TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/12/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. PE Di GA , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1424/2022
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/04/1977, rappresentato e difeso dall'Avv. LETO ETTORE
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
nata il [...] a [...] CP_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. TERRANOVA C.F._2
CARMELO
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 365/2022 del 25.10.2022
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_1
opposizione al D.I. n.365/2022 del Tribunale di Gela, emesso su istanza della sig.ra di €.9.202,00, oltre interessi di mora, spese e compensi del CP_1
procedimento monitorio per pagamento delle rette scolastiche che la asseritamente sostenute per il periodo compreso tra il maggio 2013 ed il dicembre 2021. Rilevava l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita;
nel merito eccepiva non avere mai concordato, con la sig.ra che il figlio frequentasse un istituto privato sebbene all'atto CP_1 Per_1 della separazione consensuale, le parti ebbero ad accordarsi sulla ripartizione 1 delle spese straordinarie di mantenimento del figlio in ragione del 50% Per_1
ciascuno prevedendo, espressamente, che: “le spese che implicano decisioni di maggiore interesse per investendo decisioni importanti come ad es. la scelta di Per_1 indirizzo religioso, della scuola da frequentare, della operazione chirurgica etc…), devono essere concordate da entrambi i genitori”; rilevava di avere avuto ha altri 2 figli
( nata dalla relazione sentimentale con la sig.ra Persona_2 Per_3
e , nato dalla relazione sentimentale con la sig.ra
[...] Parte_2
e la propria condizione economica non ha mai consentito, né Persona_4
consentirebbe tutt'ora, di sostenere costi per la frequentazione di scuole private, di non avere mai espresso disponibilità a contribuire alle rette per la scuola privata di , la cui iscrizione sarebbe avvenuta per iniziativa e volontà Per_1
unilaterale della sig.ra avendo l'attore sempre manifestato, in CP_1 ragione delle proprie condizioni economiche, la determinazione che il figlio frequentasse istituti comunali. Essendo le suddette spese inopponibili per Per_1 mancanza di accordo tra le parti, al quale era condizionato il diritto al rimborso da parte del genitore anticipatario. Rilevava che parte opposta, al fine di eludere la condizione espressamente prevista in sede di separazione, strumentalizzava alcuni versamenti effettuati dal ma non dimostrava la riconducibilità Pt_1
degli stessi a rette concordate di frequentazione di una scuola privata, trattandosi invece di somme che in alcuni casi erano addebitabili ad altre spese straordinarie, in altri casi erano contributi una tantum rimessi dal senza alcun Pt_1
impegno o assenso al versamento ricorrente di una quota delle rette scolastiche.
Eccepiva la prescrizione quinquennale del credito per le rette scolastiche sino all'anno 2017, ai sensi dell'art.2948 n.4 del cod. civ., trattandosi di somme da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Contestava l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dall'opposta poiché soltanto alcune delle ricevute prodotte nel procedimento monitorio risultavano quietanzate, mancando così la prova del pagamento di somme di cui si ingiungeva il rimborso. Rilevava che rivendicando la creditrice il 50% dell'intero importo delle rette, conseguirebbe un indebito arricchimento in danno del in misura Pt_1
pari al vantaggio fiscale che ha conseguito portando le somme in detrazione o, 2 comunque, un indebito onere a carico dello stesso, qualora non abbia approfittato della possibilità della detrazione, dalla quale sarebbe decaduto.
Chiedeva revocarsi il d.i. in subordine ridurre l'importo ingiunto in misura di giustizia.
Si costituiva l'opposta contestando la domanda e le eccezioni processuali e di merito sollevate dall'opponente. Rilevava l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita, essendo esclusa dalla casistica normativa che ne introduce l'obbligatorietà quale condizione di procedibilità; nel merito rilevava che il piccolo ha frequentato il nido d'infanzia presso l'istituto “Econido” Per_1
gestito dalla Cooperativa Sociale Solidarietà, mentre la scuola materna e la scuola elementare presso la Scuola Paritaria dell'Infanzia, Primaria Secondaria di I grado gestita dalla Cooperativa a Gestione Scolastica R. L. “S. Anna” di Palermo;
che negli ultimi 10 anni di vita è stato affidato dalla madre alle cure di Per_1 questo Istituto gestito da religiose consacrate;
che in totale assenza del padre, la sig.ra ha scelto un luogo accogliente, affidabile, sicuro dove poter lasciare il CP_1 piccolo nelle ore in cui la stessa svolgeva la propria attività lavorativa. Offrendo
l'Istituto orari compatibili con il lavoro della madre e ha sempre garantito le migliori cure al piccolo . Che l'opponente negli ultimi dieci anni nulla ha Per_1 mai eccepito sulla scelta dell'Istituto Scolastico, pagando la retta sia dell'asilo nido che della scuola materna e della scuola elementare. Che quanto dedotto trovava conferma nelle contabili relative ai bonifici eseguiti nel corso degli anni dal sig. dimostrando il pagamento (saltuario) della quota del 50% della Pt_1
retta scolastica di e quindi il pieno consenso alla frequentazione da parte Per_1 di sia presso l'Istituto “Econido” sia presso l'Istituto Paritario “S. Anna”, Per_1
peraltro andata esente da obiezioni anche in questa sede circa affidabilità, competenza e professionalità della scuola paritaria frequentata da . Per_1
Rilevava invece che il titolo del rimborso oggi richiesto rientrasse nel novero degli eventi classificabili quali statisticamente ordinari o frequenti, di cui è variabile soltanto la misura e l'entità, in rapporto alla frequentazione di un corso
3 di studi. Contestava l'eccezione di prescrizione rilevando che il diritto al rimborso pro quota delle spese straordinarie assunte nei confronti dei figli si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (prescrizione ordinaria ex art. 2496
c.c.), non essendo considerato materia di alimenti periodici. Depositava tutte le fatture azionate, chiedeva rigettarsi l'opposizione e concedere l'esecutività del decreto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Alla prima udienza questa veniva concessa e, rigettate le eccezioni preliminari, disposto il mutamento della persona fisica del giudice, venivano ammessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti. All'esito la causa veniva trattenuta per la decisione e assegnati i termini per memorie conclusive, che venivano depositate nei termini dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sesties.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primis rilevato, quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, che l'esperimento della negoziazione come condizione di procedibilità della domanda non trova applicazione nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, in base al disposto dell'art. 3 co. 3 lett. a) D.L. 12/9/2014 n. 132, conv. con modif. in L. 10/11/2014 n. 162, come già rilevato alla prima udienza.
Nel merito va brevemente osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702;
Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L.
15702/2004 cit.).
4 Da ciò discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Dall'esame dei testi e dalla produzione documentale offerta dall'opposta è emerso che il figlio minore frequenta ed ha frequentato diversi istituti di Per_1 istruzione privata nei confronti dei quali ha versato somme per complessivi €
23.914,00, giusta allegazione delle ricevute di pagamento bollate, vidimate e quietanziate offerte sia nella fase monitoria che nel presente. Dal bonifico del
7.4.2021, in particolare, si evince dalla causale: “spese per scuola e doposcuola
Matteo dei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio”; peraltro la conoscenza dell'opponente circa la frequentazione di dell'Istituto privato non è stata Per_1 smentita in sede di interrogatorio formale, anzi risulta confermata nella misura in cui ha precisato” di non essere d'accordo”; ha anche confermato di esserlo andato a prenderlo a scuola di tanto in tanto, quindi non assume neanche il carattere della verosimiglianza il fatto che l'opponente, che pure corrisponde regolarmente l'assegno di mantenimento, non conosca l'istituto frequentato dal figlio. Questo conduce a ritenere sussistente il preventivo accordo dei genitori in merito alla iscrizione del figlio alla scuola privata o quantomeno questo si deve desumere dal fatto che non risulta agli atti alcun diniego avverso tale scelta, qualora questa fosse stata assunta unilateralmente dalla madre affidataria esclusiva, come sostenuto. Va segnalato in proposito l'orientamento di Cass. n.
1070 del 17 gennaio 2018 nella quale si legge:” Per quanto concerne le spese per la retta scolastica, certamente ascrivibili a quelle straordinarie, come affermato nella specie anche dal Tribunale per i Minorenni nel decreto dell'11 gennaio 2013, e come è incontroverso tra le parti - questa Corte ha affermato che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un 5 obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice - ai fini della corretta applicazione dei criteri previsti dagli artt. 147 e 316 bis c.c.
- è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass.
30/07/2015, n. 16175; Cass. 26/09/2011, n. 19607”. Di recente è intervenuta nuovamente sul tema con l'ordinanza del 25 maggio 2023 n. 14564 che ha ribadito come il genitore non collocatario non gode di un diritto di veto sulle spese effettuate nell'interesse preminente del figlio minore da parte del genitore collocatario ma spetta al giudice sindacare se l'esborso effettuato sia rispondente all'interesse della prole «commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori». Non essendo state mosse critiche dirette e circostanziate avverso tale scelta e non avendo l'attore richiesto una diversa valutazione giudiziale in merito alla scelta scolastica, tale valutazione non può trovare ingresso nel tema decidendum di questo giudizio per il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
In ordine alla prescrizione va rilevato che l'art. 2946 c.c. , che prevede la prescrizione decennale, si applica anche al diritto del genitore che ha anticipato le spese straordinarie per i figli a ottenere il rimborso dall'altro genitore poiché non si tratta di una prestazione periodica, per cui sarebbe applicabile la prescrizione breve di 5 anni prevista per l'assegno di mantenimento (art. 2948
c.c.), che invece è legato a un'obbligazione di tipo periodico e continuativo nel tempo. L'opposizione si presenta pertanto sprovvista di fondamento a va rigettata.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€
9202,00) per le quattro fasi del giudizio, ai valori minimi, non essendo emerse questioni di particolare rilevanza.
6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. n. 365\22 proposta da Parte_1
Conferma il decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo.
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta.
Gela, 03/12/2025
Il Gop
PE Di GA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. PE Di GA , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1424/2022
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/04/1977, rappresentato e difeso dall'Avv. LETO ETTORE
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
nata il [...] a [...] CP_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. TERRANOVA C.F._2
CARMELO
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 365/2022 del 25.10.2022
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_1
opposizione al D.I. n.365/2022 del Tribunale di Gela, emesso su istanza della sig.ra di €.9.202,00, oltre interessi di mora, spese e compensi del CP_1
procedimento monitorio per pagamento delle rette scolastiche che la asseritamente sostenute per il periodo compreso tra il maggio 2013 ed il dicembre 2021. Rilevava l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita;
nel merito eccepiva non avere mai concordato, con la sig.ra che il figlio frequentasse un istituto privato sebbene all'atto CP_1 Per_1 della separazione consensuale, le parti ebbero ad accordarsi sulla ripartizione 1 delle spese straordinarie di mantenimento del figlio in ragione del 50% Per_1
ciascuno prevedendo, espressamente, che: “le spese che implicano decisioni di maggiore interesse per investendo decisioni importanti come ad es. la scelta di Per_1 indirizzo religioso, della scuola da frequentare, della operazione chirurgica etc…), devono essere concordate da entrambi i genitori”; rilevava di avere avuto ha altri 2 figli
( nata dalla relazione sentimentale con la sig.ra Persona_2 Per_3
e , nato dalla relazione sentimentale con la sig.ra
[...] Parte_2
e la propria condizione economica non ha mai consentito, né Persona_4
consentirebbe tutt'ora, di sostenere costi per la frequentazione di scuole private, di non avere mai espresso disponibilità a contribuire alle rette per la scuola privata di , la cui iscrizione sarebbe avvenuta per iniziativa e volontà Per_1
unilaterale della sig.ra avendo l'attore sempre manifestato, in CP_1 ragione delle proprie condizioni economiche, la determinazione che il figlio frequentasse istituti comunali. Essendo le suddette spese inopponibili per Per_1 mancanza di accordo tra le parti, al quale era condizionato il diritto al rimborso da parte del genitore anticipatario. Rilevava che parte opposta, al fine di eludere la condizione espressamente prevista in sede di separazione, strumentalizzava alcuni versamenti effettuati dal ma non dimostrava la riconducibilità Pt_1
degli stessi a rette concordate di frequentazione di una scuola privata, trattandosi invece di somme che in alcuni casi erano addebitabili ad altre spese straordinarie, in altri casi erano contributi una tantum rimessi dal senza alcun Pt_1
impegno o assenso al versamento ricorrente di una quota delle rette scolastiche.
Eccepiva la prescrizione quinquennale del credito per le rette scolastiche sino all'anno 2017, ai sensi dell'art.2948 n.4 del cod. civ., trattandosi di somme da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Contestava l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dall'opposta poiché soltanto alcune delle ricevute prodotte nel procedimento monitorio risultavano quietanzate, mancando così la prova del pagamento di somme di cui si ingiungeva il rimborso. Rilevava che rivendicando la creditrice il 50% dell'intero importo delle rette, conseguirebbe un indebito arricchimento in danno del in misura Pt_1
pari al vantaggio fiscale che ha conseguito portando le somme in detrazione o, 2 comunque, un indebito onere a carico dello stesso, qualora non abbia approfittato della possibilità della detrazione, dalla quale sarebbe decaduto.
Chiedeva revocarsi il d.i. in subordine ridurre l'importo ingiunto in misura di giustizia.
Si costituiva l'opposta contestando la domanda e le eccezioni processuali e di merito sollevate dall'opponente. Rilevava l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita, essendo esclusa dalla casistica normativa che ne introduce l'obbligatorietà quale condizione di procedibilità; nel merito rilevava che il piccolo ha frequentato il nido d'infanzia presso l'istituto “Econido” Per_1
gestito dalla Cooperativa Sociale Solidarietà, mentre la scuola materna e la scuola elementare presso la Scuola Paritaria dell'Infanzia, Primaria Secondaria di I grado gestita dalla Cooperativa a Gestione Scolastica R. L. “S. Anna” di Palermo;
che negli ultimi 10 anni di vita è stato affidato dalla madre alle cure di Per_1 questo Istituto gestito da religiose consacrate;
che in totale assenza del padre, la sig.ra ha scelto un luogo accogliente, affidabile, sicuro dove poter lasciare il CP_1 piccolo nelle ore in cui la stessa svolgeva la propria attività lavorativa. Offrendo
l'Istituto orari compatibili con il lavoro della madre e ha sempre garantito le migliori cure al piccolo . Che l'opponente negli ultimi dieci anni nulla ha Per_1 mai eccepito sulla scelta dell'Istituto Scolastico, pagando la retta sia dell'asilo nido che della scuola materna e della scuola elementare. Che quanto dedotto trovava conferma nelle contabili relative ai bonifici eseguiti nel corso degli anni dal sig. dimostrando il pagamento (saltuario) della quota del 50% della Pt_1
retta scolastica di e quindi il pieno consenso alla frequentazione da parte Per_1 di sia presso l'Istituto “Econido” sia presso l'Istituto Paritario “S. Anna”, Per_1
peraltro andata esente da obiezioni anche in questa sede circa affidabilità, competenza e professionalità della scuola paritaria frequentata da . Per_1
Rilevava invece che il titolo del rimborso oggi richiesto rientrasse nel novero degli eventi classificabili quali statisticamente ordinari o frequenti, di cui è variabile soltanto la misura e l'entità, in rapporto alla frequentazione di un corso
3 di studi. Contestava l'eccezione di prescrizione rilevando che il diritto al rimborso pro quota delle spese straordinarie assunte nei confronti dei figli si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (prescrizione ordinaria ex art. 2496
c.c.), non essendo considerato materia di alimenti periodici. Depositava tutte le fatture azionate, chiedeva rigettarsi l'opposizione e concedere l'esecutività del decreto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Alla prima udienza questa veniva concessa e, rigettate le eccezioni preliminari, disposto il mutamento della persona fisica del giudice, venivano ammessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti. All'esito la causa veniva trattenuta per la decisione e assegnati i termini per memorie conclusive, che venivano depositate nei termini dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sesties.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primis rilevato, quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, che l'esperimento della negoziazione come condizione di procedibilità della domanda non trova applicazione nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, in base al disposto dell'art. 3 co. 3 lett. a) D.L. 12/9/2014 n. 132, conv. con modif. in L. 10/11/2014 n. 162, come già rilevato alla prima udienza.
Nel merito va brevemente osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702;
Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L.
15702/2004 cit.).
4 Da ciò discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Dall'esame dei testi e dalla produzione documentale offerta dall'opposta è emerso che il figlio minore frequenta ed ha frequentato diversi istituti di Per_1 istruzione privata nei confronti dei quali ha versato somme per complessivi €
23.914,00, giusta allegazione delle ricevute di pagamento bollate, vidimate e quietanziate offerte sia nella fase monitoria che nel presente. Dal bonifico del
7.4.2021, in particolare, si evince dalla causale: “spese per scuola e doposcuola
Matteo dei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio”; peraltro la conoscenza dell'opponente circa la frequentazione di dell'Istituto privato non è stata Per_1 smentita in sede di interrogatorio formale, anzi risulta confermata nella misura in cui ha precisato” di non essere d'accordo”; ha anche confermato di esserlo andato a prenderlo a scuola di tanto in tanto, quindi non assume neanche il carattere della verosimiglianza il fatto che l'opponente, che pure corrisponde regolarmente l'assegno di mantenimento, non conosca l'istituto frequentato dal figlio. Questo conduce a ritenere sussistente il preventivo accordo dei genitori in merito alla iscrizione del figlio alla scuola privata o quantomeno questo si deve desumere dal fatto che non risulta agli atti alcun diniego avverso tale scelta, qualora questa fosse stata assunta unilateralmente dalla madre affidataria esclusiva, come sostenuto. Va segnalato in proposito l'orientamento di Cass. n.
1070 del 17 gennaio 2018 nella quale si legge:” Per quanto concerne le spese per la retta scolastica, certamente ascrivibili a quelle straordinarie, come affermato nella specie anche dal Tribunale per i Minorenni nel decreto dell'11 gennaio 2013, e come è incontroverso tra le parti - questa Corte ha affermato che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un 5 obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice - ai fini della corretta applicazione dei criteri previsti dagli artt. 147 e 316 bis c.c.
- è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass.
30/07/2015, n. 16175; Cass. 26/09/2011, n. 19607”. Di recente è intervenuta nuovamente sul tema con l'ordinanza del 25 maggio 2023 n. 14564 che ha ribadito come il genitore non collocatario non gode di un diritto di veto sulle spese effettuate nell'interesse preminente del figlio minore da parte del genitore collocatario ma spetta al giudice sindacare se l'esborso effettuato sia rispondente all'interesse della prole «commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori». Non essendo state mosse critiche dirette e circostanziate avverso tale scelta e non avendo l'attore richiesto una diversa valutazione giudiziale in merito alla scelta scolastica, tale valutazione non può trovare ingresso nel tema decidendum di questo giudizio per il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
In ordine alla prescrizione va rilevato che l'art. 2946 c.c. , che prevede la prescrizione decennale, si applica anche al diritto del genitore che ha anticipato le spese straordinarie per i figli a ottenere il rimborso dall'altro genitore poiché non si tratta di una prestazione periodica, per cui sarebbe applicabile la prescrizione breve di 5 anni prevista per l'assegno di mantenimento (art. 2948
c.c.), che invece è legato a un'obbligazione di tipo periodico e continuativo nel tempo. L'opposizione si presenta pertanto sprovvista di fondamento a va rigettata.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€
9202,00) per le quattro fasi del giudizio, ai valori minimi, non essendo emerse questioni di particolare rilevanza.
6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. n. 365\22 proposta da Parte_1
Conferma il decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo.
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta.
Gela, 03/12/2025
Il Gop
PE Di GA
7