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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/09/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 7902/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.49 sono presenti l'avv. LUNA ALESSANDRO per parte ricorrente e la dott.ssa
Colombo nell'interesse dell' . CP_2
I procuratori delle parti dichiarano che la prestazione è stata pagata pertanto chiedono la cessata la materia del contendere rispettivamente con condanna e compensazione delle spese di lite.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.44 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7902 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), nella Parte_1 CodiceFiscale_1
qualità di genitore del minore , nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1 C.F._2
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Luna
[...]
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale centrale a Roma CP_2
nella via Ciro il Grande n. 21, c. f. , rappresentato e difeso dal dott. Michele P.IVA_1
Alcuri, per mandato in atti
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/09/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1200,00 oltre CP_2
IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/05/2025, parte ricorrente conveniva in giudizio l' al fine di sentirlo CP_2
condannare al pagamento dell'indennità di accompagnamento i cui requisiti sanitari erano stati riconosciuti al minore con verbale in autotutela del 19.2.2025, depositato Persona_1
dall'Istituto nell'ambito del giudizio n. 16470/2024, ex art 445 bis cpc, promosso dalla ricorrente per il riconoscimento della detta prestazione.
Al riguardo precisava che, a seguito del riconoscimento della prestazione in via amministrativa, il
Tribunale adito dichiarava con ordinanza del 4.4.2025 la cessata la materia del contendere.
A sostegno del ricorso deduceva che nonostante il decorso dei termini di legge e l'invio del modulo
AP70 in data 19.3.2025, nulla era stato ancora corrisposto dall' . CP_1
L' , si costituiva in giudizio contestando genericamente la domanda e chiedendone il rigetto. CP_2
All'odierna udienza le parti hanno dichiarato che la prestazione è stata interamente pagata;
pertanto,
hanno concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere rispettivamente con la condanna e la compensazione delle spese di lite.
Ciò premesso, sulla base delle allegazioni e dei documenti versati in atti, risulta che la prestazione,
oggetto della domanda, è stata riconosciuta pertanto, va dichiarata la cessata la materia del contendere.
Rilevato che il pagamento da parte dell' dell'importo dovuto alla ricorrente è Controparte_3
avvenuto soltanto dopo il deposito del ricorso giudiziario come si evince dalla documentazione prodotta in atti, l' in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al CP_2
pagamento delle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 19.9.2025 Il Giudice Onorario
Carmela Fachile