Art. 21. Concorso per l'amministrazione in Carriera
Sede - Commissione
L'esame di concorso ai posti di vice cancelliere e vice segretario in prova ha luogo in Roma. La Commissione, nominata di volta il volta con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, e' composta:
1) dal direttore generale del personale del Ministero di grazia e giustizia, presidente;
2) da un magistrato di Cassazione, con sede di servizio in Roma;
3) da un magistrato di Corte di appello addetto all'Ispettorato generale;
4) dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
5) da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di Corte di appello o equiparata, con sede di servizio in Roma. ((4)) L'ufficio di segreteria e' costituito, secondo la necessita', da uno o piu' funzionari di cancelleria e segreteria addetti al Ministero.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina anche i componenti supplenti in numero non inferiore agli effettivi.
Ove ne ricorrano le condizioni il Ministro puo' avvalersi della facolta' di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 .
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 7 maggio 1965, n. 430 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le Commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , ed art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922 , sono composte:
1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;
2) da un magistrato di Cassazione;
3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
4) da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe".
Sede - Commissione
L'esame di concorso ai posti di vice cancelliere e vice segretario in prova ha luogo in Roma. La Commissione, nominata di volta il volta con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, e' composta:
1) dal direttore generale del personale del Ministero di grazia e giustizia, presidente;
2) da un magistrato di Cassazione, con sede di servizio in Roma;
3) da un magistrato di Corte di appello addetto all'Ispettorato generale;
4) dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
5) da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di Corte di appello o equiparata, con sede di servizio in Roma. ((4)) L'ufficio di segreteria e' costituito, secondo la necessita', da uno o piu' funzionari di cancelleria e segreteria addetti al Ministero.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina anche i componenti supplenti in numero non inferiore agli effettivi.
Ove ne ricorrano le condizioni il Ministro puo' avvalersi della facolta' di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 .
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 7 maggio 1965, n. 430 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le Commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , ed art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922 , sono composte:
1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;
2) da un magistrato di Cassazione;
3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
4) da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe".