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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 5784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5784 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
RG 24164/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 9 luglio 2025, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
TRA
C.F. , rapp.to e difeso dagli avv.ti Alessandro Parte_1 C.F._1
Iacobitti e Michelina La Bella presso i quali elett.te domicilia in Napoli al Viale Maria Cristina di
Savoia n°18.
Ricorrente
E C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra CP_1 P.IVA_1 CP_2
domiciliata per la carica presso la sede in Napoli, alla via dei Mille, n. 16, rappresentata e
[...] difesa dal Prof. Avv. Severino Nappi ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo 282.
NONCHE'
, (C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'AVV. CARMINE BARONE giusta procura generale alle liti per Notar in Persona_1
Fiumicino del 22.03.2024, n. rep. 37875 e n. racc. 7313, ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli Via A. De Gasperi 55. CP_3
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 21.12.2023 il ricorrente in epigrafe indicato adiva il
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, e premesso:
- che aveva lavorato alle dipendenze della quale lavoratore marittimo, dal 21 gennaio CP_1
2016 al 30 agosto 2022 svolgendo le mansioni di marinaio sino al 21 febbraio 2019 e, successivamente, quelle di nostromo dal 9 luglio 2019 sino al termine del rapporto;
- che aveva lavorato a bordo delle Motonavi “Don Peppino” e “Macaiva”, navi con una stazza lorda rispettivamente di 495,65 tonnellate e di 495,30 tonnellate, che effettuavano il servizio di traghetto di passeggeri e mezzi di trasporto fra Procida;
Pt_2
- che il rapporto di lavoro con la era a tempo indeterminato, con iscrizione nel “turno CP_1 particolare”;
- che il rapporto di lavoro si era svolto in regime di continuità, ossia rimanendo nell'assoluta disponibilità dell'armatore, espletando l'attività per i seguenti periodi: dal 21.01.2016 al 19.05.2016; dal 30.06.2016 al 6.10.2016; dal 24.11.2016 al 6.10.2017; dal 21.06.2017 al 19.02.2018; dal
22.05.2018 al 21.02.2019; dal 9.07.2019 al 2.12.2019; dal 7.02.2020 al 13.10.2020; dal
12.01.2021 al 31.082021; dal 5.10.2021 al 22.03.2022 ed, infine, dal 22.04.2022 al 30.08.2022;
- che non era stato più richiamato in servizio dalla dopo lo sbarco del 30 agosto 2022; CP_1
- che aveva lavorato per sette giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, svolgendo mediamente 10 ore di lavoro giornaliero ed osservando il seguente orario: i) nel periodo invernale
(ottobre-maggio), l'imbarco era previsto alle ore 5:00 oppure alle ore 6:00 del mattino con l'ultima tratta che partiva alle ore 18:10 da ed alle 17:05 da Procida;
nel periodo estivo (giugno- Pt_2 settembre), l'orario d'imbarco era il medesimo mentre le ultime tratte effettuate dalla motonave partivano alle ore 20:00 da dalle ore 19:10 da Procida;
Pt_2
- che aveva svolto, in via continuativa, almeno due ore di lavoro straordinario non retribuito al giorno;
- che aveva lavorato per molti mesi oltre le 300 ore mensili, con punte di 416 e 423 ore per trenta giorni di lavoro consecutivi, senza effettuare giornate di riposo;
- che l'orario di lavoro e di riposo effettuato era documentato dai “prospetti di registrazione delle ore di lavoro e di riposo dei lavoratori marittimi” mensili;
- che dai citati prospetti emergeva che aveva usufruito fra le ore 9:00 e 11:00 del mattino di un numero variabile di ore di riposo (da 1 a 3), anche se in realtà tale riposo sarebbe stato concesso di rado viste le esigenze di linea ed il poco personale a disposizione;
- che non aveva mai usufruito di ferie nei periodi in cui aveva prestato servizio, senza aver ricevuto la relativa indennità per ferie non godute tranne che dal mese di ottobre 2019 e, comunque, in misura minore rispetto a quanto a lui spettante;
- che non aveva usufruito dei riposi festivi e dei riposi compensativi, senza aver ricevuto nulla a titolo di lavoro festivo;
- che non aver ricevuto gli assegni familiari per il periodo che va dal 1° luglio 2018 al 30 giugno
2019, salvo il pagamento dei soli mesi di giugno e luglio 2018 ed un acconto per il mese di luglio
2019;
- che aveva svolto la propria prestazione lavorativa a bordo di navi molto vetuste e prive della indispensabile manutenzione all'interno dei locali;
- che i componenti dell'equipaggio delle due motonavi dove avevano lavorato erano insufficienti per le esigenze di navigazione e, a causa di tale circostanza, l'Azienda si sarebbe rifiutata di concedergli permessi e di accordare richieste di sbarco;
- che era stato retribuito dall'Azienda in maniera errata e minore rispetto a quanto previsto dal
CCNL per il settore privato dell'industria armatoriale per lo svolgimento delle mansioni di marinaio;
- che non aveva ricevuto gli scatti di anzianità previsti dal CCNL;
- che aveva ricevuto una minor somma per la cd. panatica convenzionale rispetto a quella prevista dal CCNL applicato dalla società; - che l'Azienda, dal 2020 e saltuariamente, aveva riconosciuto una modesta integrazione retributiva qualificata come “integrazione aziendale variabile e/o accordo individuale”;
- che aveva ricevuto l'indennità di navigazione in misura minore rispetto a quanto previsto dall'art. 29 e 30 del CCNL di categoria sino all'agosto del 2019;
- che aveva ricevuto i ratei di TFR in costanza di rapporto e non alla cessazione dello stesso;
- che le differenze retributive spettanti ammontavano a complessivi € 73.597,23, oltre interessi e rivalutazione dalle rispettive scadenze al saldo.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo che 1) venisse dichiarato inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto dall'istante, che s'impugna ex art.2113 c.c. e comunque per vizio di consenso ed illiceità di causa;
2) venisse accolta la presente domanda accertando e dichiarando che tra le parti era intercorso un rap-porto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'espletamento, da parte del ricorrente, delle mansioni precisate, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa, con il riconoscimento del diritto ad ottenere le differenze retributive spettantegli per la somma complessiva di €.73.597,23 con condanna della in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma come CP_1 specificata al capo 11), o di una somma diversa, anche per titoli diversi, con valutazione equitativa ex art.432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito per la diminuzione del valore del suo credito con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
3) venisse pertanto, condannata la CP_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di €. 73.597,23
[...] di cui €. 2.895,84 a titolo di TFR, sopra specificata, o di una somma diversa, anche per titoli diversi, con valutazione equitativa ex art.432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito per la diminuzione del valore del suo credito con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
4) che venisse accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire gli assegni familiari unitamente alla retribuzione mensile con la corretta indicazione di n.2 figli nella voce “detrazioni figli”; per l'effetto, condannarsi l a corrispondere gli assegni familiari nella misura di €. 3.099,96 Controparte_4
(importo già compreso nell'importo di €. 73.597,23) e/o quelle diversa somma che a tale ti-tolo dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, anche con contestuale condanna dell a CP_3 pagare al ricorrente l'importo degli A.N.F. maturati e non usufruiti dall'Azienda per il periodo dal
2018 al 2019; 5) che venisse condannata la resistente a regolarizzare presso l le CP_3 contribuzioni omesse o versate in misura ridotta spettanti in relazione all'intero periodo di lavoro, in virtù della corretta retribuzione ed agli adeguamenti oggetto del presente ricorso con le eventuali maggiorazioni e venisse, pertanto, dichiarato l'Istituto tenuto a ricevere gli stessi il tutto con vittoria delle spese di lite.
La società resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Con domanda riconvenzionale chiedeva il pagamento della indennità di preavviso. CP_ L si costituiva chiedendo che, in caso di condanna della società alle differenze retributive, quest'ultima fosse condannata alla regolarizzazione contributiva nei limiti della maturata prescrizione.
La causa, incardinata dinanzi al giudice istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata allo scrivente con decreto n. 253/2024.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La citata formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, secondo la prassi giurisprudenziale, si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto.
In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o, comunque, suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La cessazione della materia del contendere va, quindi, dichiarata dal giudice, anche d'ufficio ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria, in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n. 22650/2008, 11581/2005 e
4714/2007).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, è intervenuto verbale di conciliazione stragiudiziale presso la in data 9 giugno 2025 con il quale è stata transatta CP_5 la lite anche con riguardo alle spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere anche in relazione alle spese di lite.
Napoli, 14.07.2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa Anna Maria Beneduce
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 9 luglio 2025, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
TRA
C.F. , rapp.to e difeso dagli avv.ti Alessandro Parte_1 C.F._1
Iacobitti e Michelina La Bella presso i quali elett.te domicilia in Napoli al Viale Maria Cristina di
Savoia n°18.
Ricorrente
E C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra CP_1 P.IVA_1 CP_2
domiciliata per la carica presso la sede in Napoli, alla via dei Mille, n. 16, rappresentata e
[...] difesa dal Prof. Avv. Severino Nappi ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo 282.
NONCHE'
, (C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'AVV. CARMINE BARONE giusta procura generale alle liti per Notar in Persona_1
Fiumicino del 22.03.2024, n. rep. 37875 e n. racc. 7313, ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli Via A. De Gasperi 55. CP_3
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 21.12.2023 il ricorrente in epigrafe indicato adiva il
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, e premesso:
- che aveva lavorato alle dipendenze della quale lavoratore marittimo, dal 21 gennaio CP_1
2016 al 30 agosto 2022 svolgendo le mansioni di marinaio sino al 21 febbraio 2019 e, successivamente, quelle di nostromo dal 9 luglio 2019 sino al termine del rapporto;
- che aveva lavorato a bordo delle Motonavi “Don Peppino” e “Macaiva”, navi con una stazza lorda rispettivamente di 495,65 tonnellate e di 495,30 tonnellate, che effettuavano il servizio di traghetto di passeggeri e mezzi di trasporto fra Procida;
Pt_2
- che il rapporto di lavoro con la era a tempo indeterminato, con iscrizione nel “turno CP_1 particolare”;
- che il rapporto di lavoro si era svolto in regime di continuità, ossia rimanendo nell'assoluta disponibilità dell'armatore, espletando l'attività per i seguenti periodi: dal 21.01.2016 al 19.05.2016; dal 30.06.2016 al 6.10.2016; dal 24.11.2016 al 6.10.2017; dal 21.06.2017 al 19.02.2018; dal
22.05.2018 al 21.02.2019; dal 9.07.2019 al 2.12.2019; dal 7.02.2020 al 13.10.2020; dal
12.01.2021 al 31.082021; dal 5.10.2021 al 22.03.2022 ed, infine, dal 22.04.2022 al 30.08.2022;
- che non era stato più richiamato in servizio dalla dopo lo sbarco del 30 agosto 2022; CP_1
- che aveva lavorato per sette giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, svolgendo mediamente 10 ore di lavoro giornaliero ed osservando il seguente orario: i) nel periodo invernale
(ottobre-maggio), l'imbarco era previsto alle ore 5:00 oppure alle ore 6:00 del mattino con l'ultima tratta che partiva alle ore 18:10 da ed alle 17:05 da Procida;
nel periodo estivo (giugno- Pt_2 settembre), l'orario d'imbarco era il medesimo mentre le ultime tratte effettuate dalla motonave partivano alle ore 20:00 da dalle ore 19:10 da Procida;
Pt_2
- che aveva svolto, in via continuativa, almeno due ore di lavoro straordinario non retribuito al giorno;
- che aveva lavorato per molti mesi oltre le 300 ore mensili, con punte di 416 e 423 ore per trenta giorni di lavoro consecutivi, senza effettuare giornate di riposo;
- che l'orario di lavoro e di riposo effettuato era documentato dai “prospetti di registrazione delle ore di lavoro e di riposo dei lavoratori marittimi” mensili;
- che dai citati prospetti emergeva che aveva usufruito fra le ore 9:00 e 11:00 del mattino di un numero variabile di ore di riposo (da 1 a 3), anche se in realtà tale riposo sarebbe stato concesso di rado viste le esigenze di linea ed il poco personale a disposizione;
- che non aveva mai usufruito di ferie nei periodi in cui aveva prestato servizio, senza aver ricevuto la relativa indennità per ferie non godute tranne che dal mese di ottobre 2019 e, comunque, in misura minore rispetto a quanto a lui spettante;
- che non aveva usufruito dei riposi festivi e dei riposi compensativi, senza aver ricevuto nulla a titolo di lavoro festivo;
- che non aver ricevuto gli assegni familiari per il periodo che va dal 1° luglio 2018 al 30 giugno
2019, salvo il pagamento dei soli mesi di giugno e luglio 2018 ed un acconto per il mese di luglio
2019;
- che aveva svolto la propria prestazione lavorativa a bordo di navi molto vetuste e prive della indispensabile manutenzione all'interno dei locali;
- che i componenti dell'equipaggio delle due motonavi dove avevano lavorato erano insufficienti per le esigenze di navigazione e, a causa di tale circostanza, l'Azienda si sarebbe rifiutata di concedergli permessi e di accordare richieste di sbarco;
- che era stato retribuito dall'Azienda in maniera errata e minore rispetto a quanto previsto dal
CCNL per il settore privato dell'industria armatoriale per lo svolgimento delle mansioni di marinaio;
- che non aveva ricevuto gli scatti di anzianità previsti dal CCNL;
- che aveva ricevuto una minor somma per la cd. panatica convenzionale rispetto a quella prevista dal CCNL applicato dalla società; - che l'Azienda, dal 2020 e saltuariamente, aveva riconosciuto una modesta integrazione retributiva qualificata come “integrazione aziendale variabile e/o accordo individuale”;
- che aveva ricevuto l'indennità di navigazione in misura minore rispetto a quanto previsto dall'art. 29 e 30 del CCNL di categoria sino all'agosto del 2019;
- che aveva ricevuto i ratei di TFR in costanza di rapporto e non alla cessazione dello stesso;
- che le differenze retributive spettanti ammontavano a complessivi € 73.597,23, oltre interessi e rivalutazione dalle rispettive scadenze al saldo.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo che 1) venisse dichiarato inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto dall'istante, che s'impugna ex art.2113 c.c. e comunque per vizio di consenso ed illiceità di causa;
2) venisse accolta la presente domanda accertando e dichiarando che tra le parti era intercorso un rap-porto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'espletamento, da parte del ricorrente, delle mansioni precisate, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa, con il riconoscimento del diritto ad ottenere le differenze retributive spettantegli per la somma complessiva di €.73.597,23 con condanna della in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma come CP_1 specificata al capo 11), o di una somma diversa, anche per titoli diversi, con valutazione equitativa ex art.432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito per la diminuzione del valore del suo credito con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
3) venisse pertanto, condannata la CP_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di €. 73.597,23
[...] di cui €. 2.895,84 a titolo di TFR, sopra specificata, o di una somma diversa, anche per titoli diversi, con valutazione equitativa ex art.432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito per la diminuzione del valore del suo credito con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
4) che venisse accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire gli assegni familiari unitamente alla retribuzione mensile con la corretta indicazione di n.2 figli nella voce “detrazioni figli”; per l'effetto, condannarsi l a corrispondere gli assegni familiari nella misura di €. 3.099,96 Controparte_4
(importo già compreso nell'importo di €. 73.597,23) e/o quelle diversa somma che a tale ti-tolo dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, anche con contestuale condanna dell a CP_3 pagare al ricorrente l'importo degli A.N.F. maturati e non usufruiti dall'Azienda per il periodo dal
2018 al 2019; 5) che venisse condannata la resistente a regolarizzare presso l le CP_3 contribuzioni omesse o versate in misura ridotta spettanti in relazione all'intero periodo di lavoro, in virtù della corretta retribuzione ed agli adeguamenti oggetto del presente ricorso con le eventuali maggiorazioni e venisse, pertanto, dichiarato l'Istituto tenuto a ricevere gli stessi il tutto con vittoria delle spese di lite.
La società resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Con domanda riconvenzionale chiedeva il pagamento della indennità di preavviso. CP_ L si costituiva chiedendo che, in caso di condanna della società alle differenze retributive, quest'ultima fosse condannata alla regolarizzazione contributiva nei limiti della maturata prescrizione.
La causa, incardinata dinanzi al giudice istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata allo scrivente con decreto n. 253/2024.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La citata formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, secondo la prassi giurisprudenziale, si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto.
In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o, comunque, suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La cessazione della materia del contendere va, quindi, dichiarata dal giudice, anche d'ufficio ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria, in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n. 22650/2008, 11581/2005 e
4714/2007).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, è intervenuto verbale di conciliazione stragiudiziale presso la in data 9 giugno 2025 con il quale è stata transatta CP_5 la lite anche con riguardo alle spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere anche in relazione alle spese di lite.
Napoli, 14.07.2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa Anna Maria Beneduce