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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/12/2025, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1866/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio proprio e dell'avv. Parte_1
ET De SI, rappresentato da quest'ultima e da sè medesimo avv. ex art. 86 c.p.c., come da procura su foglio separato depositato nel fascicolo telematico;
OPPONENTE
E
quale procuratrice di Parte_2 Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. Fabrizio Maione, dal quale è rappresentata e difesa come da procura rilasciata su foglio separato depositato nel fascicolo telematico;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma;
in via principale e nel merito, revocare, annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 54/2024 (RG 13729/2023) emesso dal Tribunale di Firenze in data 02/01/2024, notificato il 09/01/2024, per lo meno nella parte relativa alla condanna in solido dell'avv. Ordinare, altresì, in accoglimento della domanda riconvenzionale, Parte_1
l'immediata cancellazione della segnalazione alla CR della Banca d'Italia e, contestuale, condannare la opposta al risarcimento del danno patito dall'avv. che si quantifica Parte_1 in € 100.000,00 o nella misura maggiore o minore di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Per parte opposta: 1) rigettare le avverse pretese tutte perché infondate in fatto e diritto e non provate negli assunti;
2) confermare il decreto emesso, anche solo parzialmente, ove ritenuto di legge;
3) in ogni caso, condannare l'opponente alle spese e competenze del presente giudizio e del giudizio monitorio anche ex art. 96 cpc. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 09/01/2024, il Tribunale di Firenze emetteva il decreto ingiuntivo n. 54/2024, con cui veniva ingiunto a e il pagamento, in favore di Parte_3 Parte_1 Parte_4 Parte_5
(in qualità di mandatario di , quale Parte_2 Controparte_1 cessionario del credito facente originariamente capo a e del , della Controparte_2 CP_3 somma di € 12.507,94, oltre interessi e spese, quale residua esposizione debitoria derivante dal contratto di locazione finanziaria n. 509312 del 06/04/2009, con il quale Etruria leasing s.p.a. (già Nuova banca Etruria s.p.a.), aveva concesso in locazione a una serie di arredi ed Parte_3 attrezzature per locale. In relazione alle obbligazioni discendenti da tale contratto, si erano appunto costituiti garanti , e . Parte_1 Parte_4 Parte_5
Avverso il predetto provvedimento monitorio ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze in
[...] favore di quello di Roma, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. Ciò in quanto l'obbligazione dedotta in giudizio era sorta a Roma (contratto sottoscritto a Roma); inoltre a Roma si trova la sede legale di e, sempre a Roma, sono residenti i presunti garanti e Parte_3 Pt_1 Pt_4
Anche aveva sede a Roma, mentre Pt_5 Controparte_4 Parte_2 aveva sede a San Donato Milanese. In ogni caso, essendo l'obbligato un consumatore il foro competente era stabilito in base al luogo di residenza del consumatore (art. 33 d. lgs. 206 del 2005). Inoltre, in ogni caso, sebbene vi fosse la designazione di un foro convenzionale, tuttavia essendo stata disconosciuta la sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione risultava nulla anche la clausola del foro su accordo delle parti.
Lamentava, nel merito, la falsità del contratto di fideiussione prodotto dalla controparte, senza alcuna attestazione di conformità, disconoscendone dunque la sottoscrizione evidenziando, dunque, la sua estraneità alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, non avendo mai garantito i debiti di
Parte_3
Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla avvenuta segnalazione, nel giugno 2023, del proprio nominativo alla Centrale rischi della Banca d'Italia, senza che fosse stato fornito alcun preavviso da parte di quest'ultima. La segnalazione era inoltre avvenuta in modo automatico, senza il rispetto della circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991 e, in conseguenza di detta segnalazione, il si era visto negare la Pt_1 possibilità di mantenere rapporti con gli istituti di credito con i quali aveva lavorato, rendendo impossibile la prosecuzione nella sua attività. Chiedeva, quindi, accertare l'inesistenza del diritto della controparte di effettuare la segnalazione e, conseguentemente, la sua condanna al risarcimento del danno quantificato in € 100.000,00, unitamente all'ordine di immediata cancellazione della segnalazione.
Si costituiva in giudizio rilevando, quanto all'eccezione di Parte_2 incompetenza territoriale, che il contratto di leasing (art. 19) conteneva una clausola di deroga a favore dell'adito Tribunale, oggetto di specifica approvazione scritta. Come, del resto, anche la fideiussione sottoscritta dal recava al punto U) la clausola in deroga alle norme del codice Pt_1 di rito, anch'essa con doppia sottoscrizione, che anche in questo caso indicava quale foro competente in via esclusiva quello di Firenze. Evidenziava, altresì, l'inapplicabilità della disciplina
2 consumeristica al fideiussore che garantiva il debito di un'impresa commerciale, in quanto dal carattere accessorio dell'obbligazione di garanzia discende che il garante mutua anche le qualità che afferiscono al debitore principale. Da un punto di vista sostanziale, era in ogni caso evidente che l'avv. avesse prestato garanzia per l'avvio di una propria attività imprenditoriale nella Pt_1 ristorazione, per il tramite di una società, agendo per scopi attinenti all'attività imprenditoriale e non in qualità di consumatore.
Evidenziava, nel merito, il carattere dilatorio del disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione, laddove l'opponente aveva sottoscritto due volte il contratto, anche con apposizione il timbro con data certa. Formulava, dunque, richiesta di verificazione della sottoscrizione e, qualora la difesa dell'opponente si fosse rivelata infondata, ne chiedeva la condanna ex art. 96 c. 1 e 3 c.p.c..
Chiedeva inoltre il rigetto della domanda riconvenzionale, visto che la segnalazione alla Centrale rischi non costituiva un atto addebitabile alla creditrice, ma che seguiva la normativa della Banca d'Italia, la quale prevedeva la segnalazione anche per i fideiussori.
Ammessa ed espletata CTU, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 9/12/2025 la causa è stata riservata in decisione, ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
***
La titolarità del credito.
L'attuale titolare del diritto di credito azionato in giudizio in capo a non è Controparte_1 in discussione, in quanto all'atto della proposizione dell'opposizione non sono stati oggetto di contestazione né l'esistenza dei contratti di cessione, né l'inclusione in essi del credito oggi in contestazione, né appunto la titolarità del credito oggetto di ingiunzione in capo all'odierna opposta.
L'eccezione di incompetenza per territorio.
L'eccezione è infondata. Sia il contratto di leasing che quello di fideiussione prevedono delle clausole, entrambe munite di doppia sottoscrizione, di deroga alla competenza secondo i criteri ordinari, prevedendo la competenza del foro di Firenze. L'art. 23.3 delle condizioni generali del contratto di leasing prevede che “le parti espressamente convengono che per ogni ed eventuale controversia, che potesse sorgere in dipendenza diretta od indiretta del presente contratto, sarà competente in via esclusiva – in espressa deroga alle norme di cui agli artt. 18 e seguenti del codice di procedura civile – il foro di Firenze con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione o continenza di cause” (doc. 1, pag. 2 e 4). Il contratto di garanzia prevede “...in deroga alle disposizioni del codice di Procedura Civile, per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente il Foro di Firenze, fatta salva la facoltà della Società di adire ogni altro foro stabilito dalla legge” (doc. 3, pag. 2).
Quanto all'affermazione che le clausole in questione sarebbero nulle, in quanto l'opponente non le avrebbe in realtà sottoscritte, il profilo verrà trattato nel paragrafo seguente.
Neppure vi sono i presupposti per considerare l'opponente quale consumatore. Infatti tale qualità, come già precisato dalla Corte di Giustizia UE all'esito del giudizio C-74/2015, va valutata caso per
3 caso in quanto “...spetta...al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. Occorrendo dunque valutare se il garante abbia dei legami funzionali con la società garantita o se abbia agito per finalità del tutto estranee all'oggetto commerciale della stessa (vedi Cass. SU n. 5868/2023). Tanto premesso il non Pt_1 poteva essere considerato consumatore in quanto era socio di maggioranza di Parte_3 detenendone la quota del 33,34% (doc. 4). La prestazione di garanzia è, dunque, avvenuta per esigenze imprenditoriali/finanziarie di cui lo stesso opponente era portatore, essendo interessato ad avviare un'attività di ristorazione e, quindi, con un collegamento funzionale rilevante con la società garantita.
Il disconoscimento della sottoscrizione del contratto di fideiussione.
Sul punto è intervenuto l'accertamento svolto dal perito nominato dal Tribunale, che ha così concluso: “l'analisi delle sottoscrizioni contestate ha evidenziato similarità nelle categorie grafiche comprese le caratteristiche grafiche salienti e particolari. Dichiaro, quindi che, a seguito dell'attento esame delle summenzionate firme a nome apparente di e del relativo confronto Parte_1 con le autografe, in riferimento ai parametri grafici di carattere generale e di carattere particolare, il mio parere porta al massimo grado di autografia” (pag. 46).
La relazione peritale è connotata da coerenza, rigore e priva di vizi logici e le sue conclusioni vengono dunque pienamente condivise e fatte proprie dal Tribunale. Il consulente in relazione alle sottoscrizioni disconosciute (identificate come XX) ha evidenziato preliminarmente che “l'indagine non ha messo in evidenza alcun elemento sospetto relativamente al supporto cartaceo, standard, del documento che si rivela integro, esente da manomissioni o abrasioni. Dagli esami strumentali effettuati non si rileva alcuna manomissione, cancellatura, né con gomme né con raschietti. Sottoposto alle radiazioni con la luce ultravioletta della lampada di Wood lo scritto non ha rivelato nell'intero tracciato aloni anomali. Si evince, quindi, che non vi sono nel tracciato scolorinature o decolorazioni effettuate con sostanze chimiche allo scopo di eliminare e poi eventualmente modificare parti dello scritto. Non appaiono indizi di pre-tracciato o segni attribuibili a ricalco il che permette di escludere che le sottoscrizioni possano essere una riproduzione realizzata mediante carta ricalcante” (pag. 10).
Ha inoltre sottoposto a scrupolosa verifica le categorie grafiche nonché i connotati particolari e salienti delle sottoscrizioni confrontate, affermando che: “il tracciato delle sottoscrizioni in indagine possiede i pre-requisiti di idoneità segnaletica, ovvero: • Leggibilità (assenza di timbri/stampe sulle sottoscrizioni e completezza di stesura del tracciato); • Estensione del tracciato elevato: sono presenti due masse grafiche su ogni firma;
• Personalizzazione ed evoluzione evidente tanto da indicare il livello 2 sulla scala di complessità grafica” (pag. 10). Circa le modalità esecutive del tratto grafico ha evidenziato che “le sottoscrizioni sono caratterizzate da un naturale coricamento verso destra degli assi letterali, sia nel cognome che nel nome”. Inoltre, quanto alla velocità di esecuzione della scrittura ha rilevato che le firme contestate “...presentano un andamento non inibito durante l'esecuzione grafica. Si rileva minor velocità grafica durante la costruzione della maiuscola
“A” in X3 dove il tracciato appare con una tensione grafica minore nel tratto iniziale discendente...”. In merito all'ampiezza delle lettere ha rilevato che “la maiuscola “A” risulta ampia
4 e tende a fare da “cappello” a buona parte del nome...La Zona mediana del cognome tende ad un andamento spadiforme decrescente delle lettere...” (pag. 12). Non si rinvengono, poi, evidenti stacchi tra le lettere prevalendo una continuità grafica, tranne che per alcune leggere giustapposizioni “...In X1...della lettera finale di “ ”...Ancora, tra la “N” e la “G” e la “O” Pt_1 finale del cognome” (pag. 13). Una connotazione particolare aveva anche l'andamento e la tenuta del rigo basale, laddove le sottoscrizioni contestate si presentano “...con le maiuscole che tendono a discendere sotto il rigo premarcato per poi cercare di mantenere il medesimo rigo sia nel nome che nel cognome.” (pag. 16). Non vi erano elementi da segnalare in merito alla velocità grafica e alla pressione, che si presentavano pressoché costanti.
Ha concluso sulle modalità esecutive che la grafia presentava quali connotati particolari, l'omissione “...in tutte le XX assenza della lettera “E” di;
in X2 la “G” e la “L” Pt_1 verosimilmente si fondono in un unico tratto ascendente-discendente. Per quanto concerne il cognome, esso appare illeggibile nei propri profili letterali. Successivamente al bilittero “MA” di il tracciato si sviluppa con andamento ascendente/discendente per terminare con tratto Pt_1 orizzontale – X2 e X3 – mentre in X1 è presente un occhiello tendente ad una “O” invece che ad una E” (pag. 17).
Ha quindi operato un confronto diretto tra le sottoscrizioni disconosciute e quelle autografe, derivanti dai documenti comparativi, quali il contratto di mutuo in copia redatto dal notaio in data 10.03.2004, contenente 7 (sette) sottoscrizioni, copia carta di identità rilasciata dal Per_1
Comune di Roma n. AV 3198898 del 03/09/2014, procura alle liti del 10/01/2024, oltre a numerosi saggi grafici effettuati in via diretta in sede di operazioni peritali. In merito al materiale a disposizione, il consulente ha affermato che sono “...soddisfacenti per omogeneità e per coevità...in quanto firme provenienti da atti riconosciuti e acquisiti su fogli bianchi tipo A4 mediante rilascio di saggio grafico nel corso delle operazioni peritali...sono coeve, poiché le firme in verifica sono riferibili all'anno 2009 come alcune scritture di comparazione che abbracciano gli anni 2004 – 2025...inoltre...sono numericamente e qualitativamente sufficienti per consentirne l'individuazione dell'ambito di variabilità del signor ..sono da ritenersi spontanee...” e anche se alcune sono Pt_1 in copia “...Tuttavia le copie risultano abbastanza chiare per rinvenire il tracciato grafico autografo delle sottoscrizioni del antecedenti alla data del documento contestato...Tutte le Pt_1 comparative portano i requisiti d'idoneità ai fini confrontuali con le sottoscrizioni oggetto di indagine. Esse appaiono naturali con caratteristiche stilistiche variabili ben delineate (anche le autografe in copia). Mantengono, nel corso degli anni, similare andamento grafico a carattere generale...rimangono immutate le omissioni di alcune lettere sia nel nome che nel cognome” (pag. 26-27).
Dal confronto diretto delle sottoscrizioni il consulente in primo luogo rileva “...similare modalità ideativa di apposizione del nome e cognome delle sottoscrizioni XX...le sottoscrizioni sono caratterizzate da un naturale coricamento verso destra degli assi letterali, sia nel cognome che nel nome...si rinviene concordanza tra le XX e le autografe in riferimento al parametro ordine dove nell'insieme si osserva come le sottoscrizioni contestate presentano chiari profili letterali similarmente al campione autografo a disposizione...Tutte le sottoscrizioni presentano un andamento non inibito durante l'esecuzione grafica. Minore velocità grafica si rinviene nelle autografe laddove vi sono maggiori stacchi interletterali (A9) mentre appare compatibile la velocità
5 grafica delle X con le autografe eseguite senza soluzione di continuità”. Circa l'ampiezza delle lettere ha osservato: “...la maiuscola “A” risulta ampia e tende a fare da “cappello” a buona parte del nome...la Zona mediana del cognome tende ad un andamento spadiforme decrescente delle lettere...”. In merito alla pressione grafica si “...riporta concordanza nella scarsa differenziazione dei tratti ascendenti/discendenti”, mentre sui legamenti e giustapposizioni “...si rinvengono talvolta giustapposizioni nei medesimi “punti” tra le firme contestate e le autografe;
ovvero nella costruzione della lettera “O” finale di “ ” e nel tratto finale del cognome”. Analoghe Pt_1 similarità venivano riscontrate sui valori dimensionali delle altezze e sull'andamento del rigo basale
“...concordanza con la maiuscola “A” che risulta ampia, ovalizzata e inclinata con tendenza a svilupparsi sopra la zona mediana...la Zona mediana del cognome tende ad un andamento spadiforme decrescente delle lettere...si osserva come la “A” di “ venga eseguita spesso a Pt_1 mo' di “e”...e/o con ovale della “A” inglobato...”. Tutti tali raffronti si concludono con un giudizio di piena concordanza (pag. 30-38).
Anche nei connotati particolari della grafia si riscontrano delle concordanze, in particolare nei c.d. gesti fuggitivi che sono dei tratti grafici che sfuggono al controllo volitivo dello scrivente. Al riguardo si è accertata una “…similarità nella tenuta iniziale delle maiuscole che tendono a scendere sotto il rigo di base...concordanza relativa al bilittero “AS” di “ dove la lettera “S” viene Pt_1 vergata a mo' di asta...medesima modalità ideativa della lettera finale “E” preceduta da tratto ondulato orizzontale e terminazione abbreviata...presenza e concordanza relativa ai ganci presenti in incipit della maiuscola “A” di Angelo...presenza e concordanza nella costruzione della consonante
“N”; presenza e concordanza nella modalità di costruzione in zona inferiore della lettera “G” con cambio di direzione a “triangolo”. Presenza e concordanza con i tratti finali che si rinvengono nella quasi totalità sfilati” (pag. 39-43).
Viene, altresì, esclusa l'ipotesi di dissimulazione per la presenza di un livello grafico spontaneo e non controllato, laddove il CTU ha rilevato che “...le sottoscrizioni oggetto di indagine presentano, nel confronto diretto con il campione comparativo, similarità nella modalità ideativa delle categorie grafiche maggiori e di maggiore rilievo quali i connotati grafici personali...il valore di ciascuna caratteristica grafica, come prova di identità o di non-identità, dipende dalla sua frequenza, complessità, velocità relativa e naturalezza: tale assunto porta, in questo caso, ad una conclusione di autografia…nessuno è in grado di imitare i caratteri della scrittura di un'altra persona mantenendo contemporaneamente la stessa velocità relativa e l'abilità grafica di chi sta cercando di imitare. In questo caso non vi sono elementi grafici per concludere con un giudizio di imitazione (pag. 46).
Del predetto accertamento peritale, alla cui lettura integrale in ogni caso si rinvia, l'opponente ha richiesto in più occasioni la rinnovazione, sull'assunto che la sottoscrizione apposta alla procura alle liti, ed utilizzata dal consulente per il raffronto (X10), non sarebbe in realtà stata da lui apposta ma apposta invece dall'avv. ET De SI, sua moglie, che poi l'aveva autenticata. Ciò inficerebbe, a dire dell'opponente, l'attendibilità dell'accertamento peritale.
Sul punto va osservato che tali – gravi – affermazioni sono state effettuate tardivamente e in modo opportunistico, vale a dire soltanto dopo la trasmissione alle parti della bozza della consulenza, allorquando dunque la parte ha preso contezza dell'esito negativo, per la propria posizione, dell'accertamento effettuato dal perito. Come affermato da quest'ultimo, infatti: “...tale
6 sottoscrizione come comparativa, non veniva disconosciuta e niente veniva riferito a verbale” (pag. 48).
In ogni caso, lo stesso consulente ha precisato che le sue valutazioni hanno avuto un'analisi più ampia, non limitata a tale documento e senza che lo stesso acquisisse una importanza dirimente:
“...il confronto delle sottoscrizioni indagate è stato effettuato tenendo conto di tutto il campione autografo e non esclusivamente con la X10 come invece appare intendere l'avvocato Si fa Pt_1 presente che...alcuni confronti sono stati eseguiti con le comparative dell'atto notarile dell'anno 2004 riprodotte in copia...Con questo campione autografo sono stati confrontati i connotati grafici macro evidenti quali inclinazione assiale, andamento sul rigo di base, incipit e profili letterali rinvenendo concordanza tra esse...Altre concordanze sono state rinvenute tra le XX e il saggio grafico come da visione delle pagine precedenti, in particolare nella concordanza relativa alle giustapposizioni e suture dei tracciati grafici di rilievo ai fini identificativi. Pertanto, si dissente con l'avvocato quando dichiara che la comparativa X10 è stata fondamentale per esprimere un Pt_1 parere di autografia...” (pag. 49).
D'altra parte, a conferma della piena correttezza ed attendibilità dell'accertamento effettuato, milita anche un'evidente considerazione logica: dalla visura camerale in atti (doc. 4 opposta) risultano tre soci della società debitrice principale vale a dire e, appunto, l'odierno Parte_4 Parte_5 opponente. Questi ultimi risultano, pacificamente, aver transatto le rispettive posizioni provvedendo al pagamento dell'importo di € 3.000,00 ciascuno il che presuppone, evidentemente, il riconoscimento della loro posizione di fideiussori. Le fideiussioni risultano tutte sottoscritte nella medesima data (2.4.09), risultando dunque stipulate in una contestuale occasione avendo richiesto la banca una prestazione di garanzia da parte di tutti i soci della società. Non si comprende dunque, né il lo ha mai spiegato, per quale ragione la banca avrebbe regolarmente assunto le Pt_1 fideiussioni degli altri soci, di minoranza, ed abbia invece pensato di non richiedere, e poi falsificare, l'assunzione della garanzia da parte del socio di maggioranza, che ragionevolmente dovrebbe essere stato invece il primo soggetto al quale richiedere una garanzia.
Neppure ha mai spiegato per quale ragione, allorquando ha ricevuto (il punto non è stato oggetto di contestazione), nella specificata qualità di fideiussore, la missiva di risoluzione contrattuale da parte di sin dal 2014 (doc. 5 monitorio) e poi, sempre in tale qualità, una diffida di CP_2 pagamento da parte di un precedente cessionario del credito (doc. 6 monitorio), mai nulla abbia sentito l'esigenza di replicare, negando la propria qualità di fideiussore, come chiunque avrebbe verosimilmente fatto alla stregua dell'id quod plerumque accidit.
La domanda riconvenzionale.
L'opponente ha proposto una domanda volta ad ottenere la cancellazione della segnalazione della propria posizione alla CR della Banca d'Italia, ma in merito a tale domanda è cessata la materia del contendere, visto che la parte ha dichiarato di aver ottenuto autonomamente la predetta cancellazione (v. verbale di udienza del 9.12.25).
Ha inoltre proposto una domanda di risarcimento del danno affermando di aver subito, in conseguenza della segnalazione ritenuta illegittima, importanti danni essendosi visto negare la possibilità di mantenere rapporti con gli istituti di credito con i quali aveva già lavorato, trovandosi nell'impossibilità fattuale di proseguire la propria attività. 7 La domanda va respinta. Anche a prescindere, infatti, dalla valutazione circa la legittimità o meno della segnalazione, in ogni caso il danno da illegittima segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia, in quanto danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. La sussistenza del suddetto danno può essere dimostrata anche attraverso presunzioni (ad es. documentazione che evidenzi specifici atti di revoca di finanziamenti successivi alla segnalazione, o richieste non accolte in ragione dell'esistenza della segnalazione), atte a dimostrare, se imprenditore, il peggioramento della affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito (Cass. n. 29252/2024). Anche il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (Cass. n. 6589/2023).
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova che l'asseritamente illegittima segnalazione abbia comportato una maggior difficoltà nell'accesso al credito e nei rapporti con le banche da parte del Massone, una impossibilità di proseguire la propria attività e/o un danno di qualsivoglia altro tipo, non avendo la parte fornito alcun elemento concreto a sostegno delle sue affermazioni.
Conclusioni.
La parte opposta all'udienza del 09/12/2025 ha precisato che a seguito di transazione, avvenuta in corso di giudizio con gli altri due garanti ha, come accennato, incassato la somma di € 6.000,00. Ha dunque limitato la propria domanda al residuo importo dovuto, detratto quanto già corrisposto dagli altri fideiussori. Pertanto, previa revoca in ogni caso del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. n. 2404/2016; Cass. n. 21432/2011; Cass. n. 13085/2008), l'opponente va condannata al pagamento del residuo importo di € 6.507,94 oltre interessi come per legge dalla domanda al saldo.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, esse vanno parametrate al maggior valore della domanda riconvenzionale, proposta per € 100.000,00. Anche in relazione all'importo di € 6.000,00, rispetto al quale è in sostanza cessata la materia del contendere, il va considerato virtualmente soccombente, atteso che al momento della proposizione della Pt_1 domanda essa era fondata con riferimento all'intero importo oggetto di ingiunzione.
Alla stregua del medesimo criterio le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste in via definitiva a carico della parte opponente.
La domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 3.
Va infine accolta la richiesta formulata dalla parte opposta a tal riguardo poiché, avendo la parte opponente falsamente (può a questo punto può affermarsi, all'esito dell'istruttoria espletata) disconosciuto la propria sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione, ha resistito in giudizio con dolo. La somma congruamente liquidabile è quella di € 2.000,00, tenuto conto del non rilevante valore della controversia.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 54/2024, emesso dal Tribunale di Firenze in data 09/01/2024;
- condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_5 residua somma di € 6.507,94 oltre interessi come per legge, sul solo capitale, dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 14.000,00, oltre RGS, Parte_1
IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico della parte opponente;
- condanna inoltre il Massone, ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento della ulteriore somma di
€ 2.000,00;
- dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza in merito alle affermazioni relative alla falsa autenticazione della procura alle liti rilasciata per il presente procedimento.
Firenze, il 18/12/2025
Il giudice dr. Enrico D'Alfonso
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