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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/04/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4641/2020 R.G., riservata in decisione con ordinanza resa in data 10.12.2024 all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1571/2020.
TRA
rapp.to e difeso dall' avv.to Anna Ruggiero, giusta Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Boscotrecase (NA) alla Via Marra 34.
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avvocato Francesco Tuccillo giusta procura allegata all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli alla
Via Andrea d'Isernia n. 8.
APPELLATO
CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Torre Annunziata, la , Controparte_1 per sentir accertare la responsabilità e l'inadempimento contrattuale della stessa in ragione del comportamento scorretto avuto dalla , la quale Controparte_1 addebitava taluni costi in fattura non paventati in sede di stipula del contratto. In particolare, chiedeva dichiarare come non dovuti i costi di cui alla fattura n.
RT05605397/2017 di € 164,56, di cui € 99,00 per costi di disattivazione linea ed
€ 48,80 quali rate residue corrispondenti al contributo di attivazione linea;
condannare la compagnia convenuta alla restituzione di € 80,25, corrispondente alla somma degli importi relativi ai costi di attivazione della linea già versati nonché al versamento in favore dell'attrice dell'indennizzo per il ritardo nella ricezione del modem con la conseguente mancata fruizione del servizio internet per mesi 4, quantificati in euro 787,80 secondo l'art. 33 delle “Condizioni generali Co di contratto ”.
In particolare, l'attrice esponeva di essere titolare dell'utenza n. 0815372795 con gestore e con tariffa TIM SMART al costo di 29.90 € mensili Controparte_1 con vincolo di 12 mesi, la quale contemplava i seguenti servizi: “utilizzo di rete internet con velocità massima di 20 MB e rispettivo modem, Tim ON (solo servizio) e Smart mobile, servizio relativo alla rete mobile di cui al numero
3384345011, associato alla rete fissa”.
Che nel settembre 2017 la operava il passaggio ad altro gestore Parte_1 ricevendo dal gestore , fattura n. RT056053917 relativa Controparte_1 all'utenza di telefonia fissa di cui al numero 0815372795 di € 164,56 di cui nello specifico € 99,00 relativi a costi di disattivazione linea e servizio nonché €48,80 relativi alle residue rate corrispondenti al contributo di attivazione della linea telefonica;
costi entrambi non dovuti in quanto non contemplati al momento della proposta contrattuale del piano tariffario.
Aggiungeva di aver provveduto ad inviare formale reclamo, senza ottenere alcun riscontro e di aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al
Co.Re.Com Campania che terminava con esito negativo.
Tanto premesso, quindi, chiedeva accertarsi e dichiararsi Parte_1 quale scorretto il comportamento avuto dalla relativo a Controparte_1 fatturazione di somme non dovute dall'istante e per l'effetto dichiarare come non dovuti i costi di cui alla fattura n. RT05605397/2017 di € 164,56 totali e condannare il gestore allo storno di € 99,00 per disattivazione linea fibra e servizio, perché mai volontariamente attivata, nonché della somma ulteriore di €
48,80 relativa alle residue rate corrispondenti al contributo di attivazione linea che non erano dovute in quanto non paventate al momento della presentazione dell'offerta della linea;
chiedeva altresì condannarsi la convenuta al rimborso della somma di € 80,25 già corrisposta per costi di attivazione ed all'importo di €
787,80 quale indennizzo dovuto ai sensi dell'art 33 delle condizioni generali di contratto in ragione della tardiva consegna del modem e della conseguente impossibilità di fruire del servizio internet per quattro mesi. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva la ed eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art 1, comma 11, legge 249/97, la nullità dell'atto di citazione per violazione dei requisiti ex art 164 e 163 cpc;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. La convenuta, infatti, evidenziava che alcun inadempimento o scorrettezza comportamentale poteva imputarsi alla , dal momento che la compagnia Controparte_1 convenuta legittimamente aveva addebitato tali costi in fattura, avendo l'attrice chiesto la migrazione presso altro operatore prima del decorso del periodo minimo di 24 mesi previsto dal piano tariffario, con conseguente perdita dei relativi benefici economici;
quanto, poi, all'omessa consegna del modem e la tardiva attivazione del servizio internet, la convenuta deduceva che l'attrice non aveva provato di aver effettuato la relativa segnalazione all'operatore, come previsto dall'art 33 delle condizioni generali di abbonamento ai fini della erogazione del relativo indennizzo;
in subordine, la deduceva che, in ogni Controparte_1 caso, all'attrice spettava il solo indennizzo previsto dalle condizioni generali di abbonamento e non anche il risarcimento del danno richiesto, non ricorrendone nel caso di specie i relativi presupposti.
Con la sentenza n. 879/2020 il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda proposta dall'attrice, “per mancanza di prova dell'inadempimento contrattuale della e quindi la prova dell'illegittimità della richiesta di CP_1 pagamento di cui alla fattura indicata nell'atto di citazione”, e compensava le spese.
1.1 Avverso la indicata sentenza con atto ritualmente Parte_1 notificato, ha proposto appello, lamentandone la nullità per violazione e falsa applicazione dell'art 111 cost. e art.132 e 115 cpc e chiedendo l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado, con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
ha resistito all'avverso gravame, eccependone in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità ex art. 342 cpc e nel merito chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, instando per la conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di giudizio.
2. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.1. Sempre in via preliminare, non merita pregio l'eccezione di inammissibilità della proposta impugnazione dedotta dalla difesa di parte appellata.
In proposito, rileva questo Giudice che l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge
7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.p.c. del gravame oggi in decisione.
3. Parte appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea ritenendola non sufficientemente provata.
In particolare, il giudice di prime cure ha così argomentato: “l'attore non ha adeguatamente fornito la prova dell'inadempimento contrattuale da parte di e, quindi, la prova della illegittimità della richiesta di pagamento di cui alla CP_1 fattura indicata nell'atto di citazione”.
La censura è fondata.
La decisione appare a questo giudicante non condivisibile, in quanto, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, avallato dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. civ., 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006,
13674/2006).
Ciò premesso, poiché l'appellante ha agito in giudizio per sentirsi dichiarare non dovuti i costi di cui alla fattura in oggetto e per conseguire l'indennizzo e quindi ha esercitato un'azione contrattuale, deve ritenersi adempiuto l'onere probatorio incombente sulla creditrice. Viceversa, non ha provato né la Controparte_1 sussistenza di una causa ad essa non imputabile, né il proprio esatto adempimento. Invero, l'appellante ha provato la sussistenza del contratto di somministrazione di servizi telefonici e di linea internet, attraverso la produzione di fatture per la fornitura dei servizi emesse da , che non ha contestato il rapporto. CP_1
L'appellata, invece, non ha provato di aver esattamente adempiuto la prestazione, atteso che, per un verso, non ha provato si aver consegnato il modem nei tempi contrattualmente previsti, impedendo così la fruizione del servizio internet all'utente e, per altro verso, non ha dato prova della spettanza di tutti gli importi di cui alla fattura n. RT056053917.
L'appello, quindi, è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
3.1 Va osservato, infatti, che parte appellante ha chiesto dichiararsi come non dovuti i costi di cui alla fattura n. RT05605397/2017 di € 164,56 di cui € 99,00 relativamente a costi di disattivazione della linea e del servizio, in quanto non paventati in sede di stipula del contratto, e la somma di € 48,80 relativamente ai contributi di attivazione della linea telefonica di 24 rate totali.
La censura è fondata in ordine alla somma di € 99,00 relativamente a costi di disattivazione della linea e del servizio.
Occorre premettere che, l'art. 1, co. III della legge n. 40/2007, che convertiva il decreto-legge n. 7-2007(c.d. decreto Bersani) dispone: “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefoni devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate dai costi dell'operatore (…)”. Come reso palese dalla lettera della norma ma soprattutto dall'intenzione del legislatore il recesso in parola non deve comportare un costo.
Il costo di disattivazione o a maggior ragione quello di migrazione, posto che in quest'ultimo caso si ha un passaggio dell'utente ad altro operatore, di per sé non può giustificarsi, alla luce del precetto normativo sopra evocato, perché si finirebbe per rendere oneroso il recesso, che invece la legge ha voluto gratuito.
Solo i costi diversi e quindi quelli non strettamente correlati al recesso – ed all'operazione conseguente della disattivazione - potrebbero essere sopportati dall'utente (Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, n.20522); tra i costi dovuti vi rientrerebbe l'eventuale noleggio di apparecchiature o dispositivi presi in offerta;
tuttavia, nulla di ciò è stato, nel caso in esame, allegato o provato. L'interpretazione richiamata del decreto Bersani, che mette in risalto il carattere del disposto normativo in parola nel senso della gratuità del recesso ben si concilia con la disciplina ex art. 1341 e 1342 c.c. e con la previsione di nullità c.d. di protezione, ex art. 33 della legge 203 del 2005 (codice del consumo), in tema di clausole vessatorie dalla stessa norma tipizzate o tali perché creano uno squilibrio contrattuale. Peraltro, nel caso in esame, si tratta di clausola non inserita nell'originario contratto (le clausole previste, ex art. 1341, I co., c.c.:
“…sono efficaci se al momento della conclusione del contratto le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza”) e dunque i costi in parola venivano addebitati con l'ultima fattura e l'utente ne veniva a conoscenza solo al momento del recesso.
Non è provato infatti che, , avesse conoscenza del costo del Parte_1 recesso e, soprattutto, che avesse fornito una specifica approvazione della clausola relativa al recesso, che, ai sensi dell'art. 1341 c.c., proprio perché clausola che produce un forte squilibrio fra le parti, è considerata inefficace se non approvata per iscritto (Cass. n. 11594/2010).
Dunque, alcun costo di migrazione può essere addebitato all'odierno appellato in ottemperanza di quanto previsto dalla legge 40/2007.
Sul punto, con sentenza 28 settembre 2016, n. 2707, il Tribunale di Taranto si è così pronunciato: “il costo di disattivazione o a maggior ragione quello di migrazione, posto che in quest'ultimo caso si ha un passaggio dell'utente ad altro operatore, di per sé non può giustificarsi, alla luce del precetto normativo sopra evocato, perché si finirebbe per rendere oneroso il recesso, che invece la legge ha voluto gratuito;
solo i costi diversi e quindi quelli non strettamente correlati al recesso - ed all'operazione conseguente della disattivazione - potrebbero essere sopportati dall'utente. (…) Insomma l'espressione, non tanto felice, usata dal legislatore “e senza spese non giustificate dai costi dell'operatore…”non può essere interpretata nel senso di privare di contenuto precettivo la prima parte, il “senza spese”, attraverso l'espressione, apparentemente contraddittoria, “non giustificate dai costi dell'operatore”; altrimenti attraverso quest'ultima breccia si farebbe passare di tutto, come faceva l'appellante: anche i costi della Rete Telecom, come se non fossero invece causalmente collegati al canone” (lo stesso principio è affermato, in varie pronunce, dal Tribunale di Trani 225/2021; 172/2021;
2231/2021; 21/2022; 22/2022). Anche la Suprema Corte, con sent. n. 10039/2022, condannava per abuso del processo la compagnia telefonica la quale, in presenza dei principi sopra richiamati e ormai consolidati, riteneva dovute le spese per la disattivazione dell'utenza.
Orbene, alla luce di tutto quanto esposto, l'appello relativamente a costi di disattivazione della linea e del servizio è fondato e va accolto.
3.2 Non può invece essere accolta la richiesta di ripetizione della somma di euro
80,25 corrispondenti alla somma versata già dall'utente a titolo di costi di attivazione della linea telefonica e la non debenza di euro 48,80 di cui alla fattura cui sopra n. RT05605397/2017 quale costo delle rate residue relative al contributo di attivazione della linea telefonica.
Il contributo di attivazione, infatti, corrisponde ad un costo paventato e pertanto dovuto al momento della stipula del contratto e non funzionalmente ricollegato all'esecuzione delle prestazioni successive.
Nel caso di specie, il costo di attivazione della linea telefonica risulta essere stato spalmato in 24 rate totali, con la conseguenza che la differenza tra le rate pagate
(nel numero di 11) e quelle da pagare (nel numero di 13) sono dovute alla compagnia telefonica.
Pertanto, l'istante è tenuta al pagamento della ulteriore Parte_1 somma di euro 48,80 ( comprensiva di iva ) a titolo di contributo di attivazione della rete telefonica in favore di Controparte_1
3.3 Infine, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha riconosciuto all'attore l'indennizzo per mancato utilizzo del Co modem ai sensi dell'art. 33 delle “condizioni generali di contratto ”.
La censura è fondata per i motivi che seguono.
Sul punto si rileva quanto segue. Nel settore delle telecomunicazioni, la possibilità di riconoscere un indennizzo all'utente del servizio telefonico è stata prevista, in attuazione della direttiva 22/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dall'art. 84 del D. Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni), secondo cui: “1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, co. 11, 12 e 13 l. 31.07.1997 n. 249, adotta procedure extra-giudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo”.
A tal fine, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha adottato un meccanismo per la definizione stragiudiziale delle controversie, che prevede sia l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione - quale condizione di procedibilità della domanda in sede giurisdizionale, sia la possibilità di deferire la soluzione della controversia all'Autorità, in alternativa all'esercizio della tutela in sede giurisdizionale.
Con specifico riferimento alla materia degli indennizzi, l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni ha approvato, con delibera 73/11/CONS, il regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, attualmente sostituito dal più recente regolamento approvato con Delibera 347/18/CONS.
L'indennizzo può essere richiesto instaurando un procedimento davanti all'Agcom, avendo un chiaro scopo deflattivo e basandosi sul riconoscimento automatico di somme determinate per ogni giorno di disservizio o di ritardo nell'erogazione del servizio, a prescindere dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno.
La funzione attribuita agli indennizzi esclude, dunque, che gli stessi possano essere domandati in sede giurisdizionale, ove al cliente è consentito agire al fine di ottenere il risarcimento del danno secondo i principi generali in materia di obbligazioni e contratti (cfr. Cass. 15349/2017; recentemente, Trib. Roma, sez.
IX, n. 12505/2022; Trib. Milano, sez. XI, n. 8065/2022; Id. n. 1499/2022; Id.
5944/2022).
D'altra parte, gli indennizzi che possono essere richiesti al Giudice ordinario sono esclusivamente quelli previsti per legge ovvero dal contratto e dalle condizioni generali di contratto ovvero, ancora, dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia (con funzione integrativa del contratto ex art. 1339 c.c.), ma non quelli previsti nell'ambito della procedura amministrativa di cui alla delibera indicata, che regola le controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti.
A tal proposito, infatti, si rileva che gli indennizzi che possono essere richiesti al
Giudice ordinario sono esclusivamente quelli previsti dal contratto e dalle condizioni generali di contratto, ovvero dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia, viceversa non possono formare oggetto di tutela giurisdizionale gli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa (alternativa a quella giudiziale) la cui fonte è l'art. 14 all. A delib. n. 173/07/Cons, Regolamento delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti e le varie delibere AGCOM, tra le quali la delibera n 347/18/Cons.
Infatti, la Suprema Corte, con sent. n. 15349 del 21-06-2017, ha disposto:
“l'avvocato non ha diritto al danno patrimoniale per l'interruzione del servizio internet da parte di in concomitanza con il suo passaggio a Wind. Gli CP_1 indennizzi sono previsti nella delibera AGCOM e nel Decreto Ministeriale citati in funzione deflattiva, per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di' fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa”.
Tale sentenza fa riferimento solo ed esclusivamente agli indennizzi previsti dalla delibera n. 347/18/CONS non applicabili in sede giudiziale (ma solo dinanzi all'
Agcom con conseguente inammissibilità della pretesa di indennizzo in via giudiziale); lo stesso principio è ribadito dalla sent. Tribunale di Milano del 27-08-
2019 altrettanto citata nell'atto di appello.
Nel caso che ne occupa, tuttavia, ad onta di quanto dedotto dall'appellata, risulta evidente che la richiesta di indennizzo dell'appellante (già attore) fa riferimento solo ed esclusivamente agli indennizzi previsti dalle condizioni generali di abbonamento. Co L'art. 33 delle “condizioni generali di contratto ” rubricato ritratti Con nell'adempimento degli obblighi assunti da nella fornitura del servizio Co prevede che: “qualora non rispetti i termini previsti per l'attivazione del servizio, la riparazione di un guasto, la variazione del numero telefonico,
l'effettuazione di un trasloco, il cliente ha diritto ad un indennizzo pari a euro 7,80 per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato o di inadempimento delle condizioni di volta in volta stabilite e avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto”; tale indennizzo, correttamente può essere riconosciuto all'attrice in forza del mancato utilizzo del modem.
Non ha pregio l'eccezione della circa la mancata prova, da parte CP_1 dell'attrice, di aver inoltrato tempestivo reclamo al riguardo. L'art 4.1 delle condizioni generali di contratto, infatti, prevede che il servizio venga attivato entro
10 giorni dalla sottoscrizione del contratto o nella diversa data che venga convenuta fra le parti, mentre il successivo punto 3 dell'art 4 prevede espressamente che qualora l'attivazione del servizio venga attivato in ritardo rispetto ai tempi previsti per cause imputabili all'operatore, l'utente possa chiedere l'indennizzo di cui al successivo art 33.
Orbene, tenuto conto che il contratto è stato sottoscritto fra le parti in data
6.06.2016 e che per come dedotto dall'attrice il servizio internet è stato attivato soltanto nel successivo mese di ottobre ( ossia, tenuto conto dei dieci giorni previsti dall'art 4.1 delle condizioni generali di abbonamento, a distanza di 90 giorni lavorativi, incluso il sabato), deve ritenersi dovuta la somma di euro 702,00
a titolo di indennizzo in favore dall'attrice . Parte_1
3.4 Per quanto riguarda, infine, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, la questione va esaminata, oggi, alla luce della sentenza delle SSUU
n. 26972/08.
La richiamata statuizione affermando che non esiste un'autonoma categoria di danno esistenziale confluendo il pregiudizio nella nozione allargata di danno biologico, afferma che sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria a titolo di lesione esistenziale i disagi fastidi, disappunti ed ogni altra insoddisfazione riguardante i più disparati aspetti della vita quotidiana.
La suprema Corte, nel negare la risarcibilità di danni non patrimoniali “futili o irrisori” ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, la cui liquidazione sia quindi censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia, afferma che, anche dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali può derivare un danno non patrimoniale;
sottolinea però, che lo stesso sarà risarcibile solo nei casi previsti dalla legge ovvero quando abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione. Quanto al risarcimento del danno esistenziale, dunque, l'assetto giurisprudenziale in argomento ne consente al risarcimento entro determinati limiti a condizione che il danno sia adeguatamente dedotto e provato.
Orbene, va osservato che, nel caso in esame, nessuna prova ha addotto l'attrice in ordine alle ripercussioni, sulla vita familiare e di relazione, subite in conseguenza del tardivo accesso alla linea internet, anche in considerazione della circostanza che la stessa ha potuto ovviare ai disagi legati a tale ritardo, attraverso l'utilizzo della propria utenza mobile dotata di una scheda per il collegamento alla rete internet, anche in considerazione della oramai vasta diffusione ed utilizzo della stessa.
Nella fattispecie la domanda è carente già in punto di allegazione in ordine all'indicazione di elementi e circostanze dalle quali potersi desumere l'esistenza di un danno ulteriore connotato da gravità e serietà, sicché resta soltanto da aggiungere che la non ha neppure indicato in citazione quali specifici Parte_1 pregiudizi esistenziali avrebbe subito in conseguenza della ritardata consegna del modem e della conseguente fruizione dell'accesso ad internet e quali alterazioni nello svolgersi della sua vita tale evento avrebbe determinato.
Ne discende che non vi sono gli estremi per riconoscere in favore dell'odierna appellante un importo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente,
l'accoglimento anche del secondo motivo di appello relativo alla riforma delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse
(Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003,
13485/2000).
Alla luce di tali principi, le spese di lite del primo grado di giudizio, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, vengono compensate nella misura di un terzo e poste, per i restanti due terzi a carico della convenuta soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidate, come da nota spese allegata formulata sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 in base alle tariffe medie
(scaglione di riferimento, fino a euro 1.101,00: fase studio, euro 43,33; fase introduttiva, euro 43,33; fase istruttoria/trattazione, euro 43,34; fase decisionale, euro 90,00), con attribuzione in favore degli avv.ti Pasquale Guastafierro e
Ruggiero Anna, difensori nel primo grado di giudizio nel quale si erano dichiarati antistatari. Le spese vive si liquidano nella somma di euro 70,00 (contributo unificato e marca), limitatamente a quanto allegato.
Le spese del presente grado di giudizio, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, parimenti, si compensano nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellata soccombente e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M.
147/2022 secondo i parametri medi (scaglione di riferimento, fino a euro
1.101,00: fase studio, euro 87,33; fase introduttiva, euro 87,33; fase istruttoria/trattazione, euro 133,33; fase decisionale, euro 133,33), con attribuzione in favore dell' avv. Ruggiero Anna che ha dichiarato di averne fatto anticipo, oltre spese vive che vanno liquidate in euro 91,50 comprensive di contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1571/2020 Parte_1 resa dal Giudice di Pace in data 8.01.2020 e pubblicata in data 10.04.2020, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata dichiara come non dovuta la somma di euro 99,00 di cui alla fattura n. RT056053917, relativa ai costi di disattivazione del servizio ed ordina alla lo storno di tale importo;
Controparte_1
2) accerta l'inadempimento contrattuale della in ordine alla Controparte_1 tempestiva consegna del modem e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 702,00 a titolo di indennizzo ai sensi dell'art 33 della condizioni generali di abbonamento;
3) conferma, in relazione alle ulteriori domande di parte attrice, la statuizione di rigetto di cui alla sentenza gravata;
4) compensa fra le parti le spese del primo grado di giudizio nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico della in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., che liquida in euro 70,00 per spese vive ed euro 220,00 per compenso professionale (fase studio, euro 43,33; fase introduttiva, euro 43,33; fase istruttoria/trattazione, euro 43,34; fase decisionale, euro 90,00), oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute, con attribuzione in favore degli avvocati
Pasquale Guastafierro e Ruggiero Anna ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
5) compensa fra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio, ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellata soccombente
[...] in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in euro 91,50 CP_1 per spese vive ed euro 441,32 per compenso professionale (fase studio, euro
87,33; fase introduttiva, euro 87,33; fase istruttoria/trattazione, euro
133,33; fase decisionale, euro 133,33), oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato Ruggiero Anna ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Torre Annunziata, li 24.04.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4641/2020 R.G., riservata in decisione con ordinanza resa in data 10.12.2024 all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1571/2020.
TRA
rapp.to e difeso dall' avv.to Anna Ruggiero, giusta Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Boscotrecase (NA) alla Via Marra 34.
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avvocato Francesco Tuccillo giusta procura allegata all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli alla
Via Andrea d'Isernia n. 8.
APPELLATO
CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Torre Annunziata, la , Controparte_1 per sentir accertare la responsabilità e l'inadempimento contrattuale della stessa in ragione del comportamento scorretto avuto dalla , la quale Controparte_1 addebitava taluni costi in fattura non paventati in sede di stipula del contratto. In particolare, chiedeva dichiarare come non dovuti i costi di cui alla fattura n.
RT05605397/2017 di € 164,56, di cui € 99,00 per costi di disattivazione linea ed
€ 48,80 quali rate residue corrispondenti al contributo di attivazione linea;
condannare la compagnia convenuta alla restituzione di € 80,25, corrispondente alla somma degli importi relativi ai costi di attivazione della linea già versati nonché al versamento in favore dell'attrice dell'indennizzo per il ritardo nella ricezione del modem con la conseguente mancata fruizione del servizio internet per mesi 4, quantificati in euro 787,80 secondo l'art. 33 delle “Condizioni generali Co di contratto ”.
In particolare, l'attrice esponeva di essere titolare dell'utenza n. 0815372795 con gestore e con tariffa TIM SMART al costo di 29.90 € mensili Controparte_1 con vincolo di 12 mesi, la quale contemplava i seguenti servizi: “utilizzo di rete internet con velocità massima di 20 MB e rispettivo modem, Tim ON (solo servizio) e Smart mobile, servizio relativo alla rete mobile di cui al numero
3384345011, associato alla rete fissa”.
Che nel settembre 2017 la operava il passaggio ad altro gestore Parte_1 ricevendo dal gestore , fattura n. RT056053917 relativa Controparte_1 all'utenza di telefonia fissa di cui al numero 0815372795 di € 164,56 di cui nello specifico € 99,00 relativi a costi di disattivazione linea e servizio nonché €48,80 relativi alle residue rate corrispondenti al contributo di attivazione della linea telefonica;
costi entrambi non dovuti in quanto non contemplati al momento della proposta contrattuale del piano tariffario.
Aggiungeva di aver provveduto ad inviare formale reclamo, senza ottenere alcun riscontro e di aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al
Co.Re.Com Campania che terminava con esito negativo.
Tanto premesso, quindi, chiedeva accertarsi e dichiararsi Parte_1 quale scorretto il comportamento avuto dalla relativo a Controparte_1 fatturazione di somme non dovute dall'istante e per l'effetto dichiarare come non dovuti i costi di cui alla fattura n. RT05605397/2017 di € 164,56 totali e condannare il gestore allo storno di € 99,00 per disattivazione linea fibra e servizio, perché mai volontariamente attivata, nonché della somma ulteriore di €
48,80 relativa alle residue rate corrispondenti al contributo di attivazione linea che non erano dovute in quanto non paventate al momento della presentazione dell'offerta della linea;
chiedeva altresì condannarsi la convenuta al rimborso della somma di € 80,25 già corrisposta per costi di attivazione ed all'importo di €
787,80 quale indennizzo dovuto ai sensi dell'art 33 delle condizioni generali di contratto in ragione della tardiva consegna del modem e della conseguente impossibilità di fruire del servizio internet per quattro mesi. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva la ed eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art 1, comma 11, legge 249/97, la nullità dell'atto di citazione per violazione dei requisiti ex art 164 e 163 cpc;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. La convenuta, infatti, evidenziava che alcun inadempimento o scorrettezza comportamentale poteva imputarsi alla , dal momento che la compagnia Controparte_1 convenuta legittimamente aveva addebitato tali costi in fattura, avendo l'attrice chiesto la migrazione presso altro operatore prima del decorso del periodo minimo di 24 mesi previsto dal piano tariffario, con conseguente perdita dei relativi benefici economici;
quanto, poi, all'omessa consegna del modem e la tardiva attivazione del servizio internet, la convenuta deduceva che l'attrice non aveva provato di aver effettuato la relativa segnalazione all'operatore, come previsto dall'art 33 delle condizioni generali di abbonamento ai fini della erogazione del relativo indennizzo;
in subordine, la deduceva che, in ogni Controparte_1 caso, all'attrice spettava il solo indennizzo previsto dalle condizioni generali di abbonamento e non anche il risarcimento del danno richiesto, non ricorrendone nel caso di specie i relativi presupposti.
Con la sentenza n. 879/2020 il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda proposta dall'attrice, “per mancanza di prova dell'inadempimento contrattuale della e quindi la prova dell'illegittimità della richiesta di CP_1 pagamento di cui alla fattura indicata nell'atto di citazione”, e compensava le spese.
1.1 Avverso la indicata sentenza con atto ritualmente Parte_1 notificato, ha proposto appello, lamentandone la nullità per violazione e falsa applicazione dell'art 111 cost. e art.132 e 115 cpc e chiedendo l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado, con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
ha resistito all'avverso gravame, eccependone in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità ex art. 342 cpc e nel merito chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, instando per la conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di giudizio.
2. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.1. Sempre in via preliminare, non merita pregio l'eccezione di inammissibilità della proposta impugnazione dedotta dalla difesa di parte appellata.
In proposito, rileva questo Giudice che l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge
7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.p.c. del gravame oggi in decisione.
3. Parte appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea ritenendola non sufficientemente provata.
In particolare, il giudice di prime cure ha così argomentato: “l'attore non ha adeguatamente fornito la prova dell'inadempimento contrattuale da parte di e, quindi, la prova della illegittimità della richiesta di pagamento di cui alla CP_1 fattura indicata nell'atto di citazione”.
La censura è fondata.
La decisione appare a questo giudicante non condivisibile, in quanto, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, avallato dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. civ., 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006,
13674/2006).
Ciò premesso, poiché l'appellante ha agito in giudizio per sentirsi dichiarare non dovuti i costi di cui alla fattura in oggetto e per conseguire l'indennizzo e quindi ha esercitato un'azione contrattuale, deve ritenersi adempiuto l'onere probatorio incombente sulla creditrice. Viceversa, non ha provato né la Controparte_1 sussistenza di una causa ad essa non imputabile, né il proprio esatto adempimento. Invero, l'appellante ha provato la sussistenza del contratto di somministrazione di servizi telefonici e di linea internet, attraverso la produzione di fatture per la fornitura dei servizi emesse da , che non ha contestato il rapporto. CP_1
L'appellata, invece, non ha provato di aver esattamente adempiuto la prestazione, atteso che, per un verso, non ha provato si aver consegnato il modem nei tempi contrattualmente previsti, impedendo così la fruizione del servizio internet all'utente e, per altro verso, non ha dato prova della spettanza di tutti gli importi di cui alla fattura n. RT056053917.
L'appello, quindi, è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
3.1 Va osservato, infatti, che parte appellante ha chiesto dichiararsi come non dovuti i costi di cui alla fattura n. RT05605397/2017 di € 164,56 di cui € 99,00 relativamente a costi di disattivazione della linea e del servizio, in quanto non paventati in sede di stipula del contratto, e la somma di € 48,80 relativamente ai contributi di attivazione della linea telefonica di 24 rate totali.
La censura è fondata in ordine alla somma di € 99,00 relativamente a costi di disattivazione della linea e del servizio.
Occorre premettere che, l'art. 1, co. III della legge n. 40/2007, che convertiva il decreto-legge n. 7-2007(c.d. decreto Bersani) dispone: “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefoni devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate dai costi dell'operatore (…)”. Come reso palese dalla lettera della norma ma soprattutto dall'intenzione del legislatore il recesso in parola non deve comportare un costo.
Il costo di disattivazione o a maggior ragione quello di migrazione, posto che in quest'ultimo caso si ha un passaggio dell'utente ad altro operatore, di per sé non può giustificarsi, alla luce del precetto normativo sopra evocato, perché si finirebbe per rendere oneroso il recesso, che invece la legge ha voluto gratuito.
Solo i costi diversi e quindi quelli non strettamente correlati al recesso – ed all'operazione conseguente della disattivazione - potrebbero essere sopportati dall'utente (Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, n.20522); tra i costi dovuti vi rientrerebbe l'eventuale noleggio di apparecchiature o dispositivi presi in offerta;
tuttavia, nulla di ciò è stato, nel caso in esame, allegato o provato. L'interpretazione richiamata del decreto Bersani, che mette in risalto il carattere del disposto normativo in parola nel senso della gratuità del recesso ben si concilia con la disciplina ex art. 1341 e 1342 c.c. e con la previsione di nullità c.d. di protezione, ex art. 33 della legge 203 del 2005 (codice del consumo), in tema di clausole vessatorie dalla stessa norma tipizzate o tali perché creano uno squilibrio contrattuale. Peraltro, nel caso in esame, si tratta di clausola non inserita nell'originario contratto (le clausole previste, ex art. 1341, I co., c.c.:
“…sono efficaci se al momento della conclusione del contratto le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza”) e dunque i costi in parola venivano addebitati con l'ultima fattura e l'utente ne veniva a conoscenza solo al momento del recesso.
Non è provato infatti che, , avesse conoscenza del costo del Parte_1 recesso e, soprattutto, che avesse fornito una specifica approvazione della clausola relativa al recesso, che, ai sensi dell'art. 1341 c.c., proprio perché clausola che produce un forte squilibrio fra le parti, è considerata inefficace se non approvata per iscritto (Cass. n. 11594/2010).
Dunque, alcun costo di migrazione può essere addebitato all'odierno appellato in ottemperanza di quanto previsto dalla legge 40/2007.
Sul punto, con sentenza 28 settembre 2016, n. 2707, il Tribunale di Taranto si è così pronunciato: “il costo di disattivazione o a maggior ragione quello di migrazione, posto che in quest'ultimo caso si ha un passaggio dell'utente ad altro operatore, di per sé non può giustificarsi, alla luce del precetto normativo sopra evocato, perché si finirebbe per rendere oneroso il recesso, che invece la legge ha voluto gratuito;
solo i costi diversi e quindi quelli non strettamente correlati al recesso - ed all'operazione conseguente della disattivazione - potrebbero essere sopportati dall'utente. (…) Insomma l'espressione, non tanto felice, usata dal legislatore “e senza spese non giustificate dai costi dell'operatore…”non può essere interpretata nel senso di privare di contenuto precettivo la prima parte, il “senza spese”, attraverso l'espressione, apparentemente contraddittoria, “non giustificate dai costi dell'operatore”; altrimenti attraverso quest'ultima breccia si farebbe passare di tutto, come faceva l'appellante: anche i costi della Rete Telecom, come se non fossero invece causalmente collegati al canone” (lo stesso principio è affermato, in varie pronunce, dal Tribunale di Trani 225/2021; 172/2021;
2231/2021; 21/2022; 22/2022). Anche la Suprema Corte, con sent. n. 10039/2022, condannava per abuso del processo la compagnia telefonica la quale, in presenza dei principi sopra richiamati e ormai consolidati, riteneva dovute le spese per la disattivazione dell'utenza.
Orbene, alla luce di tutto quanto esposto, l'appello relativamente a costi di disattivazione della linea e del servizio è fondato e va accolto.
3.2 Non può invece essere accolta la richiesta di ripetizione della somma di euro
80,25 corrispondenti alla somma versata già dall'utente a titolo di costi di attivazione della linea telefonica e la non debenza di euro 48,80 di cui alla fattura cui sopra n. RT05605397/2017 quale costo delle rate residue relative al contributo di attivazione della linea telefonica.
Il contributo di attivazione, infatti, corrisponde ad un costo paventato e pertanto dovuto al momento della stipula del contratto e non funzionalmente ricollegato all'esecuzione delle prestazioni successive.
Nel caso di specie, il costo di attivazione della linea telefonica risulta essere stato spalmato in 24 rate totali, con la conseguenza che la differenza tra le rate pagate
(nel numero di 11) e quelle da pagare (nel numero di 13) sono dovute alla compagnia telefonica.
Pertanto, l'istante è tenuta al pagamento della ulteriore Parte_1 somma di euro 48,80 ( comprensiva di iva ) a titolo di contributo di attivazione della rete telefonica in favore di Controparte_1
3.3 Infine, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha riconosciuto all'attore l'indennizzo per mancato utilizzo del Co modem ai sensi dell'art. 33 delle “condizioni generali di contratto ”.
La censura è fondata per i motivi che seguono.
Sul punto si rileva quanto segue. Nel settore delle telecomunicazioni, la possibilità di riconoscere un indennizzo all'utente del servizio telefonico è stata prevista, in attuazione della direttiva 22/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dall'art. 84 del D. Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni), secondo cui: “1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, co. 11, 12 e 13 l. 31.07.1997 n. 249, adotta procedure extra-giudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo”.
A tal fine, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha adottato un meccanismo per la definizione stragiudiziale delle controversie, che prevede sia l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione - quale condizione di procedibilità della domanda in sede giurisdizionale, sia la possibilità di deferire la soluzione della controversia all'Autorità, in alternativa all'esercizio della tutela in sede giurisdizionale.
Con specifico riferimento alla materia degli indennizzi, l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni ha approvato, con delibera 73/11/CONS, il regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, attualmente sostituito dal più recente regolamento approvato con Delibera 347/18/CONS.
L'indennizzo può essere richiesto instaurando un procedimento davanti all'Agcom, avendo un chiaro scopo deflattivo e basandosi sul riconoscimento automatico di somme determinate per ogni giorno di disservizio o di ritardo nell'erogazione del servizio, a prescindere dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno.
La funzione attribuita agli indennizzi esclude, dunque, che gli stessi possano essere domandati in sede giurisdizionale, ove al cliente è consentito agire al fine di ottenere il risarcimento del danno secondo i principi generali in materia di obbligazioni e contratti (cfr. Cass. 15349/2017; recentemente, Trib. Roma, sez.
IX, n. 12505/2022; Trib. Milano, sez. XI, n. 8065/2022; Id. n. 1499/2022; Id.
5944/2022).
D'altra parte, gli indennizzi che possono essere richiesti al Giudice ordinario sono esclusivamente quelli previsti per legge ovvero dal contratto e dalle condizioni generali di contratto ovvero, ancora, dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia (con funzione integrativa del contratto ex art. 1339 c.c.), ma non quelli previsti nell'ambito della procedura amministrativa di cui alla delibera indicata, che regola le controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti.
A tal proposito, infatti, si rileva che gli indennizzi che possono essere richiesti al
Giudice ordinario sono esclusivamente quelli previsti dal contratto e dalle condizioni generali di contratto, ovvero dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia, viceversa non possono formare oggetto di tutela giurisdizionale gli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa (alternativa a quella giudiziale) la cui fonte è l'art. 14 all. A delib. n. 173/07/Cons, Regolamento delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti e le varie delibere AGCOM, tra le quali la delibera n 347/18/Cons.
Infatti, la Suprema Corte, con sent. n. 15349 del 21-06-2017, ha disposto:
“l'avvocato non ha diritto al danno patrimoniale per l'interruzione del servizio internet da parte di in concomitanza con il suo passaggio a Wind. Gli CP_1 indennizzi sono previsti nella delibera AGCOM e nel Decreto Ministeriale citati in funzione deflattiva, per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di' fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa”.
Tale sentenza fa riferimento solo ed esclusivamente agli indennizzi previsti dalla delibera n. 347/18/CONS non applicabili in sede giudiziale (ma solo dinanzi all'
Agcom con conseguente inammissibilità della pretesa di indennizzo in via giudiziale); lo stesso principio è ribadito dalla sent. Tribunale di Milano del 27-08-
2019 altrettanto citata nell'atto di appello.
Nel caso che ne occupa, tuttavia, ad onta di quanto dedotto dall'appellata, risulta evidente che la richiesta di indennizzo dell'appellante (già attore) fa riferimento solo ed esclusivamente agli indennizzi previsti dalle condizioni generali di abbonamento. Co L'art. 33 delle “condizioni generali di contratto ” rubricato ritratti Con nell'adempimento degli obblighi assunti da nella fornitura del servizio Co prevede che: “qualora non rispetti i termini previsti per l'attivazione del servizio, la riparazione di un guasto, la variazione del numero telefonico,
l'effettuazione di un trasloco, il cliente ha diritto ad un indennizzo pari a euro 7,80 per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato o di inadempimento delle condizioni di volta in volta stabilite e avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto”; tale indennizzo, correttamente può essere riconosciuto all'attrice in forza del mancato utilizzo del modem.
Non ha pregio l'eccezione della circa la mancata prova, da parte CP_1 dell'attrice, di aver inoltrato tempestivo reclamo al riguardo. L'art 4.1 delle condizioni generali di contratto, infatti, prevede che il servizio venga attivato entro
10 giorni dalla sottoscrizione del contratto o nella diversa data che venga convenuta fra le parti, mentre il successivo punto 3 dell'art 4 prevede espressamente che qualora l'attivazione del servizio venga attivato in ritardo rispetto ai tempi previsti per cause imputabili all'operatore, l'utente possa chiedere l'indennizzo di cui al successivo art 33.
Orbene, tenuto conto che il contratto è stato sottoscritto fra le parti in data
6.06.2016 e che per come dedotto dall'attrice il servizio internet è stato attivato soltanto nel successivo mese di ottobre ( ossia, tenuto conto dei dieci giorni previsti dall'art 4.1 delle condizioni generali di abbonamento, a distanza di 90 giorni lavorativi, incluso il sabato), deve ritenersi dovuta la somma di euro 702,00
a titolo di indennizzo in favore dall'attrice . Parte_1
3.4 Per quanto riguarda, infine, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, la questione va esaminata, oggi, alla luce della sentenza delle SSUU
n. 26972/08.
La richiamata statuizione affermando che non esiste un'autonoma categoria di danno esistenziale confluendo il pregiudizio nella nozione allargata di danno biologico, afferma che sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria a titolo di lesione esistenziale i disagi fastidi, disappunti ed ogni altra insoddisfazione riguardante i più disparati aspetti della vita quotidiana.
La suprema Corte, nel negare la risarcibilità di danni non patrimoniali “futili o irrisori” ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, la cui liquidazione sia quindi censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia, afferma che, anche dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali può derivare un danno non patrimoniale;
sottolinea però, che lo stesso sarà risarcibile solo nei casi previsti dalla legge ovvero quando abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione. Quanto al risarcimento del danno esistenziale, dunque, l'assetto giurisprudenziale in argomento ne consente al risarcimento entro determinati limiti a condizione che il danno sia adeguatamente dedotto e provato.
Orbene, va osservato che, nel caso in esame, nessuna prova ha addotto l'attrice in ordine alle ripercussioni, sulla vita familiare e di relazione, subite in conseguenza del tardivo accesso alla linea internet, anche in considerazione della circostanza che la stessa ha potuto ovviare ai disagi legati a tale ritardo, attraverso l'utilizzo della propria utenza mobile dotata di una scheda per il collegamento alla rete internet, anche in considerazione della oramai vasta diffusione ed utilizzo della stessa.
Nella fattispecie la domanda è carente già in punto di allegazione in ordine all'indicazione di elementi e circostanze dalle quali potersi desumere l'esistenza di un danno ulteriore connotato da gravità e serietà, sicché resta soltanto da aggiungere che la non ha neppure indicato in citazione quali specifici Parte_1 pregiudizi esistenziali avrebbe subito in conseguenza della ritardata consegna del modem e della conseguente fruizione dell'accesso ad internet e quali alterazioni nello svolgersi della sua vita tale evento avrebbe determinato.
Ne discende che non vi sono gli estremi per riconoscere in favore dell'odierna appellante un importo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente,
l'accoglimento anche del secondo motivo di appello relativo alla riforma delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse
(Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003,
13485/2000).
Alla luce di tali principi, le spese di lite del primo grado di giudizio, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, vengono compensate nella misura di un terzo e poste, per i restanti due terzi a carico della convenuta soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidate, come da nota spese allegata formulata sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 in base alle tariffe medie
(scaglione di riferimento, fino a euro 1.101,00: fase studio, euro 43,33; fase introduttiva, euro 43,33; fase istruttoria/trattazione, euro 43,34; fase decisionale, euro 90,00), con attribuzione in favore degli avv.ti Pasquale Guastafierro e
Ruggiero Anna, difensori nel primo grado di giudizio nel quale si erano dichiarati antistatari. Le spese vive si liquidano nella somma di euro 70,00 (contributo unificato e marca), limitatamente a quanto allegato.
Le spese del presente grado di giudizio, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, parimenti, si compensano nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellata soccombente e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M.
147/2022 secondo i parametri medi (scaglione di riferimento, fino a euro
1.101,00: fase studio, euro 87,33; fase introduttiva, euro 87,33; fase istruttoria/trattazione, euro 133,33; fase decisionale, euro 133,33), con attribuzione in favore dell' avv. Ruggiero Anna che ha dichiarato di averne fatto anticipo, oltre spese vive che vanno liquidate in euro 91,50 comprensive di contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1571/2020 Parte_1 resa dal Giudice di Pace in data 8.01.2020 e pubblicata in data 10.04.2020, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata dichiara come non dovuta la somma di euro 99,00 di cui alla fattura n. RT056053917, relativa ai costi di disattivazione del servizio ed ordina alla lo storno di tale importo;
Controparte_1
2) accerta l'inadempimento contrattuale della in ordine alla Controparte_1 tempestiva consegna del modem e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 702,00 a titolo di indennizzo ai sensi dell'art 33 della condizioni generali di abbonamento;
3) conferma, in relazione alle ulteriori domande di parte attrice, la statuizione di rigetto di cui alla sentenza gravata;
4) compensa fra le parti le spese del primo grado di giudizio nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico della in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., che liquida in euro 70,00 per spese vive ed euro 220,00 per compenso professionale (fase studio, euro 43,33; fase introduttiva, euro 43,33; fase istruttoria/trattazione, euro 43,34; fase decisionale, euro 90,00), oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute, con attribuzione in favore degli avvocati
Pasquale Guastafierro e Ruggiero Anna ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
5) compensa fra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio, ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellata soccombente
[...] in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in euro 91,50 CP_1 per spese vive ed euro 441,32 per compenso professionale (fase studio, euro
87,33; fase introduttiva, euro 87,33; fase istruttoria/trattazione, euro
133,33; fase decisionale, euro 133,33), oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato Ruggiero Anna ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Torre Annunziata, li 24.04.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello