Versione
25 febbraio 1996
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22 maggio 1998
22 maggio 1998
Art. 6. (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione
delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994,
n. 146, e attuazione delle direttive
89/392/CEE e 91/368/CEE). 1. Il termine di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE , 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. ((2)) 2. Il termine di cui all' articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all' articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 .
3. I termini di cui all' articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE , per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell' articolo 3, comma 1, lettera c) , e dell' articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991 , previa consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge.
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AGGIONRNAMENTO (2)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo 6 e' prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all' articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 .
delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994,
n. 146, e attuazione delle direttive
89/392/CEE e 91/368/CEE). 1. Il termine di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE , 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. ((2)) 2. Il termine di cui all' articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all' articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 .
3. I termini di cui all' articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE , per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell' articolo 3, comma 1, lettera c) , e dell' articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991 , previa consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge.
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AGGIONRNAMENTO (2)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo 6 e' prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all' articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 .
Commentari • 5
- 1. Legge comunitaria 2001Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 febbraio 2002 · 1.1432472
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., ordinanza 29/05/2002, n. 224Provvedimento: […] che, secondo il remittente, la depenalizzazione della fattispecie in esame, così realizzata - cui conseguirebbe l'impossibilità di assoggettare il fatto pregresso a sanzione, dato il carattere non retroattivo delle norme sanzionatorie amministrative -, sarebbe in contrasto con i criteri direttivi della delega sulla cui base è stato emanato il d.lgs. n. 152 del 1999, disposta dal Parlamento con l'art. 1 della legge n. 146 del 1994, e successivamente prorogata dall'art. 6 della legge n. 52 del 1996 e nuovamente prorogata e integrata dall'art. 17 della legge n. 128 del 1998;Leggi di più...
- non retroattività della sanzione amministrativa·
- inquinamento·
- restituzione degli atti al giudice rimettente.·
- sopravvenuta normativa·
- depenalizzazione·
- ambiente (tutela dell’)·
- tutela delle acque