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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Maria Teresa
Moscatelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4397/2021 R.G.
tra rappresentata e difesa dall'avv. Giada Pastore (comunicazioni a Parte_1
Email_1
- -- attore-opponente
e
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio ed Antonio Controparte_1
Manzi (comunicazioni a Email_2
-Convenuto -opposto
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 11.7.2024)
Come da verbale dell'udienza dell'11.7.2024, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 937/2021 del 18.6.2021 emesso nel procedimento r.g. n. 2584/2021 con cui all'opponente era ingiunto il pagamento della somma di euro 7.089,00 oltre spese ed accessori quale somma dovuta a seguito di emissione di fatture commerciali.
Deduceva, quali motivi di opposizione, l'inesistenza del credito ingiunto, atteso che la parte creditrice dapprima emetteva n. 17 fatture per l'importo di euro 54.013,37, poi ridotto con il ricorso per decreto ingiuntivo ad euro 7.089,00 senza esplicita ragione. Deduceva poi la parte attrice/opponente di essere titolare di un'attività commerciale specializzata nella vendita di
1 abbigliamento per donna, che ha visto contrarre la propria attività a causa del Covid;
pertanto,
l'attrice concludeva con la creditrice odierna convenuta un accordo che, in considerazione dell'eccezionale situazione determinata dal Covid, prevedeva il versamento da parte attrice della somma di euro 879,00 entro il 31.1.2021 ed i restanti euro 7.000,00 con rate mensili di euro 1.000,00
a partire dal 28.3.2021 sino al soddisfo;
e tuttavia l'inasprirsi delle misure contenitive della pandemia impediva l'esercizio dell'attività commerciale e, pertanto, non consentiva di onorare l'obbligazione assunta. Richiamava la circostanza per cui, quando il settore abbigliamento cominciava a dare segnali di ripresa, la effettuava il 30.6.2021 un bonifico nei confronti Pt_1
della odierna convenuta dell'importo di euro 800,00 quale acconto della merce P/E 2020.
Concludeva, pertanto, deducendo che alcuna responsabilità poteva attribuirsi alla parte attrice per il mancato pagamento della somma ingiunta essendo conseguenza di causa di forza maggiore riconducibile al rispetto della normativa di contenimento della pandemia.
Concludeva, pertanto chiedendo, in accoglimento della domanda, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.9.2021 si costituiva il convenuto in Controparte_1
persona del l.r.p.t. (avv. V. e A. Manzi), che chiedeva il rigetto dell'avversa domanda deducendo,
in primo luogo, che dopo la proposizione del ricorso monitorio, l'odierna attrice provvedeva al pagamento della somma di euro 800,00, sicchè il credito residuo a corrispondere si era ridotto ad euro 6.279,00.
Precisava che tale credito è stato riconosciuto dalla stessa debitrice che, a seguito di corrispondenza epistolare del 18.1.2021 ed a mezzo del proprio difensore, si dichiarava disposta a definire bonariamente la vertenza con il pagamento di euro 7.000,00 in rate mensili di euro
1.000,00, dopo aver provveduto al pagamento di euro 879,00; il 2.2.2021, poi, la debitrice versava la somma di euro 800,00.
Quanto al secondo motivo di opposizione relativo alla ricorrenza di causa di forza maggiore derivante dall'applicazione delle norme dul contenimento della pandemia, osservava l'inconferenza della difesa atteso che la merce era stata consegnata tra il giugno 2019 e marzo 2020,
dunque in epoca anteriore alla pandemia da Covid, e le difficoltà economiche della debitrice non precludevano, comunque, la conclusione in data 18.1.2021 di un piano di rientro.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo l'improcedibilità della domanda e, nel merito, previa revoca
2 del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento della somma di euro
6.279,00 con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore costituito in quanto antistatario.
All'udienza di prima comparizione delll'11.11.2021, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, su richiesta della parte convenuta, era emessa ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per l'importo di euro 6.279,00 ed assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito dei relativi scritti che, tuttavia, le parti non depositavano e, all'esito di una serie di rinvii chiesti per il bonario componimento, la causa era riservata in decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi che soltanto la parte convenuta depositava,
insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione depositata ex art. 186 bis c.p.c., non contestata. Precisava però che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., la odierna opponente aveva versato la somma complessiva di euro 2.806,77, restando debitrice del residuo a saldo di euro 3.472,23 oltre interessi come per legge,
per i quali chiedeva dunque pronunciare condanna.
Diritto.
L'opposizione proposta da non è fondata ed è pertanto rigettata. Parte_1
Non sono infatti accoglibili i motivi di opposizione articolati da parte attrice atteso che, quanto alle conseguenze derivate dal Covid, le stesse sono state genericamente articolate in riferimento al rapporto contrattuale intercorrente tra le parti.
Quanto poi alla doglianza relativa all'indeterminatezza del credito, è la stessa parte attrice ad affermare, nell'atto di citazione, di aver raggiunto in data 18.1.2021 un accordo in base al quale l'opponente di impegnava a versare la somma di euro 7.000,00, in forza del quale era richiesto il provvedimento monitorio per euro 7.089,00 cui seguiva il pagamento di euro 800,00 sicchè
l'importo residuo per cui vi era debito è pari ad euro 6.279,00.
Per tale importo, dunque, era emessa ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., non contestata.
Con gli scritti conclusivi, parte convenuta affermava avere l'odierna opponente versato la somma complessiva di euro 2.806,77, restando pertanto debitrice del residuo a saldo di euro 3.472,23 oltre interessi come per legge, per i quali chiedeva dunque pronunciare condanna.
3 Pertanto, avendo le parti inteso proseguire il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la pronuncia della sentenza definitiva di condanna al pagamento del credito accertato in capo alla convenuta, si determina l'inefficacia dell'ordinanza resa ex art. 186 bis c.p.c.
Pertanto, la parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 3.472,23
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Per tali ragioni, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannata al Parte_1
pagamento della somma di euro 3.472,23 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, va dichiarata l'inefficacia dell'ordinanza resa ex art. 186 bis c.p.c.
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55
del 2014 in relazione al valore della controversia rapportato al decisum in sede di emissione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., non liquidata la fase istruttoria stante il mancato deposito delle relative note.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4397/2021 del
Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione del 9.9.2021 e, Parte_1
revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 973/2021 pronunciato nel procedimento r.g. n.
2584/2021, condanna al pagamento in favore del convenuto Parte_1
in persona del l.r.p.t. della somma di euro 3.472,23 oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda al soddisfo, con conseguente inefficacia dell'ordinanza resa ex art. 186 bis
c.p.c.;
2. dichiara tenuta e condanna al pagamento delle competenze di lite Parte_1
del presente giudizio in favore del convenuto in persona del l.r.p.t. che, Controparte_1
in relazione al valore della controversia, liquida in euro 1.698,50 per competenze (fase di studio, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale), già applicata la riduzione del 50% del valore medio, in adeguamento del valore medio dello scaglione al valore della controversia,
cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, iva e cassa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti avv. Antonio e Vittorio Manzi in quanto dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Trani, 18.2.2025
4 Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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