2025 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VACCARO DIEGO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa , della dott.ssa e del dott. , Persona_1 Persona_2 Persona_3 elettivamente domiciliato come in atti in via Mabellini n. 9, Pistoia, 51100, PT
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha riferito di aver prestato servizio Parte_1
come docente precaria in forza di contratti a tempo determinato, con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno), stipulato con il per gli aa.ss. 2020/2021, Controparte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/20241. Rappresentato di aver maturato, in relazione a tale anni di servizio, un numero di giorni di ferie2 superiore al numero di giornate di sospensione delle lezioni definito dal calendario scolastico regionale, essendo rimasta a disposizione del datore di lavoro, nei giorni in cui non si tenevano le lezioni, per lo svolgimento di attività didattiche funzionali all'insegnamento, ha convenuto in giudizio il , chiedendone la Controparte_1 condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per le suddette annualità. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituito tempestivamente il convenuto, il quale, nel merito ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso, deducendo che la ricorrente avrebbe interamente usufruito delle ferie spettanti durante il periodo di sospensione delle lezioni;
in ipotesi, ha chiesto la rideterminazione del quantum dovuto in ragione dei conteggi prodotti in atti. Con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e, in ipotesi di accoglimento del ricorso, con la compensazione integrale delle spese di lite stante la complessità e novità della questione.
Nel corso dell'udienza il procuratore di parte ricorrente, preso atto di quanto dedotto dal CP_1
con specifico riferimento alla fruizione di 1 giorno di ferie nel corso dell'anno 2021/2022, ha riformulato le conclusioni chiedendo che il quantum conteggiato in ricorso fosse ricalcolato deducendo l'importo di € 64,09 corrispondenti al giorno di ferie de quo.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Nel merito. Sul diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni e con le precisazioni di seguito illustrate.
Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1, comma 54 ss., legge n. 228/2012.
In particolare, il comma 54 stabilisce “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 è intervenuto a modificare l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, conv. dalla legge n. 135/2012: quest'ultima disposizione, allo stato, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Le disposizioni menzionate, pertanto, sanciscono rispettivamente, per il caso dei docenti dipendenti del odierno convenuto: i) l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di CP_1
sospensione delle lezioni (art. 1, comma 54, cit.); ii) la monetizzazione – quale previsione eccezionale derogatoria dell'obbligo di cui al punto i) – delle ferie non godute dal personale a tempo determinato assunto con supplenze brevi e saltuarie o con contratti sino al termine delle lezioni o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (art. 1, comma 55, cit.).
Inoltre, con il comma 56 della ridetta legge n. 228/2012, si dispone che le norme de quibus sono inderogabili dalla contrattazione collettiva nazionale, con disapplicazione dal 1 settembre 2013 delle clausole contrattuali contrastanti.
Sulla materia che ci occupa si è a più riprese pronunciata la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo, Cass. civ., sez. L, 7 maggio 2025, n. 11968; in termini, ex multis, Cass. civ., sez. L, 5 maggio
2022, n. 14268; Cass. civ., sez. L, 15 magio 2024, n. 13440; Cass. civ., sez. L, 17 giugno 2024, n.
16715), che ha inteso leggere le disposizioni sin qui richiamate alla luce delle norme del diritto eurounitario per come interpretate dalla Corte di Giustizia (con tre sentenze della Grande Sezione, tutte del 6 novembre 2018, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), la quale ha ritenuto che la normativa interna sia conforme all'art. 7, § 2, direttiva 2003/88/CE, letto in uno con l'art. 31 CDFUE, solo se interpretata nel senso che essa non consenta la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e della indennità sostitutiva, ma solo previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato del diritto di fruire delle ferie prima dello scadere del periodo di riferimento
(o di un periodo di comporto), essendo posto dunque dal datore di lavoro nella concreta ed effettiva possibilità di esercitare il proprio diritto alle ferie. Come ha affermato la Corte di legittimità, spetta al datore di lavoro “assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”. Dunque, per quanto qui d'interesse, “in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”: l'onere della prova in proposito grava sul datore di lavoro (così, Cass. civ., sez. L, 14268/2022, cit.).
Da tutto quanto sin qui osservato discende che:
- i docenti – senza distinzione tra docenti di ruolo e assunti a termine – sono posti in ferie ex lege nei giorni di sospensione delle lezioni (ad esclusione di quelli dedicati a scrutini, valutazioni, esami di
Stato), pur potendone godere nella restante parte dell'anno scolastico, purché nei limiti di sei giorni e solo qualora possano essere sostituiti senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, quando le lezioni sono in corso, mentre negli altri periodi, compresi quelli di sospensione delle lezioni ma non dell'attività didattica (ovverosia, dal 1 settembre sino all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni sino al 30 giugno), possono godere delle ferie senza particolari restrizioni;
- i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato – ma non quelli con supplenza annuale (i.e., con scadenza al 31 agosto) – hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale, la monetizzazione delle ferie non godute, ma “limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il diritto in questione trova riconoscimento, dunque, ove il docente precario abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni.
Tale diritto alla monetizzazione può, per contro, essere escluso, alla luce dei princìpi comunitari di cui si è detto, solo ove l'Amministrazione datrice di lavoro provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia, altresì, invitato ad esercitarlo. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto in maniera puntuale il numero di giorni di ferie maturate ed il numero di giorni di ferie fruiti per le annualità scolastiche per cui è causa;
quanto ai giorni di ferie non goduti, poi, ha altresì dedotto specificamente di non essere stata né invitata a fruirne, né informata delle conseguenze della mancata fruizione. A fronte di ciò, il convenuto non ha fornito CP_1 alcuna prova dell'adempimento.
Pertanto, la ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite nei termini specificati infra.
È dovuta anche la richiesta indennità di sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale ex art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario, di cui seguono la disciplina ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), istituto rispetto al quale deve estendersi l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva 2003/2008 CE regolante le ferie annuali.
Sul quantum dovuto a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente, tenuto conto della precisazione effettuata nel corso dell'odierna udienza, ha dedotto:
- Per l'a.s. 2020/2021, di avere prestato servizio per 278 giorni, maturando dunque 23,16 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 2 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 24,16 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2021/2022, di avere prestato servizio per 296 giorni, maturando dunque 24,66 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 1 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 26,66 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2022/2023, di avere prestato servizio per 297 giorni, maturando dunque 24,75 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 1 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 26,75 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2023/2024, di avere prestato servizio per 303 giorni, maturando dunque 25,25 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 1 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 27,25 giorni di ferie, residui e non goduti.
Il ha contestato il conteggio prodotto da parte ricorrente, deducendo: CP_1
- per l'a.s. 2020/2021 rendicontazione della Scuola Primaria “Don Milani” di NA, ove si riferisce che la docente, avendo usufruito di n. 2 giorni di ferie, a fronte dei 22 giorni maturati, non avrebbe alcun giorno di ferie residuo e non goduto, considerata la sospensione delle attività didattiche per n. 20 giorni;
- per l'a.s. 2021/2022 rendicontazione della Scuola Primaria “Don Milani” di NA, ove si riferisce che la docente, avendo usufruito di n. 1 giorni di ferie, a fronte dei 24 giorni maturati, non avrebbe alcun giorno di ferie residuo e non goduto, considerata la sospensione delle attività didattiche per n. 23 giorni
- per l'a.s. 2022/2023 rendicontazione della Scuola Primaria “Don Milani” di NA, ove si riferisce che la docente, avendo usufruito di n. 1 giorni di ferie, a fronte dei 24 giorni maturati, non avrebbe alcun giorno di ferie residuo e non goduto, considerata la sospensione delle attività didattiche per n. 26 giorni;
- per l'a.s. 2023/2024 rendicontazione della Scuola Primaria “Don Milani” di NA, ove si riferisce che la docente, avendo usufruito di n. 1 giorni di ferie, a fronte dei 26 giorni maturati, non avrebbe alcun giorno di ferie residuo e non goduto, considerata la sospensione delle attività didattiche per n. 28 giorni.
Corretto risulta il conteggio della ricorrente in ordine ai giorni di ferie (comprensivi di festività soppresse) maturati nel corso dell'a.s. 2020/2021 da parte della medesima, tenuto conto che la stessa ha prestato servizio per un totale di 278 giorni e trattandosi di docente con meno di 3 annualità di servizio alle dipendenze del convenuto (come risulta dallo Stato matricolare versato in atti dalla CP_1
ricorrente).
Inoltre, è la ricorrente medesima ad aver ammesso la fruizione di 2 giorni di ferie nel corso dell'anno, di talché tali giorni andranno detratti dall'ammontare complessivo dei giorni di ferie maturati.
Ne consegue che la ricorrente, avendo maturato 23,16 giorni di ferie (pari al numero di giorni di servizio 278x30 / 360) + 3 di festività soppresse ed avendone goduti 2, ha diritto alla corresponsione dell'indennità per 24,16 giorni di ferie non godute.
Quanto, invece, all'annualità 2021/2022, tenuto conto che la docente ha prestato servizio per un totale di 296 giorni, ne consegue che la medesima per tale anno scolastico ha maturato 24,66 giorni di ferie (296 x30/ 360) + 3 di festività soppresse, per un totale complessivo di giorni 27,66.
Inoltre, la ricorrente, durante tale anno scolastico, risulta aver goduto di 1 giorno di ferie, come si evince dal prospetto ferie dell'istituto comprensivo “Bartolomeo Sestini” di NA (PT).
Ne consegue, dunque, che la ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per
26,66 giorni di ferie non godute.
Quanto, invece, all'annualità 2022/2023, tenuto conto che la docente ha prestato servizio per un totale di 297 giorni, ne consegue che la medesima per tale anno scolastico ha maturato 24,75 giorni di ferie (297 x30/ 360) + 3 di festività soppresse, per un totale complessivo di giorni 27,75. Inoltre, è la ricorrente medesima ad aver ammesso la fruizione di 1 giorno di ferie nel corso dell'anno, di talché tale giorno andrà detratto dall'ammontare complessivo dei giorni di ferie maturati.
Ne consegue, dunque, che la ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per
26,75 giorni di ferie non godute.
Quanto, invece, all'annualità 2023/2024, tenuto conto che la docente ha prestato servizio per un totale di 303 giorni, ne consegue che la medesima per tale anno scolastico ha maturato 25,25 giorni di ferie (303 x30/ 360) + 3 di festività soppresse, per un totale complessivo di giorni 28,25.
Inoltre, è la ricorrente medesima ad aver ammesso la fruizione di 1 giorno di ferie nel corso dell'anno, di talché tale giorno andrà detratto dall'ammontare complessivo dei giorni di ferie maturati.
Ne consegue, dunque, che la ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per
27,25 giorni di ferie non godute.
Pertanto, poiché non è stato contestato dal l'importo della retribuzione giornaliera CP_1 quantificata in ricorso (€ 64,09 per tutti gli anni scolastici di cui trattasi), la ricorrente ha diritto, per le annualità per cui è causa, al pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute pari ad €
6.717,91.
Il è inoltre tenuto al pagamento degli interessi e la rivalutazione monetaria, per la parte CP_1
eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dell'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese – da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità degli accertamenti e delle questioni trattate, senza la fase istruttoria, non tenutasi, ed aumentate ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) accerta e dichiara il diritto di all'indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse Parte_1
non godute negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto condanna il al pagamento a favore Controparte_1 della medesima ricorrente della somma di € 6.717,91, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € Controparte_1
2.742 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, il ricorrente deduce di aver stipulato il seguente contratto con l'Amministrazione convenuta (cfr. doc. 1 ricorso):
- a.s. 2020/2021: contratto dal 25.9.2020 al 30.6.2021, con orario completo settimanale, c/o la Scuola Primaria “Don Milani” di NA (PT);
- a.s. 2021/2022: contratto dal 7.9.2021 al 30.6.2022, con orario completo settimanale, c/o la Scuola Primaria “Don Milani” di NA (PT);
- a.s. 2022/2023: contratto dal 6.9.2022 al 30.6.2023, con orario settimanale completo, c/o la Scuola Primaria “Don Milani” di NA (PT);
- a.s. 2023/2024: contratto dal 1.9.2023 al 30.6.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali, c/o l'Istituto Comprensivo Statale “B. Sestini” di NA (PT). 2 In specie, la ricorrente allega di aver maturato:
- 26,16 giorni per l'a.s. 2020/2021 (comprensivi dei giorni di ferie per festività soppresse);
- 27,66 giorni per l'a.s. 2021/2022 (comprensivi dei giorni di ferie per festività soppresse);
- 27,75 giorni per l'a.s. 2022/2023 (comprensivi dei giorni di ferie per festività soppresse);
- 28,25 giorni per l'a.s. 2023/2024 (comprensivi dei giorni di ferie per festività soppresse).
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 214/2025
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 21 ottobre 2025 alle ore 11.18 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. VACCARO DIEGO;
Parte_1
Per , la dott.ssa e la dott.ssa Controparte_1 Persona_1
Persona_2
L'avv. Vaccaro, preso atto della documentazione prodotta dal convenuto, con riferimento CP_1 alla fruizione da parte della ricorrente di 1 giorno di ferie nell'a.s. 2021/2022, chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con rideterminazione del quantum richiesto dedotti € 64,09 corrispondenti ad un giorno di ferie. Nel resto si riporta al ricorso, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. La dott.ssa prende atto della rideterminazione del quantum e nel resto si riporta alla Per_2 memoria
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 15.32 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 214/2025 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VACCARO DIEGO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa , della dott.ssa e del dott. , Persona_1 Persona_2 Persona_3 elettivamente domiciliato come in atti in via Mabellini n. 9, Pistoia, 51100, PT
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha riferito di aver prestato servizio Parte_1
come docente precaria in forza di contratti a tempo determinato, con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno), stipulato con il per gli aa.ss. 2020/2021, Controparte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/20241. Rappresentato di aver maturato, in relazione a tale anni di servizio, un numero di giorni di ferie2 superiore al numero di giornate di sospensione delle lezioni definito dal calendario scolastico regionale, essendo rimasta a disposizione del datore di lavoro, nei giorni in cui non si tenevano le lezioni, per lo svolgimento di attività didattiche funzionali all'insegnamento, ha convenuto in giudizio il , chiedendone la Controparte_1 condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per le suddette annualità. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituito tempestivamente il convenuto, il quale, nel merito ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso, deducendo che la ricorrente avrebbe interamente usufruito delle ferie spettanti durante il periodo di sospensione delle lezioni;
in ipotesi, ha chiesto la rideterminazione del quantum dovuto in ragione dei conteggi prodotti in atti. Con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e, in ipotesi di accoglimento del ricorso, con la compensazione integrale delle spese di lite stante la complessità e novità della questione.
Nel corso dell'udienza il procuratore di parte ricorrente, preso atto di quanto dedotto dal CP_1
con specifico riferimento alla fruizione di 1 giorno di ferie nel corso dell'anno 2021/2022, ha riformulato le conclusioni chiedendo che il quantum conteggiato in ricorso fosse ricalcolato deducendo l'importo di € 64,09 corrispondenti al giorno di ferie de quo.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Nel merito. Sul diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni e con le precisazioni di seguito illustrate.
Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1, comma 54 ss., legge n. 228/2012.
In particolare, il comma 54 stabilisce “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 è intervenuto a modificare l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, conv. dalla legge n. 135/2012: quest'ultima disposizione, allo stato, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Le disposizioni menzionate, pertanto, sanciscono rispettivamente, per il caso dei docenti dipendenti del odierno convenuto: i) l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di CP_1
sospensione delle lezioni (art. 1, comma 54, cit.); ii) la monetizzazione – quale previsione eccezionale derogatoria dell'obbligo di cui al punto i) – delle ferie non godute dal personale a tempo determinato assunto con supplenze brevi e saltuarie o con contratti sino al termine delle lezioni o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (art. 1, comma 55, cit.).
Inoltre, con il comma 56 della ridetta legge n. 228/2012, si dispone che le norme de quibus sono inderogabili dalla contrattazione collettiva nazionale, con disapplicazione dal 1 settembre 2013 delle clausole contrattuali contrastanti.
Sulla materia che ci occupa si è a più riprese pronunciata la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo, Cass. civ., sez. L, 7 maggio 2025, n. 11968; in termini, ex multis, Cass. civ., sez. L, 5 maggio
2022, n. 14268; Cass. civ., sez. L, 15 magio 2024, n. 13440; Cass. civ., sez. L, 17 giugno 2024, n.
16715), che ha inteso leggere le disposizioni sin qui richiamate alla luce delle norme del diritto eurounitario per come interpretate dalla Corte di Giustizia (con tre sentenze della Grande Sezione, tutte del 6 novembre 2018, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), la quale ha ritenuto che la normativa interna sia conforme all'art. 7, § 2, direttiva 2003/88/CE, letto in uno con l'art. 31 CDFUE, solo se interpretata nel senso che essa non consenta la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e della indennità sostitutiva, ma solo previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato del diritto di fruire delle ferie prima dello scadere del periodo di riferimento
(o di un periodo di comporto), essendo posto dunque dal datore di lavoro nella concreta ed effettiva possibilità di esercitare il proprio diritto alle ferie. Come ha affermato la Corte di legittimità, spetta al datore di lavoro “assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”. Dunque, per quanto qui d'interesse, “in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”: l'onere della prova in proposito grava sul datore di lavoro (così, Cass. civ., sez. L, 14268/2022, cit.).
Da tutto quanto sin qui osservato discende che:
- i docenti – senza distinzione tra docenti di ruolo e assunti a termine – sono posti in ferie ex lege nei giorni di sospensione delle lezioni (ad esclusione di quelli dedicati a scrutini, valutazioni, esami di
Stato), pur potendone godere nella restante parte dell'anno scolastico, purché nei limiti di sei giorni e solo qualora possano essere sostituiti senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, quando le lezioni sono in corso, mentre negli altri periodi, compresi quelli di sospensione delle lezioni ma non dell'attività didattica (ovverosia, dal 1 settembre sino all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni sino al 30 giugno), possono godere delle ferie senza particolari restrizioni;
- i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato – ma non quelli con supplenza annuale (i.e., con scadenza al 31 agosto) – hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale, la monetizzazione delle ferie non godute, ma “limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il diritto in questione trova riconoscimento, dunque, ove il docente precario abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni.
Tale diritto alla monetizzazione può, per contro, essere escluso, alla luce dei princìpi comunitari di cui si è detto, solo ove l'Amministrazione datrice di lavoro provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia, altresì, invitato ad esercitarlo. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto in maniera puntuale il numero di giorni di ferie maturate ed il numero di giorni di ferie fruiti per le annualità scolastiche per cui è causa;
quanto ai giorni di ferie non goduti, poi, ha altresì dedotto specificamente di non essere stata né invitata a fruirne, né informata delle conseguenze della mancata fruizione. A fronte di ciò, il convenuto non ha fornito CP_1 alcuna prova dell'adempimento.
Pertanto, la ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite nei termini specificati infra.
È dovuta anche la richiesta indennità di sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale ex art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario, di cui seguono la disciplina ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), istituto rispetto al quale deve estendersi l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva 2003/2008 CE regolante le ferie annuali.
Sul quantum dovuto a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente, tenuto conto della precisazione effettuata nel corso dell'odierna udienza, ha dedotto:
- Per l'a.s. 2020/2021, di avere prestato servizio per 278 giorni, maturando dunque 23,16 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 2 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 24,16 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2021/2022, di avere prestato servizio per 296 giorni, maturando dunque 24,66 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 1 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 26,66 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2022/2023, di avere prestato servizio per 297 giorni, maturando dunque 24,75 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 1 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 26,75 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2023/2024, di avere prestato servizio per 303 giorni, maturando dunque 25,25 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 1 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 27,25 giorni di ferie, residui e non goduti.
Il ha contestato il conteggio prodotto da parte ricorrente, deducendo: CP_1
- per l'a.s. 2020/2021 rendicontazione della Scuola Primaria “Don Milani” di NA, ove si riferisce che la docente, avendo usufruito di n. 2 giorni di ferie, a fronte dei 22 giorni maturati, non avrebbe alcun giorno di ferie residuo e non goduto, considerata la sospensione delle attività didattiche per n. 20 giorni;
- per l'a.s. 2021/2022 rendicontazione della Scuola Primaria “Don Milani” di NA, ove si riferisce che la docente, avendo usufruito di n. 1 giorni di ferie, a fronte dei 24 giorni maturati, non avrebbe alcun giorno di ferie residuo e non goduto, considerata la sospensione delle attività didattiche per n. 23 giorni
- per l'a.s. 2022/2023 rendicontazione della Scuola Primaria “Don Milani” di NA, ove si riferisce che la docente, avendo usufruito di n. 1 giorni di ferie, a fronte dei 24 giorni maturati, non avrebbe alcun giorno di ferie residuo e non goduto, considerata la sospensione delle attività didattiche per n. 26 giorni;
- per l'a.s. 2023/2024 rendicontazione della Scuola Primaria “Don Milani” di NA, ove si riferisce che la docente, avendo usufruito di n. 1 giorni di ferie, a fronte dei 26 giorni maturati, non avrebbe alcun giorno di ferie residuo e non goduto, considerata la sospensione delle attività didattiche per n. 28 giorni.
Corretto risulta il conteggio della ricorrente in ordine ai giorni di ferie (comprensivi di festività soppresse) maturati nel corso dell'a.s. 2020/2021 da parte della medesima, tenuto conto che la stessa ha prestato servizio per un totale di 278 giorni e trattandosi di docente con meno di 3 annualità di servizio alle dipendenze del convenuto (come risulta dallo Stato matricolare versato in atti dalla CP_1
ricorrente).
Inoltre, è la ricorrente medesima ad aver ammesso la fruizione di 2 giorni di ferie nel corso dell'anno, di talché tali giorni andranno detratti dall'ammontare complessivo dei giorni di ferie maturati.
Ne consegue che la ricorrente, avendo maturato 23,16 giorni di ferie (pari al numero di giorni di servizio 278x30 / 360) + 3 di festività soppresse ed avendone goduti 2, ha diritto alla corresponsione dell'indennità per 24,16 giorni di ferie non godute.
Quanto, invece, all'annualità 2021/2022, tenuto conto che la docente ha prestato servizio per un totale di 296 giorni, ne consegue che la medesima per tale anno scolastico ha maturato 24,66 giorni di ferie (296 x30/ 360) + 3 di festività soppresse, per un totale complessivo di giorni 27,66.
Inoltre, la ricorrente, durante tale anno scolastico, risulta aver goduto di 1 giorno di ferie, come si evince dal prospetto ferie dell'istituto comprensivo “Bartolomeo Sestini” di NA (PT).
Ne consegue, dunque, che la ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per
26,66 giorni di ferie non godute.
Quanto, invece, all'annualità 2022/2023, tenuto conto che la docente ha prestato servizio per un totale di 297 giorni, ne consegue che la medesima per tale anno scolastico ha maturato 24,75 giorni di ferie (297 x30/ 360) + 3 di festività soppresse, per un totale complessivo di giorni 27,75. Inoltre, è la ricorrente medesima ad aver ammesso la fruizione di 1 giorno di ferie nel corso dell'anno, di talché tale giorno andrà detratto dall'ammontare complessivo dei giorni di ferie maturati.
Ne consegue, dunque, che la ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per
26,75 giorni di ferie non godute.
Quanto, invece, all'annualità 2023/2024, tenuto conto che la docente ha prestato servizio per un totale di 303 giorni, ne consegue che la medesima per tale anno scolastico ha maturato 25,25 giorni di ferie (303 x30/ 360) + 3 di festività soppresse, per un totale complessivo di giorni 28,25.
Inoltre, è la ricorrente medesima ad aver ammesso la fruizione di 1 giorno di ferie nel corso dell'anno, di talché tale giorno andrà detratto dall'ammontare complessivo dei giorni di ferie maturati.
Ne consegue, dunque, che la ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per
27,25 giorni di ferie non godute.
Pertanto, poiché non è stato contestato dal l'importo della retribuzione giornaliera CP_1 quantificata in ricorso (€ 64,09 per tutti gli anni scolastici di cui trattasi), la ricorrente ha diritto, per le annualità per cui è causa, al pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute pari ad €
6.717,91.
Il è inoltre tenuto al pagamento degli interessi e la rivalutazione monetaria, per la parte CP_1
eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dell'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese – da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità degli accertamenti e delle questioni trattate, senza la fase istruttoria, non tenutasi, ed aumentate ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) accerta e dichiara il diritto di all'indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse Parte_1
non godute negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto condanna il al pagamento a favore Controparte_1 della medesima ricorrente della somma di € 6.717,91, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € Controparte_1
2.742 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, il ricorrente deduce di aver stipulato il seguente contratto con l'Amministrazione convenuta (cfr. doc. 1 ricorso):
- a.s. 2020/2021: contratto dal 25.9.2020 al 30.6.2021, con orario completo settimanale, c/o la Scuola Primaria “Don Milani” di NA (PT);
- a.s. 2021/2022: contratto dal 7.9.2021 al 30.6.2022, con orario completo settimanale, c/o la Scuola Primaria “Don Milani” di NA (PT);
- a.s. 2022/2023: contratto dal 6.9.2022 al 30.6.2023, con orario settimanale completo, c/o la Scuola Primaria “Don Milani” di NA (PT);
- a.s. 2023/2024: contratto dal 1.9.2023 al 30.6.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali, c/o l'Istituto Comprensivo Statale “B. Sestini” di NA (PT). 2 In specie, la ricorrente allega di aver maturato:
- 26,16 giorni per l'a.s. 2020/2021 (comprensivi dei giorni di ferie per festività soppresse);
- 27,66 giorni per l'a.s. 2021/2022 (comprensivi dei giorni di ferie per festività soppresse);
- 27,75 giorni per l'a.s. 2022/2023 (comprensivi dei giorni di ferie per festività soppresse);
- 28,25 giorni per l'a.s. 2023/2024 (comprensivi dei giorni di ferie per festività soppresse).